§ 2.11.125 - L.R. 7 agosto 1990, n. 24.
Provvedimenti in favore dell'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:07/08/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 1990, all'associazione Centro attrezzature residenziali [...]
Art. 2.      1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata alla presentazione da parte dell'A.R.C.E.S. della relazione sull'attività svolta nell'anno [...]
Art. 3.      1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede per l'anno 1990 con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 2.11.125 - L.R. 7 agosto 1990, n. 24.

Provvedimenti in favore dell'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.).

(G.U.R. 11 agosto 1990, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 1990, all'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.), avente sede in Palermo, un contributo annuo di lire 400 milioni, quale concorso della Regione alle attività ordinarie.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, concesso per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 [1].

 

     Art. 2.

     1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata alla presentazione da parte dell'A.R.C.E.S. della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma da svolgere nell'anno per il quale si chiede il contributo, da cui risulti lo svolgimento di corsi seminariali aperti a studenti non residenti, nonché di corsi di orientamento per la scelta della professione.

 

     Art. 3.

     1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede per l'anno 1990 con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02 - riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.