§ 5.2.59 - L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.
Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:27/02/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Rimodulazione spese pluriennali.
Art. 2.  Interessi sui fondi versati ad enti e aziende della Regione.
Art. 3.  Occupazione negli enti locali.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Modifica alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
Art. 6.      1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 2, è aggiunto il seguente comma
Art. 7.  Interventi per i danni in agricoltura.
Art. 8.  Limiti di impegno.
Art. 9.  Copertura finanziaria dei disegni di legge.
Art. 10.  Fondi globali.
Art. 11.  Apertura di credito e controlli.
Art. 12.  Interventi finanziari esterni.
Art. 13.  Situazione della gestione del fondo sanitario.
Art. 14.  Estinzione titoli di spesa.
Art. 15.  Mutui.
Art. 16.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 1992


§ 5.2.59 - L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità.

(G.U.R. n. 11 del 28 febbraio 1992).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Rimodulazione spese pluriennali.

     1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella A allegata alla presente legge, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 negli importi indicati nella tabella medesima.

     2. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, alle relative delibere di esecuzione della Giunta regionale n. 356 dell'1 luglio 1991 e n. 365 dell'8 agosto 1991 ed ai rispettivi decreti di variazione n. 833 dell'1 agosto 1991 e n. 1478 del 23 novembre 1991, come risultano rimodulate a norma dello articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1991, n. 43, ricadenti negli esercizi 1992 e successivi, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 negli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Interessi sui fondi versati ad enti e aziende della Regione.

     1. Le deroghe alle disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono abrogate con effetto dall'1 gennaio 1992.

     2. In dipendenza del comma 1, all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono soppresse le parole: «compresi gli interessi maturati nelle giacenze dei fondi».

     3. In dipendenza del comma 1, è altresì abrogato l'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37.

 

     Art. 3. Occupazione negli enti locali.

     1. Le spese autorizzate dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, per gli esercizi finanziari 1992 e 1993, sono rideterminate rispettivamente in lire 10 mila milioni ed in lire 218 mila milioni.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Con effetto dall'1 gennaio 1992 i commi 2 e 6 dell'articolo 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono abrogati.

 

     Art. 5. Modifica alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     1. Al secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, dopo le parole «tra i comuni, avendo» è soppressa la parola «anche».

 

     Art. 6.

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Interventi per i danni in agricoltura.

     1. La spesa di lire 361.000 milioni autorizzata per gli anni 1992 e 1993 dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è così rimodulata:

 

 

             1992     1993     1994     1995     1996

                       (in milioni di lire)

           37.000   50.000   50.000   112.000   112.000

 

 

     2. L'onere di lire 37.000 milioni per l'anno 1992, che si iscrive al capitolo 60774, è posto a carico delle disponibilità di cui alle assegnazioni statali relative alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni; gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, che si iscrivono al capitolo 60769, sono posti a carico dei fondi ordinari della Regione.

     3. A valere sulla spesa dell'anno 1992 di cui al comma 2 la somma di lire 13.000 milioni è destinata ad interventi per il ripristino di infrastrutture agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 12/14 ottobre e novembre 1991 e la somma di lire 10.000 milioni agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1991, n. 32.

     4. A carico del fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 non possono essere autorizzate spese per limiti di impegno.

 

TITOLO II

REVISIONE DI NORME DI CONTABILITA'

 

     Art. 8. Limiti di impegno.

     1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.

     2. I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.

     3. Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva [1].

     4. [Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni] [2].

     5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria dei disegni di legge.

     1. Tutti i disegni di legge di iniziativa governativa devono essere accompagnati da una relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e della relativa copertura finanziaria.

 

     Art. 10. Fondi globali.

     1. L'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Apertura di credito e controlli.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, le parole: «le somme relative alle intere spese poste a carico del bilancio regionale», sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. All'articolo 4, settimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, le parole: «contestuale accreditamento dell'intero importo delle somme finanziate», sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     3. I commi primo e secondo dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

     4. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano a decorrere dall'1 aprile 1992.

 

     Art. 12. Interventi finanziari esterni.

     1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Situazione della gestione del fondo sanitario.

     1. L'Assessore regionale per la sanità presenta, entro 45 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, al Governo ed all'Assemblea regionale la situazione relativa alla gestione del fondo sanitario regionale e di ciascuna unità sanitaria locale, riferita alla data di chiusura dei trimestri medesimi.

 

     Art. 14. Estinzione titoli di spesa.

     1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Mutui.

     1. All'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 1992.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[2] Comma abrogato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.