Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 31/08/1998 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. |
Art. 7. 1. |
Art. 8. 1. |
Art. 9. 1. |
Art. 10. 1. |
Art. 11. 1. |
Art. 12. 1. |
Art. 13. 1. |
Art. 14. 1. |
Art. 15. 1. |
Art. 16. 1. |
Art. 17. 1. |
Art. 18. 1. |
Art. 19. 1. |
Art. 20. 1. |
Art. 21. 1. |
Art. 22. 1. |
Art. 23. 1. |
Art. 24. 1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge è valutata in lire 10 milioni (capitolo 2306) per l'anno corrente e in lire 20 milioni per ciascuno degli [...] |
Art. 25. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.8.46 - L.R. 31 agosto 1998, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio.
(G.U.R. 1 settembre 1998, n. 43).
1. [1].
1. [2].
1. [3].
1. [4].
1. [5].
1. [6].
1. [7].
1. [8].
1. [9].
1. [1]0.
1. [1]1.
1. [1]2.
1. [1]3.
1. [1]4.
1. [1]5.
1. [1]6.
1. [1]7.
1. [1]8.
1. [1]9.
1. [2]0.
1. [2]1.
1. [2]2.
1. [2]3.
1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge è valutata in lire 10 milioni (capitolo 2306) per l'anno corrente e in lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per il triennio 1998-2000, con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 51 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Aggiunge la lettera b) al comma 5, art. 4 della
[2] Aggiunge il comma 5 bis e modifica il comma 6, art. 6 della
[3] Sostituisce la lettera h) e sopprime la lettera l) del comma 2, art. 8 della
[4] Modifica il comma 4, art. 14 della
[5] Aggiunge il comma 6 all'art. 18 della
[6] Inserisce i commi 1 e 2 nell'art. 19 della
[7] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 21 della
[8] Modifica la lettera b) del comma 5, art. 22 della
[9] Aggiunge il comma 3 all'art. 23 della
[1]10 Modifica il comma 8, art. 25 della
[1]11 Aggiunge il comma 4 all'art. 26 della
[1]12 Sostituisce il comma 1, art. 27 della
[1]13 Inserisce il comma 4 bis nell'art. 29 della
[1]14 Modifica i commi 6 e 10, art. 31 della
[1]15 Modifica i commi 1, 2, 4 e 5, sostituisce i commi 6 e 8 ed aggiunge i commi 10 e 11 all'art. 32 della
[1]16 Abroga il comma 2, aggiunge il comma 3 bis e modifica il comma 4, art. 34 della
[1]17 Modifica l'art. 35 della
[1]18 Modifica il comma 2, inserisce il comma 7 bis ed aggiunge il comma 10 all'art. 38 della
[1]19 Inserisce il comma 1 bis nell'art. 39 della
[2]20 Sostituisce il comma 2 ed abroga il comma 3, art. 40 della
[2]21 Modifica il comma 2, art. 44 della
[2]22 Modifica i commi 1 e 4, art. 46 della
[2]23 Sostituisce il comma 1, art. 50 della