Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 27/02/1992 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Rimodulazione spese pluriennali. |
Art. 2. Interessi sui fondi versati ad enti e aziende della Regione. |
Art. 3. Occupazione negli enti locali. |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. Modifica alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. |
Art. 6. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 2, è aggiunto il seguente comma |
Art. 7. Interventi per i danni in agricoltura. |
Art. 8. Limiti di impegno. |
Art. 9. Copertura finanziaria dei disegni di legge. |
Art. 10. Fondi globali. |
Art. 11. Apertura di credito e controlli. |
Art. 12. Interventi finanziari esterni. |
Art. 13. Situazione della gestione del fondo sanitario. |
Art. 14. Estinzione titoli di spesa. |
Art. 15. Mutui. |
Art. 16. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 1992 |
§ 5.2.59 - L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.
Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità.
(G.U.R. n. 11 del 28 febbraio 1992).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Rimodulazione spese pluriennali.
1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella A allegata alla presente legge, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 negli importi indicati nella tabella medesima.
2. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla
Art. 2. Interessi sui fondi versati ad enti e aziende della Regione.
1. Le deroghe alle disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, della
2. In dipendenza del comma 1, all'articolo 10, primo comma, della
3. In dipendenza del comma 1, è altresì abrogato l'articolo 9 della
Art. 3. Occupazione negli enti locali.
1. Le spese autorizzate dall'articolo 2, comma 4, della
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. Con effetto dall'1 gennaio 1992 i commi 2 e 6 dell'articolo 51 della
Art. 5. Modifica alla
1. Al secondo comma dell'articolo 19 della
1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 7. Interventi per i danni in agricoltura.
1. La spesa di lire 361.000 milioni autorizzata per gli anni 1992 e 1993 dall'articolo 1 della
1992 1993 1994 1995 1996 |
(in milioni di lire) |
37.000 50.000 50.000 112.000 112.000 |
2. L'onere di lire 37.000 milioni per l'anno 1992, che si iscrive al capitolo 60774, è posto a carico delle disponibilità di cui alle assegnazioni statali relative alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni; gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, che si iscrivono al capitolo 60769, sono posti a carico dei fondi ordinari della Regione.
3. A valere sulla spesa dell'anno 1992 di cui al comma 2 la somma di lire 13.000 milioni è destinata ad interventi per il ripristino di infrastrutture agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 12/14 ottobre e novembre 1991 e la somma di lire 10.000 milioni agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
4. A carico del fondo di cui all'articolo 23 della
TITOLO II
REVISIONE DI NORME DI CONTABILITA'
Art. 8. Limiti di impegno.
1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
2. I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
3. Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva [1].
4. [Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991.
Art. 9. Copertura finanziaria dei disegni di legge.
1. Tutti i disegni di legge di iniziativa governativa devono essere accompagnati da una relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e della relativa copertura finanziaria.
Art. 10. Fondi globali.
1. L'articolo 10, secondo comma, della
(Omissis).
Art. 11. Apertura di credito e controlli.
1. All'articolo 11 della
(Omissis).
2. All'articolo 4, settimo comma, della
(Omissis).
3. I commi primo e secondo dell'articolo 13 della
(Omissis).
4. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano a decorrere dall'1 aprile 1992.
Art. 12. Interventi finanziari esterni.
1. Dopo l'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 13. Situazione della gestione del fondo sanitario.
1. L'Assessore regionale per la sanità presenta, entro 45 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, al Governo ed all'Assemblea regionale la situazione relativa alla gestione del fondo sanitario regionale e di ciascuna unità sanitaria locale, riferita alla data di chiusura dei trimestri medesimi.
Art. 14. Estinzione titoli di spesa.
1. Il secondo comma dell'articolo 15 della
(Omissis).
Art. 15. Mutui.
1. All'articolo 18 della
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 1992.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall’art. 24 della
[2] Comma abrogato dall'art. 127 della