§ 2.11.150 - L.R. 28 marzo 1996, n. 11.
Interventi per la valorizzazione storico - culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino. Integrazioni, abrogazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:28/03/1996
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi per il restauro.
Art. 3.  Espropriazioni.
Art. 4.  Mutui agevolati.
Art. 5.  Incremento fondo IRFIS.
Art. 6.  Determinazione tasso di interesse.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.150 - L.R. 28 marzo 1996, n. 11.

Interventi per la valorizzazione storico - culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino. Integrazioni, abrogazioni e modifiche della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1996 recante «Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia».

(G.U.R. 2 aprile 1996, n. 15).

 

Titolo I

Interventi per la valorizzazione storico - culturale dei mulini a vento e

per la coltivazione tradizionale del sale marino

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale dei mulini a vento e delle strutture di archeologia industriale delle saline della provincia di Trapani, nonchè di sostenere e sviluppare l'attività di produzione tradizionale del sale marino, sono disposte le provvidenze di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Contributi per il restauro.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare fino all'ammontare complessivo massimo di lire 4.000 milioni progetti di restauro, conservazione e fruizione anche turistico-culturale dei mulini a vento, simbolo della coltivazione tradizionale del sale marino, e degli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino, ivi comprese le opere di contenimento delle vasche e di adduzione e circolazione delle acque.

     2. Per il recupero dei mulini a vento e degli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino in precario stato di conservazione i rispettivi proprietari potranno ottenere contributi fino al 75 per cento della spesa per le finalità di cui al comma 1, onde mantenere le caratteristiche tradizionali dei manufatti, con priorità per quelli ricadenti nelle saline attive e per le finalità istitutive della riserva naturale orientata «Saline di Trapani e Paceco» e della riserva naturale «Isole dello Stagnone» in cui essi ricadono.

     3. La concessione dei contributi di cui al comma 2 è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e i relativi proprietari per consentire la pubblica fruizione dei mulini a vento e degli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino che i privati assicureranno a proprie spese.

 

     Art. 3. Espropriazioni.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione potrà procedere alla espropriazione per pubblica utilità, al restauro, alla conservazione e al ripristino di quei mulini a vento per i quali i proprietari non intendano avvalersi dei provvedimenti di cui all'articolo 2.

     2. In simili casi, i mulini a vento e gli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino recuperati potranno essere affidati, anche in uso gratuito, ad associazioni, cooperative o enti per la gestione e fruizione.

 

     Art. 4. Mutui agevolati.

     1. Alle aziende singole ed associate (proprietari o affittuari) sono concessi mutui a tasso agevolato per la riattazione dei canali di adduzione delle acque e di protezione delle saline, per la realizzazione e la riattivazione di vasche per la salicoltura con tecniche tradizionali, per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche e tipologiche, nonchè per la realizzazione di impianti fissi e di impianti per l'esercizio dell'attività di acquacoltura.

     2. Le domande per le provvidenze di cui al presente articolo devono essere presentate all'IRFIS.

 

     Art. 5. Incremento fondo IRFIS.

     1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'IRFIS con l'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 2.000 milioni da destinare alla concessione dei mutui di cui all'articolo 4 della presente legge.

     2. Il Comitato regionale per il credito e risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti nonchè i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessiti in ordine all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. Determinazione tasso di interesse.

     1. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 36 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministro del tesoro.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità del Titolo I è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1996, di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1997 e di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1998 così ripartita:

 

 

                 anno 1996        1997             1998

                                  (in milioni)

 

- Art. 2        lire 4.000       4.000            4.000

- Art. 5          »  2.000       --               --

 

 

     2. All'onere di lire 6.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 2001.

 

Titolo II

Integrazioni, abrogazioni e modifiche della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1996 recante «Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996 - Norme in materia

di economia»

 

     Artt. 8. - 10. [1]

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano la L.R. 27 marzo 1996, n. 10.