§ 4.2.113 - L.R. 14 febbraio 2020, n. 2.
Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:14/02/2020
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Accordo operativo)
Art. 3.  (Norme finanziarie)
Art. 4.  (Abrogazioni)


§ 4.2.113 - L.R. 14 febbraio 2020, n. 2.

Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.

(B.U. 19 febbraio 2020, n. 8)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, collabora con le istituzioni dello Stato e del territorio, al fine di assicurare alla collettività la continuità delle funzioni svolte dalla Questura di Trieste.

2. Per dare esecuzione a quanto previsto dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con le istituzioni coinvolte un accordo operativo finalizzato alla realizzazione, in un'area logisticamente adeguata, anche eventualmente messa a disposizione dall'Agenzia del demanio, di nuovi locali della Questura di Trieste da destinare all'Ufficio immigrazione di Trieste.

 

     Art. 2. (Accordo operativo)

1. L'accordo operativo di cui all'articolo 1 definisce i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti firmatari alla realizzazione dell'intervento prevedendo, tra l'altro, che la Regione possa svolgere il ruolo di stazione appaltante.

 

     Art. 3. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2019 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

1. I commi 13 e 14 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati.