§ 1.5.35 - L.R. 28 marzo 2024, n. 12.
Altri interventi in vari ambiti normativi.
(B.U. 28 marzo 2024, n. 13 Speciale)
Art. 1. Modifiche ed integrazione all'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2021, n. 24.
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 è aggiunto il seguente periodo: "Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per pertinenze connesse a strutture, infrastrutture e attività economiche, sociali e private non a scopo turistico ricreativo, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica e della relativa pianificazione.".
2. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 è aggiunto il seguente periodo: "Possono, altresì, essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere provvisorio e stagionale, su istanza degli interessati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per le attività di pesca, acquacoltura e per tutte le attività a favore della sostenibilità ambientale con superfici massime di mq. 10.000, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica e della relativa pianificazione.".
3. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 è così sostituito:
"5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide fino al 31 dicembre 2024.".
Art. 2. Modifica alla legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 (Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale).
1. Al comma 10 dell'articolo 20 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 le parole: "per un periodo di diciotto mesi dalla loro pubblicazione" sono sostituite dalle paiole: "per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione da parte dei medesimi organi.".
Art. 3. Modifica alla legge regionale 7 agosto 2009 n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).
1. Il comma 3-quinquies dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/2009 è così sostituito:
"3-quinquies. Nelle aree di tipo "E" di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di aree agricole, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, destinate ad attività turistico ricettive, agrituristiche e funzionali all'attività agricola come definite dall'articolo 2135 del Codice civile, nonché alle attività di ristorazione e sale ricevimenti, ampliamenti per la realizzazione di porticati e/o superfici coperte ed aperte almeno su due lati nella misura massima del 50 per cento della superficie coperta della sagoma di ingombro a terra. Per le stesse unità immobiliari è consentito un aumento di superficie utile pari al 15 per cento della superficie utile.".
Art. 4. Modifica all'articolo 46 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016).
1. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è così sostituito:
"3. Al fine di pervenire progressivamente alla conclusione del processo di liquidazione, su proposta dei Commissari liquidatori, con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, anche anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011), possono essere trasferiti, nello stato di fatto e di diritto, i beni immobili delle soppresse Comunità montane ai Comuni singoli, qualora abbiano valenza locale, ovvero agli Enti pubblici successori organizzati in forma associata, costituiti almeno dalla maggioranza dei comuni già appartenenti alla ex Comunità montana, qualora abbiano, invece, valenza comprensoriale ovvero alla Regione Basilicata o ai soggetti istituiti ai sensi dell'articolo 62, commi 2, 3 e 4 dello Statuto regionale, qualora abbiano valenza connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero possano concorrere a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalle successioni, con gli effetti di cui all'ultimo capoverso del comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale n. 33 del 2010. L'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio regionale avviene nel rispetto della normativa vigente. Alle stesse procedure è assoggettato il trasferimento dei beni mobili di proprietà delle soppresse Comunità montane non funzionali allo svolgimento delle attività di forestazione.".
Art. 5. Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016).
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è così sostituito:
"3. Le infrastrutture ed i beni immobili nella proprietà delle soppresse Comunità montane possono essere trasferiti, a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto, anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale n. 33 del 2010, altresì, con decreto dei Commissari liquidatori, previa verifica amministrativa e finanziaria, alla Regione., oppure ai singoli Comuni, con priorità per quelli ove insiste il bene, a seguito dell'acquisizione dei provvedimenti formali di assenso della maggioranza dei Consigli comunali delle altre Amministrazioni comunali che facevano parte delle disciolte Comunità montane. Il decreto dei Commissari liquidatori costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalle successioni. L'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio regionale avviene nel rispetto della normativa vigente.".
Art. 6. Modifica alla legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023).
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 le parole: "30 giugno 2024" sono sostitute dalle seguenti: "31 dicembre 2024. Gli incarichi già conferiti restano in essere sino al termine di cui al presente comma.".
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.