Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 13/03/2019 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato |
Art. 2. Limiti di impegno |
Art. 3. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea |
Art. 4. Norme in materia di spesa |
Art. 5. Contributo potenziamento dei servizi di soccorso tecnico urgente per Matera 2019 |
Art. 6. Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata – (ARLAB) – Contributo alle spese di funzionamento |
Art. 7. Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche |
Art. 8. Ulteriori misure di sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province |
Art. 9. Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane |
Art. 10. Prosecuzione interventi formativi presso gli Uffici giudiziari |
Art. 11. Disposizioni in materia di consorzi industriali |
Art. 12. Soppressione dell’Autorità di Bacino della Basilicata di cui alla L.R. n. 2/2001 |
Art. 13. Contributo straordinario al Comune di Pomarico |
Art. 14. Contributo straordinario al Comune di Irsina |
Art. 15. Fusione per incorporazione della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica nella Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata |
Art. 16. Modifiche all’art. 8 della Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 |
Art. 17. Interventi in materia di edifici di culto |
Art. 18. Rideterminazione contributo straordinario ai sensi dell’articolo 9 della L.R. n. 13/2007 |
Art. 19. Contributo straordinario al Comune di Brindisi di Montagna |
Art. 20. Modifiche alla Legge regionale 4 dicembre 2018, n. 51 |
Art. 21. Disposizioni in materia di prevenzione della cecità |
Art. 22. Copertura finanziaria |
Art. 23. Entrata in vigore |
§ 6.2.340 - L.R. 13 marzo 2019, n. 2.
Legge di stabilità regionale 2019
(B.U. 14 marzo 2019, n. 12 Speciale)
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2019 - 2021 nei limiti indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati nella tabella B, allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati nella tabella C, allegata alla presente legge.
Art. 2. Limiti di impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2019–2021, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.
Art. 3. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2019-2021 relativa al Programma Operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E, allegata alla presente legge.
2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2019-2021 relativa al Programma Operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F, allegata alla presente legge.
3. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Art. 4. Norme in materia di spesa
1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2019, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
2. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Art. 5. Contributo potenziamento dei servizi di soccorso tecnico urgente per Matera 2019
1. Al fine di contribuire alla realizzazione del programma straordinario di potenziamento dei servizi di soccorso tecnico urgente predisposto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione degli eventi che caratterizzeranno “Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019”, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione, per l’anno 2019, con il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 439 della
2. Al relativo onere, determinato in euro 675.965,00, per l’anno 2019, si provvede con le risorse stanziate alla Missione 11 Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021.
Art. 6. Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata – (ARLAB) – Contributo alle spese di funzionamento
1. Per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB), è riconosciuto, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, un contributo pari ad euro 2.500.000,00.
2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 15 – Programma 01 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.
3. Per gli esercizi successivi al 2021 il contributo di cui ai commi precedenti viene autorizzato dalle rispettive leggi di stabilità e di bilancio.
Art. 7. Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche
1. Per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione, è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, individuati ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, destinato il 20% di quanto di spettanza di ciascun comune macrofornitore, in favore dei comuni confinanti nei cui territori ricadano in tutto o in parte le aree di salvaguardia delle sorgenti.
3. Agli oneri rivenienti dai commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati nella misura complessiva di euro 2.600.000,00, di cui euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2019 ed euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2020, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019-2021, a valere sulla Missione 09 programma 04.
4. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, quantificati in un massimo di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2022, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2022-2024, a valere sulla Missione 09 programma 04 [2].
Art. 8. Ulteriori misure di sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province
1. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2019, è assegnato alla Provincia di Matera un contributo una tantum pari ad euro 3.900.000,00.
2. Per gli esercizi 2019 e 2020 il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della
3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, per gli esercizi 2019 e 2020, alla Missione 18 Programma 01.
Art. 9. Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane
1. Il termine di cui al comma 7 dell’art. 17 della
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma, quantificati complessivamente in euro 80.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, per l’esercizio 2019, alla Missione 18 Programma 01.
Art. 10. Prosecuzione interventi formativi presso gli Uffici giudiziari
1. Al fine di sostenere iniziative di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità, i percorsi formativi integrati avviati dalla Regione presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale sono prorogati al 2019.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede mediante lo stanziamento pari ad un massimo di euro 350.000,00, con le risorse stanziate a valere sulla Missione 15 – Programma 03 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per l’esercizio 2019.
Art. 11. Disposizioni in materia di consorzi industriali [3]
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di risanamento approvato in linea tecnica dalla Giunta regionale con
2. Per dare immediata attuazione al piano di risanamento, l’ufficio competente provvede, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’impegno delle risorse stanziate nel triennio 2019/2021 ed alla liquidazione dell’importo afferente l’esercizio 2019.
3. Il Rappresentante legale pro tempore del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza è tenuto a presentare, con cadenza almeno semestrale a decorrere dall’entrata in vigore della presente Legge, apposita relazione descrittiva dello stato di attuazione del Piano di risanamento.
4. Le risorse afferenti gli esercizi finanziari 2020 e 2021 saranno trasferite entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, previa richiesta del legale rappresentante pro tempore del consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, da produrre entro il 15 febbraio, accompagnata dalla relazione di cui al precedente comma.
5. Al comma 3 dell'articolo 18 della
Art. 12. Soppressione dell’Autorità di Bacino della Basilicata di cui alla
1. L’Autorità di Bacino della Basilicata, istituita con la
2. Alla Gestione liquidatoria dell’Autorità di Bacino della Basilicata è affidato il compito di assicurare l’ordinata definizione dei rapporti attivi e passivi tra la stessa Autorità di Bacino della Basilicata e l’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, con particolare riferimento alla destinazione delle risorse strumentali e finanziarie in dotazione all’Autorità posta in liquidazione.
3. Alla Gestione liquidatoria, è altresì affidato il compito di formulare entro il 31 dicembre 2019 alla Giunta regionale una proposta per l’allocazione in seno all’Amministrazione Regionale delle funzioni sue proprie non demandate all’Autorità di Distretto, ivi comprese quelle di cui all’Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le Regioni Basilicata e Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2016 e dalla stessa Regione affidate nel tempo all’Autorità di Bacino della Basilicata. Nelle more la Gestione liquidatoria assicura lo svolgimento di dette funzioni.
4. La Gestione liquidatoria è affidata all’attuale dirigente già Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Il dirigente, per il perseguimento delle finalità ad esso affidate, previe intese, si avvale del supporto e di risorse umane e strumentali della Regione Basilicata e dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, nonché delle professionalità già a supporto nell’ambito dell’Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche di cui al comma 3. Il compenso al dirigente cui è affidata la gestione liquidatoria non può essere superiore a quello riconosciuto ai dirigenti della Regione Basilicata.
5. Le spese connesse alle attività di cui ai commi precedenti, quantificate in un massimo di € 1.150.000,00, trovano copertura nelle somme già stanziate nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2020 per il 2019, a valere sulla Missione 09 Programma 06, a favore della soppressa Autorità di Bacino della Basilicata, senza ulteriori oneri a carico della Regione.
6. Al termine della Gestione liquidatoria di cui al comma 2, fissato al 31 dicembre 2019, fatta salva diversa disposizione regionale, i compiti e le funzioni di cui al comma 3 ritornano nella diretta gestione della Regione Basilicata. Le somme residue, non assegnate in attuazione di leggi nazionali all’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, sono trasferite alla Regione Basilicata.
Art. 13. Contributo straordinario al Comune di Pomarico
1. In considerazione dei movimenti franosi e dei crolli che hanno interessato il centro abitato nel mese di gennaio 2019, al Comune di Pomarico è riconosciuto, in deroga alle disposizioni di cui alla
2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 11 Programma 02 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per l’esercizio 2019.
Art. 14. Contributo straordinario al Comune di Irsina
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 della
2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 08 Programma 02 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per l’esercizio 2019.
Art. 15. Fusione per incorporazione della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica nella Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata
1. Al fine di rafforzare l’attività scientifica sul complesso rapporto ambiente e salute, e nel contempo ottenere un utilizzo più efficace delle risorse economiche, umane e tecnologiche disponibili, la Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale (Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata - FARBAS - incorporante), costituita ai sensi dell'art. 43 della
2. Entro trenta giorni dalla dall’entrata in vigore della presente legge gli Organi di amministrazione delle due Fondazioni approvano il progetto di fusione redatto in base a quanto indicato nei successivi commi 3, 4 e 5. Il progetto di fusione deve assicurare la coerenza, l’efficacia e la funzionalità della fusione per incorporazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle professionalità e delle particolari competenze delle due Fondazioni.
3. Il progetto di fusione è approvato dalla Giunta regionale e la fusione per incorporazione sarà formalizzata entro il 30 giugno 2019.
4. Per effetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica ai sensi dell'art. 15, comma 4, della
5. La Regione assegna un contributo ordinario alla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica di € 263.319,49 al fine di far fronte ai fabbisogni essenziali per il proprio funzionamento fino al 30 giugno 2019.
6. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 5 è garantita dalle risorse stanziate a valere sulla Missione 12 Programma 07 del Bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019.
Art. 16. Modifiche all’art. 8 della
1. Al comma 2 dell’art. 8 della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del precedente comma 1 si farà fronte con l’incremento di € 480.000,00 delle disponibilità attestate sulla Missione 12 Programma 07 del bilancio pluriennale regionale 2019-2021 per l’esercizio 2019.
Art. 17. Interventi in materia di edifici di culto
1. Per le finalità di cui al comma 9 dell’articolo 12 della
2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita dalle risorse stanziate a valere sulla Missione 05 Programma 01 del Bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019.
Art. 18. Rideterminazione contributo straordinario ai sensi dell’articolo 9 della
1. Il contributo straordinario di cui all’art. 9, comma 1, della
- euro 100.000 per l’annualità 2019, a valere sulla missione 05 programma 02;
- euro 300.000 per l’annualità 2020, a valere sulla missione 05 programma 02;
- euro 300.000 per l’annualità 2021, a valere sulla missione 05 programma 02.
Art. 19. Contributo straordinario al Comune di Brindisi di Montagna
1. È riconosciuto al Comune di Brindisi di Montagna, in deroga alle disposizioni di cui alla
2. La spesa è imputata a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 - Programma 01 del bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2019.
Art. 20. Modifiche alla
1. L’articolo 8 della
2. Per le finalità di cui alla
Art. 21. Disposizioni in materia di prevenzione della cecità
1. All’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) è assegnato un contributo di euro 50.000,00 per l’anno 2019 e di euro 50.000,00 per l’anno 2020 la cui copertura è assicurata sulla Missione 13 Programma 02 del bilancio annuale e pluriennale 2019-2021.
2. Il contributo assegnato deve essere utilizzato per assicurare la funzionalità della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità (S.I.A.I.P.C.).
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22. Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021.
Art. 23. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Allegati
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2020, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione».
[2] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della