Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 08/05/1998 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa. |
Art. 3. Elenchi. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Fondi strutturali comunitari. |
Art. 6. Piano di utilizzo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. |
Art. 7. Zone terremotate. |
Art. 8. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale. |
Art. 9. Integrazione fondo sanitario. |
Art. 10. Reiscrizione di somme. |
Art. 11. Versamento tassa regionale per il diritto allo studio. |
Art. 12. Autonomie locali. |
Art. 13. Differimento di limiti di impegno. |
Art. 14. Proroga termine per l'utilizzo di spese in conto capitale. |
Art. 15. Mutui. |
Art. 16. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale. |
Art. 17. Totale generale del bilancio annuale. |
Art. 18. Bilancio pluriennale. |
Art. 19. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 20. Previsioni di cassa. |
Art. 21. Azienda delle foreste demaniali. |
Art. 22. Annessi. |
Art. 23. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1998. |
§ 5.3.308 - L.R. 8 maggio 1998, n. 7.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.
(G.U.R. 11 maggio 1998, n. 24 - S.O. n. 15).
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al
2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
Art. 2. Stato di previsione della spesa.
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 3. Elenchi.
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della
5. Sono considerate spese correnti d'amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1998, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli della Regione, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione, tenuto conto delle unità di personale in servizio presso le medesime.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato per l'anno finanziario 1998 ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi ai limiti pluriennali di impegno le somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della
b) ad iscrivere nei capitoli di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;
c) ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della
d) ad iscrivere nel capitolo di spesa 37669, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della
e) ad iscrivere nello stato di previsione della spesa, capitolo 87005, istituito ai sensi e per gli effetti della
f) ad iscrivere, ai sensi dell'articolo 45, comma 9, della
g) ad iscrivere, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della
7. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.
Art. 5. Fondi strutturali comunitari.
1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del
2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa si provvede a cofinanziare le azioni e gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 6. Piano di utilizzo previsto dall'articolo 9 della
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della
a) lire 8.032 milioni per le finalità previste dall'articolo 16 della
b) lire 4.400 milioni per le finalità previste dall'articolo 27 della
c) lire 143 milioni per le finalità previste dagli articoli 10 e 16 della
d) lire 20.698 milioni per le finalità previste dalla
e) lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 11 della
Art. 7. Zone terremotate.
1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della
2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.
Art. 8. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.
1. Ai sensi dell'articolo 9 della
2. La spesa prevista al comma 1 per l'anno 1998 è iscritta al capitolo 21262 ed è altresì destinata alle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 20 della
Art. 9. Integrazione fondo sanitario.
1. La quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1998 è prevista in lire 3.590.091 milioni e si iscrive al capitolo 41724.
2. La quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1997, prevista in lire 2.638.287 milioni con l'articolo 8 della
3. L'Amministrazione regionale erogherà la somma di lire 436.953 milioni dopo l'approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati dalle singole aziende.
4. E' abrogato l'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 145 del 23-24 dicembre 1997 concernente "Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997".
5. Le spese correnti di amministrazione che alla data del 31 ottobre 1998 non risultano impegnate per almeno dieci dodicesimi dello stanziamento di competenza possono essere destinate all'incremento della quota integrativa del fondo sanitario a carico della Regione fino alla concorrenza dell'ammontare della quota medesima determinata dal CIPE. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 10. Reiscrizione di somme.
1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 nei capitoli di spesa del bilancio della Regione, istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della
2. Le predette somme interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1997 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.
Art. 11. Versamento tassa regionale per il diritto allo studio.
1. La tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, comma 21, della
2. Le Università degli studi, nel caso di versamento diretto ai propri istituti cassieri o tesorieri, sono obbligate a riversare le somme riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio, all'Ufficio provinciale di cassa regionale competente per territorio entro i due giorni lavorativi successivi al relativo introito.
Art. 12. Autonomie locali.
1. Per l'esercizio finanziario 1998 i fondi destinati alle province regionali, ai sensi dell'articolo 11 della
Art. 13. Differimento di limiti di impegno.
1. I limiti di impegno previsti per l'anno 1997 dalle seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni sono differiti all'esercizio 1998 per l'importo indicato a fianco di ciascuna legge:
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Art. 14. Proroga termine per l'utilizzo di spese in conto capitale.
1. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 9 della
Art. 15. Mutui.
1. Ai sensi dell'articolo 18 della
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della
4. Gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge e quelli autorizzati con l'articolo 13 della
5. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1998 e 1999, disposta dall'articolo 21 della
6. I mutui dovranno essere contratti alle migliori condizioni di mercato.
Art. 16. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della
2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
Art. 17. Totale generale del bilancio annuale.
1. E' approvato in lire 26.447.518 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998.
Art. 18. Bilancio pluriennale.
1. E' approvato in lire 66.545.072 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1998-2000.
2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1998-2000 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.
Art. 19. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 con i relativi allegati.
Art. 20. Previsioni di cassa.
1. Ai sensi dell'articolo 5 della
2. Le disposizioni del predetto articolo 5 concernenti la distinzione delle previsioni di cassa per rubriche e natura fondi non trovano applicazione per l'anno 1998.
3. Ciascuna amministrazione procederà all'erogazione delle spese, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di cassa, assicurando prioritariamente il pagamento di spese per gli organi istituzionali, di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi al personale, di altre spese aventi natura obbligatoria, di interessi e quote di ammortamento di mutui, di competenze accessorie al personale, di spese connesse a finanziamenti statali e comunitari, di spese di funzionamento dei servizi, di trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende, di spese per calamità naturali, di annualità relative a limiti di impegno, nonché di residui perenti reiscritti in bilancio.
Art. 21. Azienda delle foreste demaniali.
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).
Art. 22. Annessi.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della
2. Alla presente legge sono allegati l'elenco dei capitoli relativi alle spese pluriennali di cui all'articolo 2, comma 2, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1998.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] L'art. 1, comma 5, della