§ 4.4.31 - L.R. 28 giugno 1994, n. 28.
Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/06/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Classificazione delle aree naturali protette).
Art. 3.  (Parchi naturali).
Art. 4.  (Riserve naturali).
Art. 5.  (Riserve naturali integrali).
Art. 6.  (Riserve naturali orientate).
Art. 7.  (Riserve naturali speciali).
Art. 8.  (Soggetti di promozione per la istituzione di aree naturali protette).
Art. 9.  (Leggi istitutive delle aree naturali protette).
Art. 10.  (Individuazione di aree naturali protette).
Art. 11.  (Comitato scientifico regionale per l'ambiente).
Art. 12.  (Composizione del comitato).
Art. 13.  (Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente).
Art. 14.  (Compensi e rimborsi).
Art. 15.  (Delega alle provincie).
Art. 16.  (Gestione dei parchi naturali e loro organi).
Art. 17.  (Comunità del parco).
Art. 17 bis.  Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione Basilicata
Art. 18.  (Personale dell'ente parco).
Art. 19.  (Piano per il Parco).
Art. 20.  (Controlli).
Art. 21.  (Divieti transitori).
Art. 22.  (Concessioni ed autorizzazioni).
Art. 23.  (Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche).
Art. 24.  (Indennizzi).
Art. 25.  (Acquisizione ed espropriazioni di beni immobili).
Art. 26.  (Coordinamento).
Art. 27.  (Vigilanza e sorveglianza).
Art. 28.  (Demanio per la tutela della natura).
Art. 29.  (Ricerca scientifica).
Art. 30.  (Divieti generali).
Art. 31.  (Sanzioni).
Art. 32.  (Tutela della flora - Specie regionali protette).
Art. 33.  (Biotopi individuati ex Legge regionale 42/80).
Art. 34.  (Norma transitoria).
Art. 35.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 36.  (Abrogazione di norme).
Art. 37.  (Pubblicazione).


§ 4.4.31 - L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata.

(B.U. 4 luglio 1994, n. 31)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in attuazione della Legge 394/91, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico.

     I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti nella prospettiva della qualità di vita dei cittadini, anche favorendo l'accrescimento della loro consapevolezza ambientale attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali, anche con la sperimentazione di attività produttive attente alla vocazione agro-silvo-pastorale presente sul territorio.

     Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, utilizzando, compatibilmente, soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, istituisce aree naturali protette, individuate in siti non compresi nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale e secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/91, con una o più delle seguenti finalità:

     a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

     b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;

     c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali e di formazione geologiche, geomorfologiche, paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

     d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica sui percorsi migratori della stessa in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92;

     e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica.

     La Regione promuove inoltre campagne di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente.

 

     Art. 2. (Classificazione delle aree naturali protette).

     1. Relativamente alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite le aree naturali protette si distinguono in:

     a) parchi naturali;

     b) riserve naturali.

     2. Le aree individuate dalla presente legge sono soggette nella L.R. n.42/98 e al decreto legge 27-6-1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 [1].

 

     Art. 3. (Parchi naturali).

     1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

     2. Nei parchi naturali è favorita e stimolata la ricerca scientifica e sono consentite le usuali attività produttive e le operazioni agro-silvo- pastorali purché non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e con le finalità del parco stesso; è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.

     3. Il piano di gestione territoriale di cui al successivo art. 19, può enucleare, all'interno dei parchi, una zonazione del territorio e prevedere, anche, una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura e l'ambiente di tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

     4. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree possono essere istituite delle zone di rispetto pre-parco.

 

     Art. 4. (Riserve naturali).

     1. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

     2. Le riserve naturali in relazione al diverso grado di protezione all'ambiente si distinguono in:

     a) naturali integrali;

     b) orientate o guidate;

     c) particolari o speciali.

     3. Le aree protette che insistono in territori di più regioni sono istituite dalle Regioni interessate, previa intesa tra le stesse e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

 

     Art. 5. (Riserve naturali integrali).

     Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

 

     Art. 6. (Riserve naturali orientate).

     Le riserve naturali orientate hanno lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale.

 

     Art. 7. (Riserve naturali speciali).

     Le riserve naturali speciali hanno lo scopo di conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico educativo, oppure per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico - forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica.

 

CAPO II

PROPOSTE PER L'ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

 

     Art. 8. (Soggetti di promozione per la istituzione di aree naturali protette).

     1. Possono promuovere l'istituzione delle aree naturali protette, oltre allo stesso Ente Regione:

     a) La Provincia territorialmente interessata;

     b) I Comuni o le Comunità Locali sul cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione [2];

     c) Le Associazioni ambientaliste, operanti in Basilicata, ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le proposte, regolarmente istruite e corredate del parere del Comitato di cui al successivo art. 11 formano oggetto di trattazione in sede di conferenza di cui all'art. 22 comma, lettera a) della L. 394/91.

     3. Le proposte devono essere inoltrate alla Direzione generale competente per materia, corredate di una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza, di una cartografia in scala idonea e di tutti gli opportuni elaborati tecnici [3].

 

     Art. 9. (Leggi istitutive delle aree naturali protette).

     1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, le aree naturali protette sono individuate ed istituite con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse:

     a) la perimetrazione;

     b) le misure di salvaguardia;

     - e per i Parchi naturali, inoltre:

     c) gli indirizzi per il funzionamento dell'Ente per la gestione del Parco;

     d) il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

     e) i principi del regolamento del Parco;

     f) l'indennità di carica per gli organi del Parco ed il Collegio dei Revisori nonché i rimborsi spese.

 

     Art. 10. (Individuazione di aree naturali protette).

     Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9, sono individuate, in questa fase, le seguenti aree naturali protette, anche sulla scorta della deliberazione del Comitato delle aree naturali protette del 21-12-93 pubblicato sulla G.U. del 16-3-94:

     a) Sistemi parchi e riserve:

     1) Gallipoli-Cognato-Piccole Dolomiti Lucane;

     2) Vulture – Grotticelle [4];

     2 bis) S.Croce – Montagna di Muro Lucano [5];

     2 ter) Bosco Grande [6];

     3) Parco archeologico-storico naturale delle Chiese rupestri del Materano;

     4) S. Giuliano [7];

     5) Bosco Pantano di Policoro;

     6) Lago Pantano di Pignola;

     7) Lago Grande e Piccolo di Monticchio;

     8) Lago Laudemio;

     9) Abetina di Laurenzana;

     9 bis. Area dei calanchi [8].

     2. Sono altresì individuate in via prioritaria le seguenti aree di reperimento:

     a) le aree già comprese nei piani regionali paesistici di area vasta ai sensi della L.R. 12 febbraio 1990, n. 3;

     b) le ulteriori aree già individuate ai sensi della L.R. 22 maggio 1980, n. 42, ovvero segnalate nei censimenti effettuati dalla Società Botanica Italiana, nonché da altri organismi scientifici e dalle associazioni ambientalistiche.

 

     Art. 11. (Comitato scientifico regionale per l'ambiente). [9]

     1. E' istituito il Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia di tutela ambientale.

     Il Comitato esprime pareri in materia di aree naturali protette. Formula proposte alla Giunta Regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale in materia di tutela ambientale.

     2. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale regionale in servizio presso il Dipartimento Ambiente, designato dall'Assessore al Ramo.

 

     Art. 12. (Composizione del comitato). [10]

     1. Il Comitato Scientifico Regionale per l'Ambiente è composto da:

     a) Coordinatore del Dipartimento all'Ambiente che lo presiede;

     b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli Uffici salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, Forestale ecologia caccia e pesca, Urbanistica ed Ambiente;

     c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura con specializzazione in urbanistica e/o pianificazione del territorio, zoologia, botanica, scienze forestali e agronomia con specializzazione in coltivazioni biologiche, nominati dal Consiglio regionale e scelti fra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o Enti di ricerca ovvero fra esperti di comprovata esperienza nel settore;

     d) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientalistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

     e) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali;

     f) un rappresentante della Soprintendenza Archeologica;

     g) un Dirigente di ciascuna Provincia competente.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alle lettere d) e) f) del primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta previa delibera della stessa, provvede ugualmente alla costituzione del Comitato appena pervenuta almeno la metà più una delle designazioni di cui al precedente comma 1.

     Successivamente si provvederà ad integrare il Comitato con gli altri componenti.

     4. I componenti del Comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale e comunque non oltre i tempi fissati dalla legge.

     5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica.

 

     Art. 13. (Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente). [11]

     1. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero dei voti, prevale quello del Presidente.

     2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

     3. Alle riunioni del Comitato possono essere sentiti i rappresentanti degli Enti Locali interessati, delle Associazioni ambientalistiche e delle organizzazioni agricole.

 

     Art. 14. (Compensi e rimborsi). [12]

     1. Ai pubblici dipendenti, membri del Comitato in ragione del proprio Ufficio, non compete alcuna indennità.

     2. Ai sei esperti del Comitato compete un gettone di presenza pari a L. 200.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute del Comitato.

     3. Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno compiuto con i mezzi pubblici di linea tra il Comune di residenza e il Comune dove si svolge la seduta del Comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.

     4. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonché le eventuali spese autostradali debitamente documentate.

     5. Ai componenti del Comitato non dipendenti regionali che per ragione del loro ufficio debbano recarsi in località diversa da quella dove ha sede il Comitato stesso, spetta oltre all'indennità prevista dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della più alta qualifica funzionale. La missione è autorizzata dall'Assessore Regionale all'Ambiente.

 

     Art. 15. (Delega alle provincie).

     1. La gestione delle Riserve Regionali non incluse nelle perimetrazioni dei Parchi Nazionali e  dei Parchi Regionali è delegata alle Province [13].

     1 bis. La gestione delle Riserve Regionali incluse nel territorio dei Parchi Regionali è delegata agli Enti Parco in cui le stesse ricadono [14].

     2. La Regione mantiene la gestione delle aree interprovinciali.

     3. In relazione a ciò la gestione della Regione o della Provincia avviene nei modi e nei limiti indicati nella presente legge.

     4. Il riferimento a Regione e Province nei successivi articoli è fatto in relazione alle rispettive competenze di cui ai precedenti commi.

 

CAPO III

GESTIONE DEI PARCHI NATURALI

 

     Art. 16. (Gestione dei parchi naturali e loro organi).

     1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica.

     2. Sono organi degli Enti parco:

     a) - il Presidente;

     b) - il Consiglio direttivo;

     c) - la Comunità del parco;

     d) - il Collegio dei revisori dei conti [15].

     3. La legge istitutiva, inoltre, definirà la costituzione di eventuali organi consultivi tecnico-scientifici.

     4. Lo statuto dell'ente definirà la forma organizzativa con la composizione degli organi e l'individuazione dei compiti ai sensi dell'art. 24 della legge 394/91 e nei limiti di cui alla presente legge.

 

     Art. 17. (Comunità del parco).

     1. La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco [16].

     2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio:

     a) sul regolamento del Parco;

     b) sul piano del Parco;

     c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo;

     d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

     3. La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, sul Piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

     4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei suoi componenti.

     5. Lo statuto del Parco, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla Comunità del Parco medesima ed è approvato dal Consiglio Regionale.

     6. In fase di prima applicazione della legge istitutiva del Parco ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il Presidente della Giunta Regionale insedia la Comunità del Parco che, nei successivi 60 giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto del Parco.

 

     Art. 17 bis. Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione Basilicata [17]

     1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi e delle aree protette della Regione, di seguito denominata “Consulta”, è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale [18].

     2. La Consulta, altresì:

     a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all'interno dei parchi e delle aree protette della regione Basilicata, in attuazione ai piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali e nazionali e agli accordi di programma [19];

     b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei parchi e delle aree protette della Regione e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i parchi e le aree protette debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria rete dei parchi e delle aree protette [20];

     c) promuove coworking istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i progetti finanziati dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO FESR), i parchi, i gestori delle aree protette, gli osservatori ambientali, gli enti e le associazioni ambientali persistenti sul territorio, al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesistico [21];

     d) i presidenti degli enti parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati, i presidenti degli enti parco regionali o loro delegati, i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette, due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero della transizione ecologica e maggiormente rappresentative sul territorio della regione e due rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative [22].

     3. La Consulta è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato:

     a) l'Assessore competente per materia, in qualità di presidente della Consulta;

     b) un membro di comprovata esperienza designato dal Presidente della Giunta regionale;

     c) un membro esperto in scienze geologiche, biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di Basilicata;

     d) i presidenti degli enti parco nazionali della regione Basilicata o loro delegati, i presidenti degli enti parco regionali, un rappresentante per ciascun ente gestore delle aree protette, due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e maggiormente rappresentative sul territorio della regione [23];

     e) il Direttore generale competente per materia;

     f) un funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata.

     4. La Consulta è convocata dal presidente e si riunisce presso la sede della direzione generale competente per materia.

     5. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura.

     6. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di funzionamento della consulta.

     7. La Consulta è istituita e opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 18. (Personale dell'ente parco).

     1. L'Ente Parco si avvale di personale messo a disposizione o comandato dalla Regione o dagli Enti territorialmente interessati.

     2. L'Ente, in mancanza di proprio personale, può avvalersi di accompagnatori naturalistici singoli o associati tramite convenzione, incaricati di volta in volta di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza, con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.

     3. L'Ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il suo personale.

 

     Art. 19. (Piano per il Parco). [24]

     1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano per il Parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive [25].

     2. Il Piano è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.

     3. I piani per i Parchi devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie [26]:

     a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11-2- 92, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

     b) l’esercizio della pesca secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000 n. 24 [27];

     c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;

     d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;

     e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

     f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici;

     g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo;

     h) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

     i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;

     l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

     m) l’accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi [28].

     4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici.

     5. I piani per i Parchi sono adottati dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco e devono essere trasmessi alla Giunta Regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati [29].

     Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli Enti interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente della Regione o della Provincia.

     6. La Giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al Consiglio Regionale per l'approvazione.

     7. Le indicazioni contenute nei Piani per i Parchi sono sottoposte al principio della prevalenza del Piano Paesaggistico di cui all'art. 145, comma 3 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) [30].

     8. Ai piani per i Parchipossono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti commi [31].

     9. Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla L.R. n.3 del 1990, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti specifici fino all’approvazione del Piano del Parco per l’esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe previste dal Regolamento Provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente di cui all’art. 11 della L.R. n.28 del 1994 per gli aspetti ambientali [32].

 

     Art. 20. (Controlli).

     Le deliberazioni degli organi del Parco sono sottoposte a controllo nei modi e nelle forme indicati nella L.R. 10/91 per gli Enti strumentali della Regione.

 

          Art. 21. (Divieti transitori).

     1. Nelle aree individuate dalla Legge istitutiva del Parco, sino alla entrata in vigore dei piani per i Parchi [33], sono vietate:

     a) la costruzione di nuove strade ed edifici;

     b) le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma tre dell'art. 19.

     2. Sono invece consentiti:

     a) i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo- pastorali già adottati e quelli necessari ad evitare il degrado del bosco;

     b) gli interventi di difesa idrogeologica già adottati purché compatibili con le finalità del parco.

     3. Per le riserve naturali la legge istitutiva definisce i divieti e le misure di salvaguardia.

 

     Art. 22. (Concessioni ed autorizzazioni).

     1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere ed interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso.

     2. A tal fine gli enti competenti provvedono a rilasciare le concessioni o autorizzazioni, previo parere dell'Ente Parco, che deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 23. (Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche).

     1. La Regione o la Provincia, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla presente legge, promuove e coordina studi, rilievi cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costruire l'insieme dell'area naturale protetta.

     2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.

     Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al conseguimento degli obiettivi della presente legge, anche in considerazione dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà derivanti dall'istituzione delle aree naturali protette in zone montane disagiate, la Regione e la Provincia finanzia l'esecuzione delle seguenti opere o attività, purché compatibili con le finalità del parco e del relativo piano di gestione territoriale prevedendo:

     a) l'aumento del 20% dell'entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti ed effettuati per opere di nuova realizzazione, conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti. L'aumento è invece del 10% relativamente al contributo o al finanziamento per le zone preparco, ove istituite;

     b) l'assunzione a carico della Regione o della Provincia delle spese relative allo studio dei piani di assestamento anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge;

     c) la Regione candida i programmi ed i progetti formulati dagli Enti di gestione delle aree, per quelle provinciali sulla base dell'ordine di priorità indicate dalle Province, alle fonti finanziarie regionali, statali e comunitarie.

 

     Art. 24. (Indennizzi).

     Quando, all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentali dei redditi agro-silvo-pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'Ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo in conformità alla vigente legislazione in materia. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

 

     Art. 25. (Acquisizione ed espropriazioni di beni immobili).

     Gli enti gestori dei parchi nell'ambito delle finalità istitutive del parco, possono prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

 

CAPO IV

NORME GENERALI

 

     Art. 26. (Coordinamento).

     1. La Giunta Regionale provvede a:

     a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;

     b) emanare direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività nelle aree naturali protette;

     c) verificare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e dell'osservanza delle norme che le reggono;

     d) conservare la lista ufficiale delle aree naturali protette e la documentazione ufficiale relativa all'individuazione delle loro singole caratteristiche;

     e) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;

     f) quant'altro si rende necessario all'attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali;

     f-bis) consentire deroghe a quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente per iniziative di interesse pubblico, limitate nel tempo ed in aree circoscritte, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle particolari tradizioni regionali e locali [34].

     2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, nei modi di legge può avvalersi di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

 

     Art. 27. (Vigilanza e sorveglianza).

     1. L'attività di vigilanza nelle aree di rispettiva competenza di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione o dalla Provincia attraverso i propri uffici.

     2. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

     - da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli enti di gestione;

     - dal Corpo Forestale dello Stato ex art. 27, comma 2, Legge 6-12-91, n. 394 mediante apposita convenzione;

     - da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con L.R. 27 marzo 2000 n.21 [35].

     3. Ai dipendenti dell'Ente Parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U. Legge Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

     Art. 28. (Demanio per la tutela della natura).

     1. La Regione e la Provincia in caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, nella determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico derivante dalla rarità e dal particolare valore ambientale della zona.

     2. I beni acquisiti ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di aree protette, viene concesso all'Ente gestore in uso gratuito a tempo indeterminato per i suoi fini istituzionali.

     3. Gli Enti gestori delle aree protette, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico possono proporre il loro acquisto alla Regione o alla Provincia.

     4. Gli Enti gestori possono accettare donazioni e ricevere legati da privati.

     5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata nei bilanci della Regione o della Provincia è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.

 

     Art. 29. (Ricerca scientifica).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma I della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 in riferimento alla fauna selvatica omeoterma e quanto stabilito dall'art. 11 comma 3 lettera a) e dall'art. 22 comma 1 lettera d) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente le aree protette, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica sul territorio regionale inerenti la flora, la fauna invertebrata e vertebrata eteroterma, i geotopi che prevedano il prelievo di parti o del tutto, la cattura o la soppressione di specie, individuate come da sottoporre a tutela da elenchi compresi in direttive CEE, leggi statali e regionali o considerate tali dalla letteratura scientifica, presenti sul territorio regionale, è consentito, al fine di conservare la biodiversità ed il permanere delle specie, solamente previa autorizzazione dell'Ufficio Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico che ha il compito di vigilare sulle diverse attività di ricerca di iniziativa sia regionale che di Enti, Università, Associazioni, privati cittadini.

     2. Il soggetto proponente la ricerca dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima del previsto inizio della stessa, il programma di lavoro indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalità, luoghi e personale coinvolto impegnandosi a rispettare le eventuali prescrizioni che l'ufficio incaricato della vigilanza potrebbe indicare e a far pervenire entro sei mesi dalla conclusione della ricerca un rapporto sintetico sull'effettivo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti.

     3. Il mancato rispetto dei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.

 

     Art. 30. (Divieti generali).

     1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie. E' vietata, altresì, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio [36].

     2. Nelle aree di cui alla presente legge trovano applicazione tutti i limiti ed i divieti di cui alla vigente legislazione statale e regionale.

 

     Art. 31. (Sanzioni).

     1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge.

     2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali e dai loro piani per i Parchi [37] o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

     4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.

     5. Le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse in violazione dei divieti di cui all’art. 30 della presente legge, sono stabilite come segue :

     a) per l’abbandono dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie la sanzione va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €10.000,00.

     b) per la circolazione fuori strada con i mezzi a motore la sanzione va da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 250,00 [38].

 

     Art. 32. (Tutela della flora - Specie regionali protette).

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della G.R. e previo parere del Comitato Scientifico di cui all'art. 11 predispone l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione anche di semplici parti e analogamente l'elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica le modalità di raccolta e i limiti quantitativi. Gli elenchi saranno resi noti mediante affissione agli albi pretori dei Comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

     2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente le specie vegetali provenienti da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo e/o da colture industriali, giardini ed orti botanici. In tal caso le piante o parti di piante poste in commercio devono essere accompagnate da certificato del produttore. Il produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al Comune in cui è ubicato il fondo e all'Ufficio Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico della Regione per gli opportuni controlli.

     3. La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le proprie osservazioni.

     Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente di cui all'art. I l, dispone l'individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne dà notizia al proprietario. Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale o di altro organo appositamente delegato.

 

     Art. 33. (Biotopi individuati ex Legge regionale 42/80).

     Sono fatti salvi le riserve, i biotopi, le specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/o individuati con D.P.G.R. ai sensi della Legge regionale 42/80.

 

     Art. 34. (Norma transitoria).

     1. I limiti ed i divieti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 03 aprile 1990, esplicano i loro effetti sino all'approvazione del piano per il parco da parte del Consiglio regionale [39].

     2. Il nuovo Ente subentra a tutti gli effetti nella gestione.

 

     Art. 35. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli artt. 11 e seguenti della presente legge valutati in 10.000.000 gravano sul cap. 550 del bilancio di previsione della Regione.

     Agli oneri derivanti dalla gestione delle riserve naturali già istituite, valutate in L. 100 milioni per l'esercizio finanziario 1994 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4653 (di nuova istituzione) "Interventi a favore delle riserve naturali " e la copertura finanziaria è assicurata con uno storno dal cap. 4650.

     2. Le leggi di bilancio degli esercizi finanziari successive al 1994 quantificheranno gli oneri occorrenti a fronteggiare la spesa di cui al comma precedente che farà carico allo stesso corrispondente capitolo.

     3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è introdotta la seguene variazione in termini di competenza di cassa:

     In diminuzione

     Cap. 4650 - Contributi per la tutela del suolo, dell'abitato e per lo smaltimento dei rifiuti L. 100.000.000

     In aumento

     Cap. 4653 - Interventi a favore delle riserve naturali L. 100.000.000

 

     Art. 36. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la Legge regionale n. 42/80 "Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata".

     2. Sono abrogate tutte le altre norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 37. (Pubblicazione).

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[4] L'originario punto 2) è stato così sostituito dagli attuali punti 2), 2 bis) e 2 ter) per effetto dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. L'art. 2, L.R. 12/2005 è stato abrogato dall'art. 35 della L.R. 20 novembre 2017, n. 28, che ha ulteriormente sostituito il presente punto.

[5] L'originario punto 2) è stato così sostituito dagli attuali punti 2), 2 bis) e 2 ter) per effetto dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. L'art. 2, L.R. 12/2005 è stato abrogato dall'art. 35 della L.R. 20 novembre 2017, n. 28.

[6] L'originario punto 2) è stato così sostituito dagli attuali punti 2), 2 bis) e 2 ter) per effetto dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. L'art. 2, L.R. 12/2005 è stato abrogato dall'art. 35 della L.R. 20 novembre 2017, n. 28.

[7] Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2000, n. 39.

[8] Numero aggiunto dall'art. 50 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[10] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[11] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[13] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[14] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[16] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[17] Articolo inserito dall'art. 60 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e sostituito dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[19] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[21] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[22] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[23] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[24] Titolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[25] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[26] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[27] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.

[28] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.

[29] Comma così modificato dagli artt. 2 e 3 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[30] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2011, n. 2.

[31] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[32] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 2010, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 4/2010.

[33] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 19 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[35] Linea così sostituita dall’art. 4 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.

[36] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.

[37] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

[38] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[39] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 gennaio 1998, n. 2.