Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 21/12/2012 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Norme per l’adeguamento alle disposizioni dell’ articolo 36 del D. lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli [...] |
Art. 3. Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia ai diritti di credito |
Art. 4. Stato di Previsione delle Uscite 2013 - 2015 |
Art. 5. Impegni e Pagamenti |
Art. 6. Allegati |
Art. 7. Variazioni di bilancio |
Art. 8. Ricorso al mercato finanziario |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.2.215 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 36.
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2013 – 2015.
(B.U. 22 dicembre 2012, n. 50)
Art. 1. Norme per l’adeguamento alle disposizioni dell’ articolo 36 del
1. La Regione Basilicata a partire dall’esercizio finanziario 2013 adotta il bilancio di previsione finanziario annuale e triennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo triennale di competenza.
2. Gli enti regionali, individuati con
3. A decorrere dal 1 gennaio 2013, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del
Art. 2. Stato di Previsione dell’Entrata 2013 - 2015
1. È approvato in € 2.893.100.151,69 lo stato di previsione di competenza ed in € 4.220.634.134,22 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2013.
2. È approvato in € 2.338.987.570,34 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2014.
3. È approvato in € 2.207.033.015,51 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2015.
Art. 3. Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia ai diritti di credito
1. Sono autorizzati, in base al principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 28 dicembre 2011, l’accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2013.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della L.R. 06.09.2001, n. 34. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. Stato di Previsione delle Uscite 2013 - 2015
1. È approvato in € 2.893.100.151,69 lo stato di previsione di competenza ed in € 3.877.180.412,71 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2013.
2. È approvato in € 2.338.987.570,34 lo stato di previsione di competenza delle spese della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2014.
3. È approvato in € 2.207.033.015,51 lo stato di previsione di competenza delle spese della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2015.
Art. 5. Impegni e Pagamenti
1. Sono autorizzati, in base al principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 28 dicembre 2011, gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2013 nei limiti di cui all’articolo 3 comma 1 della presente legge.
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2013 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
3. Per l’esercizio finanziario 2014, in base al principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 28 dicembre 2011, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 3 comma 2 della presente legge.
4. Per l’esercizio finanziario 2015, in base al principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 28 dicembre 2011, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 3 comma 3 della presente legge.
Art. 6. Allegati
1. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2013 - 2015 sono allegati:
a. la nota preliminare che si conforma alla nuova struttura del bilancio (Allegato 1);
b. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (Allegato 2);
c. il riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato3);
d. il riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato4);
e. il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati (Allegato 5);
f. il quadro generale riassuntivo (Allegato 6);
g. il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 7);
h. il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i. il prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell’esercizio finanziario 2013 (Allegato 9);
j. il prospetto relativo ai contratti su strumenti finanziari derivati (Allegato 10);
k. il prospetto dimostrativo della capacità di indebitamento (Allegato 11);
l. l’elenco dei programmi per i quali la Giunta regionale può effettuare variazioni compensative per il triennio (Allegato 12);
m. l’elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 13);
n. il preventivo economico (Allegato 14);
o. l’elenco degli enti di cui all’articolo 10 del
p. l’elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono spese di natura obbligatoria (Allegato 16);
q. l’elenco delle missioni e dei programmi finanziati con avanzo vincolato (Allegato 17).
2. La Giunta Regionale provvede, con proprio atto, all’individuazione dei capitoli all’interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.
Art. 7. Variazioni di bilancio
1. La Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs n.118/2011 e dell’articolo 10 del
a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’amministrazione, previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del
b) le variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni, di cui all lettera l) del precedente articolo 6 comma 1, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.118;
c) le variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma;
d) le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa inclusi i prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all’articolo 36 della L.R. 06.09.2001, n. 34;
e) i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai capitoli di spesa già presenti in bilancio e/o di nuova istituzione, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 35 della L.R. 06.09.2001, n. 34;
f) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nei programmi di cui al comma 1, lettera p) del precedente articolo 6, così come previsto dall’articolo 34 della L.R. n.34;
g) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
h) le variazioni per l’istituzione di nuovi capitoli, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o vincolate;
i) tra le variazioni di cui alla precedente lettera h) sono incluse anche quelle che comportano ricorso all’indebitamento autorizzato da provvedimenti statali, con oneri a carico del bilancio dello Stato;
j) le variazioni compensative delle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, nel rispetto della finalità di spesa definiti nella legge di spesa e nell’eventuale provvedimento di assegnazione;
k) le variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli del medesimo programma, secondo la disciplina del comma 2 dell’art. 40 della L.R. 06.09.2001, n. 34;
l) La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra capitoli anche di programmi diversi, qualora tali variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ovvero si rendano necessari per l’attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati da fondi europei e nazionali.
2. Il responsabile finanziario, su richiesta motivata del dirigente responsabile della materia, ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs n.118/2011 dell’articolo 10 del
a. variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
b. prelievi dai fondi per residui perenti e la relativa reiscrizione al capitolo di provenienza.
Art. 8. Ricorso al mercato finanziario
1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2013, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2, della L.R. 06.09.2001 n. 34, e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e dall’art. 3, commi 16 – 21-ter, della Legge n. 350 del 24.12.2003, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 61.554.451,54.
2. In sede di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2013, nel disavanzo di cui al comma precedente, potrà essere inclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della L.R. 06.09.2001, n. 34, anche la quota parte dell’eventuale saldo finanziario negativo dell’esercizio 2012, da coprire mediante ulteriore ricorso al mercato finanziario, determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio del medesimo esercizio.
3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti al Titolo 6000000 “Accensione prestiti”, Tipologia 6030000 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, sono finalizzati:
a) € 38.766.448,76 relativo alla quota del disavanzo d’amministrazione 2011 afferente le spese d’investimento;
b) al finanziamento delle spese relative alla quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, indicate nell’allegato 13 al bilancio di previsione oggetto della presente legge, per l’importo di € 8.500.000,00;
c) per € 14.288.002,78 corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013 finanziabili mediante ricorso all’indebitamento.
4. I prestiti di cui al precedente comma 3, lettere a), b), e l’eventuale maggior debito determinato per effetto di quanto stabilito al precedente comma 2, potranno essere assunti mediante la contrazione di mutui a tasso fisso o a tasso variabile, ovvero mediante operazioni di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ovvero mediante l’emissione di prestiti obbligazionari o con il ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla vigente normativa alle condizioni di mercato più convenienti per l’Amministrazione regionale.
5. I prestiti di cui al precedente comma 3, lettera c), e l’eventuale maggior debito determinato per effetto di quanto stabilito al precedente comma 2, potranno essere assunti con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), in esecuzione del contratto di apertura di credito stipulato tra Regione Basilicata e BEI in data 11 Maggio 2009, Rep. n. 10774 e secondo le modalità, termini e condizioni in esso previsti. In alternativa i prestiti stessi potranno essere assunti ai sensi del precedente comma 4.
6. Alla stipulazione dei contratti di prestito di cui ai precedenti commi si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’art. 80, comma 6, della L.R. 06.09.2001, n. 34.
7. La Giunta Regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate, con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti obbligazionari, la Giunta Regionale è autorizzata a deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell’ operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente in materia, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
8. L’onere presunto derivante dall’ammortamento dei mutui e delle altre forme di prestito di cui al comma 3 del presente articolo, valutato in € 1.800.000,00, è posto a carico della Missione 50 “ Debito Pubblico”, Programma 01 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per quanto riguarda la quota capitale, e la Missione 50 “ Debito Pubblico”, Programma 02 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritte nello Stato di Previsione delle Uscite del bilancio, per l’esercizio finanziario 2014, e nel bilancio pluriennale, per gli anni successivi.
9. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo il costo presunto del servizio complessivo ammortamento mutui e prestiti resta stabilito in € 30.813.017,96 per l’anno 2013, in € 30.613.917,97 per l’anno 2014 ed in €30.627.308,28 per l’anno 2015.
10. Per gli esercizi finanziari successivi al 2015 si provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dall’anno 2014.
11. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 9 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali.
12. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte all’atto della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell’istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell’ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento.
13. In relazione all’andamento del mercato, anche al fine di tutelare la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse e allo scopo di ridurre l’onere del debito a carico della Regione, la Giunta Regionale è autorizzata a ridefinire il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione di tutti o parte dei mutui stipulati, mediante operazioni che comportino trasformazioni di scadenze, di tassi, nonché attraverso l’uso di strumenti operativi in uso nei mercati finanziari ed autorizzati dalla vigente normativa.
14. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed a contrarre in sostituzione nuovi mutui per un importo pari al debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente, con esclusione degli oneri contrattualmente previsti per l’estinzione anticipata degli stessi. In alternativa all’assunzione dei nuovi mutui, la Giunta Regionale è autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
15. In sede di attivazione delle operazioni di gestione attiva dell’indebitamento di cui al presente articolo, la Giunta Regionale inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie più convenienti.
16. In relazione alla concessione di contributi previsti dalla legislazione regionale per l’ammortamento di mutui a carico di terzi, la Giunta Regionale è autorizzata ad intervenire nella definizione di analoghe operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dai soggetti beneficiari. In tale ipotesi, il concorso regionale è determinato in misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già prevista per i mutui oggetto delle operazioni di ristrutturazione di che trattasi.
17. Gli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al precedente comma 14, nonché i concorsi regionali di cui al comma 16, trovano copertura, per l’anno finanziario 2013 e per gli anni successivi, negli stanziamenti già iscritti nello Stato di previsione dell’Entrata e nello Stato di previsione delle Uscite del bilancio per l’esercizio 2013, nonché nel bilancio pluriennale, per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata l’estinzione anticipata, e per il pagamento dei concorsi regionali medesimi.
18. Le spese per l’ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, della L.R. 06.09.2001, n. 34.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.