§ 5.3.308 - L.R. 8 maggio 1998, n. 7.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/05/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Fondi strutturali comunitari.
Art. 6.  Piano di utilizzo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Art. 7.  Zone terremotate.
Art. 8.  Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.
Art. 9.  Integrazione fondo sanitario.
Art. 10.  Reiscrizione di somme.
Art. 11.  Versamento tassa regionale per il diritto allo studio.
Art. 12.  Autonomie locali.
Art. 13.  Differimento di limiti di impegno.
Art. 14.  Proroga termine per l'utilizzo di spese in conto capitale.
Art. 15.  Mutui.
Art. 16.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 17.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 18.  Bilancio pluriennale.
Art. 19.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 20.  Previsioni di cassa.
Art. 21.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 22.  Annessi.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1998.


§ 5.3.308 - L.R. 8 maggio 1998, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.

(G.U.R. 11 maggio 1998, n. 24 - S.O. n. 15).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1998 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

     5. Sono considerate spese correnti d'amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, quelle descritte nell'elenco n. 6 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

     2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1998, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli della Regione, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione, tenuto conto delle unità di personale in servizio presso le medesime.

     5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato per l'anno finanziario 1998 ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi ai limiti pluriennali di impegno le somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, dal conto consuntivo del bilancio, mediante prelevamento dal Fondo per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativo ai limiti poliennali di impegno.

     6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

     a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni;

     b) ad iscrivere nei capitoli di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;

     c) ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le somme che affluiranno nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata numeri 3737, 3739, 3740 e 3741;

     d) ad iscrivere nel capitolo di spesa 37669, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme che affluiranno nel corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata n. 3553;

     e) ad iscrivere nello stato di previsione della spesa, capitolo 87005, istituito ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, le somme che affluiranno nel capitolo 3743 dello stato di previsione dell'entrata;

     f) ad iscrivere, ai sensi dell'articolo 45, comma 9, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le somme che affluiranno nei capitoli 3734 e 3735 dello stato di previsione dell'entrata, rispettivamente nei capitoli 18712 e 18713 dello stato di previsione della spesa;

     g) ad iscrivere, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le somme che affluiranno al capitolo 3744 dello stato di previsione della entrata nel capitolo 35104 dello stato di previsione della spesa.

     7. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.

 

     Art. 5. Fondi strutturali comunitari.

     1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, così come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti in bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta del Presidente della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 60786.

     2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa si provvede a cofinanziare le azioni e gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nei limiti ed alle condizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

 

     Art. 6. Piano di utilizzo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, attuativo dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fondi relativi ad assegnazioni finanziarie dello Stato inerenti a leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 sono destinati, nell'esercizio finanziario 1998, ai seguenti finanziamenti:

     a) lire 8.032 milioni per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87530), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     b) lire 4.400 milioni per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55460), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alle leggi 26 febbraio 1982, n. 53, 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3, 30 marzo 1981, n. 119 e 27 ottobre 1966, n. 910;

     c) lire 143 milioni per le finalità previste dagli articoli 10 e 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 33734), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 23, ed alla legge 1 giugno 1977, n. 285;

     d) lire 20.698 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75669), mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 [1];

     e) lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 48633), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative all'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 7. Zone terremotate.

     1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

     2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.

 

     Art. 8. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.

     1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, l'ammontare del fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale è stabilito per il triennio 1998-2000 in lire 129.649 milioni, di cui lire 23.649 milioni per l'anno 1998, lire 41.000 milioni per l'anno 1999 e lire 65.000 milioni per l'anno 2000.

     2. La spesa prevista al comma 1 per l'anno 1998 è iscritta al capitolo 21262 ed è altresì destinata alle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46.

 

     Art. 9. Integrazione fondo sanitario.

     1. La quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1998 è prevista in lire 3.590.091 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

     2. La quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1997, prevista in lire 2.638.287 milioni con l'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, incrementata di lire 436.000 milioni con l'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, è ulteriormente incrementata di lire 436.953 milioni per consentire il pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio finanziario 1997 dalle Aziende unità sanitarie locali nonché dalle aziende ospedaliere.

     3. L'Amministrazione regionale erogherà la somma di lire 436.953 milioni dopo l'approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati dalle singole aziende.

     4. E' abrogato l'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 145 del 23-24 dicembre 1997 concernente "Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997".

     5. Le spese correnti di amministrazione che alla data del 31 ottobre 1998 non risultano impegnate per almeno dieci dodicesimi dello stanziamento di competenza possono essere destinate all'incremento della quota integrativa del fondo sanitario a carico della Regione fino alla concorrenza dell'ammontare della quota medesima determinata dal CIPE. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 10. Reiscrizione di somme.

     1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 nei capitoli di spesa del bilancio della Regione, istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), e quelle non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 nel capitolo di spesa 87005, istituito in applicazione della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, sono reiscritte nell'esercizio finanziario 1998 e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     2. Le predette somme interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1997 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 11. Versamento tassa regionale per il diritto allo studio.

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere corrisposta dagli interessati anche mediante versamento diretto agli istituti cassieri o tesorieri delle Università degli studi siciliane.

     2. Le Università degli studi, nel caso di versamento diretto ai propri istituti cassieri o tesorieri, sono obbligate a riversare le somme riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio, all'Ufficio provinciale di cassa regionale competente per territorio entro i due giorni lavorativi successivi al relativo introito.

 

     Art. 12. Autonomie locali.

     1. Per l'esercizio finanziario 1998 i fondi destinati alle province regionali, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, sono comprensivi della quota pari al 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

     Art. 13. Differimento di limiti di impegno.

     1. I limiti di impegno previsti per l'anno 1997 dalle seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni sono differiti all'esercizio 1998 per l'importo indicato a fianco di ciascuna legge:

     - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 32 (capitolo 64989) lire 23.000 milioni

     - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 34 (capitolo 64990) lire 26.000 milioni;

     - legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 26 (capitolo 64991) lire 10.000 milioni;

     - legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 33 (capitolo 64992) lire 6.000 milioni.

 

     Art. 14. Proroga termine per l'utilizzo di spese in conto capitale.

     1. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 15. Mutui.

     1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui per l'ammontare complessivo di lire 4.380 miliardi in ragione di lire 2.050 miliardi per l'anno 1998 e di lire 2.330 miliardi per l'anno 1999.

     2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per il 1998, è autorizzato a contrarre mutui per un importo complessivo non superiore a lire 650 miliardi finalizzati al finanziamento delle quote a carico della Regione relative alle azioni previste dal Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 e ad altri interventi dell'Unione Europea nonché al finanziamento di nuove iniziative legislative destinate allo sviluppo e all'occupazione.

     3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per l'anno 2000, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui per l'importo complessivo di lire 2.000.000 milioni finalizzati alla provvista di fondi da destinare, quanto a lire 1.198.303 milioni al rimborso di prestiti e, quanto a lire 801.697 milioni, a spese di investimento.

     4. Gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge e quelli autorizzati con l'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4 e con l'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, valutati in lire 487.259 milioni, in lire 855.811 milioni e in lire 1.148.819 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "Oneri finanziari e rimborso prestiti".

     5. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1998 e 1999, disposta dall'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, è annullata.

     6. I mutui dovranno essere contratti alle migliori condizioni di mercato.

 

     Art. 16. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1998, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 17. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in lire 26.447.518 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998.

 

     Art. 18. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in lire 66.545.072 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1998-2000.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1998-2000 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 19. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 con i relativi allegati.

 

     Art. 20. Previsioni di cassa.

     1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, al bilancio della Regione per l'anno 1998 è allegato il quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese.

     2. Le disposizioni del predetto articolo 5 concernenti la distinzione delle previsioni di cassa per rubriche e natura fondi non trovano applicazione per l'anno 1998.

     3. Ciascuna amministrazione procederà all'erogazione delle spese, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di cassa, assicurando prioritariamente il pagamento di spese per gli organi istituzionali, di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi al personale, di altre spese aventi natura obbligatoria, di interessi e quote di ammortamento di mutui, di competenze accessorie al personale, di spese connesse a finanziamenti statali e comunitari, di spese di funzionamento dei servizi, di trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende, di spese per calamità naturali, di annualità relative a limiti di impegno, nonché di residui perenti reiscritti in bilancio.

 

     Art. 21. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 22. Annessi.

     1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1998 (annesso n. 1).

     2. Alla presente legge sono allegati l'elenco dei capitoli relativi alle spese pluriennali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (annesso n. 3) nonché l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1998.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] L'art. 1, comma 5, della L.R. 26 ottobre 1998, n. 30 riduce di lire 13.300 l'autorizzazione di spesa prevista dalla presente lettera.