§ 2.2.55 - L.R. 30 settembre 2015, n. 43.
Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate della regione e delle fondazioni promosse [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:30/09/2015
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Controllo sui bilanci degli enti della Regione.
Art. 2.  Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
Art. 3.  Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 71 della L.R. n. 26/2014.
Art. 5.  Abrogazioni e norme di coordinamento.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione.


§ 2.2.55 - L.R. 30 settembre 2015, n. 43.

Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate della regione e delle fondazioni promosse dalla Regione.

(B.U. 1 ottobre 2015, n. 41)

 

Art. 1. Controllo sui bilanci degli enti della Regione.

1. I bilanci di previsione annuali e pluriennali ed i relativi provvedimenti di assestamento e variazione nonché i conti consuntivi della Conferenza Interistituzionale Idrica della Basilicata e della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, secondo le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, come modificati rispettivamente dall'art. 40 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 e dal Part. 1 della legge regionale 28 aprile 2009, n. 11 [1].

 

     Art. 2. Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

1. Ferma restante l'osservanza dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, i bilanci preventivi economici annuali o invece il bilancio preventivo economico annuale consolidato delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazione, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 118/2011, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 1 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.

3. Il bilancio d'esercizio o invece il bilancio consolidato sono approvati rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 3 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma 3, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.

 

     Art. 3. Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione.

1. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione dei bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione, trasmette alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione i bilanci medesimi con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.

2. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i documenti di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 71 della L.R. n. 26/2014.

1. All'art. 71 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di verifica e controllo previste dalla disciplina di cui al comma 2, trasmette i bilanci delle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.

2-ter. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i bilanci di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione".

 

     Art. 5. Abrogazioni e norme di coordinamento.

1. [All'art. 26 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 "Norme in materia di bonifica integrale" sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole "i bilanci preventivi e relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva, i conti consuntivi" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il controllo regionale sui bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi è esercitato ai sensi della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11."] [2].

2. I commi 5 e 6 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale", sono abrogati.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.