§ 5.1.135 - L.R. 13 agosto 2015, n. 36.
Norme in materia di sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/08/2015
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale.
Art. 2.  Consigli di indirizzo e verifica dell'IRCCS CROB - Modifica dell'art. 31 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.
Art. 3.  Disciplina dei compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso per la selezione del personale del Servizio Sanitario Regionale - SSR.
Art. 4.  Modifica del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.
Art. 5.  Modifica del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.
Art. 6.  Composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Sevizio sanitario regionale.
Art. 7.  Competenze del dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.
Art. 8.  Modifiche e integrazioni all'art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12.
Art. 9.  Norma finale e dichiarazione d'urgenza.


§ 5.1.135 - L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

Norme in materia di sanità.

(B.U. 14 agosto 2015, n. 34)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale.

L'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, è così sostituito:

"1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle norme nazionali vigenti, per gli anni 2015 e 2016, le Aziende sanitarie regionali possono procedere ad assunzioni di personale nel limite massimo del 40% della spesa del personale cessato dal servizio durante l'anno precedente.

2. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni di:

a) personale sanitario e tecnico necessario al potenziamento della rete regionale dell'emergenza urgenza - 118;

b) personale sanitario e personale tecnico che opera nel campo dell'assistenza sanitaria (OSS) destinato al DEA di I e II livello e agli ospedali sedi di Pronto Soccorso Attivo (PSA).

3. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelle previste dall'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e successive modifiche e integrazioni e quelle finalizzate alla ricerca nell'ambito delle attività richieste dall'IRCCS - CROB di Rionero in Vulture.

4. In ogni caso la spesa complessiva del personale per ogni singola Azienda sanitaria regionale, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2014, non può essere superiore a quella dell'anno precedente, comprensiva dell'intera spesa programmata ed autorizzata nel piano delle assunzioni dell'anno medesimo, e risultante da idonea attestazione aziendale. Viene fatto salvo il limite di spesa previsto dall'art. 30, comma 3, della L.R. n. 26/2011.

5. Per l'attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e per le esigenze inderogabili connesse al funzionamento del servizio di emergenza - urgenza (118) la Giunta regionale può autorizzare assunzioni di personale del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai limiti di spesa fissati dal precedente comma 4.

6. Sono esclusi dal limite di spesa di cui al precedente comma 4 gli oneri connessi alla erogazione dell'indennità di esclusività e all'equiparazione del personale dirigenziale del servizio sanitario regionale e le spese relative all'incremento di costo annuale per le assunzioni di personale rientrante nelle categorie protette.

7. Il piano annuale delle assunzioni di cui all'articolo 37 della L.R. n. 42/2009 deve essere predisposto nel rispetto di vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al presente articolo per la relativa approvazione da parte della Giunta regionale tenendo conto della graduale riduzione annua di spesa al fine di garantire entro l'anno 2019 il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 584 della legge n. 190/2014. Le variazioni ai piani annuali, che non comportino incremento di spesa rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale, sono comunicate al competente Dipartimento regionale in deroga a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. n. 39/2001 purché riguardino la copertura di posti i cui profili siano presenti nella dotazione organica e previsti dai vigenti CCNL.

8. Nel periodo di vigenza del piano delle assunzioni le Aziende sanitarie regionali possono garantire il turn over del personale, cessato per mobilità ovvero per dimissioni, rientrante nelle tipologie professionali di cui al precedente comma 2 lettere a) e b), fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 4 del presente articolo.

9. Nelle ipotesi di verificate e motivate esigenze finalizzate a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e fino al 31 dicembre 2016, le Aziende sanitarie regionali possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive, in deroga al tetto di cui all'art.

10, della L.R. n. 17/2011, integrato dall'art. 29 della L.R. n. 26/2011 e dall'art. 15 della L.R. n. 7/2013 e comunque entro il limite massimo del 90% della spesa sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l'anno 2009.

10. L'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, l'art. 30, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e l'art. 26, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 sono abrogati.".

 

     Art. 2. Consigli di indirizzo e verifica dell'IRCCS CROB - Modifica dell'art. 31 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, la frase "Ai componenti del Consiglio di indirizzo e verifica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute" è sostituita dalla seguente "Ai componenti del Consiglio di indirizzo e verifica è corrisposto un compenso pari al 7,5% del compenso del Direttore generale dell'IRCCS, al Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica un compenso pari al 15% del compenso del Direttore generale dell'IRCCS, oltre il rimborso delle spese sostenute.".

2. Gli oneri derivanti dal precedente comma 1 sono a carico del fondo sanitario indistinto.

 

     Art. 3. Disciplina dei compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso per la selezione del personale del Servizio Sanitario Regionale - SSR.

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, la frase "Tale partecipazione è comunque" è sostituita da "Tale partecipazione rientra tra i compiti d'istituto ed è comunque".

2. All'art. 25 legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, è aggiunto il seguente quinto comma:

"5. A tutti i componenti ed al segretario della Commissione d'esame del Concorso di ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina generale ed a tutti i componenti ed al segretario della Commissione per la prova finale del suddetto Corso è corrisposto un compenso omnicomprensivo pari ad euro 250, oltre il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dalle disposizioni regionali per i dirigenti regionali a valere sulle risorse disponibili dell'apposito fondo sanitario vincolato destinato alla gestione dei Corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.".

 

     Art. 4. Modifica del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, le parole "al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti "alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell'anno 2011 ridotto del 2%.".

 

     Art. 5. Modifica del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.

1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è abrogato.

 

     Art. 6. Composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Sevizio sanitario regionale.

1. I Collegi Sindacali delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Servizio sanitario della Regione, in applicazione dell'articolo 1, commi 555 e 574, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono composti, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, da tre membri dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e finanze ed uno designato dal Ministro della salute e uno designato dal Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 7. Competenze del dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 27, la frase "si avvalgono" è sostituita dalla seguente "si possono avvalere".

 

     Art. 8. Modifiche e integrazioni all'art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12.

1. I commi da 1 a 3 dell'art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 "Legge di stabilità regionale 2015" sono così modificati:

"1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2015.

2. La Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento della Presidenza della Giunta, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 ancora esistenti alla data del 31 dicembre 2015.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al precedente comma 2, provvede ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per la gestione delle attività connesse alle gestioni liquidatorie e coordina e indirizza i processi di cui ai successivi commi.".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis - Le gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL., per le rispettive competenze, adottano e consegnano alla Giunta regionale - entro e non oltre il 30 settembre 2015 - gli atti ricognitivi delle attività espletate e delle liquidazioni eseguite aggiornati al 31 luglio 2015 e lo stato di avanzamento dei piani di attuazione delle attività delegate dall'art. 6 della L.R. n. 12 del 1° luglio 2008.

3-ter - Le medesime gestioni liquidatorie, per le rispettive competenze, adottano e consegnano alla Giunta regionale - entro e non oltre il 15 gennaio 2016 - i provvedimenti recanti lo stato finale di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, corredati dalla relazione illustrativa delle attività svolte e degli atti posti in essere, della situazione dettagliata dei debiti e crediti e del contenzioso, dei bilanci di liquidazione e del fabbisogno finanziario stimato.".

     Art. 9. Norma finale e dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.