§ 80.5.878 - D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/09/2013
Numero:122


Sommario
Art. 1.  Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego


§ 80.5.878 - D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(G.U. 25 ottobre 2013, n. 251)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilità di disporre, tra l'altro - con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonchè la fissazione delle modalità di calcolo relative all'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

     Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è già stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Valutata la necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

     Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

     Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

     Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

     1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

     a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

     b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;

     c) si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 [1];

     d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013  Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2015, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 16, comma 1, lettera b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come specificato dalla presente lettera.