Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 30/09/2015 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Controllo sui bilanci degli enti della Regione. |
Art. 2. Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. |
Art. 3. Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 71 della L.R. n. 26/2014. |
Art. 5. Abrogazioni e norme di coordinamento. |
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione. |
§ 2.2.55 - L.R. 30 settembre 2015, n. 43.
Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate della regione e delle fondazioni promosse dalla Regione.
(B.U. 1 ottobre 2015, n. 41)
Art. 1. Controllo sui bilanci degli enti della Regione.
1. I bilanci di previsione annuali e pluriennali ed i relativi provvedimenti di assestamento e variazione nonché i conti consuntivi della Conferenza Interistituzionale Idrica della Basilicata e della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, secondo le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della
Art. 2. Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
1. Ferma restante l'osservanza dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del
2. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 1 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.
3. Il bilancio d'esercizio o invece il bilancio consolidato sono approvati rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 3 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma 3, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.
Art. 3. Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione.
1. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione dei bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione, trasmette alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione i bilanci medesimi con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.
2. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i documenti di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.
Art. 4. Modifiche all'articolo 71 della
1. All'art. 71 della
"2-bis. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di verifica e controllo previste dalla disciplina di cui al comma 2, trasmette i bilanci delle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.
2-ter. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i bilanci di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione".
Art. 5. Abrogazioni e norme di coordinamento.
1. [All'art. 26 della
a) al comma 1 le parole "i bilanci preventivi e relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva, i conti consuntivi" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1-bis. Il controllo regionale sui bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi è esercitato ai sensi della
2. I commi 5 e 6 dell'art. 25 della
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma già modificato dall'art. 24 della
[2] Comma abrogato dall'art. 44 della