§ 41.1.118 - D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:28/12/1985
Numero:1092


Sommario
Art. 1.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma) Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato.
Art. 2.  (Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma) Formula di promulgazione delle leggi costituzionali.
Art. 3.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4 e 5) Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della [...]
Art. 4.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma) Controfirma dalle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica.
Art. 5.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12) Attività del Ministro Guardasigilli in [...]
Art. 6.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali.
Art. 7.  (Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12). - Entrata in vigore degli atti normativi statali.
Art. 8.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11) Rettifiche di errori e di omissioni.
Art. 9.  (Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1 e 4; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 10) Ordinamento della Gazzetta Ufficiale della [...]
Art. 10.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8) Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali.
Art. 11.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 5, primo comma, e 6, secondo comma) Pubblicazioni di testi coordinati di decreti-legge e di testi aggiornati di atti normativi statali.
Art. 12.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma) Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge.
Art. 13.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 1, primo comma, lettera f), 4 e 9) Pubblicazioni relative ad atti internazionali.
Art. 14.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma) Ripubblicazione degli atti normativi statali nella [...]
Art. 15.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto) Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale.
Art. 16.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi secondo e ottavo; regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9) Numerazione delle leggi e degli altri atti normativi statali.
Art. 17.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 12) Conservazione degli originali degli atti normativi statali.
Art. 18.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono) Pubblicazione di atti e comunicati.
Art. 19.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto, settimo e ottavo) Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali.
Art. 20.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, comma quinto) Ripubblicazione degli atti delle Comunità europee.
Art. 21.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto e nono) Pubblicazione degli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Art. 22.  (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10) Estremi degli atti normativi da pubblicare.
Art. 23.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11) Diffusione della Gazzetta Ufficiale.
Art. 24.  (Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, art. 3) Gazzetta Ufficiale - parte seconda.
Art. 25.  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14) Decorrenza degli effetti.


§ 41.1.118 - D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

(G.U. 29 maggio 1986, n. 123, S.O.).

 

Articolo. 1.

     1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, vistato dal proponente.

 

 

   Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla

emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana

Sezione I

Promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti normativi del

Presidente della Repubblica

 

Art. 1. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma) Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato.

     1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato è espressa con la formula seguente:

     «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Testo della legge

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

     2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente:

     «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ....... hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Testo della legge

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

 

     Art. 2. (Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma) Formula di promulgazione delle leggi costituzionali.

     1. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

     «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

     La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

     2. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, senza che in relazione ad esse sia stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è espressa con la formula seguente:

     «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

     Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

     La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

     3. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali la richiesta di referendum è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale, è espressa con la formula seguente:

     «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

     La richiesta di referendum presentata in data ....... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con propria ordinanza in data ........;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

     La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

     4. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, è espressa con la formula seguente:

     «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

     Il referendum indetto in data ............. ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

     La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

     5. La promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza stabilita dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

     «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ....., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

     La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

     6. Per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, che sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 3. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4 e 5) Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica.

     1. L'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della Repubblica e da inserire nella Raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto è emanato e la indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti. Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato o è intervenuta apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti.

     2. La emanazione degli atti di cui al presente articolo è espressa con la formula seguente:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo ................ della Costituzione o della legge;

     Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto)

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .........; (ove intervenuta)

     Sulla proposta del Ministro ........; (o dei Ministri .......)

 

Emana il seguente decreto:

Testo del decreto

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

 

     Art. 4. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma) Controfirma dalle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica.

     1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione.

     2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.

 

Sezione II

Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana

 

     Art. 5. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12) Attività del Ministro Guardasigilli in ordine al visto ed alla registrazione degli atti normativi statali.

     1. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere d) ed e), sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio «visto» ed il sigillo dello Stato.

     2. La trasmissione delle leggi avviene appena esse sono controfirmate.

     3. Quando il Ministro Guardasigilli incontra qualche difficoltà riguardo alla forma esteriore della legge ovvero al tenore del decreto, della delibera o dell'altro atto di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), la comunica, per la legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per i decreti e gli altri atti, al Ministro competente. In tal caso può sospendere il «visto» e l'apposizione del sigillo, facendone relazione al Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto del termine stabilito dall'articolo 6.

     4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla Corte dei conti, per la registrazione, i decreti del Presidente della Repubblica e gli altri atti soggetti al controllo della medesima Corte, dopo che li abbia muniti del proprio «visto» e del sigillo dello Stato.

 

     Art. 6. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali.

     1. Le leggi, munite del «visto» del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, sono pubblicate nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa.

     2. I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o, se non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo che siano stati muniti del «visto» del Guardasigilli e del sigillo dello Stato. La pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'opposizione del «visto».

 

     Art. 7. (Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12). - Entrata in vigore degli atti normativi statali.

     1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.

 

     Art. 8. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11) Rettifiche di errori e di omissioni.

     1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi.

     2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.

 

     Art. 9. (Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1 e 4; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 10) Ordinamento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia, che provvede alla direzione e redazione di essa. La stampa e la gestione sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

     2. La Gazzetta Ufficiale è divisa in due parti, stampate e vendute separatamente.

     3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

 

     Art. 10. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8) Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali.

     1. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante annotazione in calce al testo della legge.

     2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo, della intera disposizione come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.

     3. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge, al decreto o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

     3 bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa [1].

     3 ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione [2].

 

     Art. 11. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 5, primo comma, e 6, secondo comma) Pubblicazioni di testi coordinati di decreti-legge e di testi aggiornati di atti normativi statali.

     1. Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, il Ministero di grazia e giustizia predispone per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione, un testo del decreto integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento, le quali sono stampate in modo caratteristico.

     2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

 

     Art. 12. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma) Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge.

     1. Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'art. 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Se il decreto non è convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto a cura del Ministero di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 13. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 1, primo comma, lettera f), 4 e 9) Pubblicazioni relative ad atti internazionali.

     1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale si pubblicano nel testo integrale gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, quando non si debba provvedere alla loro ratifica previa autorizzazione legislativa oppure alla loro esecuzione mediante decreto del Presidente della Repubblica.

     2. A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle Presidenze delle assemblee parlamentari. La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga.

     3. La Gazzetta Ufficiale pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative. Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri.

 

     Art. 14. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma) Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale.

     1. Le leggi e gli altri atti normativi indicati nell'art. 15 sono inseriti e ripubblicati nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

     2. La Raccolta ufficiale è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia ed è stampata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

 

     Art. 15. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto) Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale.

     1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano:

     a) le leggi costituzionali;

     b) le leggi ordinarie dello Stato;

     c) i decreti che hanno forza di legge;

     d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo;

     e) gli accordi internazionali indicati nell'art. 13, comma 1;

     f) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge.

     2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere di cui alla lettera d) del comma 1.

     Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

     3. La ripubblicazione dei decreti emanati a norma dell'art. 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'art. 12.

     4. Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella ripubblicazione, degli estremi di registrazione.

 

     Art. 16. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi secondo e ottavo; regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9) Numerazione delle leggi e degli altri atti normativi statali.

     1. Le leggi ordinarie, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), ripubblicati in ciascuna annata della Raccolta ufficiale, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, sia nella raccolta in volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione.

     2. Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono ripubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

     3. I dispositivi delle sentenze di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), vengono ripubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

 

     Art. 17. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 12) Conservazione degli originali degli atti normativi statali.

     1. Gli originali delle leggi, dei decreti e degli altri atti inseriti nella Raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

     2. Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio centrale dello Stato in Roma.

 

     Art. 18. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono) Pubblicazione di atti e comunicati.

     1. Nella prima parte della Gazzetta ufficiale sono pubblicati, oltre agli atti normativi indicati nei precedenti articoli, gli atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

     2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto. Con le stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o modificati.

     3. Sono altresì pubblicati gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee parlamentari e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti.

     4. Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     5. I decreti e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.

     6. Restano ferme le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.

 

     Art. 19. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto, settimo e ottavo) Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali.

     1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Sono, altresì, pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto e quelli per i quali va pubblicato il solo titolo, con l'indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo dell'atto. Con le stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o modificati.

 

     Art. 20. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, comma quinto) Ripubblicazione degli atti delle Comunità europee.

     1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato, per notizia, il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

 

     Art. 21. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto e nono) Pubblicazione degli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

     1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale.

     2. Quando è pubblicato il dispositivo della sentenza prevista dall'art. 15, comma 1, lettera f), la pubblicazione delle altre parti della sentenza avviene contestualmente.

     3. Restano ferme tutte le altre pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale.

 

Sezione III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 22. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10) Estremi degli atti normativi da pubblicare.

     1. La pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.

 

     Art. 23. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11) Diffusione della Gazzetta Ufficiale.

     1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio nazionale, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

     2. La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

     3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

 

     Art. 24. (Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, art. 3) Gazzetta Ufficiale - parte seconda.

     1. Nulla è innovato alla disciplina della Gazzetta Ufficiale, parte seconda - Foglio delle inserzioni.

 

     Art. 25. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14) Decorrenza degli effetti.

     1. Le disposizioni contenute nell'art. 15 e tutte quelle che a tale articolo fanno richiamo hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 15.

     2. Fino alla data di inizio dell'efficacia dell'art. 15 la Raccolta ufficiale conserva la denominazione «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana» e con tale denominazione viene indicata anche nelle formule di cui agli articoli 1, 2 e 3.

     3. Le disposizioni contenute nell'art. 18, commi 1 e 2, hanno effetto, con riferimento a ciascun Ministero, novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che approva l'elenco relativo a ciascuno di essi. Medesima decorrenza di effetto, con riferimento all'elenco relativo al Ministero degli affari esteri, hanno le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 1 e 2.

     4. Le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 19, comma 2.

     5. Agli atti recanti data anteriore a quella in cui hanno effetto le disposizioni indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

     6. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 13 ha effetto dal 1° gennaio 1987.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 24 aprile 1998, n. 128.