§ 6.2.214 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 35.
Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:21/12/2012
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento
Art. 2.  Modifiche alla L.R. 02 settembre 1991 n. 16 e s.m.i. “Determinazione addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le [...]
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 02 febbraio 2004 n. 1 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004” – art. 8 “ [...]
Art. 4.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 5.  Limiti di impegno
Art. 6.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 7.  Norme di attuazione delle misure di contenimento della spesa di cui al D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in Legge 07 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della [...]
Art. 8.  Patto di stabilità infraregionale
Art. 9.  Contributi agli enti locali per il mantenimento degli uffici giudiziari
Art. 10.  Modifiche alla Legge regionale 06 dicembre 1971 n. 1 e s.m.i. “Istituzione dei tributi propri della Regione Basilicata” – Art. 43 “Infrazioni e sanzioni”
Art. 11.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
Art. 12.  Istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo [...]
Art. 13.  Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura ( A.L.S.I.A.)
Art. 14.  Modifica della Legge regionale 12 novembre 2004 n. 18 e s.m.i. “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del D. L. 30.09.2003, n. 269” – Art. 4 “Opere suscettibili di [...]
Art. 15.  Modifica della Legge regionale 30 dicembre 2010 n. 33 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2011” - Art. 24 “ [...]
Art. 16.  Copertura finanziaria
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 6.2.214 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 35.

Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013.

(B.U. 22 dicembre 2012, n. 49)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2013, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 61.554.451,54.

2. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’articolo 4, comma 1 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, è rinnovata per l’esercizio finanziario 2013, per l’importo di € 38.766.448,76, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2011, relativamente alle spese non coperte mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all’articolo 12, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2011, n. 27.

3. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare:

a) per € 38.766.448,76 relativo alla quota del disavanzo d’amministrazione 2011 afferente le spese d’investimento;

b) per € 8.500.000,00 per la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario;

c) per € 14.288.002,78 per la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013 finanziabili tramite ricorso all’indebitamento.

4. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 3, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte al Titolo 6000000 “Accensione prestiti”, Tipologia 6030000 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2013.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

     Art. 2. Modifiche alla L.R. 02 settembre 1991 n. 16 e s.m.i. “Determinazione addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti”

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della L.R. 2 settembre 1991, n. 16 e s.m.i. “Determinazione addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per utenze esenti” sono così sostituiti :

 

Articolo 1

1. In attuazione del D. Lgs. 02 febbraio 2007, n. 26 “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità”, la misura delle aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili nel territorio della Regione Basilicata e dell'imposta sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 “Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”, è determinata come segue:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,019 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,0258228 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258228 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258228 per metro cubo.

2. Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta di consumo.

 

Articolo 2

1. Per l’individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle modalità e dei termini di pagamento e degli altri adempimenti fiscali, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 del D. Lgs. 21 dicembre 1990 n. 398 e s.m.i. e del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i..

2. Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dei tributi indicati nell'articolo 1, nonché all'accertamento, irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva, per l'omissione o il ritardato pagamento degli stessi provvede la competente struttura regionale in materia tributaria, applicando le disposizioni contenute negli artt. 11, 13, 14 e 15 del D. Lgs 21 dicembre 1990, n. 398.

3. L'azione della Regione per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto al rimborso dei tributi indebitamente pagati si prescrivono nei termini fissati per il recupero dell’imposta di consumo sul gas naturale.

 

Articolo 3

1. L’articolo 9, della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 02 febbraio 2004 n. 1 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004” – art. 8 “ Tassa regionale per il diritto allo studio universitario”

1. L’articolo 8 della L.R. 2 febbraio 2004 n. 1 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004” è così modificato:

1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita e disciplinata dall’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, come modificata dall’articolo 18, comma 8, del D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, è fissata in misura di 140,00 euro.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale provvede all’aggiornamento dell’importo della tassa in base alle disposizioni dell’articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 .

3. Sono obbligati al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale con sede legale nella Regione. I corsi di studio comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazioni, i corsi delle altre Istituzioni di cui al presente comma, nonché i corsi attivati dalle Università a norma del D.M. 3.11.1999, n.509 .

4. La tassa è versata alla Regione Basilicata sul conto corrente postale intestato alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria entro i termini di scadenza previsti per l'immatricolazione e le iscrizioni ai corsi di studio.

5. Le Università e gli Istituti di cui al comma 3 del presente articolo accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento, nella misura dovuta, della tassa di cui al precedente comma 1.

6. Per l'accertamento, la riscossione, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni e il trattamento dei relativi ricorsi amministrativi, si applicano le vigenti norme regionali e statali in materia tributaria. Per le attività di accertamento di cui al presente comma la Regione si avvale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.). La Giunta Regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di tale collaborazione.

7. Il gettito della tassa, ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, è interamente finalizzato alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla Legge 02 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, in favore di studenti universitari capaci e meritevoli e con disagiate condizioni economiche, nel rispetto del principio della solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso ovvero in favore di cittadini stranieri e di lucani emigrati all'estero o loro discendenti, anche indipendentemente dai requisiti di merito e dalle condizioni economiche.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla Legge 02 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, nonché gli studenti risultati idonei nella graduatoria per l'ottenimento di tali benefici. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) provvede al rimborso d'ufficio della tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del presente comma.

9. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'A.R.D.S.U. comunica alla Regione:

a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui al comma 7 del presente articolo e la relativa spesa complessiva;

b) il numero di borse di studio e prestiti d'onore che possono essere assegnati sulla base delle somme a tale scopo stanziate nel bilancio di previsione dell'Azienda stessa;

c) il numero degli esoneri da concedere.

La competente struttura regionale provvederà a trasferire all'A.R.D.S.U la somma complessiva destinata all’assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d’onore .

10. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università e gli Istituti di cui al comma 3 del presente articolo comunicano all'A.R.D.S.U. il numero degli studenti che si sono immatricolati o iscritti ai corsi di studio nell'anno accademico di riferimento.

11. Entro novanta giorni dal termine ultimo per le immatricolazioni e le iscrizioni di cui al presente articolo, l'A.R.D.S.U. predispone, nei limiti dell'ammontare della tassa versata, i provvedimenti per l'erogazione dei benefici di cui al comma 7 del presente articolo.

12. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni della vigente legislazione statale.

13. L'articolo 27 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10 è abrogato.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 4. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate, per il triennio 2013 – 2015, nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati, per il triennio 2013 – 2015, nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito, per il triennio 2013 – 2015, nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2013 – 2015, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria per il triennio 2013 - 2015 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria per il triennio 2013 – 2015 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007 – 2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

3. La dotazione finanziaria per il triennio 2013 - 2015 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 7. Norme di attuazione delle misure di contenimento della spesa di cui al D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in Legge 07 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.” e s.m.i. ed al D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, in Legge 07 dicembre 2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” e norme in materia di Patto di Stabilità Interno

1. I Dirigenti Generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti di cui all’obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di Stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario per l’esercizio finanziario 2013. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le Regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2013, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2013-2015 adottati con l’adesione al Patto di Stabilità e Crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2013, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente e comunque altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto, per il medesimo esercizio finanziario, di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.

4. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono rideterminati per l’esercizio 2013 nel rispetto della riduzione del 20% prevista dall’articolo 9, commi 1 e 5, del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni in Legge n.135/2012.

5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9, commi 1 e 5 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, approva apposito disegno di legge di riordino degli Enti sub – regionali per consentirne l’approvazione da parte del Consiglio regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva una direttiva volta al contenimento dei consumi intermedi degli Enti di cui ai precedenti commi.

7. Sono inoltre applicate al bilancio della Regione e al bilancio del Consiglio regionale le misure di riduzione delle spese della pubblica amministrazione così come previste dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n.135/2012 e dall’articolo 2 del D.L. n.174/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012, mediante la riduzione per l’esercizio 2013 dei relativi stanziamenti.

8. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto a partire dal 2013 è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

9. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un documento di Spending Review contenente le misure previste per il triennio 2013-2015 in continuità con le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2013 e nella legge di bilancio annuale e pluriennale.

10. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012, che richiama l’art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, a far data dalla X Legislatura regionale, il numero dei Consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, è ridotto a venti.

 

     Art. 8. Patto di stabilità infraregionale

1. Il sistema degli enti strumentali e aziende regionali e gli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2013-2015.

2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal Patto di Stabilità interno per l’esercizio finanziario 2013, si applicano a tali enti le misure di contenimento della spesa previste per il comparto delle Regioni dal D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012 e dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012.

3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di Stabilità infraregionale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti di cui al comma 1 che non rispetteranno gli obiettivi del Patto di Stabilità fissati per l’anno 2013, nell’anno successivo dovranno ridurre ulteriormente del 10% le spese per acquisto di beni e servizi, non potranno procedere all’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione, né procedere all’assunzione di personale.

 

     Art. 9. Contributi agli enti locali per il mantenimento degli uffici giudiziari

1. La Regione concede contributi economici a favore dei Comuni già sede di Uffici Giudiziari destinati alla chiusura ovvero all’accorpamento ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155.

2. Con atto deliberativo della Giunta Regionale sono definiti criteri e modalità di concessione dei suddetti contributi finalizzati ad assicurare, nell’arco del prossimo quinquennio, un corretto equilibrio delle spese di gestione a carico degli enti locali.

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo, quantificato in € 500.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla Missione 02 “Giustizia” Programma 01 “Uffici Giudiziari” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per il triennio 2013-2015.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 10. Modifiche alla Legge regionale 06 dicembre 1971 n. 1 e s.m.i. “Istituzione dei tributi propri della Regione Basilicata” – Art. 43 “Infrazioni e sanzioni”

1. All’articolo 43 della legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1 e s.m.i. “Istituzione dei tributi propri della Regione Basilicata”, è aggiunto il seguente comma:

“La Giunta regionale si riserva di disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri per la ripartizione fra gli accertatori delle somme riscosse per sanzioni derivanti dalla violazione delle norme della presente legge”.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. [L’iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico del provvedimento di fermo amministrativo nell’ambito della procedura di riscossione coattiva di crediti vantati dalla pubblica amministrazione non fa venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale] [1].

2. Ai sensi dell’art. 2, comma 60, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2006, n. 286, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’art. 2 del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o Metano sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie M1 e N1 ed immatricolati per la prima volta dal 01 gennaio 2013.

2 bis. A decorrere dall’1 gennaio 2015, l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, si applica anche alle autovetture di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno per i successivi cinque anni. Dal minor gettito derivante dall’applicazione del presente comma, quantificato in € 10.000,00 per il 2015 e € 18.000,00 nel 2016, deriva una riduzione delle entrate a valere su Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010150 [2].

3. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell’art. 17, comma 5, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, l’importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto mentre per i veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

 

     Art. 12. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148

1. E’ istituito, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione, da un elenco istituito presso le competenti strutture della Giunta regionale.

3. Nell’elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti coloro i quali risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

4. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità previste al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo della Regione.

5. Non sono inoltre nominabili nell’incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti ed agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari, i membri delle istituzioni europee, i consiglieri e gli amministratori degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale;

c) i dipendenti ed i dirigenti della Regione e degli enti strumentali del sistema regionale, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente;

d) i membri della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

6. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze, ovvero avere altri rapporti di natura patrimoniale con la Regione e con gli enti del sistema regionale di cui all’allegato 15 della legge di bilancio.

7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;

b) le modalità e i termini entro cui sono esaminate tali domande;

c) le modalità di tenuta e l’aggiornamento dell’elenco [3];

d) le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione;

e) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

8. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti, tra i quali il presidente.

9. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall’incarico in caso di:

a) Dimissioni;

b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;

c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio.

10. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria ed in particolare:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di bilancio, di legge di assestamento e di legge di variazione del bilancio;

b) esprime, inoltre, parere obbligatorio sulla proposta di legge di rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;

c) effettua verifiche di cassa trimestrali;

d) presenta annualmente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, nonché alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti una relazione sull’attività svolta.

11. La Regione assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 10.

12. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti della Regione nei modi e nei limiti previsti per l’accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali.

13. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito nella delibera di nomina, determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell’appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Al presidente spetta una maggiorazione del 20% calcolata sull’importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali. A ciascun componente del Collegio, la cui residenza sia diversa da quella della sede della Regione, spetta inoltre un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di € 1.500,00.

14. L’incarico di revisore dei conti presso la Regione non è cumulabile con alcun altro incarico di revisore presso enti, organismi ed aziende strumentali della Regione, presso enti ed aziende del Sistema Sanitario Regionale [4].

 

     Art. 13. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura ( A.L.S.I.A.)

1. La gestione straordinaria di cui all’art. 10 della legge regionale 14 luglio 2006 n. 11 “Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali” rubricato “Gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996 n. 38” è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo nonché per quelle di cui all’art. 27 della legge regionale 04 agosto 2011 n. 17 rubricato “Metapontum Agrobios s.r.l.”, al 30 giugno 2013.

 

     Art. 14. Modifica della Legge regionale 12 novembre 2004 n. 18 e s.m.i. “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del D. L. 30.09.2003, n. 269” – Art. 4 “Opere suscettibili di sanatoria.”

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della Legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e s.m.i., “Opere suscettibili di sanatoria.” è così modificato:

“7. Nelle aree che alla data del 06/09/1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla lettera B del comma 1 del presente articolo. I termini del 31 dicembre 2012, previsti dalla legge regionale n. 26/2011, art. 41 comma 1, sono prorogati al 31 dicembre 2013.”

 

     Art. 15. Modifica della Legge regionale 30 dicembre 2010 n. 33 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2011” - Art. 24 “ Gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni”

1. Al comma 1, lettera d) dell’articolo 24 della Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 è aggiunto il seguente periodo: “ovvero tremila abitanti se trattasi di gestione associata tra Comuni già appartenuti alle soppresse Comunità Montane”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2013 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2014 e 2015, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2013-2015.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.