Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 28/12/2007 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di spesa) |
Art. 3. (Approvazione del bilancio pluriennale) |
Art. 4. (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa) |
Art. 5. (Emissione di prestiti obbligazionari) |
Art. 6. (Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale) |
Art. 7. (Economie di bilancio) |
Art. 8. (Variazioni di bilancio) |
Art. 9. (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario [...] |
Art. 10. (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno) |
Art. 11. (Disposizioni varie) |
Art. 12. |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.33 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008
(B.U. 29 dicembre 2007, n. 36 - S.O. n. 7)
Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate)
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2008, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).
Art. 2. (Disposizioni in materia di spesa)
1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa.
2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2008, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della
3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2008.
Art. 3. (Approvazione del bilancio pluriennale)
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2008-2010.
Art. 4. (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)
1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’U.P.B. numeri T21, T22, T23, T24;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2008 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di Euro 2.382.131.060,57 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2008 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di Euro 1.685.352.560,84 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.
2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di Euro 4.067.483.621,41 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 5. (Emissione di prestiti obbligazionari)
1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del
3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating.
6. Sono confermate per l’anno 2008 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.
7. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.
8. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
9. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.
10. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
11. Al fine di garantire l’ottimizzazione dei risultati ottenibili dall’utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell’assessore competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il direttore della direzione economia e finanza compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell’operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell’operazione finanziaria conclusa.
Art. 6. (Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale)
1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’ufficio di Presidenza.
Art. 7. (Economie di bilancio)
1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2006 e 2007 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2008, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della l.r.. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell’articolo 40 della
Art. 8. (Variazioni di bilancio)
1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata – in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della
Art. 9. (Conferma di disposizioni contenute nella
1. Sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 4 della
Art. 10. (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)
1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l’anno 2008 la direzione regionale economia e finanza, su conforme indicazione dell’assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2008 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del Patto di stabilità medesimo.
2. L’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione economico- finanziaria e partecipazione.
Art. 11. (Disposizioni varie)
1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2008 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della
2. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della Comunità d’Arcipelago delle Isole Ponziane e favorire la rimozione della marginalità derivante dalla specifica situazione geografica di insularità, è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. R41, un apposito capitolo denominato “Interventi per lo sviluppo e la promozione della Comunità d’Arcipelago delle Isole Ponziane”, con uno stanziamento per il 2008 pari ad Euro 90.000,00. Il capitolo R41503 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.
3. Al fine di consentire la ristrutturazione o la realizzazione delle sedi di ARPA Lazio nonché l’adeguamento tecnologico delle attrezzature e dei macchinari, anche sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, la Regione concede finanziamenti ai sensi dall’articolo 20 della legge regionale 6 Ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA) e successive modifiche mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. E34, di un apposito capitolo denominato “Finanziamento regionale per le spese d’investimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA”, con uno stanziamento pari ad Euro 7.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
4. Nell’ambito dello stanziamento del Capitolo E32510, l’importo pari ad Euro 1.050.000,00 è finalizzato al finanziamento di progetti mirati ed innovativi per la raccolta differenziata nei Comuni, di cui Euro 550.000,00 per l’anno 2008 ed Euro 500.000,00 per l’anno 2009.
5. Il comma 1 dell’art. 26 della
6. Al fine di sostenere gli interventi in materia di microcredito, di cui all’art. 45 della
7. Per il finanziamento delle attività di Asclepion scpa è istituito nell’ambito dell’U.P.B. H13 il capitolo denominato “Spese di funzionamento per le attività di Asclepion scpa”, con lo stanziamento di Euro 500.000,00 per l’esercizio 2008.
8. All’articolo 24, comma 7, della
9. La Regione sostiene la realizzazione di processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di E-Government, riservando a tale fine, nell’ambito dello stanziamento del capitolo S26101 denominato “Cofinanziamento regionale del programma nazionale di E-Government”, una somma non superiore ad Euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. Tale cofinanziamento regionale, che non può superare complessivamente la cifra di Euro 50.000,00 per ciascun ente locale beneficiario, è erogato attraverso procedure di evidenza pubblica,secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore competente in materia di semplificazione amministrativa di concerto con l’assessore competente in materia di affari istituzionali, sentite le commissioni consiliari competenti affari istituzionali e di bilancio.
10. Al fine di razionalizzare gli interventi in materia di artigianato, di cui alla
a) all’annullamento dei capitoli B23517, B23518, B23519, B23522, B24520 e B24521; b) alla modifica delle denominazioni rispettivamente del capitolo B23516 in “Spese per il funzionamento e le attività dell’Osservatorio sull’artigianato”, con uno stanziamento pari ad Euro 15.000,00 per l’anno 2008, e del capitolo B24519 in “Fondo per la valorizzazione dell’artigianato – parte conto capitale”, con uno stanziamento pari ad 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010; c) all’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. B23, di un capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione dell’artigianato – parte corrente”, con uno stanziamento pari ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
11. [All’articolo 60 della
a) al comma 4 dopo le parole: “comma 3” è soppresso il periodo: “, che costituisce endoprocedimento del procedimento unico di competenza del comune di cui al comma 6”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente, che le esamina con le procedure in tema di sportello unico di cui al
c) al comma 7 la parola: “decadenza” è sostituita dalla seguente: “revoca”] [1].
12. All’articolo 1, comma 25, lettera a), della
13. Il comma 5 dell’articolo 30 della
14. Il comma 1 dell’articolo 13 della
15. [All’articolo 56, comma 2, della
16. All’articolo 7 della
a) al comma 3 le parole: “il gettone di presenza e” sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ai componenti del CREL non residenti è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.”.
17. Al comma 1 dell’art. 31 della
18. Al primo comma dell’art. 19 della
19. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri sostenuti nell’anno 2007 per la gestione delle Convenzioni stipulate con la Regione Lazio, la Unionfìdi Lazio S.p.a. è autorizzata a prelevare dal Fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 52 della
20. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla
21. Per le finalità di cui all’articolo 14 della
22. [Alla
a) all’articolo 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis. Sul frontespizio del Bollettino Ufficiale deve comparire il logo a colori della Regione Lazio”.
b) al comma 2 dell’articolo 6:
1) alla lettera a), le parole da: “preceduto” a: “ parte” sono sostituite dalle seguenti: “preceduto dal numero del fascicolo e seguito dall’indicazione della parte e della data di pubblicazione”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) se trattasi di fascicolo supplementare il titolo “Supplemento ordinario n.......al Bollettino Ufficiale del....., ovvero il titolo “Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n......del….”;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. La numerazione dei fascicoli ordinari e dei fascicoli supplementari ordinari è progressiva.”.
c) all’articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale, sia delle parti I e II, sia della parte III, ha luogo ordinariamente, il 7, il 14, il 21 e il 28 di ogni mese.”;
2) al comma 3 le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta del Presidente della Regione”] [3].
23. Nell’ambito dello stanziamento del cap. D12503 sono imputati i seguenti interventi:
a) completamento della viabilità complanare all’Autostrada Roma-Fiumicino per il tratto Sud tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino, per la quale, al relativo finanziamento, per un importo di euro 3.000.000,00 per l’anno 2008;
b) adeguamento della S.S. 4 “Salaria” tra Settebagni e Monterotondo, inerente il prolungamento della variante in Comune di Monterotondo, loc. Monterotondo Scalo, ed il suo innesto sulla S.S. 4, per la quale, al relativo finanziamento, è stanziato sul bilancio regionale un importo di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
c) completamento della Superstrada Rieti-Torano e della strada provinciale Turanense, per un importo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2008, di euro 10.000.000,00 per l’anno 2009 ed euro 15.000.000,00 per l’anno 2010 [4];
d) completamento della bretella di collegamento Anguillarese Cesano-Cassia bis in Comune di Roma per un importo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2008.
24. All’articolo 7 della
a) al comma 3 le parole da: "fino" a "milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti de minimis";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 bis. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, provvede al riparto delle risorse disponibili tra gli incentivi di cui al comma 2 dell’articolo 7 e quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo e definisce i criteri per la concessione ed erogazione degli incentivi stessi.";
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
25. Alla
a) al Titolo della norma dopo le parole: “senza barriere” sono aggiunte le seguenti: “ed in sicurezza”;
b) l’articolo 1 è così sostituito: “La Regione eroga contributi per la realizzazione di progetti relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza e alla dotazione di ausili audiovisivi o interpreti LIS nei teatri e cinema, per permettere a tutti i cittadini la proiezione di tali servizi, in condizioni di accessibilità e sicurezza.”;
c) all’articolo 3 le parole: “politiche dei trasporti e“ sono eliminate.
26. La Giunta regionale armonizza gli indirizzi e i criteri per la erogazione dei contributi, adottati ai sensi dell’articolo 3 della
27. Al fine di consentire ai comuni, provincie ed agli altri enti destinatari dei finanziamenti individuati dal Piano annuale degli interventi per i beni ed i servizi culturali per l’anno 2007, di cui all’art. 8 della
28. Al comma 2, dell’art. 57 della
29. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 maggio di ogni anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo.”;
b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
1. La Regione provvede alla ripartizione dei contributi di cui all’articolo 3 nel rispetto del, regolamento comunitario relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis” e dell’articolo 57 della
2. I beneficiari dei contributi di cui all’articolo 3, entro un anno dall’effettiva erogazione degli stessi, presentano alla Regione un resoconto dettagliato sull’impiego delle risorse.”.
30. La Regione Lazio al fine di promuovere la pratica dello screening delle ipoacusie neonatali, istituisce nell’ambito dell’U.P.B. H13 un apposito capitolo denominato: “Finanziamento a favore del “Progetto Dionisio””con uno stanziamento di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, da destinarsi ad un progetto pilota avente come capofila la ASL RMH in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma.
31. Al comma 2, dell’articolo 38, della
32. La denominazione dell’intervento nel comune di Fiuggi, di cui all’allegato dell’art. 55, comma 3, della
33. All’art. 12 della
a) al comma 2, dopo le parole “dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta”, sono aggiunte le seguenti : “e della Segreteria della Giunta.”;
b) alla lett. a) del comma 3, le parole “delle strutture di cui al comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici organizzati nella struttura del segretariato generale, nonché le competenze e l’organizzazione dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta e della Segreteria della Giunta;”.
34. Alla lett. b) dell’art. 86 della
1. Ai sensi dell’art. 57 della
1) ARPA;
2) Istituto Montecelio
3) Ente Parco regionale di Bracciano e Martignano
4) Agenzia Regionale Parchi
5) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia
6) Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini
7) Ente Regionale Parco di Veio
8) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
9) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili
10) Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
11) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
12) Ente Regionale Roma Natura
13) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci
14) Ente riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa
15) Istituto per le Ville Tuscolane IRVIT
16) Consorzio Polifunzionale Pegaso
17) LAZIODISU
2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare ove necessario variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2008. 2009 e 2010.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008
Tabella A
(Omissis)
Tabella B
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 27 della
[2] Comma abrogato dall'art. 22 della
[3] Comma abrogato dall'art. unico della
[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della