Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 30/04/2014 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale |
Art. 2. Modifica all’articolo 16 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 |
Art. 3. Abrogazione di norme in materia di energia |
Art. 4. Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2012, n. 8 |
Art. 5. Normativa regionale in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per la costruzione di manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto: modifica [...] |
Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7 “Sistema turistico regionale” |
Art. 7. Istituzione Conferenza permanente Comuni - Regione |
Art. 8. Modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni” – Articolo 4 [...] |
Art. 9. Modifica all’articolo 26, comma 7, della L.R. 6 settembre 2001 n. 33 |
Art. 10. Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 febbraio 2005 n. 13 e s.m.i. - Norme per la protezione dei boschi dagli incendi |
Art. 11. Lavoratori Socialmente Utili |
Art. 12. Modifica della Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 47 |
Art. 13. Modifica della Legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti” |
Art. 14. Tutela e valorizzazione del patrimonio afferente il cinema, l’immagine, l’audiovisivo e il librario |
Art. 15. Disposizioni in materia di assistenza tecnica |
Art. 16. Proroga graduatorie contratti a tempo determinato |
Art. 17. Rinnovo dei contratti a tempo determinato |
Art. 18. Valorizzazione delle esperienze professionali pregresse in nuove procedure di reclutamento |
Art. 19. Rinnovo contratti regionali a termine |
Art. 20. Efficacia delle disposizioni |
Art. 21. Modifica dell’art. 16, comma 4, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio” |
Art. 22. Modifica dell’art. 39 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 |
Art. 23. Modifica dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 |
Art. 24. Modifica dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e [...] |
Art. 25. Comuni a rischio dissesto geologico |
Art. 26. Modifica della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i. |
Art. 27. Modifiche all’Appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della legge regionale 19 gennaio [...] |
Art. 28. Digitalizzazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata |
Art. 29. Modifica dell’art. 4, comma 1 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4 “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura” |
Art. 30. Modifiche alla L.R. 15 aprile 2014, n. 4 “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura” |
Art. 31. Riconoscimento della personalità di diritto pubblico e candidatura della struttura di reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza |
Art. 32. Conferimento incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie Locali |
Art. 33. Quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali |
Art. 34. Articolazione distrettuale delle Aziende Sanitarie - Disposizione transitoria |
Art. 35. Finalità ed ambito di applicazione |
Art. 36. Differimento di termini |
Art. 37. Completamento dei programmi di investimento |
Art. 38. Motivi non ostativi alla concessione di agevolazioni |
Art. 39. Requisiti di ammissibilità delle imprese |
Art. 40. Indicatori diversi da quelli occupazionali |
Art. 41. Procedimenti in corso |
Art. 42. Small Business Act |
Art. 43. Entrata in vigore |
§ 6.2.233 - L.R. 30 aprile 2014, n. 7.
Collegato alla legge di bilancio 2014-2016
(B.U. 30 aprile 2014, n. 13)
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1. Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale
1. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1 del
2. La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l'ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del
3. Al fine di definire il riassetto e il conseguente affidamento dei servizi di TPL, organizzati rispettivamente in rete dei servizi ferroviari, rete dei servizi automobilistici extraurbani e rete dei servizi automobilistici comunali, nel bacino territoriale unico regionale, secondo principi di intermodalità ferro-gomma, con riferimento anche ai servizi di adduzione agli scali ferroviari, di integrazione delle reti, di integrazione dei servizi ed integrazione tariffaria, la Regione procede con l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del Piano dei trasporti di bacino, nonché con la rideterminazione del livello dei servizi minimi di cui rispettivamente agli articoli 8, 9 e 11 della
4. [Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara, secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 marzo 2020] [3].
5. Il termine di cui al precedente comma si applica anche ai servizi di cui all'articolo 34 octies del
6. La messa in funzione di quanto previsto dalla
7. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l’interruzione, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l’affidamento dei servizi medesimi, le province unitamente alla Regione per i contratti provinciali, ed i comuni per i servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria e sino al subentro degli aggiudicatari delle gare stesse, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5 del
7 bis. La Giunta regionale entro il 30 novembre 2019 presenta un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale [7].
7 ter. Alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale è riconosciuto il contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del CCNL sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che sono espletate dalla Regione, sulla base delle autocertificazioni rese ai sensi di legge da parte delle medesime aziende attestanti la consistenza del personale. La Regione può disporre controlli a campione in merito alla veridicità delle certificazioni rese dalle aziende, avvalendosi degli organismi competenti in materia di lavoro [8].
Art. 2. Modifica all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
“2 bis. In attuazione dei principi di azione preventiva e di tutela in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa al Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato
Art. 3. Abrogazione di norme in materia di energia
1. L’articolo 6 della
2. Il comma 3 bis dell’articolo 7 della
3. L’articolo 30 della
4. L’articolo 5 della
Art. 4. Integrazioni alla
1. Alla
“9 bis. (Verifica di assoggettabilità)
1. Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 3 quinquies, comma 2, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.”
Art. 5. Normativa regionale in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per la costruzione di manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto: modifica della vigente disciplina per le modalità procedurali per il rilascio delle deroghe ex art. 60 del
1. Nell’autorizzazione alla deroga alle distanze legali ex art. 60 del
2. L’accertamento delle suddette condizioni è svolto previa verifica da parte del soggetto gestore dell’assenza di progetti di variante planimetrica o “raddoppio” al tracciato della linea ferroviaria e di invarianza dello stesso in relazione ai vincoli insediativi e urbanistici.
3. Per i provvedimenti di autorizzazione alla deroga già rilasciati dalla Regione Basilicata, i proprietari aventi diritto possono chiedere, laddove sussistano le condizioni accertate sulla base di quanto stabilito al comma precedente, la modifica del medesimo.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento di recepimento dei contenuti del precedente comma 1, procede alla revisione della vigente disciplina.
Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della
1. All’articolo 10, comma 2, della
2. All’art. 10 comma 6 dopo la parola "Matera " è aggiunta la locuzione "e uno a Potenza".
Art. 7. Istituzione Conferenza permanente Comuni - Regione
1. Per armonizzare le relazioni istituzionali e di programmazione tra la Regione e i Comuni della Basilicata è istituita presso la Giunta regionale la Conferenza permanente Regione – Comuni della Basilicata.
2. Con delibera di Giunta regionale vengono definite modalità e procedure per il relativo funzionamento.
Art. 8. Modifica della
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della
“7. Nelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi dell’articolo 142 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i.,, le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla lettera B del comma 1 del presente articolo improrogabilmente fino al 31 dicembre 2014.”
Art. 9. Modifica all’articolo 26, comma 7, della
1. L’articolo 26, comma 7, della
“7. Il controllo di cui precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di una preliminare istruttoria da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”.
Art. 10. Modifiche ed integrazioni alla
1. L 'articolo 7, comma 1, della
m) eliminare mediante abbruciamento i residui vegetali, cosi come definiti dall’art. 184 comma 2, lettera e) e comma 3, lettera a) del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.
2. Il comma 2 lettera b) dell'artico1o 7 della
“b. l’eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, provenienti dai lavori di forestazione eseguito da idoneo personale addetto al settore forestale, in esecuzioni di Piani di Forestazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 8 comma 8".
3. All'articolo 8 della
“3. I residui della potatura delle coltivazioni legnose e dei complessi boscati, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi di spalcatura, possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombere da piantagioni e distanti dai boschi solo per esigenze di carattere fitosanitario al fine di eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi per le piante e per l'uomo, nonché i casi in cui il loro accumulo possa provocare un rischio per l'innesco di incendi.”
4. All’articolo 8 della
“8. La combustione dei residui vegetali derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nei Piani di Forestazione può essere eseguita alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:
a) le operazione di accensioni dei fuochi devono svolgersi dal sorgere del sole e fino alle 10.00;
b) se all'accensione del fuoco sopravvengono vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
c) l'area da destinare alla bruciatura controllata deve essere delimitata da una fascia di larghezza non inferiore a tre metri priva di vegetazione;
d) durante tutte le fasi delle attività e fino avvenuto spegnimento del fuoco deve essere garantita la presenza di personale idoneo;
e) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate fino ad un massimo di tre metri steri ad ettaro al giorno;
f) il Direttore dei lavori invia al competente comando di stazione del CFS la “Comunicazione di bruciatura dei residui vegetali” almeno ventiquattro ore prima dell'inizio attività, indicando l’ubicazione del cantiere forestale.”
5. All’articolo 12 della
“7 bis. L’inosservanza delle disposizioni previste all’art.8 Comma 8, fatte salve le responsabilità di ordine penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 80 a € 500”.
Art. 11. Lavoratori Socialmente Utili
1. All'articolo 4 della
“4. Per i lavoratori socialmente utili trasferiti dalle soppresse Comunità Montane ai Comuni con deliberazione di Giunta regionale n. 1778 del 5 dicembre 2011 è riconosciuto un contributo fino al 100% dell'assegno di prestazione (ASU).”
Art. 12. Modifica della Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 47
1. L’articolo 22 della
"Articolo 22 - Manutenzione straordinaria, frazionamenti ed accatastamenti
1. Nelle more delle vendite e delle dismissioni, per i fabbricati insistenti su terreni e su suoli dell’ALSIA, l’Agenzia è esonerata da ogni obbligo di manutenzione straordinaria, ivi compreso quello relativo all'adeguamento impiantistico. Permane in capo ai possessori, detentori o concessionari l’obbligo di tenere, ovvero di mettere in sicurezza e a norma i beni in godimento.
2. Eventuali interventi di manutenzione realizzati a cura e spese dell’Agenzia, successivamente alla data di approvazione del regolamento di dismissione, comporteranno un incremento del prezzo complessivo di vendita pari alle spese sostenute.
3. In caso di perdita o di assenza dei requisiti richiesti dalla presente legge da parte dei possessori, detentori o concessionari che abbiano realizzato interventi manutentivi o di messa in sicurezza dei beni, nulla sarà dovuto loro per le opere realizzate.
4. Le operazioni di frazionamento, accatastamento, verifica o rettifica catastale e, in genere, qualsiasi altro intervento di natura tecnico-catastale occorrente per gli immobili di cui al Titolo I e II, ivi comprese le regolarizzazioni ai sensi di legge, sono a carico dei detentori, possessori o concessionari, previa autorizzazione dell’ALSIA che eseguirà i riscontri tecnici ed amministrativi.
5. Per le operazioni di cui al precedente comma, sarà posto a carico di detentori, possessori o concessionari qualsiasi spesa, onere e/o sanzione che dovesse derivare all’Agenzia."
Art. 13. Modifica della
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. Il recupero volumetrico, di cui al comma 2, può essere consentito purché gli edifici interessati siano stati legittimamente realizzati al 31 dicembre 2013, ovvero siano stati già oggetto di rilascio di titoli abilitativi alla stessa data.”
2. All’articolo 5 bis della L.R n. 8/2002 il secondo capoverso è abrogato.
Art. 14. Tutela e valorizzazione del patrimonio afferente il cinema, l’immagine, l’audiovisivo e il librario
1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e valorizzare i materiali in possesso della Cineteca lucana e di altri archivi pubblici e privati, promuove la realizzazione di siti, anche museali, di raccolta, catalogazione, conservazione e gestione di materiali afferenti il cinema, l’immagine, l’audiovisivo con l’obiettivo di permetterne il riuso creativo e didattico a beneficio di tutti gli operatori dei settori interessati.
2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo è affidato alla Fondazione “Lucana Film Commission” la quale prevede, nel piano delle attività di cui al comma 5 dell’articolo 44 della
3. La Regione Basilicata persegue, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario, pubblico e privato, con l’obiettivo di renderlo fruibile anche attraverso la messa in rete, per la consultazione generale.
Art. 15. Disposizioni in materia di assistenza tecnica
1. Sono rinnovati al 31.07.2014, i contratti, di cui alle DD. DD. n. 71AU.2013/D. 2512-2513-2514 del 26.11.2013 dei collaboratori di assistenza tecnica/controlli di primo livello alla programmazione comunitaria ed alle attività finanziate con i fondi comunitari, ad integrazione e modifica di quanto disposto con la
2. La Giunta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propri atti deliberativi procede ad avviare la stabilizzazione dei collaboratori di assistenza tecnica/controlli la cui assunzione, anche con contratto di collaborazione, sia avvenuta tramite concorso pubblico. La stabilizzazione avviene tramite procedure di reclutamento mediante concorso pubblico ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, del
Art. 16. Proroga graduatorie contratti a tempo determinato
1. Le graduatorie per l’assegnazione di contratti a tempo determinato con l’amministrazione regionale e con gli enti strumentali in scadenza nel corso 2013 sono prorogate al 31.12.2016.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 1 dell’art. 49 “Disposizioni in materia di utilizzo della graduatorie di selezione del personale” della
Art. 17. Rinnovo dei contratti a tempo determinato
1. La Regione ed i suoi enti strumentali che si sono avvalsi di lavoratori con contratti a tempo determinato per 36 mesi, escludendo dal computo le contrattualizzazioni prorogate e/o rinnovate in virtù di norme speciali nazionali, scaduti alla data del 31.12.2013 ovvero in corso di contratto alla data di pubblicazione della presente norma, potranno procedere al rinnovo degli stessi con ulteriore contratto a termine da stipularsi tra gli stessi soggetti, previo accordo presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l’assistenza di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
2. La durata del nuovo contratto sarà determinata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Le procedure di cui al presente articolo potranno essere attivate nei confronti di coloro i quali siano stati selezionati con procedure ad evidenza pubblica, comparative e per titoli per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea o del Fondo per le aree sottoutilizzate (oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), rientrando nella fattispecie anche le ipotesi che prevedono un cofinanziamento da parte delle amministrazioni o i casi in cui il finanziamento esterno giunga attraverso l’intermediazione di altro soggetto pubblico, quale la Regione Basilicata.
4. I contratti riguarderanno attività che non corrispondono ad un bisogno permanente dell’ente ma a progetti determinati, svolti con personale non di ruolo ed in assenza di posti in dotazione organica.
Art. 18. Valorizzazione delle esperienze professionali pregresse in nuove procedure di reclutamento
1. La Regione Basilicata ed i suoi enti strumentali, laddove intendano avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti previsti dalle norme di settore, potranno avviare nuove procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione con apposito punteggio dell’esperienza professionale maturata da coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano almeno tre anni di lavoro anche non continuativi, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di collaborazione autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.
Art. 19. Rinnovo contratti regionali a termine
1. Sono rinnovati sino al 31.07.2014 i contratti regionali a termine in essere al 31.12.2013 purché i destinatari siano stati selezionati sulla base di procedure concorsuali pubbliche.
Art. 20. Efficacia delle disposizioni
1. L’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge è subordinata al rispetto delle norme di fonte statale vigenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 21. Modifica dell’art. 16, comma 4, della
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della
“4. Le previsioni del R.U. di cui al comma 2, lett. c), d), f), decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall’approvazione del Regolamento, se non sono stati presentati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione dei P.O. e/o Accordi di Localizzazione.
1 bis. La modifica di cui al comma 1 si applica retroattivamente anche alle eventuali fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge [10].
Art. 22. Modifica dell’art. 39 della
1. Dopo il comma 1 dell’art. 39 della
“1 bis. Tutti coloro che, legati da vincoli di parentela ex art. 3, comma 2 con gli assegnatari deceduti e che non siano in possesso dei requisiti per ottenere il subentro nell’assegnazione, occupano alla data del 31.12.2013 un alloggio ERP possono presentare domanda di sanatoria entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione inoltrata dall’Ente gestore”.
Art. 23. Modifica dell’art. 43 della
1. Il comma 2 dell’art. 43 della
“2. Il diritto di prelazione, da esercitarsi da parte dell’ATER competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proprietario dell’alloggio, per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT , dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si estingue qualora l’acquirente dei beni ceduti, in applicazione della stessa, versi all’Ente cedente un importo pari al 20% del prezzo di vendita determinato in applicazione della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 43 della
“7. Il diritto di prelazione di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica alle alienazioni di unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione.”
Art. 24. Modifica dell’art. 43 della
1. Il comma 3 dell’art. 43 della
“3. Ulteriori piani di vendita, nuovi o di modifica di quelli già approvati dalla Regione, dovranno essere proposti dagli Enti proprietari entro il 30 dicembre 2014 prevedendo l’inserimento di tutti gli immobili con vetustà superiore a venti anni per gli immobili di edilizia sovvenzionata e superiore a dieci anni per tutti gli altri immobili. Tutti i piani di vendita di cui alla
Art. 25. Comuni a rischio dissesto geologico
1. E’ istituito, nell’ambito della Missione 09, Programma 01, un nuovo capitolo finalizzato a sostenere i Comuni a rischio dissesto geologico, per la realizzazione di studi e monitoraggi di tipo geologico e geotecnico propedeutici alla progettazione di interventi di consolidamento e/o mitigazione dei rischi idrogeologici.
Art. 26. Modifica della
1. All’articolo 3 della
“2 ter. Fermi i limiti fissati dal legislatore statale in materia di spesa del personale e dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, nell’ambito del contingente numerico fissato dall’art. 2 per le rispettive segreterie particolari, ed in alternativa alle possibilità offerte dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può richiedere l’assegnazione di personale esterno, nei limiti di una sola unità, da reclutare con contratto a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto di lavoro è stipulato, previa deliberazione della Giunta dal Dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta ed è condizionato alla durata effettiva del mandato politico del Presidente proponente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, nonché di recesso volontario da parte dell’incaricato. Il trattamento economico è determinato dalla categoria del comparto Regioni-Autonomie Locali cui l’incaricato potrebbe avere accesso in base al titolo di studio posseduto. Al fine di remunerare i particolari obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, è riconosciuta una maggiorazione fino al valore della retribuzione corrispondente alla massima posizione economica della categoria di riferimento. La retribuzione assume carattere onnicomprensivo ed assorbente ogni trattamento accessorio.”
Art. 27. Modifiche all’Appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della
1. Al paragrafo 1.2.1.3. “Requisiti tecnici minimi “lett. c) le parole “……..non inferiore a 0.2 kWh/n (anno x mc)” sono sostituite da “…………non inferiore, per ogni singolo aerogeneratore, a 0.15 kWh/n (anno x mc)”.
Art. 28. Digitalizzazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, di seguito BUR, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. La Regione Basilicata riconosce valore legale alla pubblicazione del BUR in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione Basilicata procede alla pubblicazione del solo BUR digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.
4. In attuazione della
Art. 29. Modifica dell’art. 4, comma 1 della
1. All’articolo 4, comma 1 della
Art. 30. Modifiche alla
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“5. Al Commissario di cui al precedente comma 2 del presente articolo spetta il trattamento economico onnicomprensivo pari al 70%, in qualità di Direttore dell’A.R.B.E.A., al momento della entrata in vigore della presente legge”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della
“6. Fino all’effettiva definizione e organizzazione dell’ufficio regionale di cui al precedente articolo 3, il personale trasferito mantiene il trattamento economico accessorio in godimento in continuità con il proseguimento delle attività in corso”.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’
Art. 31. Riconoscimento della personalità di diritto pubblico e candidatura della struttura di reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza
1. In considerazione degli elevati standard di eccellenza presenti nell’U.O. di Reumatologia operante nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, è autorizzata la candidatura della citata U.O. al riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e, allo scopo di avviare le conseguenti procedure di valorizzazione di cui all’art. 13 della
2. L’U.O. di Reumatologia assume la denominazione di Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L.) ed ha sede in appositi ed adeguati spazi posti a disposizione dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 e la denominazione di cui al comma 2 divengono efficaci dalla data di operatività dell’I.Re.L. conseguente all’esito positivo della procedura di riconoscimento di cui agli artt. 13 e 14 del
4. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Dipartimento regionale competente per materia cura ogni successivo adempimento istruttorio e, all’esito positivo, trasmette gli atti alla Giunta regionale relativi alla proposta di riconoscimento dell’I.Re.L., quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico intraospedaliero monospecialistico per la conseguente formalizzazione al Ministero competente.
5. Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione, previsto dall’art. 13 comma 4 della
6. Le disposizioni di cui al comma 1 non dovranno, in nessun caso, produrre costi aggiuntivi a carico del Bilancio regionale né, tantomeno, tagli di personale e di investimenti tecnologici e scientifici nelle altre discipline mediche e U.O. della medesima e di altre Aziende sanitarie regionali.
Art. 32. Conferimento incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie Locali
1. Al fine di consentire il miglioramento e l’ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali, la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione dei parametri standard di cui all’articolo 35, comma 1, della
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, le autorizzazioni in deroga all’articolo 35, commi 1, 2 e 3 della
3. E’ altresì consentito procedere alle autorizzazioni in deroga di cui al precedente comma 1 anche per le Unità Operative Complesse, di cui al precedente comma 2, qualora l’attribuzione dell’incarico è relativo ad Unità Operativa Complessa che sostituisce ed ingloba precedenti Unità Operative Complesse duplicate.
Art. 33. Quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali
1. Il comma 1 dell’articolo 48, della
“1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l’anno 2014 il valore della quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali è fissato nella misura massima come segue:
a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 25,00;
b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 35,00.
La suddetta quota giornaliera è riconosciuta per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2013. L’importo complessivo a carico delle Aziende Sanitarie Locali non potrà superare l’importo speso nell’anno 2013.”
Art. 34. Articolazione distrettuale delle Aziende Sanitarie - Disposizione transitoria
1. Nelle more della ridefinizione della governance del territorio regionale della Basilicata, in via transitoria, i Distretti della Salute di cui al comma 1 dell’articolo 4 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO
Art. 35. Finalità ed ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto già previsto dalla
2. Le disposizioni di cui al presente capo perseguono, altresì, l’obiettivo di dare ulteriore attuazione ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione UE del 25 giugno 2008, recante “«Pensare anzitutto in piccolo» uno «Small Business Act» per l’Europa”, nonché nella Direttiva al riguardo emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2010.
Art. 36. Differimento di termini [11]
1. La scadenza del termine previsto dall’articolo 35, comma 3, della
2. La scadenza del termine previsto dall’articolo 23, comma 1, della
Art. 37. Completamento dei programmi di investimento [12]
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 10, allo scopo di portare a termine i programmi di investimento finanziati dalla Regione a valere sulle leggi regionali 12 agosto 1986, n. 16 e 25 gennaio 1993, n. 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua le misure idonee a conseguire l’anzidetta finalità nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. Tali misure possono consentire anche il cambio di destinazione d’uso delle strutture ricettive in strutture di assistenza sociale residenziale le cui tipologie sono individuate col provvedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente e delle procedure amministrative autorizzative vigenti.
3. Le misure di cui al presente articolo non possono in alcun caso comportare l’incremento delle agevolazioni concesse.
Art. 38. Motivi non ostativi alla concessione di agevolazioni
1. Non costituisce motivo ostativo alla concessione delle agevolazioni e non costituisce motivo di revoca di quelle eventualmente concesse il fatto che il richiedente ovvero il beneficiario abbiano operato oppure operino in regime di contabilità semplificata, a condizione che gli investimenti oggetto delle agevolazioni ed i relativi pagamenti siano documentati sulla base delle regole al riguardo dettate dai pertinenti avvisi pubblici.
2. Non costituisce motivo ostativo alla concessione delle agevolazioni il fatto che il richiedente abbia ceduto, affittato o concesso in usufrutto l’azienda o il ramo d’azienda a condizione che, sulla base delle disposizioni dettate dal pertinente avviso pubblico, il cessionario, l’affittuario o l’usufruttuario assumano formalmente gli obblighi che gravavano sull’originario richiedente e siano in possesso dei requisiti allo stesso richiesti.
3. Fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente previste dai pertinenti avvisi pubblici e fermo restando il rispetto della vigente normativa di fonte comunitaria, non costituiscono motivo di revoca delle agevolazioni concesse il fatto che il beneficiario:
a. abbia mutato la destinazione d’uso dei beni immobili oggetto, in tutto o in parte, di agevolazioni dopo cinque anni decorrenti dalla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni medesime ovvero del collaudo dell’investimento qualora il saldo sia stato precedentemente erogato;
b. abbia alienato, ceduto, locato o distolto i beni mobili oggetto, in tutto o in parte, di agevolazioni dopo cinque anni oppure, nel caso di piccole e medie imprese, dopo tre anni decorrenti dalla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni medesime, ferma restando in ogni caso la possibilità di sostituire, anche in costanza del divieto di alienazione, cessione, locazione e distrazione, impianti, arredi ed attrezzature divenuti obsoleti o, comunque, inutilizzabili;
c. abbia alienato, ceduto, locato o distolto i beni immobili oggetto, in tutto o in parte, di agevolazioni dopo cinque anni oppure, nel caso di piccole e medie imprese, dopo tre anni decorrenti dalla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni medesime;
d. abbia ceduto, affittato o concesso in usufrutto l’azienda o il ramo d’azienda nei cinque anni oppure, nel caso di piccole e medie imprese, nei tre anni successivi alla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni concesse a condizione che il cessionario, l’affittuario o l’usufruttuario assumano formalmente gli obblighi che, sulla base delle regole dettate dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, gravavano sull’originario beneficiario e che siano in possesso dei requisiti allo stesso richiesti.
4. Previa apposita istanza, nel lasso di tempo compreso tra il provvedimento di concessione delle agevolazioni ed il collaudo dell’investimento, può essere autorizzato il trasferimento della titolarità delle agevolazioni medesime a condizione che il nuovo beneficiario assuma formalmente gli obblighi che, sulla base delle regole dettate dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, gravavano sull’originario beneficiario e che sia in possesso dei requisiti a quest’ultimo richiesti.
5. Nel caso in cui il pertinente avviso pubblico prevedeva che il vincolo di destinazione d’uso avesse una durata superiore a quella di cui al comma 3, lettera a), su istanza dell’interessato il competente ufficio della Regione, esperiti i controlli del caso, autorizza la riduzione oppure l’estinzione anticipata del vincolo eventualmente già trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 39. Requisiti di ammissibilità delle imprese
1. Ove non diversamente stabilito dalle norme di settore o dagli avvisi pubblici pubblicati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’ammissibilità delle imprese alle agevolazioni, trova applicazione in via analogica la normativa degli appalti pubblici di cui all’art. 38, comma 1 lett. g) e comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, come modificato dall’art.4, comma 2, lett. b) del
2. La concessione del finanziamento è comunque subordinata alla regolarizzazione, anche mediante rateizzazione, delle violazioni definitivamente accertate.
Art. 40. Indicatori diversi da quelli occupazionali
1. Non costituisce motivo di revoca delle agevolazioni concesse il mancato raggiungimento, da parte del beneficiario, nei termini stabiliti dal pertinente avviso pubblico, degli indicatori diversi da quelli occupazionali eventualmente prescritti dall’avviso stesso ovvero dal provvedimento di concessione, a condizione che il beneficiario si impegni a conseguirli entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge oppure entro un anno dalla scadenza del termine inizialmente stabilito.
2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua le modalità necessarie per rendere operative le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 41. Procedimenti in corso
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Capo si applicano ai procedimenti in corso. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42. Small Business Act
1. Allo scopo di conseguire le finalità di cui all’articolo 35, comma 2, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua le misure necessarie a favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alle agevolazioni.
2. Nel definire le misure di cui al comma 1, la Giunta, attenendosi in particolare ai principi di proporzionalità e semplificazione, individua tra l’altro:
a. le procedure finalizzate alla presentazione ed alla valutazione delle istanze;
b. la documentazione utile ai fini della presentazione delle istanze e della concessione delle agevolazioni, ivi compresa quella necessaria a dimostrare l’apporto finanziario del richiedente;
c. la documentazione utile per la liquidazione di eventuali anticipazioni, degli stati di avanzamento dell’investimento e di quelli finali.
3. Fatte salve le prescrizioni eventualmente rivenienti dalla normativa statale o comunitaria di riferimento, le misure definite ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti ai fini dell’approvazione degli avvisi pubblici finalizzati alla concessione delle agevolazioni.
4. Gli avvisi pubblici non possono contenere prescrizioni in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo e le stesse, qualora inserite, sono comunque nulle.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall'art. 8 della
[2] Comma sostituito dall'art. 43 della
[3] Comma già sostituito dall'art. 19 della
[4] Comma modificato dall'art. 30 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 30 della
[6] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 52 della
[11] Per la modifica dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 46 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 15 della