Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 20/07/1993 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Istituzione della sezione dell'albo). |
Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione). |
Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione). |
Art. 5. (Cancellazione). |
Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari). |
Art. 7. (Raccordo con le politiche attive del lavoro). |
Art. 8. (Raccordo con le attività di formazione professionale). |
Art. 9. (Convenzioni). |
Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo). |
Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi). |
Art. 12. (Forme di controllo e di tutela dell'utenza). |
Art. 13. (Tipologie di intervento). |
Art. 14. |
Art. 15. (Norme abrogative). |
Art. 16. |
§ 5.2.25 - L.R. 20 luglio 1993, n. 39.
Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali.
Art. 1. (Finalità).
In attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991 381 la Regione Basilicata, con la presente legge:
- istituisce e regolamenta la sezione dell'albo regionale delle cooperative riguardanti le cooperative sociali;
- determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- adotta convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali (e loro consorzi) e gli Enti Pubblici;
- definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
TITOLO I
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE
Art. 2. (Istituzione della sezione dell'albo).
E' istituita la sezione dell'albo regionale delle cooperative sociali articolato nelle seguenti sotto sezioni:
a) sotto sezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sotto sezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sotto sezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della
2. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della
Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione). [2]
1. Possono essere iscritte alla sezione di cui all’articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale e stabile organizzazione in Basilicata, iscritte all’Albo nazionale delle Cooperative - categoria sociale-, di cui al D.M. del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004.
2. Per ottenere l’iscrizione le Cooperative debbono presentare al competente Dipartimento della Regione Basilicata apposita domanda corredata da:
a) iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative -categoria sociale - di cui al D.M. del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa sociale opera ed i relativi servizi;
d) autocertificazione della composizione della compagine sociale;
e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano all’interno della cooperativa;
f) relazione sull’attività svolta;
g) copia dell’ultimo bilancio;
h) per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sotto sezione B): certificazione circa la presenza – all’interno della compagine sociale – di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4 della
i) dichiarazione del rappresentante legale di non essere incorsi in violazione in materia di lavoro – previdenziali e fiscali – non conciliabili in via amministrativa;
l) per le cooperative che chiedono l’iscrizione in entrambe le sotto sezioni A) e B) a norma del precedente articolo 2, comma 2: certificazione circa la presenza di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4 della
3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere.
4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:
a) iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative-categoria sociale, di cui al D.M. del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) relazione sull’attività svolta;
d) copia dell’ultimo bilancio;
e) certificazione circa la presenza di cooperative sociali nella misura prevista dall’articolo 8 della
5. L’iscrizione all’Albo regionale viene disposta con provvedimento dirigenziale, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, previa istruttoria dell’ufficio competente [3].
6. Il provvedimento è notificato al richiedente ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. In caso di rigetto della domanda, viene data comunicazione scritta ai soggetti interessati entro il termine di 30 giorni.
Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione).
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori.
2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione degli amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.
1. La cancellazione degli enti cooperativi dalla sezione dell’albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria dell’Ufficio competente, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, o quando non sia stata effettuata entro l’anno la revisione di cui all’articolo 5, comma 3 della
2. La cancellazione è disposta altresì quando le cooperative o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattive da più di 24 mesi o cancellate dall’Albo nazionale delle Cooperative anche a seguito delle azioni di vigilanza sugli enti cooperativi di cui al
3. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o al consorzio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati, di cui al precedente articolo 4, scenda al di sotto del 30% dei lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari, di cui all’articolo 2, comma 2, della
TITOLO II
RACCORDI CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari).
La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo delle attività socio-sanitarie debbono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali.
In particolare vengono individuati settori di intervento nei quali alle cooperative sociali viene riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione della promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che sono loro proprie.
Art. 7. (Raccordo con le politiche attive del lavoro).
La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzato:
a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi;
b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della
Art. 8. (Raccordo con le attività di formazione professionale).
1. La programmazione regionale, gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono prevedere interventi atti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo ed a altre provvidenze comunitarie;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.
TITOLO III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
Art. 9. (Convenzioni).
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la IV Commissione Consiliare, adotta schemi di convenzione tipo rispettivamente per:
a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della
2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della
3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 2.
4. La cancellazione dell'albo comporta la risoluzione della convenzione.
5. Gli enti pubblici, nell'applicazione dell'art. 5 della
Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).
1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla
e) gli standard tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporto di lavoro;
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
i) il regime dell'inadempienza e le clausole di risoluzione;
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.
2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all'attività di cui all'art. 1, primo comma a) della
Nell'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio- sanitari ed educativi è definita in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della
a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate;
b) debbono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.
Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi).
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
- nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della regione vengono emanate dagli Assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;
- nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. S della
Art. 12. (Forme di controllo e di tutela dell'utenza).
1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
TITOLO IV
NORME DI INCENTIVAZIONE
Art. 13. (Tipologie di intervento).
1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso interventi coordinati che, coinvolgendo Enti Pubblici ed Enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, la Regione determina, all'atto dell'approvazione del bilancio:
1) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegni e sviluppo del settore;
2) incentivi specifici a favore di singole iniziative.
2. Gli interventi di cui al punto 1) del comma precedente si articolano in:
a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate;
b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative;
c) concessione ad enti pubblici di contributi finalizzati a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di fornire di beni o servizi ai sensi dell'art. 5
3. Gli interventi di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo consistono in:
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e ai loro consorzi;
b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento;
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;
d) mutui agevolati per i programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose.
Sono applicabili in favore delle cooperative sociali e loro consorzi le agevolazioni e le provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia di cooperazione.
Art. 15. (Norme abrogative).
Gli atti amministrativi di applicazione della
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.
[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 65 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 65 della