Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 09/07/2020 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 46 “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane” della L.R. n. 26/2014 |
Art. 2. Modifiche all’art. 47 (Gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità Montane) della L.R. n. 26/2014 |
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza |
§ 6.2.370 - L.R. 9 luglio 2020, n. 20.
Modifiche ed integrazioni agli articoli 46 e 47 della l.r. 18 agosto 2014, n. 26 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016”
(B.U. 10 luglio 2020, n. 66 Speciale)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 46 “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane” della
1. All’art. 46 della
a) al comma 3 dopo le parole “qualora abbiano, invece, valenza comprensoriale” è inserito il seguente periodo:
“ovvero alla Regione Basilicata o ai soggetti istituiti ai sensi dell’art. 62, commi 2, 3 e 4 dello Statuto regionale, qualora abbiano valenza connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero possano concorrere a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela. L’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio regionale avviene nel rispetto della normativa vigente.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“4. I beni mobili delle soppresse Comunità montane funzionali allo svolgimento delle attività in materia di forestazione sono trasferiti con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale al Consorzio di Bonifica della Basilicata, per l’attuazione delle funzioni di cui all’art. 7 della
Art. 2. Modifiche all’art. 47 (Gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità Montane) della
1. All’art. 47 della
a) al comma 2, dopo le parole “ai singoli Comuni o alle Unioni di Comuni” sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero alla Regione Basilicata o ai soggetti istituiti ai sensi dell’art. 62, commi 2, 3 e 4 dello Statuto regionale.”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“3. Le infrastrutture ed i beni immobili delle soppresse Comunità Montane possono essere trasferiti dai Commissari Liquidatori altresì, previa verifica amministrativa e finanziaria, alla Regione, oppure ai singoli Comuni, con priorità per quelli ove insiste il bene, a seguito dell’acquisizione dei provvedimenti formali di assenso della maggioranza dei Consigli comunali delle altre amministrazioni comunali che facevano parte delle disciolte Comunità Montane.”.
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.