§ 6.2.412 - L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2021


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:15/12/2021
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007 n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 (Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale).
Art. 4. 
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016).
Art. 6.  Modifica alla legge regionale 7 giugno 2021, n. 22 (Norme in materia di proroghe a scadenze di legge)
Art. 7.  Modifica alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020)
Art. 8.  Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla legge di bilancio 2014-2016)
Art. 9.  Modifica alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 (Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.)
Art. 10.  Modifica alla legge regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà)
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 (Disciplina della coltivazione della cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua)
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1987, n. 20 (Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)
Art. 14.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e ss.mm.ii. (Utilizzo dell’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D’Agri)
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)
Art. 16.  Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana)
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2009, n. 39 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa)
Art. 18.  Modifiche all’Appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - [...]
Art. 19.  Modifiche alla L.R. 26 luglio 2021, n. 30
Art. 20.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)
Art. 21.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria [...]
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Art. 23.  Modifica ed integrazione alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 (Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e [...]
Art. 24.  Integrazione alla L.R. 4 giugno 2008, n. 6 (Attività complementari all’alloggio e servizi diversi per le attività imprenditoriali)
Art. 25.  Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)
Art. 26.  Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 41 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione [...]
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - [...]
Art. 28.  Integrazioni e modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di [...]
Art. 29.  Modifica alla legge regionale 26 luglio 2021, n. 29 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione [...]
Art. 30.  Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2021 n. 39 Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private
Art. 32.  Modifica alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016
Art. 33.  Commissione d’esame per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
Art. 34.  Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2021, n. 46 Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà
Art. 35.  Modifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017
Art. 36.  Disposizioni transitorie in materia di assistenza domiciliare integrata
Art. 37.  Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali
Art. 38.  Retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
Art. 39.  Modifica alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 6 (Disciplina dei Centri di attività motorie).
Art. 40.  Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo
Art. 41.  Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 7 “Sistema turistico Regionale”
Art. 42.  Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 50 (Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva)
Art. 43.  Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.).
Art. 44.  Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2008.)
Art. 45.  Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 (Garante regionale dei diritti della persona)
Art. 46.  Integrazione alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 19 (Legge di stabilità regionale 2021)
Art. 47.  Modifica all’art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37
Art. 48.  Modifica alla legge regionale 21 aprile 2021, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali)
Art. 49.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 50.  Entrata in vigore


§ 6.2.412 - L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2021

(B.U. 16 dicembre 2021, n. 86)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007 n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2007 è sostituito dal seguente:

“2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi o da una sola persona, nonché dai figli riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Il periodo di due anni non è richiesto per l'inclusione nel nucleo familiare di:

a) coniuge dell'assegnatario, parte dell'unione civile legata all'assegnatario o convivente di fatto con l'assegnatario;

b) figli minori dell'assegnatario;

c) altro genitore di figli minori dell'assegnatario;

d) genitori dell'assegnatario o del coniuge dell'assegnatario, della parte dell'unione civile legata all'assegnatario o del convivente di fatto con l'assegnatario.".

2. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2007 è sostituito dal seguente:

“3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio, per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 24 del 2007 le parole: “Entro il 31 dicembre 2019,” sono sostituite dalle parole: “Entro il 31 dicembre 2022,”.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

1. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Ai fini del calcolo della superficie complessiva di cui al presente comma, non rientrano gli annessi agricoli di cui alle zone E del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765)”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n.25 del 2009 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Nei tessuti di cui al precedente punto b) del comma 1 dell’articolo 6 sono consentiti gli interventi di cui ai commi 1 e 3 bis dell’articolo 2 della presente legge, senza modifica della sagoma degli edifici.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’art. 3 della legge regionale n. 25 del 2009 è inserito il seguente comma:

“1 ter. Ai fini del calcolo della superficie complessiva di cui al presente comma, non rientrano gli annessi agricoli di cui alle zone E del decreto ministeriale n. 1444 del 1968”.

4. L’alinea del comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale n.25 del 2009 è sostituita dalla seguente:

“6. In caso di interventi edilizi realizzati in parziale difformità dall’idoneo titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, i Comuni, laddove trovi applicazione il comma 2 del predetto articolo, possono autorizzare il solo completamento funzionale ai fini della agibilità e della abitabilità delle opere realizzate, qualora sussistano e siano documentate le seguenti condizioni:”.

5. Alla fine della lettera a) del comma 1 ter dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 2009, dopo le parole: “turistico-alberghiera” sono inserite le parole: “e da turistico-alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente. La Giunta regionale regolamenta, con proprio provvedimento, le differenti tipologie di strutture, anche per aree territoriali, i criteri e le modalità con i quali si può procedere alla rimozione del vincolo di destinazione per le strutture recettive fino al 100 per cento delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da turistico alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria”.

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 (Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale).

1. L’alinea del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 41 del 2020 è sostituita dalla seguente:

“3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2018, è inserita la seguente:”.

 

     Art. 4.

1. Il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, è sostituito dal seguente:

“1. I procedimenti relativi alle domande di rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dal Capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ed all’art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 devono essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2022, dando priorità alle richieste di sanatoria sulle quali gravano procedimenti penali in corso”.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016).

1. I commi 5 e 5 bis dell’articolo 34 della legge regionale n. 26 del 2014 sono sostituti dai seguenti:

“5. Le risorse finanziarie revocate ai sensi del presente articolo, unitamente a quelle rivenienti dalle economie maturate sui mutui contratti dalla Regione per il completamento dell’attività di ricostruzione ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), concorrono a costituire un fondo da ripartire tra i Comuni in base al fabbisogno finanziario determinato a seguito di censimento da effettuarsi secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale da approvare con apposita deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La ripartizione delle risorse ai Comuni è effettuata entro sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione.

5 bis. Ai fini della ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente comma viene riconosciuta priorità di finanziamento nei seguenti casi:

a) edifici ancora ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché, previa segnalazione del comune territorialmente competente, alle unità immobiliari) per le quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni:

1) immobili riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della normativa vigente oppure immobili per i quali il piano di recupero adottato ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 1980 n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982) prescriva l’esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo;

2) immobili posti lungo le vie di fuga individuate dai piani di protezione civile adottati ai sensi della vigente normativa;

b) immobili acquisiti al patrimonio comunale ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 76 del 1980, non alienati e che non siano già stati oggetto di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 28 febbraio 1984 n. 19 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.)”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 43 della legge regionale n. 26 del 2014 sono aggiunti i seguenti commi:

“7. La Giunta regionale, su proposta della Direzione generale competente in materia di ambiente, adotta entro il trenta settembre di ogni anno l’atto di indirizzo della Fondazione di partecipazione Osservatorio ambientale regionale, ora fondazione Ambiente Ricerca Basilicata ( FARBAS), di cui all’articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019), con il quale definisce, sulla base della programmazione regionale, gli obiettivi e le priorità strategiche di intervento per lo sviluppo della tutela ambientale con particolare riguardo alle interazioni e alle maggiori criticità tra ambiente, salute e benessere della popolazione.

8.La FARBAS uniforma la propria attività all’atto di indirizzo e approva entro trenta giorni successivi all’adozione dello stesso, per il raggiungimento delle relative finalità, il piano annuale delle attività nel quale sono esplicitate le aree tematiche di intervento, i settori di attività specifici e le risorse finanziarie collegate.

9. Il piano annuale è trasmesso dal legale rappresentante di FARBAS alla Regione, unitamente al bilancio di previsione, nei termini e modalità previsti dalla normativa e dalle direttive regionali di controllo delle fondazioni promosse.

10. La Regione Basilicata può contribuire annualmente al finanziamento del piano delle attività della Fondazione, anche integrando risorse derivanti da contributi ed erogazioni attribuiti all’organismo da altri enti pubblici e privati per le medesime finalità del piano, sulla base di progetti disciplinati da specifiche convenzioni e stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio determinati dalla relativa capacità finanziaria.

11. La FARBAS procede all’aggiornamento del proprio statuto apportandovi le modifiche necessarie al funzionamento e all’assetto interno dei propri organi e lo sottopone all’esame preventivo della Giunta regionale.”.

 

     Art. 6. Modifica alla legge regionale 7 giugno 2021, n. 22 (Norme in materia di proroghe a scadenze di legge)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2021 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Gli interventi comportanti modifiche all’aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale oppure individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura”.

 

     Art. 7. Modifica alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020)

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2020 le parole: “alle Forze dell’ordine, per le finalità di cui al capo V, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90” sono sostituite dalle parole: “alle Forze Armate, per le finalità di cui al Libro terzo, Titolo I, Capo V, Sezione I (Assistenza morale, benessere e protezione sociale) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”.

 

     Art. 8. Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla legge di bilancio 2014-2016)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014, le parole: “questi ultimi” e le parole: “In base alla classificazione di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/1998, sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014, le parole: “, nonché i compiti di gestione del contratto di servizio e controllo per i servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 442/97 e s.m.i. e per le rate dei servizi di trasporto automobilistici di cui alle lett. a), b) di cui all’art. 3, comma 3 della legge regionale 24 luglio 1998, n. 22 e s.m.i. la sottoscrizione, la gestione, l’esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei contratti di servizio affidati dalla Regione relativi alle unità territoriali ottimali del trasporto pubblico comunale sono attribuiti alle amministrazioni locali così come stabilito dal piano regionale dei trasporti” sono sostituite dalle parole: “Per i servizi automobilistici di trasporto pubblico, la Regione può delegare alle province e ai comuni capoluogo, previa convenzione, la sottoscrizione, la gestione, l’esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei relativi contratti di servizio, comunque affidati dalla Regione con le modalità e criteri stabiliti dal piano regionale dei trasporti di bacino”.

3. [Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l’interruzione, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l’affidamento dei servizi medesimi, le province unitamente alla Regione per i contratti provinciali, ed i comuni per i servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria e sino al subentro degli aggiudicatari delle gare stesse, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.”] [1].

4. Il comma 7 ter dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente:

“7 ter. Alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale è riconosciuto il contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del CCNL sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che sono espletate dalla Regione, sulla base delle autocertificazioni rese ai sensi di legge da parte delle medesime aziende attestanti la consistenza del personale. La Regione può disporre controlli a campione in merito alla veridicità delle certificazioni rese dalle aziende, avvalendosi degli organismi competenti in materia di lavoro” [2].

 

     Art. 9. Modifica alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 (Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.) [3]

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 49 del 2015 è abrogato. Le funzioni in esso individuate continuano ad essere svolte dalle Province conformemente a quanto già previsto dall’articolo 4, comma 9 della medesima legge regionale, nelle more del loro effettivo trasferimento alla Regione, a seguito della conclusione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

 

     Art. 10. Modifica alla legge regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 31 del 2020, le parole: “per i restanti cinque anni” sono sostituite dalle parole: “per i primi dieci anni”.

2. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 31 del 2020 le parole: “del 50% (cinquanta per cento)” sono sostituite dalle parole: “dell’ 80% (ottanta per cento)”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 31 del 2020 le parole: “trentotto anni” sono sostituite dalle parole: “quaranta anni”.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 (Disciplina della coltivazione della cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale n. 12 del 1979 le parole: “piano regionale del settore estrattivo” sono sostituite dalle parole: “piano regionale delle attività estrattive, di seguito piano cave”.

2. Il comma 3 dell’articolo 1 bis della legge regionale n. 12 del 1979 è sostituito dal seguente:

“3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, anche su indicazione dei comuni dove ricadono ed a seguito di verifica ed accertamento dello stato di consistenza effettuata dall’ufficio regionale competente, sono inserite in un apposito elenco gestito dal medesimo ufficio. Il recupero ambientale delle cave è eseguito, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione, autorizzato e validato dall’ufficio regionale competente, che prevede lo sfruttamento del giacimento. A seguito del recupero ambientale, l’area di cava ritorna alla originaria destinazione urbanistica. Il progetto di recupero ambientale può prevedere una diversa destinazione dell’area di cava, lì dove compatibile con gli strumenti urbanistici del comune in cui ricade o previa approvazione di apposita variante urbanistica.”

3. Al primo periodo dell’articolo 1 ter della legge regionale n. 12 del 1979 le parole: “Piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle parole: “piano cave e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022”.

4. Al secondo periodo dell’articolo 1 ter della legge regionale n. 12 del 1979 le parole: “di elevato valore strategico” sono sostituite dalle parole: “classificati di seconda categoria dal terzo comma dell’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), sono destinati esclusivamente ai fini industriali”.

5. L’articolo 4 bis della legge regionale n. 12 del 1979 è così sostituito:

“1. I pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni richiesti ai sensi della presente legge sono acquisiti tramite la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Al fine di prestare assistenza alle imprese del settore e per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere, l’ufficio regionale competente assicura la funzione di sportello unico per le attività estrattive.”.

6. Dopo l’articolo 31 ter della legge regionale n. 12 del 1979 è inserito il seguente articolo:

“Art. 31 quater

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale per le attività estrattive, di seguito Comitato, quale organo consultivo che dà parere, su richiesta della Giunta regionale o di uno dei componenti del comitato stesso relativamente a:

a) problematiche di natura tecnica, economica, giuridica e di programmazione concernenti il settore estrattivo;

b) definizione dei documenti strategici riguardanti il settore estrattivo ed in particolare il piano cave, sia nella fase di attuazione che di aggiornamento.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Dirigente generale della Direzione generale regionale competente o un suo delegato in qualità di Presidente;

b) il responsabile dell’Ufficio regionale competente o suo delegato;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni associative degli imprenditori del settore in base alla loro rappresentatività.

3. Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti ed approva le proposte in discussione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed approva le proposte in discussione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, con funzioni esclusivamente consultive, ulteriori soggetti istituzionali in base agli specifici argomenti da trattare.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’Ufficio regionale competente.”.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)

1. Al comma 1 nella parte finale dopo le parole “della deliberazione” inserire la virgola invece del punto ed aggiungere: “fatti salvi e valutando prioritariamente gli impegni già assunti dalle Amministrazioni Comunali, anche relativamente all’edilizia privata per procedure non completate lì dove sussistono elementi di pericolosità degli edifici” [4].

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1987, n. 20 (Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 1987 le parole: “Una quota dei proventi” sono sostituite dalle parole: “I proventi”.

2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 1987 è abrogato.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e ss.mm.ii. (Utilizzo dell’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D’Agri)

1. All’art. 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e ss.mm.ii. è aggiunto il comma 2:

“2. L’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi di cui al comma 1 bis dell’art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625(attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) è destinata al finanziamento degli strumenti della programmazione negoziata per le aree individuate dalla Tabella A, previo confronto in seno al Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, anche al fine di realizzare interventi di miglioramento della tutela ambientale, al cofinanziamento delle politiche sociali, la cultura, la qualità dei servizi, quindi allo sviluppo economico dei Comuni ricadenti nel comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A.”.

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)

1. Gli articoli 11, 12, 13, e 14 della legge regionale n. 28 del 1994 sono abrogati.

2. L’articolo 17 bis della legge regionale n. 28 del 1994 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17 bis. (Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico- sociale dei parchi della Regione Basilicata)

1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione, di seguito denominata “Consulta”, è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale.

2. La Consulta, altresì:

a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all'interno dei parchi della regione Basilicata, in attuazione ai piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali e nazionali e agli accordi di programma;

b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei parchi della Regione e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i parchi debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria rete dei parchi;

c) promuove coworking istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i progetti finanziati dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO FESR), i parchi, gli osservatori ambientali, gli enti e le associazioni ambientali persistenti sul territorio, al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesistico;

d) i presidenti degli enti parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati, i presidenti degli enti parco regionali o loro delegati, due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero della transizione ecologica e maggiormente rappresentative sul territorio della regione e due rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

3. La Consulta è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato:

a) l'Assessore competente per materia, in qualità di presidente della Consulta;

b) un membro di comprovata esperienza designato dal Presidente della Giunta regionale;

c) un membro esperto in scienze geologiche, biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di Basilicata;

d) i presidenti degli enti parco nazionali della regione Basilicata o loro delegati, i presidenti degli enti parco regionali, due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e maggiormente rappresentative sul territorio della regione;

e) il Direttore generale competente per materia;

f) un funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata.

4. La Consulta è convocata dal presidente e si riunisce presso la sede della direzione generale competente per materia.

5. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di funzionamento della consulta.

7. La Consulta è istituita e opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 1994 le parole: “al Dipartimento ambiente della Regione,” sono sostituite dalle parole: “alla Direzione generale competente per materia,”.

 

     Art. 16. Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana)

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 2009 dopo le parole: “agli Enti Locali” sono aggiunte le parole: “salvo nei casi in cui sia necessario assicurarne l'esercizio unitario.”.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2009, n. 39 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa)

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 39 del 2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricettive;

b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa di cui all’articolo 9, nonché la manutenzione delle stesse con il concorso finanziario della Regione qualora ne siano incaricati dall’ufficio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti, anche nelle forme associative previste dal capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

c) progettazione e realizzazione di opere di salvaguardia di habitat e specie afferenti alle aree costiere, nonché la manutenzione delle stesse con il concorso finanziario della Regione qualora ne siano incaricati dall’ ufficio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti;

d) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad implementare il SIT costa.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 39 del 2009 le parole: “l’Autorità di Bacino della Basilicata,” sono sostituite dalle parole: “l’Autorità di bacino distrettuale dell’appennino meridionale,”.

3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 39 del 2009 è sostituito dal seguente:

“3. L’Osservatorio Regionale della Costa (ORC) è attestato presso la direzione generale in materia di ambiente e energia. La direzione generale in materia di infrastrutture e mobilità e l’Autorità di bacino distrettuale dell’appennino meridionale – sede di Basilicata, assicurano all’OCR il supporto programmatico necessario.”.

4. Nella legge regionale n. 39 del 2009, laddove ricorre l’espressione: “il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità” questa è sostituita dall’espressione: “la direzione generale competente in materia di ambiente e energia”.

5. Nella legge regionale n. 39 del 2009, laddove ricorre l’espressione: “il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità” questa è sostituita dall’espressione: “la direzione generale competente in materia di infrastrutture e mobilità”.

 

     Art. 18. Modifiche all’Appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007)

1. Alla fine del punto 1. del paragrafo 3.3. “Requisiti tecnici minimi” dell'Appendice A del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) della legge regionale n. 1 del 2010, dopo le parole: “(es. PSC, PEFC).” sono aggiunti i seguenti periodi: “Il funzionamento degli impianti di conversione energetica deve essere garantito da biomasse ottenute nell'ambito di attività agricole, forestali o industriali. È consentito l’impiego di oli vegetali per alimentare impianti destinati all’autoproduzione o alla sostituzione di impianti alimentati precedentemente da fonti fossili, nonché impianti destinati prevalentemente alla produzione di biocombustibili e impianti per i quali sussistano entrambe le condizioni:

a) sia stata già ottenuta da parte del GSE la qualifica IAFR;

b) sia stata prodotta la domanda di autorizzazione unica regionale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ed il relativo procedimento non sia stato ancora concluso.”.

2. Il punto 2. del paragrafo 3.3. “Requisiti tecnici minimi” dell'Appendice A del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) è abrogato.

3. Dopo il punto 4. del paragrafo 2.2.3.3. “Requisiti tecnici minimi” dell'Appendice A del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) è aggiunto il seguente punto:

“5. I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al presente paragrafo sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.”.

 

     Art. 19. Modifiche alla L.R. 26 luglio 2021, n. 30

1. Il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 26 luglio 2021, n. 30 è sostituito dal seguente:

“2. Le istanze relative ai progetti in corso, di cui al comma 1, lett. b), al centocinquantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferite a progetti con preventivo di connessione di cui al punto 13.1, lett f), della parte III del D.M 10 settembre 2010, accettato.”

 

     Art. 20. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)

1. L’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 30 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base alle seguenti priorità:

a) a partire dagli impianti con età superiore ad anni quindici;

b) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all’articolo 7;

c) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle disposizioni operative;

d) mancata o ritardata trasmissione dei rapporti di avvenuta manutenzione;

e) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all’articolo 11;

f) secondo l’ordine e le cadenze riportate nell’Allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano preferibilmente durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne i casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. L’ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

4. L’ispezione comprende l’accertamento sull’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

5. Il costo delle ispezioni, così come definito in Allegato 4, è addebitato al responsabile dell’impianto nei seguenti casi:

a) mancato invio o invio in ritardo del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);

b) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all’articolo 11;

c) ispezione non effettuata per mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati;

d) mancato invio di documentazione o informazioni richieste a seguito di accertamento documentale.

6. Nel caso in cui durante una ispezione si riscontri l’assenza del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o della eventuale dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM), oltre all’addebito del costo dell’ispezione e alle sanzioni di cui all’articolo 14, il responsabile dell’impianto è comunque tenuto a chiamare il manutentore per il controllo periodico del generatore e ad inviare entro trenta giorni dalla data dell’ispezione il relativo RCEE munito di bollino o la DAM, in quanto l’ispezione non è sostitutiva della manutenzione.

7. Le disposizioni operative definiscono le procedure delle ispezioni.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2016 le parole: “I responsabili di impianto o, per loro conto, i manutentori acquisiscono” sono sostituite dalle parole: “I responsabili dell'impianto, attraverso l’installatore o il manutentore di cui al comma 4 dell’articolo 4, possono acquisire”.

3. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2016 è sostituito dal seguente:

“8. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete nonché i fornitori alle utenze dei diversi tipi di combustibile sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive, in base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia),e con le modalità operative di cui all’articolo 5 della presente legge. I dati vanno trasmessi annualmente entro il termine di cui alla lettera d), del comma 3 dell’articolo 5 secondo le specifiche tecniche indicate dai soggetti esecutori.”.

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2016 è aggiunto il seguente:

“8 bis. I soggetti di cui al comma 8 che non trasmettono i dati relativi alle utenze attive secondo le modalità e i tempi previsti dal comma 3, dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e dall’articolo 5 della presente legge, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria amministrativa minima di euro 1.000 e massima di euro 10.000.”.

5. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 2016 le parole: “gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica” sono sostituite dalle seguenti: “tutti gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio”.

6. L’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 30 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutti gli impianti la scadenza di trasmissione del RCEE di cui all’Allegato 2 decorre dalla data dell’ultima autocertificazione o dell’ultimo RCEE munito di contrassegno di verifica (bollino). È consentito posticipare tale data di massimo trenta giorni. Il contrassegno di verifica va sempre applicato all’inizio del periodo indicato all’Allegato 2.

2. Fino alla istituzione del catasto di cui all’articolo 12, il contrassegno di verifica è costituito da un bollino adesivo stampato dall’autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l’eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell’impianto come riportato in Allegato 3. È possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l’impianto in esame come previsto dall’ Allegato 3.

3.Nelle more della costituzione del catasto di cui all’articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati alle autorità competenti nelle forme e modalità da queste ultime stabilite.

4. Nelle more della costituzione del catasto di cui all’articolo 12, le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice catasto di cui al comma 2 dell’articolo 12 attraverso la targa impianto secondo le modalità di consegna da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al richiamato articolo 12.

5. I parametri della combustione vanno riportati obbligatoriamente ogni volta che si trasmette l’RCEE. L’RCEE va inviato all’autorità competenti, entro trenta giorni dalla data di avvenuta manutenzione.

6. Le autorità competenti e i soggetti esecutori dovranno rendere pienamente operativo il catasto degli impianti termici, in modalità telematica, nel corso dell’anno 2021.

7. Al fine di perseguire gli obiettivi generali della semplificazione amministrativa e della dematerializzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi, una volta costituito il catasto di cui all’articolo 12, le autorità competenti o i soggetti esecutori possono stabilire, in maniera unitaria e sentita gli uffici regionali competenti in materia, modalità di trasmissione, archiviazione e firma di qualunque tipo di documento direttamente on-line sul portale telematico regionale, evitando, ove possibile, l’utilizzo di copie cartacee.

8. Il manutentore o l’installatore di cui al comma 4 dell’articolo 4, deve dotarsi di una polizza di responsabilità civile globale e ha l’obbligo di certificare il possesso e la taratura degli analizzatori di combustione, secondo le modalità indicate dai soggetti esecutori.

9. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e solo per l’anno 2020, i responsabili di impianto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di modifica e sempre attraverso il manutentore o l’installatore:

a) per gli impianti sprovvisti di RCEE, possono provvedere ad effettuare la manutenzione dell’impianto e a inviare all’autorità competente o al soggetto esecutore l’RCEE munito di contrassegno di verifica;

b) per gli impianti dotati di RCEE, ma sprovvisti di contrassegno di verifica, possono inviare all’autorità competente o al soggetto esecutore lo stesso RCEE munito di contrassegno di verifica.”.

7. Le modifiche del presente articolo hanno effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge anche sulle disposizioni operative approvate dalla Giunta regionale.

8. Gli allegati 2, 3, 4 della legge regionale n. 30 del 2016 sono sostituiti dagli allegati di cui all’allegato A della presente legge.

 

     Art. 21. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 28 del 2007 dopo le parole: “la Regione Basilicata,” sono inserite le seguenti: “in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) e del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici).”

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2007 è inserito il seguente:

“1 bis. Per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura sono scomputate le serre bioclimatiche in grado di migliorare la prestazione energetica dell’immobile.”

3. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2007 dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e 1 bis”.

4. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2007 dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e 1 bis”.

5. Al comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2007 dopo le parole: “I commi 1,” sono inserite le seguenti: “1 bis,”.

6. Dopo la lettera g) del comma 11 dell’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2007 è inserita la seguente:

“h) le serre bioclimatiche, o “serre solari” ovvero “captanti”, realizzate con strutture vetrate oppure con materiali plastici trasparenti integrate o addossate a un edificio, utili a raccogliere e conservare la luce e il calore del sole che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

1. non essere riscaldate dal sistema di climatizzazione dell’edificio o della casa da cui è supportata;

2. essere orientate nell’arco tra sud-est e sud-ovest;

3. essere dotate di una superficie vetrata prevalente, con un rapporto tra superficie vetrata e superficie totale di almeno il 70 per cento;

4. essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dell’involucro solare ed essere dotate di schermature o di dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, in modo da ridurre almeno del 70 per cento l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;

5. avere un volume lordo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio;

6. essere dotate di sistemi di ombreggiamento estivi e finestre apribili per consentire la ventilazione naturale nei periodi estivi e invernale;

7. avere una destinazione d’uso non abitativa e non commerciale, continuativa o occasionale;

8. non creare nuovi spazi riscaldati e non realizzare un ampliamento di spazi o locali preesistenti;

9. realizzare una riduzione di fabbisogno di energia, nel periodo invernale, non inferiore al 10 per cento attraverso lo sfruttamento passivo, anche associato allo sfruttamento attivo dell’energia solare. La riduzione deve essere dimostrata attraverso una perizia sui calcoli energetici.

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Al comma 1, dell’articolo 20 della legge regionale n. 2 del 1995 le parole: “La Giunta regionale,” sono sostituite dalle parole: “l’ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette,”.

2. Al comma 2, dell’articolo 20 della legge regionale n. 2 del 1995 le parole: “rilasciata dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “rilasciata dall’ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette”.

3. Il comma 1, dell’articolo 28 della legge regionale n.2 del 1995 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Per le zone protette il controllo è svolto dai rispettivi gestori. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.”.

4. Al comma 2, dell’articolo 28 della legge regionale n. 2 del 1995 dopo le parole: “interventi ecologici” sono aggiunte le parole: “spettanti agli enti gestori”.

5. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati volti a mantenere un livello di consistenza sostenibile dall’ambiente tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali alla produzione agricola, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Regione interviene ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo [5].

6. Dopo il comma 1, dell’articolo 33 della legge regionale n.2 del 1995 è inserito il seguente comma:

“1 bis. A partire dalla stagione venatoria 2022-2023, il tesserino regionale può essere rilasciato anche in formato digitale, secondo modalità definite dall’ufficio regionale competente in materia, con apposito provvedimento.”.

 

     Art. 23. Modifica ed integrazione alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 (Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i).

1. Alla lettera m) del comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2017 le parole: “, favorendo tra l'altro la possibilità di fruizione dei laghi di Monticchio attraverso barche a motore elettrico, ibride e ad energia solare, purché consentite dalle norme ambientali” sono soppresse.

2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 2017 è sostituita dalla seguente:

“l) la circolazione di natanti nei bacini lacustri, fatta eccezione per la circolazione dei natanti effettuata con mezzi che non abbiano motore a scoppio e purché finalizzata ad attività di sorveglianza, di soccorso, di studio o ricerca, di turismo anche sportivo, autorizzate dall’Ufficio regionale competente, previo parere dell’ente Parco;”.

 

     Art. 24. Integrazione alla L.R. 4 giugno 2008, n. 6 (Attività complementari all’alloggio e servizi diversi per le attività imprenditoriali) [6]

1. Le attività ricettive a carattere imprenditoriale possono svolgere attività complementari a quelle di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:

a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;

b) il servizio di trasporto gratuito (di cortesia) mediante navetta;

c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;

d) la messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva. In questi casi è obbligatorio informare il cliente - anche mediante l’esposizione di appositi cartelli - sulla corretta fruizione delle attrezzature, come pure la presenza di addetti alla vigilanza;

e) la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;

f) offerte commerciali di prodotti alimentari confezionati, magliette, gadget pubblicitari, artigianato artistico, complementi di arredo ed oggetti ricordo, accessori di abbigliamento, opere di pittura, oggettistica varia, che richiamano ed evocano in particolare la bellezza delle attrazioni turistiche regionali. La vendita dei prodotti alimentari confezionati comporterà la notifica ai fini della registrazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (S.C.I.A. sanitaria).

2. Le attività complementari di cui al comma 1 del presente articolo non devono costituire mutamento rilevante della destinazione d’uso dell’immobile o della singola unità immobiliare che è quella stabilita dalla documentazione di cui all’art. 9 bis, comma 1 bis del D.P.R. n. 380/2001.

3. Per le attività extra alberghiere non imprenditoriali, il conduttore potrà estendere i servizi alloggiativi con la sola esposizione di proposte commerciali gestite direttamente dal soggetto terzo riconosciuto dal D.lgs. del 31/03/1998 n. 114.

 

     Art. 25. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1999 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il regolamento urbanistico può essere approvato contestualmente al piano strutturale comunale di cui all’articolo 14. In tal caso il regolamento urbanistico contiene ed esplicita anche i regimi urbanistici del piano strutturale comunale solo per le parti del territorio che non necessitano dell’approvazione del piano operativo di cui all’articolo 15.”.

2. Al comma 6 bis dell’articolo 36 della legge regionale n. 23 del 1999 le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti parole: “trenta giorni”.

3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 36 della legge regionale n. 23 del 1999 sono aggiunti i seguenti commi:

“6 ter. La procedura semplificata di cui al comma 6 bis si applica anche alle varianti normative di destinazione d’uso relative al patrimonio privato ad uso pubblico dismesso che non comportino variazione alla densità edilizia.

6 quater. Ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di valorizzazione e dismissione vale quale variante urbanistica, adottata con la procedura semplificata di cui al precedente comma 6 bis”.

4. Al comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1999 dopo le parole: “della presente legge,” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e regionali,”.

 

     Art. 26. Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 41 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 2018 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti di caratterizzazione e bonifica di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure)

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 50 del 1993 è abrogato.

2. Nell’alinea dell’articolo 3 della legge regionale n. 50 del 1993 le parole: “La commissione per la tutela del paesaggio esprime” sono sostituite dalle parole: “Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono”.

3. La lettera a) e la lettera k) del comma 1 dell’articolo 3 sono abrogate.

4. L’articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1993 è abrogato.

 

     Art. 28. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

1. Dopo l’articolo 28 della legge regionale n. 35 del 2018 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 28 bis. Efficienza delle procedure amministrative in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti

1. L’ufficio regionale competente per i procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti, scaduto infruttuosamente il termine di legge per il rilascio dei pareri in materia di caratterizzazione e bonifica di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), da parte degli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, senza esporre le ragioni del ritardo, diffida formalmente il soggetto competente al rilascio del parere assegnando il termine di sette giorni per adempiere.

2. In caso di mancato rilascio del parere entro il termine di cui alla diffida, l’ufficio regionale competente per i procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti, entro i successivi quindici giorni, invia al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sullo stato del procedimento.

3. Riscontrato l’inadempimento, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, nomina un commissario ad acta per il rilascio di uno o più pareri obbligatori. Sono fatti salvi gli effetti di cui all’articolo 328 codice penale.”.

“Art. 28 ter. Procedure amministrative straordinarie in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti: accordi di programma quadro)

1. Nel caso di contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano uno o più comuni da parte del medesimo soggetto interessato o obbligato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soggetto interessato o obbligato alla bonifica può proporre alla Giunta Regionale un programma di intervento nella forma di accordo di programma quadro.

2. L’accordo di programma deve contenere:

a) l’elenco dei siti oggetto di caratterizzazione e bonifica;

b) la programmazione delle attività, lo stato conoscitivo iniziale e le misure di sicurezza e prevenzione adottate relative a ciascun sito,

c) l’elenco dei siti da sottoporre al procedimento di cui al comma 10, dell’articolo 28 della presente legge.

3. L’accordo di programma quadro, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i comuni interessati, le Aziende sanitarie competenti territorialmente, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e le province, contiene la programmazione dei procedimenti finalizzata a ridurre la loro durata e ad assicurare il miglioramento delle prestazioni ambientali secondo un cronoprogramma che deve coordinare le singole fasi procedimentali tra gli enti partecipanti ed il soggetto interessato.

4. L’autorità procedente garantisce il coordinamento degli enti competenti costituendo un apposito nucleo operativo interistituzionale addetto all’istruttoria congiunta dei procedimenti e alla stesura dei pareri di competenza componendo eventuali contrasti. Gli oneri per il funzionamento del gruppo operativo derivano dai proventi rinvenienti dall’applicazione del comma 15 quater, dell’articolo 28 della presente legge, eventualmente integrati da risorse rese disponibili dal soggetto obbligato o interessato nell’ambito dell’accordo quadro.”.

2. L’articolo 33 della legge regionale n. 35 del 2018 è abrogato.

3. Il comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale n. 35 del 2018 è sostituito dal seguente:

“1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto, fino ad un massimo di cinquantamila euro, è pari al 50 per cento del costo dell’intervento desunto dal quadro economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti nel settore.”.

 

     Art. 29. Modifica alla legge regionale 26 luglio 2021, n. 29 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” e ss.mm.ii.)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 2021 è abrogato.

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2021 le parole: “revoca o” sono soppresse.

3. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2021 le parole: “revoca o” sono soppresse.

4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 29 del 2021 è abrogata.

5. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 2021 le parole: “Per i rinnovi,” sono soppresse.

6. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 29 del 2021 dopo le parole: “della valutazione di incidenza” sono inserite le parole seguenti: “nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati,”.

7. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 29 del 2021 dopo le parole: “l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire” sono inserite le parole seguenti: “, con oggetto sociale esclusivo,”.

8. Al comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 29 del 2021 dopo le parole: “alla procedura per l’individuazione del socio privato” sono inserite le parole seguenti: “nonché degli enti e delle società di cui al comma 3 per i quali non ricorrono i presupposti dell’in house providing,”.

9. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 29 del 2021 sono inserite le seguenti parole: “, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e compatibilmente con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.”.

10. Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 29 del 2021 le parole: “nel caso di trasferimento della” sono sostituite dalle parole: “Al momento del subentro nella”.

11. Al comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale n. 29 del 2021 le parole: “nel rispetto delle Linee Guida ARERA,” sono sostituite dalle parole: “sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e comunque nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate,”.

12. L’alinea del comma 1, dell’articolo 31 della legge regionale n. 29 del 2021 è sostituita dalla seguente:

“1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti interessati e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:”.

13. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 29 del 2021 è abrogato.

 

     Art. 30. Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2021 n. 39 Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene

1. Alla lettera a.3 del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 2021 le parole: “o alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening);” sono sostituite con le parole: “, all’autorizzazione integrale ambientale (AIA) di competenza regionale;”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 39 del 2021 le parole: “impianto: installazione” sono sostituite dalle parole: “installazione: unità”.

3. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 39 del 2021, dopo le parole: “D.Lgs. n. 152/2006” sono aggiunte le parole: “e alla norma UNI 11806.2021 (Qualità dell'aria - Emissioni odorigene e impatto olfattivo – Vocabolario).”.

4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2021 dopo le parole: “presenti disposizioni” sono aggiunte le parole: “e assicurando in ogni caso il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E POLITICHE DELLA PERSONA

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2000 è sostituito dal seguente:

“1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al successivo articolo 4 avviene con provvedimento del dirigente dell’ufficio regionale competente in materia di autorizzazioni sanitarie di seguito denominato “ufficio regionale competente”.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2000 è sostituito dal seguente:

“3. La verifica di compatibilità, di cui all’art. 8ter del D.Lgs. n. 502/1992 reso ai sensi del presente articolo, è valida per un periodo di 24 mesi dal rilascio, ovvero per le strutture ospedaliere che prevedono posti letto per acuti, per un periodo di 48 mesi, con esclusione del tempo necessario per il rilascio delle relative autorizzazioni, computato al netto dei tempi impiegati dal richiedente per eventuali integrazioni se richieste. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all’apertura e all’esercizio entro il periodo previsto, pena la decadenza automatica del parere di compatibilità.”

3. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2000 è sostituito dal seguente:

“5. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi devono dare immediata notizia al dirigente dell’ufficio regionale competente e alla azienda sanitaria regionale territorialmente competente.”.

4. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28 del 2000 è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di attività sanitaria è presentata all’ ufficio regionale competente che provvede ad inoltrarla azienda sanitaria regionale territorialmente competente, per l'istruttoria ed il parere obbligatorio.”.

5. I commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2000 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Avverso il parere sfavorevole o il parere con prescrizioni della commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo, entro 30 giorni dalla notifica l'interessato può chiedere, sulla base di motivate controdeduzioni, alla Direzione generale competente per materia, il riesame della propria istanza. La suddetta Direzione generale si avvale per il riesame della commissione regionale prevista al successivo articolo 8, che esprime in via definitiva parere, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame.
8. Entro e non oltre i successivi sessanta giorni dalla data di ricevimento del parere di cui al precedente comma, il dirigente dell’ufficio regionale competente, con proprio provvedimento, qualora ricorrano le condizioni, rilascia l’autorizzazione ovvero nega la stessa in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi.

9. Il provvedimento di cui al precedente comma è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, notificato al richiedente e conservato presso il registro regionale delle autorizzazioni sanitarie, istituito presso la Direzione generale regionale competente per materia.

10. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione, il richiedente può inoltrare una nuova istanza solo dopo che sia decorso il termine di mesi dodici mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 8.”.

6. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 2000 le parole: “funzionario dell'Ufficio Risorse Umane del Servizio Sanitario regionale” sono sostituite dalle parole: “funzionario dell’ufficio regionale competente”.

7. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 2000 le parole: “all'Ufficio Dipartimentale competente” sono sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale competente”.

8. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 28 del 2000 le parole: “al Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “al dirigente dell’ufficio regionale competente”.

9. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 28 del 2000 le parole: “il Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio decreto,” sono sostituite dalle parole: “il dirigente dell’ufficio regionale competente dispone, con proprio provvedimento,”.

10. Ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 28 del 2000 laddove ricorre l’espressione: “il Presidente della Giunta regionale” questa è sostituita dall’espressione: “il dirigente dell’ufficio regionale competente”.

11. Alla lettera d), del comma 8, dell’articolo 15 della legge regionale n. 28 del 2000 le parole: “il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “il dirigente dell’ufficio regionale competente”.

12. Nella legge regionale n. 28 del 2000, laddove ricorre una delle seguenti espressioni: “Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale”, o “Dipartimento competente”, o “Dipartimento regionale competente”, o “competente Dipartimento regionale” o “Dipartimento in materia di sanità” o “Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali”, questa è sostituita dall’espressione: “Direzione generale competente per materia”.

13. Nella legge regionale n. 28 del 2000, laddove ricorre una delle seguenti espressioni: “il Dirigente generale del Dipartimento” o “il Dirigente generale” questa è sostituita dall’espressione: “Direttore generale della Direzione generale competente per materia”.

 

     Art. 32. Modifica alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016

1. Al comma 2 dell’articolo 62 della legge regionale n. 5 del 2016 le parole: “al Presidente della Giunta regionale il quale concede, su istruttoria dei propri uffici,” sono sostituite dalle parole: “al dirigente dell’ufficio regionale competente il quale rilascia con proprio provvedimento, a seguito di istruttoria,”.

 

     Art. 33. Commissione d’esame per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

1. La commissione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 (Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale), è costituita con provvedimento del direttore generale competente in materia di salute.

2. Con medesimo provvedimento è altresì nominata la commissione d’esame per la formulazione del giudizio finale di cui al comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006.

 

     Art. 34. Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2021, n. 46 Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 2021 sono sostituiti dal seguente: “I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi e, se già concessi, sono revocati:

a) nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

b) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi commessi in danno dei figli nei precedenti cinque anni.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 2021, le parole: “degli enti no profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari, iscritti al registro regionale del volontariato.” sono sostituite dalle parole: “degli enti del terzo settore che si occupano di relazioni familiari.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 46 del 2021 le parole: “ai fini della consistenza del contributo stabilito, tra i parametri valutativi del disagio economico, prioritariamente, del mantenimento dei figli, del coniuge, dell’ex coniuge e della perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.” sono sostituite dalle parole: “per la quantificazione del contributo, dell’ISEE, nonché di ulteriori criteri quali mantenimento dei figli, del coniuge, dell’ex coniuge e della perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.”.

 

     Art. 35. Modifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19 del 2017 è aggiunto il comma:

“5 bis. Nel caso in cui le strutture sociosanitarie, di cui al precedente comma 1, abbiano presentato regolare istanza di rinnovo dell’autorizzazione per la sede principale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private) e delle disposizioni attuative regionali, nei termini e modi stabiliti in materia, la stessa è da intendersi valida anche per le sedi decentrate.”.

 

     Art. 36. Disposizioni transitorie in materia di assistenza domiciliare integrata

1. Nelle more dell’attivazione delle procedure amministrative di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento, previste rispettivamente dal comma 2 dell’articolo 8 ter, dal comma 1 dell’articolo 8 quater e dal comma 2 dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, sono confermati i servizi di assistenza domiciliare in essere presso le aziende sanitarie Locali della Basilicata.

 

     Art. 37. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali

1. Alla lettera a), del comma 6, dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2017 le parole: “di dimensione di almeno 20 x 40 metri” sono soppresse.

2. Alla lettera b), del comma 6, dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2017 le parole: “di dimensioni di almeno 15 x 20 metri” sono soppresse.

3. Alla lettera c), del comma 6, dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2017 le parole: “tre box per ospitare per ognuno un cavallo” sono sostituite dalle parole: “box per ospitare un cavallo”.

4. Alla lettera d), del comma 6, dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2017 le parole: “di diametro di 16/18 metri” sono soppresse.

5. Alla lettera h), del comma 6, dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2017 dopo le parole: “un locale” son aggiunte le parole: “o un box”.

 

     Art. 38. Retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina il trattamento economico da attribuire ai direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale, nei limiti stabiliti della normativa nazionale vigente.

2. L’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsioni e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2003) è abrogato.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E SERVIZI ALLA COMUNITÀ

 

     Art. 39. Modifica alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 6 (Disciplina dei Centri di attività motorie).

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1997 è sostituito dal seguente:

“2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche e private, qualora siano sede di attività per l'educazione fisica previste dai programmi del Ministero della pubblica istruzione, di attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva nazionale, dalle discipline associate riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;

b) le attività motorie, anche di carattere non agonistico disciplinate da norme approvate e definite nell'ambito della normativa regolamentare delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva nazionale e delle discipline associate riconosciute dal CONI, nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;

c) le attività motorie svolte nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate.)”.

 

     Art. 40. Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo

1. L’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività turistiche ricettive svolte dalle associazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.) e al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio).

2. L’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Funzioni

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonché la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente:

“2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente.”

4. Alla lettera c), del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217” sono soppresse.

5. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1999 è abrogato.

6. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1999 è abrogato.

7. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1999 è abrogata.

8. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1999 l’espressione: “richieste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e successive modificazioni” è sostituita dalla seguente: “previste dalla normativa statale vigente.”.

9. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente:

“4. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.”.

10. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1999 l’espressione: “nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti " tutto compreso" così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111” è sostituita dalla seguente: “nella osservanza delle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.”

11. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1999, le parole: “La Giunta regionale,” sono sostitute dalle seguenti: “L’ufficio regionale competente,”.

12. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1999, le parole: “dall’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217” sono sostitute dalle seguenti: “dalla normativa statale vigente”.

13. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1999, le parole: “di cui all'art. 19 della legge n. 217/1983” sono soppresse.

14. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“a) essere nelle condizioni previste dalle disposizioni di cui all’articolo 20 dell’allegato 1 del decreto legislativo n.79 del 2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

15. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto” sono sostituite dalle seguenti: “L’ufficio regionale competente, con proprio provvedimento”.

16. Al comma 2, dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1999 la parola: “decreto” è sostituita con la seguente: “provvedimento”.

17. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “nel decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “nel provvedimento dell’ufficio competente”.

18. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento del dirigente generale competente”.

19. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “del Dipartimento attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione generale competente”.

20. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “del Dipartimento attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione generale competente”.

21. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’ufficio regionale competente”.

22. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “Il Presidente della Giunta o l’Assessore competente, se delegato,” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente dell’ufficio regionale competente”.

23. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “il Dipartimento attività produttive Ufficio turismo” sono sostituite dalle seguenti: “l’ufficio regionale della direzione generale competente”.

24. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “Con deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Con provvedimento dell’ufficio regionale competente”.

25. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 19 della legge n. 8 del 1999 le parole: “al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392” sono sostituite dalle seguenti: “alle norme vigenti”.

26. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “il Dipartimento attività produttive – Ufficio turismo” sono sostituite con le seguenti: “l’ufficio regionale della direzione regionale competente”.

27. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 8 del 1999 l’espressione: “direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111” è sostituita dalla seguente: “normativa statale e comunitaria vigente”.

28. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “all’ufficio regionale competente”.

29. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale n. 8 del 1999 l’espressione: “previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111” è sostituita dalla seguente: “statali e comunitarie vigenti in materia”.

30. Al comma 10 dell’articolo 21 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ufficio regionale competente”.

31. Al comma 11 dell’articolo 21 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’ufficio regionale competente”.

32. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’ufficio regionale competente”.

33. La rubrica dell’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituita dalla seguente: “Art. 23 (Vigilanza)”.

34. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente:

“2. Con provvedimento della giunta regionale è istituito un organismo di vigilanza composto da due dipendenti dell’ufficio regionale competente e da un dipendente dell’Agenzia di promozione territoriale”.

35. Al comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: “dalla Giunta provinciale competente” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio regionale competente”.

36. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1999 è abrogato.

37. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1999 la parola: “provinciale” è sostituita con la seguente: “regionale”.

38. Nella legge regionale n. 8 del 1999, laddove ricorre una delle seguenti espressione: “Provincia”, o “Province”, o “Provincia competente per territorio”, o “Amministrazione provinciale competente per territorio”, questa è sostituita dall’espressione: “Regione”.

 

     Art. 41. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 7 “Sistema turistico Regionale”

1. Al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 7 del 2008 le parole: “della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ufficio regionale competente”.

2. Al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 7 del 2008 le parole: “della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ufficio regionale competente”.

 

     Art. 42. Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 50 (Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva)

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 50 del 2018 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni di cui al titolo III (Norme comuni di indirizzo delle politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente) della presente legge, si applicano con decorrenza dall'anno scolastico 2023-2024.".

 

     Art. 43. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.).

1. La pianificazione territoriale e dei nuclei di industrializzazione, già in capo al Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, in quanto rientrante nell’ambito della pianificazione strategica di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio) è predisposta dalla direzione generale in materia di ambiente e energia, di concerto con la direzione generale in materia di sviluppo economico, lavoro e i servizi alla comunità ed approvata con le modalità previste dall’articolo 36 della stessa legge regionale n. 23 del 1999.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2021 è sostituita dalla seguente:

“b) il comma 4, dell’articolo 38 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale);”.

 

     Art. 44. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2008.)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2007 le parole: “ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 2204/2002;” sono sostituite dalle parole: “ai sensi delle disposizioni della normativa comunitaria di riferimento;”.

2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2007 le parole: “2007/2013 (2006/C54/08)” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2007 è sostituito dal seguente:

“3. A tali imprese possono essere concesse le seguenti tipologie di aiuti:

a) contributi in conto capitale e in conto interessi, per la realizzazione del programma di investimento relativo a beni materiali ed immateriali, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale;

b) aiuti a favore dell’assunzione dei lavoratori di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo, ai sensi delle disposizioni della normativa comunitaria di riferimento;

c) incentivi per la formazione dei lavoratori assunti nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria di riferimento.”.

4. Il comma 6, dell’articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2007 è sostituito dal seguente:

“6. La copertura finanziaria è assicurata da risorse comunitarie, nazionali, regionali, ove compatibili.”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

     Art. 45. Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 (Garante regionale dei diritti della persona)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2021 dopo le parole: “svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni” sono inserite le parole seguenti: “negli ambiti di competenza”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2021 le parole: “le amministrazioni o i soggetti interessati” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8”.

3. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 5 del 2021 è aggiunta la seguente espressione: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)”.

4. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 5 del 2021 le parole: “previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);” sono sostituite dalle seguenti parole: “nel rispetto della normativa statale vigente in materia;”.

 

     Art. 46. Integrazione alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 19 (Legge di stabilità regionale 2021)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2021, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 bis. (Contributo straordinario per la Fondazione Matera 2019)

1. Per l’esercizio 2021, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla fondazione Matera 2019 un contributo straordinario di 350.000,00 euro, già iscritto nella missione 05 – programma 02 del bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), per le relative spese di funzionamento”.

2. Il Presidente della Regione Basilicata, entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, provvede a nominare i Consiglieri regionali in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Matera-Basilicata 2019, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della medesima fondazione.

 

     Art. 47. Modifica all’art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37

1. All’art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 è aggiunto il comma 2:

“2. Nelle more dell’applicazione del comma 1 e comunque per l’anno 2022, le somme relative ai risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1 bis dell’articolo 2 e del comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai Consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, sono destinate all’ASM per il finanziamento del programma di sorveglianza agli ex esposti all’amianto.”.

 

     Art. 48. Modifica alla legge regionale 21 aprile 2021, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2021 le parole: “che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di a appartenenza.” sono sostituite dalle seguenti: “che può comprendere anche personale di ruolo degli enti locali, previo consenso degli enti di appartenenza e dei lavoratori. Mediante convenzione tra l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Basilicata sono definite le modalità di utilizzo di mezzi e personale degli enti locali, in attuazione del principio di cofinanziamento di cui all’articolo 78, comma 3, dello Statuto regionale.”.

 

     Art. 49. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 50. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

 

ALLEGATI


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[4] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 6 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[5] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 6 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.