Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/06/2000 |
Numero: | 192 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.27229 - Legge 22 giugno 2000, n. 192.
Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile
(G.U. 12 luglio 2000, n. 161)
1. L'articolo 13 della
"Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). - 1. L'articolo 17 del codice civile e la
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
2. L'articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 473 (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.