§ 5.8.24 - L.R. 8 giugno 1995, n. 43.
Istituzione del servizio di assistente familiare.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:08/06/1995
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Istituzione del servizio.
Art. 2.  Regolamento del servizio.
Art. 3.  Assistenti familiari: requisiti.
Art. 4.  Condizioni di ammissione e accesso al servizio.
Art. 5.  Organizzazione generale del servizio.
Art. 6.  Oneri finanziari.


§ 5.8.24 - L.R. 8 giugno 1995, n. 43. [1]

Istituzione del servizio di assistente familiare.

(B.U. 30 giugno 1995, n. 18).

 

Art. 1. Istituzione del servizio.

     1. E' istituito il servizio di assistente familiare che, nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, ha lo scopo di permettere la sorveglianza dei bambini di età inferiore ai tre anni, attraverso l'affidamento degli stessi alle cure delle assistenti familiari nelle abitazioni di queste ultime o dei familiari oppure in ambienti extradomestici a carattere familiare [2].

     2. Il servizio di cui al comma 1 si pone in rapporto di integrazione e complementarietà con il servizio di asilo nido disciplinato dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59.

     3. I comuni gestiscono il servizio di assistente familiare anche tramite i loro consorzi e le comunità montane.

 

     Art. 2. Regolamento del servizio.

     1. I comuni, nonché i consorzi di comuni e le comunità montane adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione del servizio, il quale deve comunque prevedere:

     a) le modalità di funzionamento del servizio;

     b) l'orario del servizio;

     c) le condizioni per le dimissioni del bimbo dal servizio;

     d) le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese del servizio.

     2. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione, e devono essere differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

 

     Art. 3. Assistenti familiari: requisiti.

     1. Possono essere assistenti familiari le donne di età compresa tra i ventuno e i sessanta anni in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere il domicilio nel territorio di un comune della Regione;

     b) aver assolto l'obbligo scolastico;

     c) aver frequentato un apposito corso regionale di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi.

     2. Il responsabile dei servizi sociali del comune attraverso uno o più colloqui, accerta l'idoneità psichica e morale dell'aspirante assistente allo svolgimento del servizio.

     3. Le assistenti familiari, singole o associate, svolgono il loro servizio in regime di convenzione con il comune in cui sono domiciliate.

     4. Il comune forma un elenco delle assistenti disponibili nel territorio comunale con l'indicazione del loro domicilio.

 

     Art. 4. Condizioni di ammissione e accesso al servizio.

     1. Possono essere ammessi a beneficiare del servizio di assistenti familiari i bimbi di età inferiore ai tre anni, domiciliati nel comune di residenza.

     2. Gli interessati inoltrano domanda al comune di residenza, indicando le esigenze e le condizioni economiche familiari.

     3. Il comune forma una graduatoria delle domande pervenute in base alla data del loro inoltro, alle necessità familiari e al reddito ed in dipendenza di questa graduatoria ammette all'utilizzazione del servizio.

 

     Art. 5. Organizzazione generale del servizio.

     1. L'Assessorato ai servizi sociali del comune rilascia un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente familiare all'interessata che abbia superato un corso regionale di formazione ed un colloquio psico-attitudinale.

     2. L'Assessorato di cui al comma 1 esercita una funzione di vigilanza e controllo circa il regolare svolgimento del servizio da parte dell'assistente e sulla scrupolosa osservanza del regolamento di servizio.

     3. Ai fini di cui al comma 2, personale qualificato del servizio sociale, effettua regolarmente visite nel domicilio delle assistenti e apporta l'aiuto necessario al compimento dei loro doveri con particolare riferimento alla cura ed educazione dei bimbi ed alla sorveglianza sul loro sviluppo psico-fisico ed affettivo.

     4. Ogni bimbo deve avere un libretto sanitario aggiornato con l'indicazione del medico curante.

     5. Il comune fornisce assistenza assicurativa alle assistenti e ai bimbi.

 

     Art. 6. Oneri finanziari.

     1. Agli oneri finanziari per l'attuazione della presente legge, calcolati in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 16310 del bilancio di previsione 1995.

     2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria sarà assicurata con i relativi provvedimenti legislativi finanziari.

     3. Nel bilancio di previsione 1995 viene istituito il capitolo 42181 denominato: «Contributi ai comuni, consorzi di comuni, comunità montane per la gestione del servizio di "Assistente familiare", con lo stanziamento di 50 milioni».

 

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SOMMARIO

 

Art. 1. - Istituzione del servizio.

Art. 2. - Regolamento del servizio.

Art. 3. - Assistenti familiari: requisiti.

Art. 4. - Condizioni di ammissione e accesso al servizio.

Art. 5. - Organizzazione generale del servizio.

Art. 6. - Oneri finanziari.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[2] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.