§ 5.1.113 - L.R. 14 ottobre 2008, n. 25.
Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/10/2008
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 5.1.113 - L.R. 14 ottobre 2008, n. 25.

Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.

(B.U. 16 ottobre 2008, n. 50)

 

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire il completamento dei processi di adeguamento connessi alle procedure di autorizzazione di cui alla L.R. 5 aprile 2000, n.28 e s.m.i. le strutture sanitarie dotate di posti letto, che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero e quelle dotate di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai disabili psichici e psiconeuromotori, e per quelle strutture riabilitative che erogano ai disabili psichici e psiconeuromotori prestazioni in regime ambulatoriale, fatto salvo il possesso dei requisiti minimi generali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, devono eseguire gli adeguamenti di cui all’art. 15 comma 6 lett. a) della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., entro cinque anni dalla data di comunicazione da parte della Commissione Tecnica Aziendale della adeguatezza del progetto esecutivo con relativo cronoprogramma vincolante per l'ultimazione dei lavori di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente [1].

1 bis. Per le strutture con numero superiore a 250 posti letto la Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione Consiliare competente, può estendere il termine per l’inizio dei lavori da due a cinque anni, dalla data di comunicazione da parte della Commissione tecnica aziendale [2].

 

2. Ove la struttura sanitaria non provveda nel termine di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale diffida la struttura ad adempiere nel termine di trenta giorni decorso il quale dispone la sospensione dell’attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

 

3. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle inadempienze; in caso contrario il Presidente della Giunta Regionale dichiara la decadenza dell’autorizzazione disponendo la contestuale chiusura della struttura.

 

4. Gli atti conseguenti, presupposti e connessi alla contestazione del mancato adeguamento di cui all’art. 15, comma 6, lett. a), della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. posti in essere tra la proroga concessa con l’art. 12, commi 5 e 6, L.R. 30 gennaio 2007, n.1, e la data di entrata in vigore della presente legge non producono alcun effetto nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, la cui attività, svolta nel periodo precedentemente individuato, è fatta salva.

 

     Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 16 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, L.R. 19/2017.

[2] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.