| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 2. amministrazione regionale |
| Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
| Data: | 30/09/2015 |
| Numero: | 43 |
| Sommario |
| Art. 1. Controllo sui bilanci degli enti della Regione. |
| Art. 2. Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. |
| Art. 3. (Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione) |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 71 della L.R. n. 26/2014. |
| Art. 5. Abrogazioni e norme di coordinamento. |
| Art. 6. Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione. |
§ 2.2.55 - L.R. 30 settembre 2015, n. 43.
Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate della regione e delle fondazioni promosse dalla Regione.
(B.U. 1 ottobre 2015, n. 41)
Art. 1. Controllo sui bilanci degli enti della Regione.
1. I bilanci di previsione annuali e pluriennali ed i relativi provvedimenti di assestamento e variazione nonché i conti consuntivi della Conferenza Interistituzionale Idrica della Basilicata e della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, secondo le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della
Art. 2. Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
1. Ferma restante l'osservanza dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del
2. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 1 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.
3. Il bilancio d'esercizio o invece il bilancio consolidato sono approvati rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 3 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma 3, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.
Art. 3. (Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione) [2]
1. Le società controllate, nonché a totale o parziale partecipazione dalla Regione Basilicata, sono soggette a controllo analogo con le modalità e nelle materie fissate da specifiche Direttive regionali, avendo riguardo alla diversa misura della partecipazione e alla rilevanza dell'influenza della stessa, nel rispetto del
2. Le direttive regionali configurano il sistema di controllo e vigilanza delle società di cui al comma 1, finalizzato a garantire:
a) la rispondenza delle attività pianificate dall'organismo agli obbiettivi strategici regionali e agli obbiettivi operativi assegnati;
b) il rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità delle gestioni sociali;
c) la disciplina delle modalità di circolazione delle informazioni tra la Regione e le società;
d) la verifica che la gestione degli organismi sia improntata alla riduzione e al contenimento della spesa pubblica;
e) la definizione delle competenze in capo alle strutture organizzative della Regione e degli obblighi informativi in capo alle persone che rappresentano la Regione negli organi di amministrazione e controllo delle società;
f) il principio della sana gestione finanziaria nell'ottica del perseguimento, attraverso l'organismo, di finalità rispondenti al
g) il rispetto del
h) il rispetto della presente legge.
3. Le direttive regionali di cui al comma 2 sono adottate e aggiornate dalla Giunta regionale, alla quale sono trasmessi, al termine di ciascun esercizio finanziario, i risultati derivanti dall'attività di controllo. I relativi esiti sono sottoposti all'esame della Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione esamina il rapporto annuale e approva una propria relazione che trasmette al Consiglio regionale per la successiva discussione.
4. Le società partecipate dalla Regione uniformano, ove necessario, i propri statuti e regolamenti interni, nonché le proprie procedure e attività, alle citate direttive regionali.
5. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le società partecipate nelle quali l'amministrazione regionale esercita il controllo analogo congiuntamente con altre amministrazioni.
Art. 4. Modifiche all'articolo 71 della
1. All'art. 71 della
"2-bis. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di verifica e controllo previste dalla disciplina di cui al comma 2, trasmette i bilanci delle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.
2-ter. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i bilanci di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione".
Art. 5. Abrogazioni e norme di coordinamento.
1. [All'art. 26 della
a) al comma 1 le parole "i bilanci preventivi e relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva, i conti consuntivi" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1-bis. Il controllo regionale sui bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi è esercitato ai sensi della
2. I commi 5 e 6 dell'art. 25 della
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma già modificato dall'art. 24 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[3] Comma abrogato dall'art. 44 della