Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 18/08/2014 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi |
Art. 2. Saldo finanziario al 31 dicembre 2013 |
Art. 3. Aggiornamento del Fondo di cassa |
Art. 4. Ricorso al mercato finanziario |
Art. 5. Variazioni bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 |
Art. 6. Allegati |
Art. 7. Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.8 |
Art. 8. Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.9 |
Art. 9. Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 |
Art. 10. Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 8 agosto 2012, n. 16 e 8 agosto 2013 n. 18 -- Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata |
Art. 11. Due diligence |
Art. 12. Chiusura del procedimento di liquidazione della Metapontum Agrobios s.r.l. |
Art. 13. Modifica alla L.R. 15 febbraio 2010, n. 24 |
Art. 14. Modifiche in materia di Cooperazione sociale |
Art. 15. Reddito minimo/reddito di inserimento |
Art. 16. Contributi alle scuole |
Art. 17. Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Modifiche ed integrazioni all’art. 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 |
Art. 18. Definizione requisiti per l’accesso al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al Fondo integrativo regionale di cui all’art. 29 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 e [...] |
Art. 19. Modifica del comma 1 bis dell’art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private” come modificato dall’art. 50 della [...] |
Art. 20. Interventi in materia di sanità pubblica veterinaria |
Art. 21. Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario |
Art. 22. Attività di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza |
Art. 23. Adeguamento alla Legge 8 novembre 2012, n. 189 |
Art. 24. Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e ospedaliera |
Art. 25. Polo sanitario Maratea |
Art. 26. Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale |
Art. 27. Rete territoriale del volontariato lucano |
Art. 28. Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale |
Art. 29. Disposizioni in materia di riduzione del costo dell’energia e risparmio energetico |
Art. 30. Norma in materia di trasporto pubblico locale |
Art. 31. Semplificazione adempimenti relativi al registro infortuni |
Art. 32. Modifica ed integrazione alla L.R. 27 marzo 1979, n .12 e s.m.i. concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua |
Art. 33. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e s.m.i. |
Art. 34. Disposizioni sui fondi per la ricostruzione |
Art. 35. Attività di assistenza tecnico-amministrativa |
Art. 36. Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A. |
Art. 37. Esenzione fiscale per le auto ibride |
Art. 38. Partecipazione alla Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano |
Art. 39. Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche |
Art. 40. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 |
Art. 41. Disposizione in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica |
Art. 42. Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti |
Art. 43. Istituzione della Fondazione “Osservatorio Ambientale Regionale” |
Art. 44. Area industriale Valbasento |
Art. 45. Modifica all’art.25 della L.R. n. 8/2014 |
Art. 46. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane |
Art. 47. Gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità montane |
Art. 48. Modifiche all’articolo 26 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 |
Art. 49. Autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni |
Art. 50. Finanziamento del nuovo modello organizzativo della Giunta regionale |
Art. 51. Modifiche all’art. 2 legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 |
Art. 52. Interventi di adeguamento della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 |
Art. 53. Disposizioni in materia di assistenza tecnica |
Art. 54. Disposizioni in materia di contratti di collaborazione |
Art. 55. Modifica dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 14 Aprile 2000, n. 47 |
Art. 56. Modifica delle Leggi regionali n. 1/2004, n. 18/2004 e n. 7/2014 |
Art. 57. Modifica dell’art. 4, comma 2, L.R. n. 8/2002 |
Art. 58. Modifica leggi regionali nn. 1/2004 e 16/2012 |
Art. 59. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi |
Art. 60. Differimento termini |
Art. 61. Sostegno ai comuni per le produzioni cinematografiche di rilevanza nazionale e internazionale |
Art. 62. Misure di sostegno agli enti locali |
Art. 63. Modifiche all’appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della legge regionale 19 gennaio [...] |
Art. 64. Ammortizzatori sociali in deroga |
Art. 65. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM”. |
Art. 66. Disposizioni relative alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 |
Art. 67. Modifiche all’art. 25 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 |
Art. 68. Utilizzo del personale delle soppresse Comunità montane negli uffici giudiziari |
Art. 69. Norma in materia di bonifica dei siti contaminati |
Art. 70. Attività finalizzate ad agevolare i cittadini per la fruizione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate |
Art. 71. Controllo su Fondazioni |
Art. 72. Assistenza tecnica in materia di trasformazione e riqualificazione urbana di aree industriali |
Art. 73. Norma sul personale dei Consorzi di sviluppo industriale |
Art. 74. Entrata in vigore |
§ 6.2.246 - L.R. 18 agosto 2014, n. 26.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016.
(B.U. 18 agosto 2014, n. 32)
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi
1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascun titolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascun programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della
Art. 2. Saldo finanziario al 31 dicembre 2013
1. L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, è determinato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013, in € 658.982.612,09.
2. Il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2013, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31 dicembre 2013 di € 646.426.913,64 ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, pari a € 12.555.698,45, sommato al disavanzo effettivo degli esercizi precedenti, ammonta a € 61.179.623,38.
Art. 3. Aggiornamento del Fondo di cassa
1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 di € 377.000.000,00 è aggiornato in € 377.624.490,93 come riportato nell’allegato n. 11 annesso alla presente legge.
Art. 4. Ricorso al mercato finanziario
1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 8, comma 1, della
2. L’autorizzazione disposta dall’art. 1, comma 3, lett. d) della
3. L’autorizzazione disposta dall’art. 1, comma 3, lett. c) della
4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1, comma 1 della
5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico del Programma 2 “Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per la quota capitale, e del Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 assestato e nel bilancio pluriennale assestato per gli anni successivi.
6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2014-2016 – esercizio 2014, contenute negli allegati n. 3 e 6 annessi alla presente legge.
Art. 5. Variazioni bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati nn. 3, 4 e 5 annessi alla presente legge.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati nn. 6, 7 e 8 annessi alla presente legge.
Art. 6. Allegati
1. All’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 sono inoltre allegati:
a. il quadro generale riassuntivo 2014/2016 (Allegato 9);
b. il quadro dimostrativo dell’avanzo di amministrazione (Allegato 10);
c. il quadro dimostrativo del risultato di cassa (Allegato 11);
d. gli equilibri di bilancio 2014/2016 (Allegato 12);
e. il fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
f. l’assestamento del bilancio di previsione 2014/2016 - Spese per Titoli e Macroaggregati (Allegato 14);
g. l’assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 – Stato di Previsione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie – previsioni definitive (Allegato 15A);
h. l’assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 – Stato di Previsione delle Spese per missioni, programmi e titoli – previsioni definitive (Allegato 15B).
Art. 7. Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.8
1. La tabella A di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 4, comma 1 è sostituita dalla tabella A1, annessa alla presente legge.
2. La tabella B di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 4, comma 2 è sostituita dalla tabella B1, annessa alla presente legge.
3. La tabella C di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 4, comma 3 è sostituita dalla tabella C1, annessa alla presente legge.
4. La tabella D di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 5, comma 1 è sostituita dalla tabella D1, annessa alla presente legge.
5. La tabella E di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 6, comma 1 è sostituita dalla tabella E1, annessa alla presente legge.
6. La tabella F di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 6, comma 2 è sostituita dalla tabella F1, annessa alla presente legge.
7. La tabella G di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 6, comma 3 è sostituita dalla tabella G1, annessa alla presente legge.
Art. 8. Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.9
1. L’allegato 11 di cui all’articolo 5, comma 1 della
2. L’allegato 20 di cui all’articolo 5, comma 1 della
3. L’allegato 24 di cui all’articolo 5, comma 1 della
Art. 9. Norme per l’adeguamento alle disposizioni del
1. Gli enti strumentali regionali, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, applicano i principi contabili e gli schemi previsti dal DPCM 28 dicembre 2011 e s.m.i., recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del
CAPO II
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 10. Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 8 agosto 2012, n. 16 e 8 agosto 2013 n. 18 -- Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata
1. L’art. 21 della
2. L’art. 32 della
"Articolo 32
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.
2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.
3. Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all’art. 2359 c.c., nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono obbligati ad avvalersi della stazione unica appaltante per gli affidamenti di cui al comma 1.
4. I soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui al comma 3, di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione. 5. Resta fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della
3. La Stazione Unica Appaltante è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di convenzione tra la Regione e i soggetti di cui al punto 4 del precedente comma 2 [1].
5. I provvedimenti organizzativi di cui al precedente comma 4 individuano altresì:
a) una fase transitoria di applicazione del presente articolo la cui durata, a decorrere dalla data di pubblicazione del pertinente provvedimento, non potrà comunque protrarsi oltre il 31 marzo 2016 [2];
b) il termine iniziale di effettiva operatività delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 4;
c) le modalità, ivi compreso il ricorso all’istituto del distacco, necessarie per rendere operative le previsioni di cui all’art. 32 della
Art. 11. Due diligence
1. Allo scopo di meglio orientare il processo di riforma delle società interamente partecipate dalla Regione, ovvero dalla stessa controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché per le finalità di cui all’articolo 19 del DPCM 28 dicembre 2011 e s.m.i., la Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2014, ad una due diligence delle anzidette società.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 sono stanziati € 50.000,00 a valere sulla Missione 1 Programma 03.
Art. 12. Chiusura del procedimento di liquidazione della Metapontum Agrobios s.r.l.
1. Al fine di pervenire alla chiusura della liquidazione della società a intera partecipazione regionale “Metapontum Agrobios s.r.l.”, disposta ai sensi dell’art. 27, comma 4, della
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI SANITA’ E TUTELA SOCIALE
Art. 13. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’art. 1 della
“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì alle società interamente partecipate e a quelle controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. dalla Regione Basilicata, nonché alle società interamente partecipate dagli Enti locali o dagli stessi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. nelle ipotesi di utilizzo dei fondi o delle deleghe di cui allo stesso comma 1 ultimo cpv.”
Art. 14. Modifiche in materia di Cooperazione sociale
1. All’art. 2 della
2. All’art. 3 della
3. All’art. 3 della
Art. 15. Reddito minimo/reddito di inserimento
1. In relazione alle azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare le crisi in atto, in particolare mediante il rafforzamento delle tutele sociali, la Regione Basilicata, nel contesto delle politiche attive finalizzate all’inserimento e al reinserimento dei lavoratori, promuove misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 del Reg.(CE) 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo alimentato con risorse regionali, ivi compresi i proventi rivenienti dalla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da misure di fonte statale e comunitaria.
3. La Giunta regionale, in relazione alle progressive disponibilità economiche del Fondo di cui al comma 2 ed in relazione alle esigenze dei soggetti di cui al comma 1, con proprie deliberazioni, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, individua:
a) le attività di pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle;
b) i criteri di accesso al Fondo;
c) la misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità sociale;
d) le modalità di erogazione delle misure di sostegno di cui alla precedente lettera c).
3 bis. La misura del reddito minimo/reddito di inserimento non è incompatibile con altre misure promosse a livello nazionale [3].
4. Le risorse occorrenti, in fase di avvio, ammontano a euro 100.000,00 e trovano copertura sulla Missione 12 Programma 04.
5. All’art. 7, comma 2, della
6. In sede di prima applicazione, il Fondo di cui al comma 2 può essere, altresì, alimentato con le risorse di cui all’art. 7 della
Art. 16. Contributi alle scuole [4]
1. Al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità delle scuole, il contributo già stanziato in favore dei Comuni, ai sensi dell’art. 20 della
Art. 17. Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Modifiche ed integrazioni all’art. 16 della
1. Le attività sanitarie clinico-gestionali di prevenzione e riabilitazione visiva della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), di cui all’art. 1 della
2. Per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 1, il Dipartimento interaziendale regionale di oculistica si avvale delle prestazioni della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), previa definizione degli obiettivi, delle modalità cliniche e organizzative e del programma annuale da parte del Comitato del Dipartimento regionale Interaziendale di oculistica e della verifica annuale degli obiettivi raggiunti da parte della Conferenza permanente dei direttori generali dello stesso dipartimento, sentito il direttore del dipartimento.
3. Alla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.) è riconosciuto un contributo di 180.000,00 euro per l’anno 2014 e di 320.000,00 euro per il biennio 2015/2016 la cui copertura è assicurata sulla missione 13 programma 02 del bilancio annuale e pluriennale. Il contributo è erogato attraverso l'Azienda Sanitaria di Potenza [5].
3 bis. Alla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.) è riconosciuto un contributo di 120.000,00 euro per l’anno 2017 la cui copertura è assicurata sulla Missione 13 Programma 02 del bilancio annuale e pluriennale. Il contributo è assegnato all’Azienda Sanitaria di Potenza che provvede ad erogarlo a seguito della verifica sulle attività svolte e previa rendicontazione delle stesse [6].
4. La Giunta regionale definisce modalità e criteri di erogazione del contributo di cui al comma 3 [7].
5. [Al comma 1, punto 1 dell’articolo 16 della
6. [Al comma 1, punto 2 dell’articolo 16 della
7. Al comma 1 dell’articolo 16 della
“2 bis. Ai fini dell’attuazione dei precedenti commi l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sentito il Dipartimento interaziendale regionale, provvede alla cessione in comodato d’uso delle risorse strumentali acquisite dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), ad eccezione, di quelle che siano indispensabili per i servizi già erogati da altri centri sanitari regionali” [10].
Art. 18. Definizione requisiti per l’accesso al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della
1. La Giunta regionale è delegata a ridefinire appositi requisiti per l’accesso sia al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della
2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere si intende favorevolmente acquisito qualora non venga reso entro 20 giorni dalla ricezione della proposta adottata dalla Giunta regionale.
3. Il terzo comma dell’art. 29 della
Art. 19. Modifica del comma 1 bis dell’art. 1 della
1. Al comma 1 bis dell’art. 1 della
Art. 20. Interventi in materia di sanità pubblica veterinaria
1. Negli allevamenti bovini infetti da TBC e da brucellosi e negli allevamenti ovini e caprini infetti da brucellosi, tutti i capi risultati dubbi alle prove ufficiali previste dalle norme vigenti sono da ritenersi positivi e per il loro abbattimento è corrisposta, laddove spettante, la relativa indennità.
2. Negli allevamenti bovini infetti da brucellosi, i controlli sanitari previsti per l’eradicazione della malattia e la chiusura del focolaio d’infezione devono essere eseguiti a distanza di 21 giorni dalla data dell’avvenuto abbattimento dei capi infetti o dall’ultimo controllo risultato negativo.
Art. 21. Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario
1. Per consentire l’avvio delle attività della Fondazione per la ricerca di cui all’art. 15 della
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede secondo gli indirizzi della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 22. Attività di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza
1. L’articolo 14 della
“Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera recedono dalla compagine sociale della Fondazione Stella Maris Mediterraneo nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento della Giunta regionale”.
Art. 23. Adeguamento alla
1. Al fine di dare attuazione al comma 7 bis dell’articolo 15 del
2. Al fine di dare attuazione al comma 3 dell’articolo 3 bis del
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per il conferimento degli incarichi di Direttore generale e degli incarichi di direzione di struttura complessa della Aziende e degli Enti del servizio sanitario regionale in conformità alle norme nazionali di riferimento.
Art. 24. Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e ospedaliera
1. I progetti di edilizia sanitaria e ospedaliera e i progetti di variante di importo superiore a 7,5 milioni di euro e che non siano stati sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere tecnico-economico del Comitato Regionale Opere Pubbliche (C.R.O.P.), istituito ai sensi dell’art. 6 della
2. Qualora il parere di cui al comma precedente non è reso nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di richiesta, lo stesso si intende favorevole.
3. I progetti di edilizia sanitaria e ospedaliera e i progetti di variante di importo inferiore a 7,5 milioni di euro non necessitano del parere di cui all’art. 10 della
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai progetti in corso di approvazione.
Art. 25. Polo sanitario Maratea
1. L’art. 17 della
2. Rimane ferma la destinazione del plesso sanitario di Maratea a polo multispecialistico di riabilitazione e lungodegenza riabilitativa.
Art. 26. Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale
1. [Per l’attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e per le esigenze inderogabili connesse al funzionamento del servizio di emergenza-urgenza (118) la Giunta regionale può autorizzare assunzioni di personale del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai limiti di spesa fissati dal comma 3 quater dell’art. 20 della
2. Per garantire il regolare svolgimento delle attività territoriali e solo per tale tipo di attività, e laddove non vi siano, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, le oggettive condizioni per l’utilizzo delle autovetture di servizio, le Aziende sanitarie regionali, con modalità uniformi e con apposita regolamentazione, possono riconoscere al proprio personale dipendente un rimborso chilometrico in misura diversa da quanto previsto dal comma 3 dell’art. 13 della
3. [Il comma 2 dell’articolo 20 della Legge regionale 8 agosto 2012, è così sostituito:
“2. Le Aziende sanitarie possono chiedere deroghe al blocco delle assunzioni nel limite massimo del 40% della spesa del personale cessato dal servizio durante l’anno precedente. E’ escluso dal blocco di cui al precedente comma 1 e al presente comma il costo del personale a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2013”] [12].
4. [In presenza di posti vacanti nella dotazione organica delle Aziende sanitarie regionali cui si fa fronte con il ricorso alle prestazioni aggiuntive, le Aziende medesime possono prevedere la copertura dei predetti posti riducendo dell’importo corrispondente il relativo fondo. In ogni caso le predette assunzioni non possono superare il 50% dell’ammontare del fondo in questione, fermo restando il limite di cui al comma 3 quater dell’art. 20 della
Art. 27. Rete territoriale del volontariato lucano
1. Al fine di riqualificare la rete territoriale del volontariato lucano, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 15 della
1 bis. Eventuali oneri connessi alle convenzioni di cui al comma 1 potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria [15].
Art. 28. Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della
“1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all’esclusione ed all’emarginazione, il termine del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, di cui all’art. 1 della
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della
“3. Lo stanziamento di cui al comma 1, di € 10.400.000,00, è comprensivo dei pertinenti oneri assicurativi e trova copertura finanziaria nel bilancio regionale per l’anno 2014, alla Missione 12 Programma 05.”.
CAPO IV
MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA
Art. 29. Disposizioni in materia di riduzione del costo dell’energia e risparmio energetico
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della
“3. Gli oneri per l’attuazione del presente articolo ammontano a 10 milioni di euro e trovano copertura con le risorse stanziate alla Missione 08 Programma 02 per 5 milioni di euro sull’esercizio 2015 e per 5 milioni di euro sull’esercizio 2016.”.
2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, con proprie deliberazioni, aderisce al progetto ELIH-Med (“Efficiency in low-income housing in the Mediterranean”), coordinato dall’ENEA, al fine di ottimizzare e finalizzare l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari alla riqualificazione energetica degli edifici di cui al comma 1 dell’art. 23 della
Art. 30. Norma in materia di trasporto pubblico locale
1. All’articolo 1, comma 4 della
2. All’articolo 1, comma 5 della
3. All’articolo 1, comma 5 della
4. Il comma 6 dell’articolo 1 della
“6. La messa in funzione di quanto previsto dalla
5. Il comma 7 dell’articolo 1 della
“7. I Comuni che hanno sottoscritto contratti di servizio a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza prima del 23 dicembre 2017, hanno facoltà di prorogarne la validità sino al 31 dicembre 2017. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora sottoscritto contratti di servizio a seguito di procedure di gara, hanno l’obbligo di procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di propria competenza ed alla relativa sottoscrizione di contratti di servizio con validità sino alla data del 31 dicembre 2017, pena il non trasferimento dei contributi da parte della Regione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017.”.
6. All’articolo 1 della
“7 bis. La Giunta regionale entro il 31 marzo del 2015 presenta un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale.”.
7. All’articolo 1 della
“7 ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale del contributo relativo agli oneri di rinnovo del CCNL, la Regione si avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la veridicità delle certificazioni rese dalle aziende.”.
Art. 31. Semplificazione adempimenti relativi al registro infortuni
1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il registro degli infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 dicembre 1996, non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni di cui al comma 1, i datori di lavoro possono, altresì, procedere alle pertinenti annotazioni, anziché su supporto cartaceo, su supporto informatico a condizione che tali annotazioni contengano tutti i dati previsti nel richiamato decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e che siano rispettate le modalità di memorizzazione e di accesso stabilite nell’articolo 53, comma 2, del
3. I datori di lavoro possono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 1 e 2 anche in relazione agli infortuni occorsi ai lavoratori che, nel rispetto di quanto stabilito dal
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel solo territorio della Regione Basilicata. Resta, pertanto, in vigore l’obbligo dei datori di lavoro di richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente la vidimazione del registro degli infortuni qualora lo stesso debba essere utilizzato in relazione ad attività lavorative da svolgere in altre regioni.
5. Fermo restando quanto stabilito nel comma 4, tenuto conto di quanto previsto nell’articolo 53, comma 6, del
Art. 32. Modifica ed integrazione alla L.R. 27 marzo 1979, n .12 e s.m.i. concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua
1. L’articolo 31 della
2. Sono altresì abrogati tutti i richiami, i riferimenti e i rinvii contenuti nella
Art. 33. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 3 della
“3 bis. I benefici di cui alla presente legge si estendono alle aree comprensoriali artigianali ed industriali per interventi produttivi, anche ubicate in tutto o in parte fuori dai territori dei comuni ricompresi nella Tabella “A” richiamata nell’articolo 1.”.
Art. 34. Disposizioni sui fondi per la ricostruzione
1. Al fine di consentire l’accelerazione dell’utilizzo delle risorse destinate al completamento dell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici degli anni 1980, 1981, 1982, già stanziate dallo Stato e giacenti presso la tesoreria regionale, l’ufficio regionale competente procede, con le modalità indicate nei commi successivi, alla revoca delle risorse assegnate e non utilizzate dalle amministrazioni assegnatarie.
2. L’ufficio competente individua, preliminarmente, le risorse rivenienti da provvedimenti amministrativi statali emanati da oltre un quinquennio, invitando le amministrazioni comunali interessate ad impegnare la relativa spesa nel termine perentorio di tre mesi dal ricevimento della nota medesima.
3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente e fatte salve eventuali esigenze debitamente motivate e documentate non imputabili alle amministrazioni comunali interessate, la Giunta regionale provvede alla revoca delle suddette risorse.
4. Saranno, altresì, revocate, secondo le modalità indicate al comma 3 e senza necessità del previo invito di cui al comma 2, le risorse inutilizzate di cui risultino ancora assegnatarie le amministrazioni comunali che hanno esaurito le graduatorie dei beneficiari di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b) della
5. Le risorse finanziarie revocate ai sensi del presente articolo, unitamente a quelle rivenienti dalle economie maturate sui mutui contratti dalla Regione per il completamento dell’attività di ricostruzione ai sensi della
5 bis. Ai fini della ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente comma viene riconosciuta priorità di finanziamento nei seguenti casi:
a) edifici ancora ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 3 della
1) immobili riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della normativa vigente oppure immobili per i quali il piano di recupero adottato ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 1980 n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982) prescriva l’esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo;
2) immobili posti lungo le vie di fuga individuate dai piani di protezione civile adottati ai sensi della vigente normativa;
b) immobili acquisiti al patrimonio comunale ai sensi degli articoli 34 e 35 del
6. Il riparto del fondo di cui al precedente comma è approvato, previo parere della Commissione consiliare competente, con deliberazione della Giunta regionale.
7. Il parere si intende favorevolmente acquisito qualora non venga reso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta della Giunta regionale.
Art. 35. Attività di assistenza tecnico-amministrativa
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di assistenza tecnico-amministrativa di cui all’art. 3, comma 4, della
2. Le stesse modalità si applicano alle attività di assistenza tecnico-amministrativa, riferite alla ricostruzione post sisma 1998 a valere sulle specifiche risorse stanziate con il bilancio di previsione 2014.
Art. 36. Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.
1. Nel contesto del processo di riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione Basilicata e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 39 della
Art. 37. Esenzione fiscale per le auto ibride
1. All’articolo 11 della
“2 bis. A decorrere dall’1 gennaio 2015, l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, si applica anche alle autovetture di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno per i successivi cinque anni. Dal minor gettito derivante dall’applicazione del presente comma, quantificato in € 10.000,00 per il 2015 e € 18.000,00 nel 2016, deriva una riduzione delle entrate a valere su Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010150.”.
Art. 38. Partecipazione alla Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano
1. Al fine di rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla mobilità di persone e merci vi è l’esigenza di disporre di un sistema aereoportuale integrato a servizio del territorio regionale. La Giunta è autorizzata a porre in essere tutte le azioni volte, sia allo sviluppo delle infrastrutture di Pontecagnano, Pisticci e Grumento, sia a favorire la effettiva implementazione dei voli sulla Pista Mattei e nella relazione con gli aeroporti di Bari Palese e Napoli Capodichino.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata alla sottoscrizione, nei limiti di cui al comma 3 e previo parere della Commissione consiliare competente in ordine al relativo piano industriale, di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l.
3. A tal fine è autorizzata la spesa iniziale di euro 20.000,00 stanziata alla Missione 10 programma 04 per l’esercizio finanziario 2014.
CAPO V
MISURE DI CARATTERE AMBIENTALE
Art. 39. Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche
1. Per garantire il mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero e per dare seguito all’implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, per gli esercizi 2015 e 2016, un contributo complessivo di compensazione ambientale pari a € 3.000.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 04.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti dall’Autorità di Bacino e dalla Conferenza interistituzionale idrica, individua i Comuni di cui al comma 1 e i criteri di riparto delle risorse fra gli stessi.
Art. 40. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’art. 3 della
2. Il comma 1 dell’art. 20 della
“1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale della Stato.”.
Art. 41. Disposizione in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica
1. La Regione destina € 100.000,00 al risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e forestali per il triennio 2014-2016 all'interno delle aree protette individuate ai sensi della
2. Tale somma sarà erogata agli enti gestori di aree protette che siano dotati di specifici Piani di contenimento delle specie in soprannumero previa presentazione di rendiconto finanziario suddiviso per tipologie di colture e su base comunale.
3. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nella Missione 9 Programma 5 per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.
Art. 42. Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti [19]
1. Nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 199 del
a) gli impianti di trattamento-smaltimento di rifiuti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione;
b) gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti, nonché gli impianti di recupero di rifiuti, ivi compresi quelli pericolosi, ancorché non specificatamente previsti dai vigenti strumenti di pianificazione, come stabilito dall'art. 42 della
c) gli ampliamenti di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e loro frazioni derivanti da processi di separazione successivi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in impianti in esercizio, ancorché non previsti dalle pianificazioni di settore, con esclusione di termovalorizzatori.
2. Gli impianti e le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere preventivamente assentiti dal punto di vista pianificatorio con apposito atto deliberativo della Giunta regionale e restano soggetti comunque all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente, così come tutti gli altri impianti indicati nello stesso comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti per i quali siano già stati adottati i provvedimenti di assenso di cui alla previgente normativa, ancorché, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora intervenuti i conseguenti provvedimenti autorizzativi.
4. Sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all'interno del territorio regionale in deroga alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, e se del caso, a ricorrere nell'ambito delle proprie competenze ai poteri di cui all'art. 191 del
5. È altresì ammessa la variazione dei flussi dei rifiuti prodotti dalle piattaforme pubbliche di trattamento meccanico-biologico dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), qualora le frazioni trattate degli stessi rifiuti siano conferite ad impianti di recupero o avviati ad operazioni finalizzate al recupero, previo assenso da parte della Provincia territorialmente competente.
6. Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi [20].
7. In caso di gravi ritardi ed inadempienze da parte degli enti locali titolari di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati nelle procedure di ampliamento, adeguamento e gestione a questi connessi, la Giunta regionale, previa diffida, può ricorrere ai poteri sostitutivi mediante commissariamento degli specifici procedimenti. Gli oneri finanziari dei suddetti commissari sono a carico degli enti territoriali.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016 [21].
Art. 43. Istituzione della Fondazione “Osservatorio Ambientale Regionale”
1. Al fine di rafforzare e dare continuità alle azioni per la tutela e valorizzazione ambientale e per la promozione dello sviluppo sostenibile, la Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione della Fondazione di partecipazione denominata “Osservatorio Ambientale Regionale”.
2. La Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” persegue obiettivi di avanzamento della conoscenza e dello sviluppo di nuove competenze nel settore dell’ambiente e della salute e si configura come Fondazione di ricerca. La Fondazione persegue altresì la finalità di creazione di un polo divulgativo regionale sull’ambiente, direttamente connesso con il sito web dell’A.R.P.A.B., presso il quale rendere disponibili per il cittadino tutte le informazioni di carattere ambientale. Presso l’Osservatorio Ambientale Regionale è implementata una banca dati costantemente aggiornata e consultabile per utenti di differente livello (popolazione, stake-holder, tecnici, ecc.) [22].
2 bis. L’A.R.P.A.B. è autorizzata a partecipare alla Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” di cui alla presente legge, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale [23].
3. L’Osservatorio Ambientale Regionale, in base ai risultati degli studi e delle analisi condotte, formulerà proposte per le attività necessarie alla valutazione dello stato dell’ambiente e della salute dell’ecosistema e delle popolazioni ed opererà come elemento attivo e propositivo per la individuazione, elaborazione, aggiornamento e diffusione dei dati ambientali, promuovendo iniziative sinergiche nel campo della pianificazione, gestione e divulgazione ambientale.
4. Alla Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” possono partecipare i Comuni della Regione Basilicata, nonché altri enti pubblici e centri di ricerca, pubblici e privati, operanti in ambito regionale.
5. Al fondo di dotazione della Fondazione è assegnato un importo pari ad euro 200.000,00 da imputare alla Missione 09 Programma 08.
6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, adotta gli atti necessari e conseguenti ai fini dell’attuazione del presente articolo.
7. La Giunta regionale, su proposta della Direzione generale competente in materia di ambiente, adotta entro il trenta settembre di ogni anno l’atto di indirizzo della Fondazione di partecipazione Osservatorio ambientale regionale, ora fondazione Ambiente Ricerca Basilicata ( FARBAS), di cui all’articolo 15 della
8.La FARBAS uniforma la propria attività all’atto di indirizzo e approva entro trenta giorni successivi all’adozione dello stesso, per il raggiungimento delle relative finalità, il piano annuale delle attività nel quale sono esplicitate le aree tematiche di intervento, i settori di attività specifici e le risorse finanziarie collegate [25].
9. Il piano annuale è trasmesso dal legale rappresentante di FARBAS alla Regione, unitamente al bilancio di previsione, nei termini e modalità previsti dalla normativa e dalle direttive regionali di controllo delle fondazioni promosse [26].
10. La Regione Basilicata può contribuire annualmente al finanziamento del piano delle attività della Fondazione, anche integrando risorse derivanti da contributi ed erogazioni attribuiti all’organismo da altri enti pubblici e privati per le medesime finalità del piano, sulla base di progetti disciplinati da specifiche convenzioni e stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio determinati dalla relativa capacità finanziaria [27].
11. La FARBAS procede all’aggiornamento del proprio statuto apportandovi le modifiche necessarie al funzionamento e all’assetto interno dei propri organi e lo sottopone all’esame preventivo della Giunta regionale [28].
Art. 44. Area industriale Valbasento
1. Al fine di una compiuta valutazione in ordine alla possibilità di delocalizzazione dei nuclei abitativi ricadenti nell’area industriale della Valbasento, la Giunta regionale procede alla predisposizione di apposito studio sulla base della normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati € 50.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 02.
CAPO VI
MISURE PER LA GOVERNANCE
Art. 45. Modifica all’art.25 della
1. Il comma 5 dell’art. 25 della
“5. Fatti salvi gli importi già previsti nei commi 3 e 4, la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di utilizzo della quota residua della dotazione del Fondo di cui al presente articolo.”.
Art. 46. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane
1. Le gestioni liquidatorie di cui all’art. 20 della
2. Al comma 1 dell’art. 20 della
3. Al fine di pervenire progressivamente alla conclusione del processo di liquidazione, su proposta dei Commissari liquidatori, con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, anche anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui comma 8 dell'articolo 23 della
4. I beni mobili delle soppresse Comunità montane funzionali allo svolgimento delle attività in materia di forestazione sono trasferiti con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale al Consorzio di Bonifica della Basilicata, per l’attuazione delle funzioni di cui all’art. 7 della
Art. 47. Gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità montane
1. Per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità montane e non ancora trasferiti agli enti pubblici successori, i Commissari liquidatori di cui all’art. 20 della
2. I Commissari liquidatori, nelle funzioni di commissari ad acta, al fine di trasferire definitivamente i beni ai singoli Comuni o alle Unioni di comuni ovvero alla Regione Basilicata o ai soggetti istituiti ai sensi dell’art. 62, commi 2, 3 e 4 dello Statuto regionale e di pervenire alla conclusione del processo di liquidazione delle Comunità montane, compiono i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ivi comprese le attività indispensabili all’acquisizione delle risorse finanziarie per assicurare la funzionalità e l’esercizio delle infrastrutture di pubblico interesse nonché la salvaguardia del patrimonio delle Comunità Montane ed il funzionamento delle gestioni commissariali, previa autorizzazione della Giunta regionale e il parere della competente Commissione consiliare permanente [31].
3. Le infrastrutture ed i beni immobili nella proprietà delle soppresse Comunità montane possono essere trasferiti, a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto, anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui al comma 8 dell'articolo 23 della
Art. 48. Modifiche all’articolo 26 della
1. All’art. 26 della
“8 bis. Le funzioni amministrative di cui alla
CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 49. Autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa prevista dalla normativa nazionale e regionale nonché, nello specifico, per il contenimento della spesa del personale globalmente calcolata, le assunzioni, a qualunque titolo, di nuove unità da parte di tutti gli enti strumentali della Regione nonché degli enti pubblici economici regionali, agenzie, sono comunque subordinate a preventiva autorizzazione della Giunta regionale [33].
2. Ai fini del procedimento autorizzativo, gli enti di cui al comma 1, formulano apposita richiesta, precisando le ragioni che la motivano nonché la sostenibilità dei pertinenti costi ed il rispetto della normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.
Art. 50. Finanziamento del nuovo modello organizzativo della Giunta regionale
1. Al fine di pervenire al nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta regionale, a decorrere dall’anno 2014 una quota dei minori oneri, derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa Dirigenza, moltiplicato per il numero dei posti ridotti, va ad incrementare stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del comparto secondo quanto previsto all’art. 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza dei processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza incrementando, dello stesso importo, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si attuano nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 9, comma 2 bis del
Art. 51. Modifiche all’art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Ai fini del conferimento degli incarichi e nell’ottica di un più razionale impiego delle risorse umane, della mobilità e dell’interscambio professionale dei dirigenti degli enti regionali, è istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo unico della dirigenza regionale, nel quale, in fase di prima applicazione, confluiscono i dirigenti a tempo indeterminato della Regione Basilicata e degli enti strumentali della Regione, cui si applica il Contratto Collettivo del comparto Regioni Autonomie locali. Il rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti nel ruolo unico della dirigenza regionale resta in ogni caso alle dipendenze dell’ente di appartenenza.
2 ter. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da evidenziare i titoli professionali di ciascun dirigente valutabili ai fini dell’attribuzione degli incarichi.
2 quater. Salva la competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, relativamente agli incarichi dell’area del Consiglio, e ferma restando la dotazione organica di ciascuno degli enti, gli incarichi dirigenziali presso gli enti strumentali di cui al comma 2bis a copertura dei posti di funzione previsti nei rispettivi ordinamenti organizzativi, sono conferiti dalla Giunta regionale che provvede attingendo dal ruolo unico di cui al comma 2bis, sentiti i legali rappresentanti degli enti medesimi. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con quanto disposto con la presente legge.”.
2. Il comma 7, primo periodo, dell’articolo 2 della
a) le parole “della dotazione organica di dirigenti, anche a figure dirigenziali non appartenenti ai ruoli regionali” sono sostituite dalle seguenti: “della consistenza del ruolo unico della dirigenza regionale, anche a figure dirigenziali non appartenenti al ruolo unico regionale”;
b) dopo le parole “enti strumentali della Regione” sono aggiunte le seguenti “diversi da quelli di cui al comma 2 bis”.
3. Il comma 8, primo periodo dell’articolo 2 della
a) le parole “della dotazione organica complessiva dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “della consistenza del ruolo unico della dirigenza regionale”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 2 della
“9 bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell’amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale”.
Art. 52. Interventi di adeguamento della
1. Al fine di salvaguardare l’autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall’art. 117, comma 6, della Costituzione, in ordine all’organizzazione delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale, in quanto ricomprese tra quelle fondamentali individuate dall’art. 19 della
2. Al comma 5 dell’articolo 13 e al comma 4 dell’articolo 16 della
“5 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma cessano di esplicare la propria efficacia nei confronti delle Amministrazioni comunali a far data dalla entrata in vigore dei rispettivi regolamenti fermo restando, in ogni caso, la incompatibilità tra le mansioni amministrative e quelle di polizia locale.”;
“4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma cessano di esplicare la propria efficacia nei confronti delle Amministrazioni comunali a far data dalla entrata in vigore dei rispettivi regolamenti fermo restando, in ogni caso, la incompatibilità tra le mansioni amministrative e quelle di polizia locale.”.
Art. 53. Disposizioni in materia di assistenza tecnica
1. Nelle more dell’espletamento della selezione per il reclutamento a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
2. La spesa relativa al rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse dell’Assistenza Tecnica del POR FESR Basilicata 2007-2013 e del PSR Basilicata 2007-2013 a valere sulla Missione 01 Programma 11 e Missione 16 Programma 01.
Art. 54. Disposizioni in materia di contratti di collaborazione
1. Nelle more dell’espletamento di apposita selezione pubblica, al fine di assicurare la continuità delle attività in materia di sviluppo industriale, di internalizzazione delle imprese e di tutela ambientale e del territorio, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 7302-2010/D.721, 7302-2010/D.260, 7502-2010/D.405, 7502-2011/D.833 in essere al 1° gennaio 2014, sono rinnovati fino al 31.12.2014.
2. La spesa relativa al rinnovo dei contatti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse stanziate, per il 2014, a valere sulla Missione 14 Programma 01, sulla Missione 09 Programma 08, sulla Missione 17 Programma 01.
Art. 55. Modifica dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 14 Aprile 2000, n. 47
1. Il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 13 della
“Sui valori così determinati si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo. Per le aree edificate o edificabili, ricadenti nel perimetro delle borgate, classificate dallo strumento urbanistico in zona “E” o compatibile e, comunque, con previsione di attività prevalentemente agricola, il prezzo di vendita al mq è determinato con le medesime modalità innanzi stabilite. Per le aree non edificate e non edificabili aventi destinazione agricola o altra destinazione, fermo restando le riduzioni e gli aumenti precedentemente stabiliti dal presente comma, il prezzo di vendita è determinato applicando il Valore Agricolo Medio della coltura più redditizia riferito alla regione agraria di appartenenza e vigente al momento della cessione. Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate “D” dallo strumento generale o a queste assimilate o in zona “F”, ivi comprese le aree per la distribuzione dei carburanti, è determinato con apposite perizie di stima redatte dall’Alsia che tengano conto del valore di mercato. Al valore così definito si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo.
Art. 56. Modifica delle Leggi regionali n. 1/2004, n. 18/2004 e n. 7/2014
1. L’art. 8 della
2. All’art. 13 della
3. Il comma 3, dell’art. 5 della
“3. Le domande di sanatoria sono definite dai Comuni competenti con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2014. Il termine può essere interrotto una sola volta per richieste di integrazioni grafiche e documentali. La definizione dell’istanza s’intende interrotta fino alla presentazione delle integrazioni da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni. Il termine per la definizione della domanda di sanatoria decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.”.
Art. 57. Modifica dell’art. 4, comma 2,
1. Il comma 2 dell’art. 4
“2. Gli interventi edilizi di cui al comma precedente possono avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 3, commi 7 e 7 ter della L.R. n. 25/2012.”.
Art. 58. Modifica leggi regionali nn. 1/2004 e 16/2012
1. L’art. 3 della
Art. 59. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. La Regione assicura il rispetto dei vincoli di riduzione dei costi degli apparati amministrativi della Giunta regionale, prescritti dalla vigente normativa statale, e, per l’effetto, è autorizzato l’incremento di € 30.000,00 delle spese di funzionamento dell’autoparco regionale a valere sulla Missione 1 Programma 03 e la corrispondente riduzione della spesa per missioni del personale a valere sulla Missione 1 Programma 10.
Art. 60. Differimento termini
1. Il termine del 31 dicembre 2013, previsto dall’articolo 39, comma 1 bis della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, è differito al 30 aprile 2014.
Art. 61. Sostegno ai comuni per le produzioni cinematografiche di rilevanza nazionale e internazionale
1. Al fine di potenziare l’offerta della Basilicata come terra di cinema e location di produzioni cinematografiche di rilevanza nazionale e internazionale, è stanziato, in favore della Fondazione Film Commission, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l’importo di euro 75.000,00 per la valorizzazione di tali location.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone la sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione Film Commission, recante la disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in favore dei comuni.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura sulla Missione 05 Programma 02 del bilancio 2014/2016.
Art. 62. Misure di sostegno agli enti locali
1. Allo scopo di sostenere il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali il cui piano sia stato approvato dagli organismi consiliari competenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e subordinatamente all’approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 3 del
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della natura dell’ente, della sua dimensione demografica nonché delle pertinenti previsioni contenute nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
2-bis. Al fine di consentire il rispetto del piano di riequilibrio finanziario approvato ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del
2-ter. Al fine di consentire il rispetto del piano di riequilibrio finanziario approvato ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del
3. Il comma 2 dell’articolo 25 della
“2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 10 milioni di euro, iscritti nel bilancio regionale alla Missione 18, Programma 01, per la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2014.”.
4. [La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge per istituire un Fondo per sostenere il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali il cui piano sia stato approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 3 del
5. Tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti in relazione all’attività di controllo nel settore delle emissioni in atmosfera, alla Provincia di Potenza è riconosciuto un contributo complessivo di € 480.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 02, di cui € 230.000,00 sull’esercizio 2014 ed € 250.000,00 sull’esercizio 2015.
6. Per concorrere al superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato nel 1991 è riconosciuto al Comune di Bernalda un contributo straordinario complessivo di € 400.000,00 a valere sulla Missione 18 Programma 01 ripartito fra gli esercizi 2014, 2015 e 2016.
Art. 63. Modifiche all’appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della
1. Al paragrafo 1.2.1.5. “Requisiti anemologici” è aggiunta la lettera:
“l) Fermo restando la produzione all’interno del progetto di uno studio anemologico attestato da parte di una società accreditata e/o certificata, la campagna anemologica di almeno un anno, effettuata mediante l’installazione di una torre anemometrica certificata dal Comune così come prevista ai precedenti punti, può essere sostituita da un’apposita rilevazione satellitare e/o da simulazioni certificate solo nel caso in cui l’impianto eolico ricada in un’area già oggetto di rilevamento nel sito ed i cui dati siano in possesso dell’amministrazione regionale.”.
2. La lett. a) dei paragrafi 1.2.1.11, 2.2.3.9, 3.4.2.6 e 4.4.2.6 “Documentazione da presentare prima del rilascio dell’autorizzazione” è sostituita dalla seguente:
“a) Polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa e/o di garanzia rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ex art. 107 del
3. Al paragrafo 2.1.2.2 “Aree e siti idonei” lett. a) sono soppresse le parole: “ma non inferiore a 30 MW.”.
Art. 64. Ammortizzatori sociali in deroga
1. Il comma 2 dell’art. 19, della
“2. Il regime di utilizzo presso gli enti pubblici della Regione dei percettori di ammortizzatori sociali “in deroga”, ancorchè avvenuto sulla base di progetti approvati e realizzati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, deve intendersi ad ogni effetto assimilato a quello definito dal
Art. 65. Modifica dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Articolo 11
1. Al Presidente del Comitato spetta un’indennità pari al 20% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato spetta un’indennità pari al 10% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
3. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l’indennità di funzione prevista per il Presidente.
4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni istituzionali, si recano in località diverse da quella ha sede il Comitato, è dovuto il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.”.
Art. 66. Disposizioni relative alla
1. L’art. 3 della
2. La norma di cui all’art. 2 della
2 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della
Art. 67. Modifiche all’art. 25 della
1. All’art. 25 della
“5 bis. La somma di € 60.000,00 del fondo di cui al comma 1) è assegnata per € 50.000,00 al Comune di Policoro per la redazione di un progetto finalizzato alla fruizione delle strutture turistico-balneari prossime alla località “Torre Mozza” e per € 10.000,00 al Comune di Atella per la prosecuzione della campagna di scavi del sito paleontologico del “bacino di Atella”. La Giunta regionale è autorizzata alla erogazione del fondo anche nelle more del disegno di legge di cui al comma 5.”.
Art. 68. Utilizzo del personale delle soppresse Comunità montane negli uffici giudiziari
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della
“1 bis. E’, altresì, consentito il trasferimento dei dipendenti di cui al comma 1 nell’ambito degli uffici dei giudici di pace la cui circoscrizione ricomprende comuni ricadenti sia nel territorio della Regione Basilicata che nel territorio di Regioni contermini. In tal caso, il trasferimento è possibile solo su richiesta dei dipendenti interessati.”.
Art. 69. Norma in materia di bonifica dei siti contaminati [38]
1. Le Amministrazioni comunali possono richiedere alla Giunta regionale di nominare, tra funzionari della pubblica amministrazione, dei commissari “ad acta” per la gestione tecnico-amministrativa delle procedure di cui all’art. 242 del
Art. 70. Attività finalizzate ad agevolare i cittadini per la fruizione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate
1. La Regione Basilicata si impegna a promuovere attività volte ad agevolare, attraverso i Comuni, i cittadini della Regione nell’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono sottoscritti appositi protocolli di intesa con l’Agenzia delle Entrate, con priorità nei Comuni in cui erano presenti gli sportelli alla data del 31 dicembre 2013.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari ad euro 10.000,00, trovano copertura nelle risorse stanziate alla Missione 01 Programma 04 del bilancio di previsione 2014.
Art. 71. Controllo su Fondazioni
1. Tutte le fondazioni promosse dalla Regione Basilicata sono soggette al controllo della stessa, in particolare per quanto concerne i bilanci.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le modalità di esercizio del controllo di cui al comma 1.
2-bis. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di verifica e controllo previste dalla disciplina di cui al comma 2, trasmette i bilanci delle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali [39].
2-ter. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i bilanci di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione [40].
Art. 72. Assistenza tecnica in materia di trasformazione e riqualificazione urbana di aree industriali
1. In riferimento al Protocollo d’intesa avente ad oggetto la realizzazione del programma relativo allo sviluppo di modelli ed indicatori per il monitoraggio ambientale, stipulato in data 27 febbraio 2012 fra il Comune di Potenza, il Comune di Tito ed il CGIAM, che prevede l’assistenza tecnica in materia di trasformazione e riqualificazione urbana di aree industriali, è disposto un finanziamento triennale a favore del Comune di Potenza, in qualità di Ente finanziatore, di 50.000,00 euro per l’anno 2014, 50.000,00 per il 2015 e 200.000,00 per il 2016, finalizzato alla realizzazione degli interventi programmati.
2. La spesa trova copertura con le risorse di cui alla Missione 09 Programma 08.
Art. 73. Norma sul personale dei Consorzi di sviluppo industriale
1. I Consorzi industriali a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, procedono ad avviare la stabilizzazione del personale la cui assunzione, anche con contratto di collaborazione, sia avvenuta tramite concorso o selezione pubblica ai sensi dell’art. 22 della
2. I Consorzi industriali, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con propri regolamenti individuano i criteri e le modalità per l’avvio delle procedure di stabilizzazione per i dipendenti in servizio presso il Consorzio da almeno 24 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more delle procedure di cui al comma 4, i Consorzi industriali possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato prossimi alla scadenza, ancorchè in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre i 36 mesi.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 25 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 60 della
[5] Comma così modificato dall’art. 1 della
[6] Comma inserito dall'art. 12 della
[7] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[8] Comma abrogato dall’art. 1 della
[9] Comma abrogato dall’art. 1 della
[10] Comma così modificato dall’art. 1 della
[11] Comma abrogato dall'art. 20 della
[12] Comma abrogato dall'art. 20 della
[13] Comma abrogato dall'art. 20 della
[14] Comma così modificato dall'art. 61 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 61 della
[16] Comma così modificato dall'art. 20 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[18] Comma inserito dall'art. 26 della
[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[20] La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2017, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[21] La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2017, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce al comma 6.
[22] Comma così sostituito dall'art. 25 della
[23] Comma inserito dall'art. 25 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[28] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[29] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[30] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[31] Comma già modificato dall'art. 20 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[33] Comma così modificato dall'art. 4 della
[34] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[35] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[36] Comma abrogato dall'art. 17 della
[37] Comma inserito dall'art. 38 della
[38] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[40] Comma aggiunto dall'art. 4 della