Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 27/02/2004 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Livello massimo di ricorso al mercato finanziario). |
Art. 2. (Autorizzazione al rifinanziamento di leggi). |
Art. 3. (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992”). |
Art. 4. (Disposizioni per il contenimento della spesa). |
Art. 5. (Conferma delle disposizioni dell’articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per [...] |
Art. 6. (Perdita di possesso del veicolo. Ordinanza C.C. del 10 aprile 2003, n. 120). |
Art. 7. (Tasse sulle concessioni regionali). |
Art. 8. (Rimborso IRAP alle cooperative sociali). |
Art. 9. (Iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio). |
Art. 10. (Fondi pensione). |
Art. 11. (Misure di sostegno al reddito). |
Art. 12. (Clausola di sospensione degli aiuti di Stato). |
Art. 13. (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui concessi per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 “Disposizioni in materia di [...] |
Art. 14. (Finanziamento per programmi pilota e sperimentali a sostegno del progetto Marketing Territoriale). |
Art. 15. (Modifica alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”. Disposizioni transitorie). |
Art. 16. (Abrogazione dell’articolo 18, comma 14, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”). |
Art. 17. (Istituzione fondo di garanzia per il credito al consumo). |
Art. 18. (Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni) |
Art. 19. (Borse di studio in materia comunitaria). |
Art. 20. (Modifiche alle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono la potestà regolamentare alla Giunta regionale e altre norme ai fini dell’adeguamento della normativa regionale agli effetti [...] |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali”). |
Art. 22. (Modifica alla legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 “Funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55 “Adeguamento del contributo [...] |
Art. 23. (Sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale). |
Art. 24. (Contributo alla Comunità montana XII Monti Ernici per la realizzazione del progetto e-Mountain Lazio). |
Art. 25. (Disposizioni relative alla organizzazione e gestione del personale degli enti e aziende costituite dalla Regione Lazio). |
Art. 26. (Disposizioni relative al personale degli enti dipendenti dalla Regione Lazio). |
Art. 27. (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale [...] |
Art. 28. (Incarichi dirigenziali. Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative [...] |
Art. 29. (Modifica alla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”). |
Art. 30. (Modifica alla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”). |
Art. 31. (Convenzione con la Società Lazio Service spa per la assunzione di personale di diretta collaborazione alle strutture del Consiglio regionale). |
Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. [...] |
Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 “Disciplina Autorità dei bacini regionali”). |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche). |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)", come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. [...] |
Art. 36. (Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione [...] |
Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183," come da ultimo modificata dalla legge [...] |
Art. 38. (Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto delle piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 [...] |
Art. 39. (Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato delle associazioni operanti nell'ambito della protezione civile. Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 [...] |
Art. 40. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993,n. 29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio” e successive modifiche). |
Art. 41. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio”). |
Art. 42. (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 “Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”). |
Art. 43. (Promozione di forme associative per la realizzazione e gestione di interventi e servizi a favore degli emigrati laziali). |
Art. 44. (Istituzione di una fondazione per l'assistenza ai disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie |
Art. 45. (Iniziative a favore delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo). |
Art. 46. (Attivazione di servizi per le politiche sociali). |
Art. 47. (Espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza regionale). |
Art. 48. (Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, e [...] |
Art. 49. (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22", da ultimo [...] |
Art. 50. (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità). |
Art. 51. (Manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell’ex GIL di Roma). |
Art. 52. (Finanziamento al Comune di Montelibretti). |
Art. 53. (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984 n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”). |
Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL)”). |
Art. 55. (Interventi straordinari a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000 n. 10 “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali, delle agenzie di [...] |
Art. 56. (Realizzazione grandi eventi culturali). |
Art. 57. (Deroga alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”. Contributi ai centri bocciofili). |
Art. 58. (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”). |
Art. 59. (Premio "Francesco Babusci") |
Art. 60. (Casa della memoria). |
Art. 61. (Modifica all’articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale per il conseguimento dell’autosufficienza del sangue). |
Art. 62. (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 “Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”). |
Art. 63. (Partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Velletri). |
Art. 64. (Svolgimento del master per curatore di parchi, giardini e orti botanici. Contributi all’Università della Tuscia). |
Art. 65. (Modifica alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 “Modifica della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 “Istituzione della Commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.S.a.M.)””). |
Art. 66. (Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”). |
Art. 67. (Modifica alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 “Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d’organo dei trapiantati e dei donatori”). |
Art. 68. (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento [...] |
Art. 69. (Disposizioni relative alle strutture di assistenza a pazienti psichiatrici). |
Art. 70. (Avvio di progetti assistenziali). |
Art. 71. (Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non Governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS) |
Art. 72. (Contenimento della spesa sanitaria). |
Art. 73. (Attribuzione di fondi per progetti finalizzati alla lotta alla droga). |
Art. 74. (Spese di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche). |
Art. 75. (Finanziamento di corsi per operatori socio-sanitari). |
Art. 76. (Disposizioni relative alle farmacie rurali). |
Art. 77. (Realizzazione dell’elisoccorso in località Monte Livata). |
Art. 78. (Risorse attribuite dalla società Unionfidi). |
Art. 79. (Norme in materia di coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati). |
Art. 80. (Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1989, n. 47 “Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio” e successive modifiche). |
Art. 81. (Modifica alla legge regionale 19 febbraio 1998 n. 7 “Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane” e successive modifiche). |
Art. 82. (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche). |
Art. 83. (Modifica alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti” e successive modifiche). |
Art. 84. (Contributi regionali a sostegno delle imprese artigiane). |
Art. 85. (Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società per il mercato dei fiori di Roma). |
Art. 86. (Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche). |
Art. 87. (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico” e successive modifiche). |
Art. 88. (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata e relative modifiche all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8). |
Art. 89. (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia edilizia” e successive modifiche). |
Art. 90. (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane). |
Art. 91. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni"). |
Art. 92. (Entrata in vigore). |
§ 6.2.73 – L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.
(B.U. 10 marzo 2004, n. 7 – S.O. n. 4).
Art. 1. (Livello massimo di ricorso al mercato finanziario).
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2004, in termini di competenza e di cassa, nell’importo di euro 2.155.377.654,31 per interventi finalizzati ad investimenti ai sensi dell’articolo 45 della
2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura di disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.
Art. 2. (Autorizzazione al rifinanziamento di leggi).
1. Relativamente all’anno finanziario 2004 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.
Art. 3. (Conferma disposizioni della
1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della
Art. 4. (Disposizioni per il contenimento della spesa).
1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2004 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere- esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno e ad altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.
2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.
3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'assessore competente per materia; di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.
4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.
Art. 5. (Conferma delle disposizioni dell’articolo 71 della
1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2004 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della
Art. 6. (Perdita di possesso del veicolo.
1. I soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo.
2. Qualora il versamento sia già stato effettuato, è riconosciuto il diritto di rimborso delle somme versate.
3. L’esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Art. 7. (Tasse sulle concessioni regionali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 è sospesa l’applicazione della
Art. 8. (Rimborso IRAP alle cooperative sociali).
1. Al fine di favorire la cooperazione sociale nel Lazio, le cooperative iscritte all’albo regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, beneficiano di una riduzione dell’aliquota IRAP (Imposta regionale attività produttive) pari allo 0,50 per cento che la Regione pone a proprio carico.
2. Le cooperative di cui al comma 1 devono inoltrare alla Regione apposita richiesta di rimborso dell’IRAP pagata per un importo corrispondente alla riduzione di aliquota dello 0,50 per cento.
3. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB T19 di apposito capitolo denominato "Rimborso IRAP alle cooperative sociali".
Art. 9. (Iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio).
1. Nell'ambito delle iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio, la Regione intende ampliare ed ottimizzare la propria strumentazione a sostegno del credito alle imprese in coerenza con gli orientamenti comunitari e con le innovazioni introdotte dalla legislazione nazionale.
2. A tal fine si autorizza l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA a promuovere iniziative finalizzate alla costituzione o alla acquisizione di strumenti di natura bancaria idonei ad assicurare la massima efficacia delle risorse regionali finalizzate alla prestazione di garanzie.
3. La Giunta regionale provvede ai conseguenti adempimenti connessi all'utilizzo dei fondi regionali per le garanzie dei fidi e fornisce all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA gli opportuni indirizzi per il riordino delle società della rete regionale di cui all'articolo 24 della
Art. 10. (Fondi pensione).
1. Al fine di promuovere la diffusione della previdenza integrativa sul territorio regionale, la Regione contribuisce mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei fondi pensione.
2. L'intervento regionale è finalizzato alla promozione ed al sostegno dei fondi pensione destinati ai dipendenti della Regione Lazio, dei suoi enti pubblici strumentali, delle società ad essa collegate e delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere del Lazio, nonché ai dipendenti del settore pubblico regionale, previa intesa con le parti sociali interessate; è altresì volto alla promozione dei fondi pensione aperti ovvero di altre forme pensionistiche previste o disciplinate dal
3. In particolare, l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA, nell'ambito della propria funzione istituzionale, è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli Istituti di credito e qualificati operatori di settore, una società di servizi e consulenza per la promozione, l'avviamento ed il sostegno dei fondi pensione.
4. La Regione mantiene, attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA, la maggioranza delle quote societarie.
5. Gli oneri relativi alla costituzione ed all'avvio dell'attività della società di cui al comma 2 gravano sul fondo di rotazione di cui all’articolo 24, comma 8, della
5 bis. La società di cui al comma 3, dotata delle caratteristiche previste dalla normativa di riferimento, può istituire e gestire i fondi pensione attivati ai sensi del presente articolo; ad essa può essere inoltre affidata la gestione patrimoniale delle risorse assegnate dalla Regione all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. ed alle società da essa coordinate ai sensi dell'articolo 24 della
5 ter. Ai sensi e secondo le modalità di finanziamento previste dalla
Art. 11. (Misure di sostegno al reddito).
1. La Regione, al fine di tutelare le fasce sociali più deboli dalla riduzione del potere d'acquisto determinato dall'aumento dei prezzi dei servizi e dei generi di consumo di prima necessità, promuove misure di sostegno al reddito a favore dei soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'articolo 3 della
2. Le misure di sostegno al reddito consistono:
a) nell'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1 di una tessera:
1) per la fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito di quelli indicati all'articolo 2, comma 2, della
2) per l’acquisto di generi di consumo e di prima necessità nonché per la fruizione di attività e servizi, a prezzo ridotto, presso strutture commerciali, culturali e sociali creditizie, appositamente convenzionate con la Regione, individuate con le procedure stabilite dalla deliberazione di cui al numero 1) [4];
2 bis) per la fruizione di prestazioni mediche specialistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, non comprese nei livelli essenziali di assistenza, a tariffe ridotte presso strutture pubbliche o autorizzate appositamente convenzionate con la Regione [5];
b) nell'erogazione, altresì, ai soggetti di cui al comma 1, in possesso di specifici requisiti determinati con deliberazione della Giunta regionale, di buoni del valore annuale massimo di euro 900,00 da utilizzare per l'acquisto di generi di consumo e di prima necessità presso strutture commerciali appositamente convenzionate, individuate con le procedure stabilite dalla stessa deliberazione, ovvero per accedere ai servizi alla persona forniti dalle cooperative sociali iscritte all'albo regionale istituito dall'articolo 3 della
3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni previste al comma 2, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari.
4. Gli oneri di cui al presente articolo, pari, per le misure di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), rispettivamente, ad euro 3.200.000,00 e ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, nonché, per le misure di cui al comma 2, lettera b), ad euro 4.500.000,00 per l'anno 2004 e ad euro 9.000.000,00 per l'anno 2005, si provvede mediante istituzione di appositi capitoli nell'ambito dell'UPB H41. L'onere per le misure di cui al comma 2, lettera a), numero 1), relativo ai servizi di trasporto pubblico locale forniti dalla Compagnia trasporti laziali s.p.a. (COTRAL S.p.A.), grava sullo stanziamento del capitolo D41513.
Art. 12. (Clausola di sospensione degli aiuti di Stato).
1. Gli aiuti di Stato previsti dalla presente legge, soggetti in base alle norme comunitarie alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione degli aiuti stessi ai sensi del
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
Art. 13. (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui concessi per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione dell'articolo 29 della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 29 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, dei mutui di cui al comma 1. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere al pagamento di contributi su nuovi mutui nella stessa misura di partecipazione prevista dai vecchi mutui oggetto di estinzione. Il contributo regionale sui nuovi mutui è calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo all'atto dell'estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo, oppure per il numero di rate consentito per l'accensione del nuovo mutuo. Gli oneri di estinzione anticipata dei mutui sono a carico del bilancio regionale.
3. Per i fini di cui al comma 1, sono fatte salve le richieste di rinegoziazione previste e presentate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 2000, n. 456.
4. Le economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 ed all'articolo 29 della
Art. 14. (Finanziamento per programmi pilota e sperimentali a sostegno del progetto Marketing Territoriale).
1. Nel quadro delle attività di sostegno al progetto di Marketing Territoriale, al fine di promuovere l'attrazione di significativi investimenti produttivi sul territorio regionale, prioritariamente rivolti alle nuove iniziative e particolarmente a quelle dei settori ad alto contenuto tecnologico e/o innovativo e con adeguato impatto occupazionale una quota del fondo di rotazione di cui all’articolo 24, comma 7 della
2. I programmi sono in particolare rivolti a:
a) l'attivazione di un interlocutore unico con riferimento alle procedure insediative, autorizzative e di accesso agli strumenti di sostegno alle attività produttive;
b) il coinvolgimento negli investimenti in oggetto di ricercatori e scienziati provenienti da università ed enti di ricerca italiani e stranieri;
c) la definizione di "pacchetti agevolativi" nel quadro della normativa vigente, anche attraverso il coinvolgimento di banche ed altri soggetti finanziari.
3. Nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo, con le risorse del fondo possono essere concessi alle imprese contributi agli investimenti per le finalità e secondo i criteri e i requisiti già previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché per l'attivazione di forme di garanzia dei rischi di nuove localizzazioni.
Art. 15. (Modifica alla
1. All’articolo 81, comma 2 della
2. La modifica di cui al comma 1 non si applica alle transazioni previste dall’articolo 81 della
Art. 16. (Abrogazione dell’articolo 18, comma 14, della
[1. Il comma 14 dell'articolo 18 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all’articolo 24, comma 4, lettera a) della
Art. 17. (Istituzione fondo di garanzia per il credito al consumo).
1. E' istituito un fondo di garanzia pari ad euro 700.000,00 per il credito al consumo in favore dei cittadini del Lazio di età pari o superiore ai 65 anni.
2. La garanzia è limitata al rischio vita nei finanziamenti con rimborso rateale.
3. La gestione del fondo è affidata alla società Unionfidi Spa e regolata da apposita convenzione con la Regione. La convenzione definisce tra l'altro la misura massima delle garanzie concepibili.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sull'UPB C22 mediante istituzione di apposito capitolo.
Art. 18. (Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni) [7].
1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette a favorire lo sviluppo economico-sociale delle piccole realtà locali, al fine di garantire anche ai comuni più piccoli, ove interessati, la possibilità di fruizione dei servizi offerti da Poste Italiane S.p.A., in misura adeguata alle esigenze dei comuni stessi, per l’anno 2004 interviene finanziariamente per la copertura, anche totale, della spesa relativa all’acquisto dei suddetti servizi da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
2. Per la finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di enti locali:
a) sono individuati i servizi offerti dal Poste Italiane S.p.A. per l’acquisto dei quali la Regione interviene;
b) è determinato, in relazione alla popolazione dei comuni, l’importo che la Regione corrisponde a Poste Italiane S.p.A. per l’acquisto dei servizi da parte dei comuni stessi;
c) sono definite le modalità per l’attuazione dell’intervento di cui al presente articolo.
2 bis. La Regione, direttamente o attraverso apposite convenzioni, organizza e realizza ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni [8].
3. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, nel bilancio di previsione della Regione relativo all’esercizio finanziario 2004, è istituito, nell'ambito dell'UPB R47 il capitolo R47506 denominato " Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni" con lo stanziamento per l’anno 2004 di euro 1.000.000,00 [9].
Art. 19. (Borse di studio in materia comunitaria).
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline afferenti il diritto comunitario, la Regione istituisce sessanta borse di studio del valore di euro 15.000,00 ciascuna per favorire la specializzazione in materia comunitaria di ragionieri e di laureati in giurisprudenza, economia e commercio ed ingegneria, in collaborazione con l'Associazione Cantiere Europa l’Europa delle città e della cittadinanza e dei rispettivi Ordini professionali [10].
2. Le borse di studio sono concesse a seguito di procedura di selezione di evidenza pubblica sulla base di criteri definiti d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è posto a carico di apposito capitolo da istituire nell'ambito dell'UPB R33 denominato "Borse di studio in materia comunitaria".
Art. 20. (Modifiche alle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono la potestà regolamentare alla Giunta regionale e altre norme ai fini dell’adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003).
1. Il presente articolo detta norme per l'adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003.
2. Al comma 1 dell’articolo 39, della
3. Al comma 1 dell’articolo 40 bis, della
4. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 247, le parole: "le norme attuative ed il regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "apposite direttive";
b) al comma 2 dell’articolo 255, le parole: "regolamentari ed" sono soppresse.
5. Al comma 1 dell’articolo 3, della
6. Al comma 1 dell’articolo 3, della
a) le parole: “La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente,” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”;
b) la parola: "adotta" è sostituita dalla seguente: "emana".
7. Al comma 1 dell’articolo 6, della
a) le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”;
b) la parola: "adotta" è sostituita dalla seguente: "emana";
c) le parole: "su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive" sono soppresse.
8. Alla
a) all'articolo 11:
1) al comma 5, le parole: "La Giunta, con il regolamento di organizzazione, individua nell'ambito delle proprie competenze e previa verifica degli effettivi fabbisogni, l'organizzazione delle competenze dei dipartimenti e delle direzioni regionali ed emana" sono sostituite dalle seguenti: "Nel regolamento di organizzazione sono individuate le competenze dei dipartimenti e delle direzioni regionali della Giunta, tenuto conto delle relative funzioni e previa verifica degli effettivi fabbisogni, sono emanate";
2) al comma 8, le parole: "La Giunta regionale individua le proprie strutture organizzative" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate le strutture organizzative della Giunta";
b) all’alinea dell’articolo 12, comma 3, le parole: "La Giunta disciplina" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati";
c) all'articolo 13:
1) al comma 2, le parole: "dalla Giunta" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: "La Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione";
3) al comma 4, le parole: “ed apporta” sono sostituite dalle seguenti: “e sono apportate”;
d) al comma 3 dell’articolo 14 le parole: “adottato dalla Giunta” sono sostituite dalla seguente: “emanato”;
e) al comma 4 bis dell’articolo 18 le parole: “La Giunta, in attuazione dell’articolo 11, comma 8, individui con il Regolamento di organizzazione proprie” sono sostituite dalle seguenti: “siano individuate con il Regolamento di organizzazione, in attuazione dell’articolo 11, comma 8,”;
f) all’articolo 30:
1) all’alinea del comma 1; le parole: "La Giunta delibera il regolamento di organizzazione che disciplina" sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento regionale di organizzazione sono disciplinati";
2) il comma 2 è abrogato;
g) al comma 1 dell’articolo 41 le parole: "La Giunta e l'ufficio di presidenza, per gli ambiti di rispettiva competenza, adottano" sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati".
9. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 41 le parole: "a regolamentare la materia" sono sostituite dalle seguenti: "a emanare direttive agli enti locali per la gestione del servizio di assistente familiare di cui alla
b) al comma 2 dell’articolo 77 le parole: "Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare permanente" sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,”.
10. Alla
a) [al numero 2 della lettera e) del comma 2 dell’articolo 28, le parole: "e g)" sono soppresse] [11];
b) al comma 2 dell’articolo 34 le parole: "la Giunta regionale, relativamente alle strutture di cui al comma 1, adotta, sentita la competente commissione consiliare" sono sostituite dalle seguenti: “la Regione, relativamente alle strutture di cui al comma 1, emana”;
c) l'articolo 43 è abrogato.
11. Al comma 1 dell’articolo 3 della
12. Al comma 1 dell’articolo 36 della
13. Al comma 1 dell’articolo 5 della
14. Alla
a) all'articolo 5 comma 1:
1) all'alinea, le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione";
2) alla lettera a) dopo le parole "apposito provvedimento" sono inserite le seguenti: "della Giunta regionale";
b) all'articolo 13:
1) al comma 3, le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: "La Regione";
2) al comma 4, le parole: "La Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, alla ratifica dei regolamenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 21. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 6 bis della
“3. I consiglieri regionali che cessano dalla carica per annullamento della loro elezione, possono accedere all’indennità di fine mandato versando autonomamente la somma complessiva dovuta per il raggiungimento del beneficio. Differentemente, agli stessi è riconosciuta la sola restituzione dei contributi versati in applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 2 senza attribuzione di interessi.”.
Art. 22. (Modifica alla
1. Alla
a) [l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Presidente della Giunta, cura l’assegnazione ai vari gruppi consiliari delle sedi e del personale necessario proporzionati alla consistenza numerica degli stessi e tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo.
2. L’Ufficio di Presidenza provvede, altresì, all’allestimento ed all’arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ivi compresi i macchinari ed apparecchiature che forniscono servizi.”] [12];
b) [l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3.
1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento determinato:
a) da una quota fissa di euro 1.291,00 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica;
b) da una quota variabile pari ad euro 620,00 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare” ] [13];
c) [l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
“Art. 3 bis.
1. Ciascun gruppo consiliare ha inoltre diritto ad un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e le collaborazioni professionali di esperti nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all’elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente e assegnato ai gruppi consiliari, nell’ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.” ] [14];
d) [l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4.
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al collegio dei revisori dei conti una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati. Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l’automatica sospensione del contributo.
2. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della piena autonomia funzionale e contabile dello stesso ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto” ] [15];
e) gli articoli 5 e 6 sono abrogati.
2. La
Art. 23. (Sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale).
1. Al fine di configurare un sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale, i progetti delle singole Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Lazio riguardanti l’adeguamento e l’implementazione dei propri sistemi informatici debbono essere previamente sottoposti al parere tecnico della società Laziomatica di cui alla
1 bis. In materia di Centro unificato di prenotazione regionale (ReCUP) le aziende di cui al comma 1 si devono uniformare alle disposizioni impartite dalla Regione [17].
Art. 24. (Contributo alla Comunità montana XII Monti Ernici per la realizzazione del progetto e-Mountain Lazio).
1. La Regione concorre alla realizzazione del piano e-governament delle comunità montane del Lazio, denominato progetto e-Mountain Lazio, attraverso la concessione, per l'anno 2004, di un contributo pari a euro 300.000,00 alla Comunità montana XII Monti Ernici, capofila del progetto stesso.
2. L’onere di cui al comma 1 grava sull'UPB S26.
Art. 25. (Disposizioni relative alla organizzazione e gestione del personale degli enti e aziende costituite dalla Regione Lazio).
1. Gli enti e le aziende costituite dalla Regione Lazio, comprese le spa a partecipazione maggioritaria della Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione stessa, al fine di realizzare un monitoraggio, il piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo delle professionalità e tutti gli atti relativi all'organizzazione e alla gestione del personale di carattere generale entro il mese di gennaio di ogni anno.
2. La struttura competente in materia di personale della Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti, riferisce i risultati del monitoraggio in una relazione annuale alla Giunta regionale.
Art. 26. (Disposizioni relative al personale degli enti dipendenti dalla Regione Lazio).
1. Gli enti dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti, per il biennio 2004-2005, a riservare almeno il settanta per cento dei posti da dirigente delle rispettive dotazioni organiche alle assunzioni di personale regionale con qualifica dirigenziale. Gli enti stessi sono altresì tenuti a richiedere l'assegnazione del suddetto personale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione si impegna a rimborsare agli enti gli oneri relativi alle suddette assunzioni per il primo anno.
Art. 27. (Modifiche all’articolo 32 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della
“5 bis. Il personale in posizione di comando proveniente da pubbliche amministrazioni, di categoria professionale non dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture istituzionali del Consiglio regionale, qualora sussistano condizioni di necessità ed urgenza connesse alla specificità della prestazione lavorativa, può essere assunto nel ruolo del personale regionale attingendo dalle graduatorie degli idonei di concorsi per la qualifica superiore a quella di appartenenza, espletati da pubbliche amministrazioni dello stesso comparto per l'area non dirigenziale. Tale assunzione va effettuata nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica.”.
Art. 28. (Incarichi dirigenziali. Modifiche all’articolo 42 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della
“2 bis. Nella fase di prima attuazione della presente legge ai dirigenti iscritti al ruolo che abbiano ricoperto l'incarico di direttore di servizio e ai quali non sia stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente può essere attribuito un incarico di studio con il mantenimento del precedente trattamento economico. Tali posizioni dirigenziali sono attribuite per un periodo transitorio massimo corrispondente alla durata della legislatura in corso e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Le posizioni dirigenziali attribuite ai sensi del presente comma sono in soprannumero rispetto alla dotazione organica del personale dirigente.”.
Art. 29. (Modifica alla
1. L’articolo 30 della
“Art. 30.
1. Le risorse erogate dalla Regione per la retribuzione del personale trasferito ai sensi della
Art. 30. (Modifica alla
1. Al comma 2, dell'articolo 48 della
2. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 4 della
3. Sono fatti salvi gli atti adottati, in attuazione dell’articolo 48, comma 4 della
Art. 31. (Convenzione con la Società Lazio Service spa per la assunzione di personale di diretta collaborazione alle strutture del Consiglio regionale). [18]
1. Il Consiglio regionale promuove la razionalizzazione, l'integrazione e il miglioramento dell'efficacia dei servizi di supporto alle proprie strutture di diretta collaborazione di cui al Titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3.
2. A tal fine l'Ufficio di Presidenza affida, con apposita convenzione alla società Lazio Service spa, costituita ai sensi dell'articolo 12 della
3. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 2, la società Lazio Service spa garantisce alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale un numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, indicato dalle disposizioni del Titolo II del regolamento sopra citato.
4. In sede di prima applicazione del presente articolo, nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti tempi e modalità per l'assunzione, da parte della società Lazio Service spa, con contratto a tempo indeterminato, del personale indicato al comma 3, con priorità ai lavoratori occupati con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2003 presso le strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale.
5. All’articolo 37, comma 4, lettera c) della
6. Agli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione di cui al presente articolo si provvede con gli stanziamenti del capitolo del bilancio del Consiglio regionale concernente le spese del personale, per un importo non superiore agli oneri già previsti per il personale esterno alla pubblica amministrazione.
7. Il personale di cui al comma 4, deve essere assunto con qualifica e trattamento pari a quello posseduto presso la Regione Lazio.
Art. 32. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della
“1 bis. Tenuto conto delle compatibilità e delle priorità di intervento indicate dalle Autorità d'ambito nei rispettivi piani, previa consultazione con le stesse, le competenti strutture regionali, predispongono proposte di programmazione in materia di risorse idriche.
1 ter. I programmi regionali di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi idrici locali, intercomunali ed interambito o finalizzati a problematiche emergenti non pianificate, tenuto conto delle sovraordinate pianificazioni regionali in materia, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia.
1 quater. Ove non siano operanti i soggetti gestori del servizio idrico integrato, i finanziamenti sono concessi agli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi ed al successivo trasferimento delle opere al futuro gestore del servizio idrico integrato. Negli ambiti territoriali ottimali dove siano operanti soggetti gestori del servizio idrico integrato, i finanziamenti sono concessi alle corrispondenti autorità d'ambito.
1 quinquies. La Regione si riserva la facoltà di eseguire direttamente quegli interventi che, per particolare complessità o per obiettivi specifici, interessano più ambiti o le Regioni contermini.
1 sexies. Le autorità d'ambito, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del programma adottato, aggiornano i piani d'ambito ed il conseguente piano economico finanziario e tariffario.
1 septies. La formale concessione dei finanziamenti è subordinata all'adozione da parte delle autorità d'ambito di quanto previsto al comma 1 sexies.
1 octies. In caso di mancato adeguamento dei piani d'ambito, dei piani finanziari e dei piani tariffari, la Regione applica i poteri sostitutivi.
1. novies. La nuova tariffa d’ambito è applicata dal gestore servizio idrico integrato a partire dall’anno successivo dall’avvenuta realizzazione degli interventi contenuti nel programma regionale.”.
Art. 33. (Modifiche alla
1. Il comma 4 bis dell’articolo 7 della
“4 bis. Qualora l’incarico di segretario generale sia conferito ad un dirigente regionale lo stesso è posto in aspettativa ed al medesimo compete il trattamento economico di cui al comma 4.”.
Art. 34. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all’articolo 9, comma 11 della
b) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 26, è aggiunta la seguente:
"f bis) la proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, di cui all’articolo 10.”;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 36 è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’ente di gestione può acquisire gli immobili compresi nell’area naturale protetta anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.”.
Art. 35. (Modifiche alla
1. All'articolo 3 della
a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
"c bis) verifiche, controlli e collaudi impiantistici, anche su richiesta dei soggetti pubblici e privati interessati, già di competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL;";
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sulle applicazioni del marchio CE di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit, nonché promozione di iniziative di ricerca, assistenza tecnico-scientifica, consulenza e verifica per la diffusione nelle industrie di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;".
2. All'allegato A della
a) nella parte relativa alle competenze dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, le parole: "impiantistica-antinfortunistica: controlli impiantistici preventivi e periodici per le funzioni ex ENPI o ANCC" sono soppresse;
b) nella parte relativa alle competenze dell'ARPA è inserito, in fine, il seguente capoverso: "impiantistica: verifiche, controlli e collaudi impiantistici.".
3. L'effettivo esercizio da parte dell'ARPA delle funzioni relative all'impiantistica di cui all’articolo 3, comma 1 lettera c bis) della
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Direttore della Direzione regionale ambiente e protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione regionale sistema sanitario regionale, sono trasferiti all'ARPA:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature, di proprietà delle aziende USL alla data di entrata in vigore della presente legge e destinati, alla data del 25 marzo 2000, alle attività degli ex presidi multizonali di prevenzione relative all'impiantistica;
b) il personale delle aziende USL addetto alle attività di cui alla lettera a) alla data di entrata in vigore della presente legge, che faccia opzione di trasferimento, e il relativo onere finanziario.
5. Ai fini di cui al comma 4, i direttori generali delle aziende USL effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, del personale avente titolo all'opzione di cui al comma 4, lettera b) e dei relativi oneri finanziari.
6. L'opzione di trasferimento all'ARPA prevista dal comma 4, lettera b) è effettuata dal personale interessato entro trenta giorni dalla data della ricognizione di cui al comma 5.
Art. 36. (Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all'articolo 8 della
1. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a) numero 5), e lettera b) della
2. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 1, che scadono dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il primo semestre dell'anno 2004, sono prorogati al 30 giugno 2004, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.
Art. 37. (Modifiche alla
1. [Al comma 2 dell’articolo 19 della
2. Con provvedimento regionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati e trasferiti alla Regione i beni, le attrezzature, il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo utilizzati per l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 3 bis della
3. L 'effettivo esercizio da parte della Regione della gestione delle attività relative alle competenze di cui all’articolo 8, comma 3 bis della
Art. 38. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 39. (Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato delle associazioni operanti nell'ambito della protezione civile. Abrogazione dell'articolo 28 della
1. La struttura regionale competente per la tenuta del registro delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della
2. L'eventuale integrazione della documentazione necessaria per l'iscrizione di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di iscrizione.
3. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco aggiornato delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della
4. L 'articolo 28 della
Art. 40. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993,n. 29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio” e successive modifiche).
1. All'articolo 3 della
a) al comma 6, le parole "al dipartimento regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominato dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominata struttura";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il direttore della struttura, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, dispone l’iscrizione oppure il diniego di iscrizione; in caso di inerzia, trascorso il termine indicato la domanda si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione.";
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. La struttura, ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 7, può sentire le altre strutture regionali competenti in relazione al settore d'intervento dell'organizzazione richiedente l'iscrizione al registro.";
d) al comma 8, le parole "il dipartimento", laddove compaiono, sono sostituite con le parole "la struttura".
Art. 41. (Modifica all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: “e gratuita delle stesse” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le cariche associative sono gratuite”.
Art. 42. (Modifica all’articolo 14 della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta regionale dell’emigrazione costituita ai sensi dell’articolo 14 della
Art. 43. (Promozione di forme associative per la realizzazione e gestione di interventi e servizi a favore degli emigrati laziali).
1. Al fine di sperimentare la realizzazione e la gestione coordinata ed integrata di interventi e servizi previsti dalla
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la consulta dell’emigrazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 30 del
a) la costituzione di uffici comuni;
b) i servizi da gestire e gli interventi da realizzare, ivi compresi, eventualmente, quelli di competenza della Regione;
c) le modalità di assegnazione agli uffici comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) il coordinamento dell’attività degli uffici comuni da parte di un apposito organismo all'interno del quale sia assicurata la presenza di rappresentanti della Regione.
3. Con la medesima deliberazione che approva il disciplinare tipo di cui al comma 2 sono stabiliti, altresì:
a) l'ambito territoriale maggiormente interessato al fenomeno dell’emigrazione;
b) i criteri e le modalità per utilizzare le risorse di cui al comma 4.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è stanziata, per l'anno 2004, nell'ambito dell'UPB H43, la somma di euro 100.000,00 [21].
Art. 44. (Istituzione di una fondazione per l'assistenza ai disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie [22]).
1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l’istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l’uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale [23].
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione stanzia una somma pari ad euro 1.000.000,00 nell’ambito dell’UPB H42, mediante istituzione di apposito capitolo.
Art. 45. (Iniziative a favore delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo).
1. Per fare fronte alle necessità delle persone anziane che rimangono sole durante il periodo estivo, la Regione finanzia una sperimentazione di offerta attiva di sorveglianza sanitaria effettuata dai medici di famiglia nei confronti dei propri pazienti anziani e temporaneamente soli.
2. I medici di medicina generale, censiscono e segnalano al direttore del distretto entro il 30 di maggio 2004, i propri pazienti ultrasettantacinquenni, che nel periodo fino al 15 settembre 2004 sono soli e non hanno, anche se per parti di detto periodo, il consueto sostegno dei familiari.
3. A favore di detti pazienti, devono essere attiviate iniziative di sorveglianza attiva, diversificata in relazione alle esigenze dei singoli con cadenza almeno settimanale, tramite accessi domiciliari ed altri interventi. Ciascun distretto in raccordo con gli enti locali, tramite i centri di assistenza domiciliare, in collaborazione con i medici di medicina generale interessati, predispone e presenta alla propria azienda entro il 15 giugno un programma di interventi quantificando i costi relativi alle prestazioni aggiuntive che i medici di medicina generale devono effettuare per concorrere al perseguimento dell’obiettivo assistenziale.
4. La Regione previo accordo con i medici di medicina generale, stanzia, nell'ambito della UPB H11 euro 500.000,00 per il finanziamento delle prestazioni aggiuntive previste nel programma stesso, nonché stabilisce le modalità di verifica, controllo e valutazione degli esiti dei programmi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale stabilisce con suo atto la tariffa per ogni anziano preso in carico per la sorveglianza attiva e le modalità di verifica, controllo e valutazione degli esiti della sperimentazione.
Art. 46. (Attivazione di servizi per le politiche sociali).
1. Nell’ambito dell’UPB H41, una quota adeguata delle risorse, trasferite alla Regione dal fondo nazionale per le politiche sociali, destinate agli interventi relativi alla tossicodipendenza, è riservata al finanziamento di attività e progetti delle Aziende USL e degli enti ausiliari finalizzati all’attivazione di servizi di riduzione del danno, quali unità di strada, servizi di primo contatto e di prima accoglienza, ivi compresi quelli in favore dei Rom.
Art. 47. (Espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza regionale).
1. In attuazione degli articoli 11 e 12 del
Art. 48. (Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica-artistica ed archeologica” e 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della
“I comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;
b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;
c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti.
La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al quarto comma, alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale dello stanziamento di bilancio destinato agli interventi previsti al primo comma, determinata annualmente con il piano di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 2.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
“1 bis. I comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;
b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;
c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti.
1 ter. La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al comma 1 bis, alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale delle risorse finanziarie stanziate in bilancio per ogni programma d’intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.”.
3. Dopo il comma 3, dell'articolo 93 della
“3 bis. La partecipazione dell’ente alla spesa non costituisce altresì, titolo di priorità per i comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
4. Per l’anno 2004 lo stanziamento del capitolo C12515 istituito ai sensi dell’articolo 94 della
5. Relativamente alle domande presentate ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo a valere sull’esercizio finanziario 2004, la deliberazione relativa al piano di ripartizione dei fondi di cui al medesimo comma è adottata dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49. (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22", da ultimo modificata dalla
1. Alla
a) alla lettera p bis) dell'articolo 2 le parole: "in località Pilorotto" sono soppresse;
b) alla lettera p bis) dell’articolo 4 le parole “in località Pilorotto” sono soppresse.
Art. 50. (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità).
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del
2. La Regione è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo eventualmente necessario per il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui al comma 1. Tutti gli oneri connessi al trasferimento sono posti a carico dei titolari degli impianti trasferiti.
Art. 51. (Manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell’ex GIL di Roma).
1. Al fine di avviare lavori di adeguamento, messa a norma, eliminazione barriere architettoniche e altre opere di ordinaria e straordinaria manutenzione presso l'edificio regionale sito a Roma tra Via Induno e Largo Ascianghi 5 (ex sede GIL), destinato ad ospitare strutture ed attività di carattere culturale è stanziata per l'anno 2004 la somma di euro 500.000,00 tramite istituzione di un nuovo apposito capitolo di bilancio.
Art. 52. (Finanziamento al Comune di Montelibretti).
1. Al Comune di Montelibretti è concesso un finanziamento di euro 450.000,00 per la ristrutturazione e l’adeguamento della scuola materna “Castello” danneggiata da un cedimento strutturale.
2. La somma di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti previsti nell’UPB F16.
3. Ai fini della copertura dell’onere di cui al precedente articolo si provvede mediante prelievo di pari importo dall’UPB T21.
Art. 53. (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla
1. In applicazione della
2. Al fine di dare attuazione ai successivi programmi d'intervento relativamente agli anni 2000-2004, quanti abbiano presentato domanda di contributo dal 31 luglio 1999 fino al 30 giugno 2002 ai sensi della
3. I soggetti privati proprietari o titolari delle relative licenze di esercizio, di immobili già adibiti a strutture extra-alberghiere di affittacamere o di esercizi saltuari del servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), così come disciplinate dalla
Art. 54. (Modifiche alla
1. [Alla
a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“5 bis. (Procedure di attuazione).
1. Per l'attuazione dei compiti previsti all'articolo 2, il CARL procede mediante l'elaborazione di programmi annuali che prevedono:
a) la promozione e l'attuazione di iniziative dirette con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2;
b) il sostegno tramite contributi a progetti senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche e mediateche] [24].
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo all’Assessorato competente in materia di cultura, per progetti di cui al comma 1, lettera b), è fissato al 31 marzo dell’anno di competenza. In sede di prima applicazione, per l'anno 2004, la scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le richieste di contributo di cui al comma 1, lettera b) devono essere presentate secondo le modalità ed i criteri fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. I programmi annuali di intervento destinano almeno il 50 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio ad iniziative ricorrenti di interesse regionale definendo tali quelle realizzate con continuità per almeno i tre anni precedenti e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio dove si svolgono; nel caso di iniziative con cadenza pluriennale vengono prese in considerazione le ultime tre edizioni.
5. Il contributo regionale non può coprire più del 60 per cento dei costi ammissibili dell'iniziativa ed in ogni caso non può consentire il superamento del pareggio di bilancio.
6. I programmi annuali di intervento del CARL vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo esame di un’apposita commissione di valutazione la cui composizione ed il funzionamento sono stabiliti con lo stesso atto di cui al comma 3.”.
b) Il comma 1 bis dell’articolo 6 aggiunto dall’articolo 64 comma 6 della
Art. 55. (Interventi straordinari a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modifiche alla
[1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
“h quater) la vendita di articoli da viaggio quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza.”.]
Art. 56. (Realizzazione grandi eventi culturali). [26]
1. I soggetti interessati a realizzare i grandi eventi, di cui all’articolo 62 della
2. Una specifica commissione valuta i progetti presentati ed è composta [27]:
a) da tre esperti scelti fra gli esperti in discipline dello spettacolo, in arti visive, in attività culturali, in comunicazione delle attività culturali;
b) da due dirigenti della direzione regionale competente in materia.
3. La commissione di cui al comma 2 ha a disposizione un punteggio complessivo di 15 punti così articolato:
a) esperienza pregressa del soggetto proponente da punti 1 a punti 3;
b) radicamento nel territorio regionale da punti 1 a punti 2;
c) qualità del progetto da punti 1 a punti 6;
d) cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici o privati da punti 1 a punti 4.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva con deliberazione le valutazioni della commissione di cui al comma 2.
5. I commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 62 della
Art. 57. (Deroga alla
1. Per l'anno 2004 in relazione agli impianti sportivi dei centri bocciofili, in deroga a quanto previsto dalla
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti dell'importo stanziato e della percentuale massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per una delle seguenti opere, a condizione che i soggetti beneficiari garantiscano quanto previsto dall’articolo 31 comma 2 della
a) messa a norma degli impianti;
b) campi da bocce sintetici;
c) copertura dei campi da bocce;
d) servizi igienici;
e) impianto termico;
f) tamponature;
g) altre opere.
3. Le modalità di erogazione sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Art. 58. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della
“b bis) contributi per attività relative alla formazione e all’inserimento professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;
b ter) contributi per studi o ricerche finalizzati all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per quel che riguarda l’integrazione socio-professionale post carriera agonistica di atlete ed atleti, anche in un'ottica di pari opportunità;
b quater) contributi per l'organizzazione di convegni e di seminari sul tema dell’integrazione professionale post carriera degli atleti di vertice.”.
Art. 59. (Premio "Francesco Babusci")
1. E' istituito il Premio "Francesco Babusci".
2. Il premio intende ricordare l'azione politica e sociale di Francesco Babusci operaio, dirigente politico e sindacale, consigliere regionale del Lazio, mediante la istituzione di borse di studio destinate agli studenti lavoratori e ai laureati le cui tesi vertano sulle problematiche del lavoro, sulla promozione della formazione professionale e sulla integrazione delle classi sociali svantaggiate.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo bando per lo svolgimento del concorso.
4. Per l'anno 2004, ai fini della realizzazione dell'iniziativa, sono stanziati euro 40.000,00, gravanti sulla UPB R31.
Art. 60. (Casa della memoria).
1. Nel bilancio 2004 uno stanziamento di euro 300.000,00 è destinato all’acquisizione di un appartamento all’interno del Museo storico della liberazione di Roma per il potenziamento delle attività svolte dal Museo, da destinare a casa della memoria.
2. Il relativo onere grava sulla UPB G22.
Art. 61. (Modifica all’articolo 72 della
1. All’articolo 72, comma 2, lettera a) della
Art. 62. (Modifica all’articolo 20 della
[1. Al comma 5 dell’articolo 20 della
Art. 63. (Partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Velletri).
1. La Regione, nell'ambito di una politica diretta alla promozione del diritto all'istruzione, favorisce le attività istituzionali universitarie, con particolare riguardo a quelle di alta formazione scientifica e di ricerca connesse allo sviluppo del territorio ed alla promozione di nuove tecnologie, partecipando al Consorzio universitario di Velletri, ai sensi degli articoli 4 e 10, comma 2, dello Statuto del consorzio stesso.
2. Per la partecipazione di cui al comma 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 200.000,00, attraverso lo stanziamento del predetto importo su apposito capitolo, da istituirsi nell'ambito dell'UPB F17, denominato “Partecipazione regionale al Consorzio universitario di Velletri”.
Art. 64. (Svolgimento del master per curatore di parchi, giardini e orti botanici. Contributi all’Università della Tuscia).
1. Al fine di consentire lo svolgimento del corso di perfezionamento “Master per curatori di parchi, giardini ed orti botanici” la Regione concorre con un contributo di euro 40.000,00 da iscriversi e riservare all’Università della Tuscia all’UPB E23 del Bilancio 2004.
Art. 65. (Modifica alla
[1. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 66. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3, dell’articolo 4, della
“3 bis. Il servizio a chiamata di cui al presente articolo è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico o ritenuta tale dal farmacista.”.
Art. 67. (Modifica alla
1. All’articolo 10 della
Art. 68. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 17 della
“Art. 17 bis. (Norme di salvaguardia dell'occupazione).
1. Nell’ambito dei processi di accreditamento istituzionale la Giunta regionale opera per salvaguardare i livelli occupazionali del settore.
2. La Giunta regionale predispone finanziamenti per la formazione professionale e l’aggiornamento del personale sanitario e delle strutture sottoposte a procedura di accreditamento.
3. Eventuali processi di mobilità dei lavoratori e degli operatori determinati dai processi di accreditamento istituzionale vengono affrontati all’interno di procedure di concertazione tra le parti.”.
Art. 69. (Disposizioni relative alle strutture di assistenza a pazienti psichiatrici).
1. Le strutture assistenziali ospitanti, alla data del 15 gennaio 2003, pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione ed autorizzazione dei competenti Dipartimenti di salute mentale possono continuare ad ospitare i suddetti pazienti, per un periodo di sei mesi, a condizione che dette strutture siano in possesso di un atto autorizzativo al funzionamento da parte delle amministrazioni competenti.
2. Il Dipartimento di salute mentale è tenuto a vigilare sulla permanenza di tale congruità per tutto il periodo transitorio, fino all'emanazione dell'atto autorizzativo definitivo.
Art. 70. (Avvio di progetti assistenziali).
1. Al fine di avviare l'attività di continuità assistenziale la Regione favorisce l’avvio di progetti sperimentali proposti dai medici di famiglia, singoli o associati, dalle Aziende USL, dagli enti locali, singoli o associati, dalle strutture sanitarie accreditate e dalle strutture socio-assistenziali.
2. I progetti devono prevedere:
a) i soggetti che potenzialmente possono usufruire del programma di continuità assistenziale;
b) le prestazioni e i tempi che vengono assicurati in ciascun percorso di continuità assistenziale;
c) le modalità di gestione dei percorsi di continuità assistenziale;
d) la definizione del soggetto responsabile della presa in carico;
e) le modalità di esecuzione dell'obbligo informativo e della valutazione periodica dei risultati del progetto stesso.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di remunerazione dei progetti e delle singole prestazioni che ne sono parte, nonché le modalità per garantire alle prestazioni inserite nei progetti il rispetto, nelle liste di attesa, dei tempi predefiniti nel percorso assistenziale.
4. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo gravano sul Fondo sanitario regionale.
Art. 71. (Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non Governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS) [30].
1. La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e responsabili dell'attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l'attività di volontariato del personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio [31].
2. Per i fini di cui al comma 1, il personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, per l'attuazione di progetti specifici gestiti dalle ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare [32].
2 bis. Possono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 2 anche i dipendenti della Regione Lazio che coordinano progetti di sviluppo per conto di ONG o che rivestono nelle stesse incarichi di direzione [33].
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell'anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono applicarsi, altresì, in relazione all'attuazione di specifici progetti di intervento di particolare interesse individuati con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito di quelli gestiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS aventi sede nella Regione e regolarmente iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Spese per i progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, da istituirsi nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” [35].
Art. 72. (Contenimento della spesa sanitaria).
1. Le disposizioni assunte in materia di contenimento della spesa sanitaria relative al personale, in particolare infermieri, ostetriche, tecnici radiologici e tecnici di riabilitazione devono consentire di salvaguardare l’incremento dei servizi finalizzati:
a) alla riduzione e gestione delle liste di attesa, in applicazione delle linee guida regionali;
b) ai centri di assistenza domiciliare, nonché di assistenza agli anziani in tutte le Aziende USL;
c) ai progetti di continuità assistenziale;
d) ai servizi di emergenza e pronto soccorso.
2. Sono, altresì, prorogati per tutto l'anno 2004 i contratti di lavoro precario del personale addetto all'assistenza, in particolare infermieristica.
3. E' eliminato il blocco indiscriminato delle assunzioni per gli infermieri e le ostetriche, i tecnici di radiologia e della riabilitazione, per quanto riguarda la copertura dei vuoti in organico, in particolare in servizi essenziali, quali quelli di emergenza e pronto soccorso, di riduzione delle liste di attesa e l'apertura di nuovi servizi territoriali, quali quelli finalizzati all'assistenza agli anziani, i consultori, le esigenze della integrazione sociosanitaria e il rispetto degli accordi di programma con i comuni.
Art. 73. (Attribuzione di fondi per progetti finalizzati alla lotta alla droga).
1. Per la utilizzazione del Fondo nazionale di lotta alla droga di cui alla
a) per il 40 per cento della popolazione residente;
b) per il 30 per cento tenendo conto della utenza espressa e in carico ai servizi;
c) per il 15 per cento tenendo conto del numero delle persone morte per overdose;
d) il rimanente 15 per cento è destinato a finalità di rilevanza regionale.
Art. 74. (Spese di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche).
1. Nell'ambito della UPB H22, una quota di finanziamento per l'esercizio 2004, 2005 e 2006 è destinata alle spese di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche per rispondere agli ulteriori requisiti necessari all’autorizzazione e all'accreditamento.
2. Il nucleo di valutazione regionale, valuta che i progetti di ristrutturazione o realizzazione di strutture sanitarie pubbliche rispettino i requisiti strutturali, tecnologici e impiantistici, in conformità e requisiti stabiliti nella
Art. 75. (Finanziamento di corsi per operatori socio-sanitari).
1. Nell'ambito dell'UPB F21 per l'anno 2004 sono stanziati euro 2.700.000,00 per il finanziamento dei corsi per operatore socio-sanitario presso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere della Regione. La Giunta regionale determina il contributo in relazione al numero dei corsi autorizzati e al numero degli allievi per ciascun corso.
Art. 76. (Disposizioni relative alle farmacie rurali).
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale ai sensi dell’articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
2. E’ escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alla Regione Lazio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’accertamento dei requisiti o delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Art. 77. (Realizzazione dell’elisoccorso in località Monte Livata).
1. Nell’ambito della rimodulazione dei finanziamenti di cui all’articolo 20 della
Art. 78. (Risorse attribuite dalla società Unionfidi).
1. Nell’ambito delle risorse attribuite alla società Unionfidi per la concessione di garanzie di credito alle piccole e medie imprese del Lazio, una quota pari a euro 2.000.000,00 è destinata alla concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo mediante l’istituzione nell’ambito dell’UPB C22 di apposito capitolo denominato “Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo”.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sulla base di una proposta organica predisposta dalla Società Unionfidi.
Art. 79. (Norme in materia di coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati). [36]
[1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione espressamente sancito nell'articolo 174 del Trattato di Amsterdam ed in coerenza con la
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle more della definizione di protocolli e normative per la valutazione dell'impatto degli OGM sul sistema agricolo, sono vietate sul territorio regionale la coltivazione e l'allevamento a qualsiasi titolo di tali OGM.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni deliberate nell'ambiente di OGM o di una combinazione di OGM al solo scopo di ricerca, sulla base del provvedimento di assenso del Ministero della Salute in ambiente confinato, purché al di fuori:
a) delle aree di proprietà del demanio regionale, di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale e di quelle individuate all'articolo 7, comma 1 della
b) delle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualità riconosciuti dalla CE;
c) delle aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che a qualunque titolo ricevono contributi per l'applicazione di misure agroambientali;
d) di zone limitrofe alle aree di cui alle lettere a), b), c), per una distanza di almeno 20 chilometri.
4. L'uso di mangimi contenenti OGM per l'alimentazione del bestiame è condizione ostativa alla concessione di contributi regionali.
5. L'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo viene svolta dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi statali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentari.]
Art. 80. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è inserita la seguente:
“c bis) il “Centro per la valorizzazione del travertino sabino” operante nel bacino di Poggio Moiano;”;
b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “ai punti a), b), c)” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti a), b), c) e c bis)” e dopo le parole: "di cui al punto c)" sono aggiunte le seguenti: “, di Poggio Moiano per il centro di cui al punto c bis)”;
c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: “ai punti a), b), c)” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti a), b), c) e c bis)”;
d) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: “di Roma, Frosinone e Viterbo” sono sostituite dalle seguenti: "di Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti";
e) ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 le parole: “ai punti a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti a), b), c) e c bis)”;
f) al comma 1 dell'articolo 6 le parole: “ai punti a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c) e c bis)”;
g) all'articolo 8:
1) al comma 1 le parole: “Guidonia Montecelio, Coreno Ausonio e Vitorchiano” sono sostituite dalle seguenti: “Guidonia Montecelio, Coreno Ausonio, Vitorchiano e Poggio Moiano” e le parole: "ai punti a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c) e c bis)”;
2) al comma 3 le parole :"i tre centri" sono sostituite dalle seguenti: "i quattro centri" e le parole: “ai punti a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c) e c bis)”.
Art. 81. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. La Giunta regionale può altresì affidare ad Artigiancredito del Lazio, attraverso apposita convenzione, la realizzazione di specifici progetti destinati alla valorizzazione, al sostegno ed alla diffusione di iniziative a supporto dell’Artigianato.”.
Art. 82. (Modifiche alla
1. Alla
a) Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 è inserita la seguente:
"a bis) Per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali;"
b) alla lettera d) del comma 2 bis dell’articolo 24 le parole: “articoli per riscaldamento” sono sostituite dalle seguenti: “articoli per il riscaldamento ed idrosanitari;”;
c) [l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
“Art. 32. (Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte).
1. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente, i comuni, le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, individua i comuni, le frazioni e le località dove sono operative le deroghe previste dall'articolo 12 del
a) comuni o parte di essi a prevalente economia turistica;
b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione;
c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, eno-gastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo all'apporto dell'animazione e dell'economia delle località suddette.
2. Nei comuni, frazioni, località e zone individuati e nei periodi fissati dalla Regione, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura.
3. La Regione può aggiornare le individuazioni di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato.”] [37].
4. Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
“Art. 32 bis. (Sanzioni per l'attività di vendita all'ingrosso in aree vietate).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 2 bis per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del
2. Nelle aree dove delibere e regolamenti comunali vietino esplicitamente l'attività all'ingrosso, si applica la massima sanzione amministrativa ed il Sindaco ordina la chiusura immediata per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60.
3. La sanzione della chiusura del locale per la violazione di cui al comma 2 non può essere in nessun caso revocata.
4. L’avvenuta violazione, per tre volte in due anni alle disposizioni di cui al presente articolo è motivo ostativo all'esercizio di una nuova attività per un periodo di cinque anni.”.
Art. 83. (Modifica alla
1. Alla
a) Al comma 2 dell’articolo 13, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d bis) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, provinciali e statali in prossimità di quartieri fieristici, nodi di scambio intermodali, porti e aeroporti in un raggio di cinquecento metri dalle relative strutture elencate, la distanza minima di un chilometro nel percorso stradale più breve.”.
2. Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
“Art. 16 bis. (Deroghe agli orari).
1. I comuni, su richiesta del titolare dell’autorizzazione e del gestore, possono consentite deroghe, sia all’orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.”.
Art. 84. (Contributi regionali a sostegno delle imprese artigiane).
1. Nell'ambito delle iniziative di sostegno alle imprese artigiane e al piccolo commercio, la Regione concede contributi a fondo perduto - sino ad un massimo di euro 20.000,00 - per l'acquisto degli immobili ad uso commerciale dismessi dagli enti previdenziali, dallo Stato, dalle aziende USL in comunione e dagli altri enti dipendenti dalla Regione, attraverso operazioni di cartolarizzazione ovvero di conferimento a fondi immobiliari chiusi. [38]
2. Possono chiedere i contributi i conduttori di cui al comma 1 che abbiano esercitato il diritto di opzione secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
3. Per piccolo commercio si intendono i piccoli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, individuati all'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1 e all’articolo 25 della
4. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione.
5. Gli oneri di cui al presente articolo, ammontanti ad euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gravano sull'UPB B24, mediante istituzione di apposito capitolo.
Art. 85. (Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società per il mercato dei fiori di Roma).
1. Al fine di consentire la partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società per il mercato dei fiori di Roma, è stanziata la somma di euro 500.000,00 gravanti sugli stanziamenti dell’UPB B32.
Art. 86. (Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche). [39]
1. La Regione finanzia interventi diretti alla riqualificazione e al recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree pubbliche, con particolare riferimento all’incentivazione dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori.
2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i comuni della regione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in particolare, stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e per lo svolgimento delle relative istruttorie;
b) la misura massima del finanziamento concedibile;
c) i criteri per la concessione dei finanziamenti;
d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.
4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B32510.
Art. 87. (Modifiche alla
1. All'articolo 7 della
a) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
“c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.”;
b) la lettera c) del comma 11 è sostituita dalla seguente:
"c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.".
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della
3. Dopo l'articolo 36 bis della
“Art. 36 ter. (Accordi di programma in variante ai PTP).
1. Fino alla data di approvazione del piano territoriale paesistico regionale, gli accordi di programma aventi ad oggetto programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del
a) le variazioni attengano alle osservazioni presentate dai comuni entro il 31 dicembre 2002, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23;
b) l'accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 può tenere luogo del provvedimento di esclusione del vincolo paesistico di cui all'articolo 7, comma 3. In mancanza dell'esclusione di detto vincolo, gli interventi previsti dal medesimo accordo di programma relativi ai beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 7, sono ammessi nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 8, lettere a), b) e c), nonché dal comma 11, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.”.
Art. 88. (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata e relative modifiche all’articolo 82 della
1. Le disposizioni relative alle finalità di intervento e di utilizzazione del fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata di cui all’articolo 82, comma 2, lettera b) della
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 82, comma 6 della
3. Il comma 3 dell'articolo 82 della
"3. I mutui sono concessi a società cooperative edilizie e ad imprese di costruzioni nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi posti in vendita, riservando una quota pari al 25 per cento del fondo alle finalità di cui alla
4. Il comma 4 dell'articolo 82 della
Art. 89. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
“2 bis. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il vicepresidente, che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.”.
2. Alla lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 8 della
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 90. (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane).
1. La Regione, a norma dei principi statutari e delle competenze proprie o attribuite, promuove e contribuisce al recupero urbanistico nelle periferie urbane attuando i programmi integrati di cui all'articolo 16 della
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 viene destinato l’1 per cento della somma attribuita ai sensi della
Art. 91. (Modifiche alla
1. Al comma 2, dell’articolo 2, della
a) le parole “organo di consulenza e di gestione” sono sostituite dalle seguenti: “organo di consulenza, di gestione e di controllo”;
b) dopo la parola “radiotelevisivo” sono aggiunte le seguenti: “, della cinematografia e dell’editoria”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
a) alla lettera b) dopo la parola: “determina” sono aggiunte le parole “, sentito il direttore della struttura di cui all’articolo 16,”;
b) alla lettera c) dopo la parola “rapporti” è aggiunta la seguente parola: “istituzionali”.
3. Al comma 1, dell’articolo 8 della
a) dopo le parole: “il Corecom adotta” sono aggiunte le seguenti: “, sentito il direttore della struttura di cui all’articolo 16,”;
b) dopo le parole “su carta e telematica” sono aggiunte le seguenti: “e della cinematografia”.
4. All’articolo 12 della
a) al comma 2:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) collabora con la Regione nelle materie attinenti alla comunicazione”;
2) alla lettera m), le parole: “e l’editoria convenzionale o informatica”, sono sostituite dalle seguenti: “l’editoria convenzionale o informatica e la cinematografia”;
b) al comma 3, dopo le parole “Giunta regionale”, sono aggiunte le seguenti: “e al Consiglio regionale”.
5. Al comma 1, dell’articolo 15 della
6. All’articolo 16 della
a) al comma 2, le parole: “ai sensi della
b) al comma 3, le parole: “il dirigente della struttura di cui al comma 2 è competente in ordine all’adozione” sono sostituite dalle seguenti “alla struttura di cui al comma 2 è preposto un direttore, scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, cui compete l’adozione”;
c) al comma 5, dopo la parola “avvalersi” sono aggiunte le seguenti: “, sentito il direttore di cui al comma 3 e”.
7. Al comma 2, dell’articolo 18 della
Art. 92. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall’art. 21 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[4] Numero così modificato dall’art. 75 della
[5] Numero aggiunto dall’art. 75 della
[6] Articolo abrogato dall'art. unico della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma inserito dall’art. 62 della
[9] Comma così modificato dall’art. 62 della
[10] Comma così modificato dall’art. 42 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 9 della
[12] Lettera abrogata dall'art. 36 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 36 della
[14] Lettera abrogata dall'art. 36 della
[15] Lettera abrogata dall'art. 36 della
[16] Comma così modificato dall’art. 64 della
[17] Comma aggiunto dall’art. 64 della
[18] La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2005, n. 277 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo.
[19] Comma abrogato dall'art. 9 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[21] Comma così modificato dall’art. 8 della
[22] Rubrica così modificata dall'art. unico della
[23] Comma così sostituito dall'art. unico della
[24] Comma abrogato dall'art. 27 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[27] Alinea così modificato dall'art. 11 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[29] Articolo abrogato dall’art. 5 della
[30] Rubrica così modificata dall'art. 136 della
[31] Comma così modificato dall’art. 43 della
[32] Comma così modificato dall’art. 43 della
[33] Comma inserito dall’art. 72 della
[34] Comma inserito dall'art. 136 della
[35] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[36] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[37] Comma abrogato dall'art. 1 della
[38] Comma così modificato dall'art. 110 della
[39] Articolo modificato dall'art. 108 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 35 della