Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 03/04/1995 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 3 bis. [3] |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 6.1.14 - L.R. 3 aprile 1995, n. 40.
Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri.
(B.U. 3 aprile 1995, n. 25)
L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della
2. L’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi di cui al comma 1 bis dell’art. 20 del
Nel bilancio di previsione è istituito annualmente il «Fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l'incremento produttivo ed industriale della Val D'Agri» costituito dai trasferimenti dello Stato a titolo di compartecipazione regionale all'imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui alla
L'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2 avviene mediante piani biennali di interventi approvati dalla Regione tenuto conto delle proposte della Provincia e degli enti locali interessati.
I benefici di cui alla presente legge si estendono alle aree comprensoriali artigianali ed industriali per interventi produttivi, anche ubicate in tutto o in parte fuori dai territori dei comuni ricompresi nella Tabella “A” richiamata nell’articolo 1.
Nel periodo di validità dell'esonero di cui alla
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
TABELLA A
Comprensorio della Val D'Agri [4]:
Comuni di: Brienza, Calvello, Corleto, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno di Lucania, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano, Spinoso, Tramutola, Viggiano.
[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 11 della
[3] Articolo inserito dall'art. 33 della
[4] L'art. unico della