§ 5.13.41 - L.R. 18 giugno 2008, n. 7.
Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:18/06/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Criteri e obiettivi)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Ruolo della Regione)
Art. 5.  (Ruolo di Laziodisu e delle Adisu)
Art. 6.  (Interventi, servizi e prestazioni)
Art. 7.  (Soggetti beneficiari)
Art. 8.  (Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)
Art. 9.  (Piano triennale)
Art. 10.  (Piano annuale)
Art. 11.  (Trasformazione dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu)
Art. 12.  (Organi istituzionali)
Art. 13.  (Presidente di Laziodisu)
Art. 14.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 15.  (Collegio dei revisori contabili)
Art. 16.  (Adisu)
Art. 17.  (Presidenti e comitati territoriali delle Adisu)
Art. 18.  (Incompatibilità)
Art. 19.  (Durata delle cariche. Indennità)
Art. 20.  (Statuto e regolamenti)
Art. 21.  (Direttore generale di Laziodisu)
Art. 22.  (Direttori amministrativi delle Adisu)
Art. 23.  (Personale)
Art. 24.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale)
Art. 25.  (Programma annuale di attività. Relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti)
Art. 26.  (Vigilanza e controllo della Giunta regionale)
Art. 27.  (Risorse finanziarie e patrimoniali)
Art. 28.  (Disposizioni transitorie relative alla trasformazione dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari [...]
Art. 29.  (Estinzione di Pegaso)
Art. 30.  (Prima designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai comitati territoriali delle Adisu)
Art. 31.  (Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso)
Art. 32.  (Programma operativo e primo piano triennale)
Art. 33.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 34.  (Abrogazioni)
Art. 35.  (Entrata in vigore)


§ 5.13.41 - L.R. 18 giugno 2008, n. 7. [1]

Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari

(B.U. 7 luglio 2008, n. 25 - S.O. n. 75)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, della normativa statale e comunitaria vigente in materia e dell’articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, fondato sulla centralità dello studente e volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e agli studenti che si trovano in condizioni di disabilità.

 

     Art. 2. (Criteri e obiettivi)

1. Il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni di cui all’articolo 1 è informato ai criteri di equità, pari opportunità, sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità e, in particolare, favorisce:

a) il potenziamento delle risorse a sostegno degli studenti, con priorità per i capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi;

b) l’integrazione degli studenti in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni nonché la determinazione di requisiti di merito individualizzati e di particolari criteri relativamente alle condizioni economiche e personali;

c) il potenziamento delle opportunità di esperienze didattico-formative e di ricerca delle università, anche attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;

d) il sostegno alle attività di orientamento in ingresso, nel corso degli studi universitari, e, in collaborazione con le istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro;

e) il sostegno alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale;

f) il potenziamento del sostegno abitativo e delle strutture residenziali in favore degli studenti fuori sede, da realizzare anche in collaborazione con i comuni sede di strutture universitarie;

g) la promozione di forme di partecipazione alle decisioni e di controllo, da parte degli studenti, sulla qualità e sull’efficacia dei servizi offerti.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per “diritto agli studi universitari”, il diritto agli studi universitari e all’alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

b) per “Laziodisu”, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto;

c) per “Adisu”, le articolazioni territoriali di Laziodisu;

d) per “CRUL”, il comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59);

e) per “università”, le università statali e non statali legalmente riconosciute;

f) per “istituti universitari”, gli istituti universitari facenti parte del CRUL;

g) per “istituzioni di alta cultura”, le istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

h) per “altre istituzioni”, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura di cui alle lettere f) e g);

i) per “piano triennale”, il piano regionale triennale degli interventi per il diritto agli studi universitari;

l) per “piano annuale”, il piano regionale annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari.

 

     Art. 4. (Ruolo della Regione)

1. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e controllo in materia di diritto agli studi universitari.

2. La Regione, in particolare, pone in essere attività e strumenti di valutazione, monitoraggio ed implementazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6 con il sistema informatico e statistico di settore, coordinato con il sistema statistico regionale previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio) e successive modifiche.

3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, promuove, altresì, progetti, forme di collaborazione e cooperazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti locali e le regioni, in ambito comunitario ed internazionale.
4. La Regione, per favorire la piena attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, provvede:

a) ad attivare in via sperimentale, nell’ambito della carta giovani prevista dall’articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007) e successive modifiche, specifici servizi e agevolazioni rivolti agli studenti universitari;

b) ad istituire, presso l’assessorato competente in materia di diritto agli studi universitari, il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie, composto dai rappresentanti delle suddette associazioni che siano iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) o che siano rappresentate in seno agli organi centrali delle università o delle altre istituzioni.

 

     Art. 5. (Ruolo di Laziodisu e delle Adisu)

1. Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, al fine di dare completa realizzazione al principio di cui all’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, assicurano l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6.

2. Laziodisu svolge, altresì, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.

 

     Art. 6. (Interventi, servizi e prestazioni)

1. La Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu ai sensi dell’articolo 8, di seguito indicati:

a) rivolti agli studenti, mediante concorso pubblico, quali in particolare:

1) borse di studio;

2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;

3) prestiti d’onore;

4) contributi per la mobilità internazionale;

b) rivolti alla generalità degli studenti, quali in particolare:

1) ristorazione;

2) medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali (AUSL) e con i policlinici universitari;

3) informazione ed orientamento formativo e al lavoro, promossi in collaborazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti pubblici competenti in materia;

4) supporto alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento agli studenti stranieri;

5) agevolazioni finalizzate all’attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;

6) agevolazioni per il trasporto;

7) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui alla lettera a);

8) fornitura di ausili e supporti specialistici per studenti disabili;

9) servizio per le locazioni delle strutture immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sede dell’università o dell’ istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonché con enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, comprendente,

in particolare:

9.1) collegamento tra i locatori e gli studenti;

9.2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi;

9.3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare;

c) gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;

d) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera h);

e) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera h);

f) progettazione, realizzazione, potenziamento e ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.

 

     Art. 7. (Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all’articolo 6 sono rivolti, con riferimento alle varie tipologie, agli studenti iscritti presso le università e le altre istituzioni che hanno sede legale nella Regione Lazio e rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-lauream di alta formazione. Possono, altresì, beneficiare degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6 gli studenti iscritti presso università e altre istituzioni aventi sede legale in regioni diverse dalla Regione Lazio, iscritti presso sedi distaccate nel territorio della Regione stessa, sulla base di intese stipulate con le università o istituzioni e le regioni interessate, che garantiscano forme di compensazione dei relativi oneri ed eventuali condizioni di reciprocità.

2. Gli studenti già in possesso di uno dei titoli rilasciati per i corsi di studio di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) non possono accedere agli interventi, servizi e prestazioni previsti all’articolo 6, destinati agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi, nel caso di ulteriore iscrizione ad uno dei suddetti corsi.

3. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea, apolidi e rifugiati politici accedono, a parità di trattamento con gli studenti aventi cittadinanza italiana, agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all’articolo 6, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Gli studenti di cui ai commi 1 e 3, beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6, decadono dagli stessi in caso di produzione incompleta o irregolare della certificazione richiesta dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 8. (Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)

1. Laziodisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all’articolo 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, provvede all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), e) e f), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

2. Le Adisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all’articolo 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, nonché alle regole generali di gestione e alle procedure amministrative stabilite da Laziodisu, provvedono all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere, b), c) e d), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

3. Laziodisu e le Adisu, nel rispetto di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale, possono stipulare apposite convenzioni, rispettivamente, con:

a) le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari, le istituzioni di alta cultura, che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

b) le università statali di riferimento che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3),

4) e 5).

4. Laziodisu, nel rispetto di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale, stipula apposita convenzione con le università telematiche aventi sede legale nella Regione Lazio che rilasciano titoli di studio con valore legale.

5. L’assegnazione delle borse di studio, dei posti alloggio e dei contributi finanziari per la residenzialità hanno carattere prioritario nell’ordine previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a).

6. L’aggiudicazione del servizio di ristorazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa.

7. Nell’ambito dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è garantita una quota di riserva a favore degli studenti che si trovano in condizione di disabilità.

8. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), le Adisu possono avvalersi anche di cooperative, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché di altri enti pubblici o privati senza fine di lucro scelti con procedure ad evidenza pubblica.

9. L’organizzazione dei servizi tiene conto delle esigenze specifiche degli studenti lavoratori e degli studenti con figli minori, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra impegni familiari, di studio e lavorativi.

 

     Art. 9. (Piano triennale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano triennale.

2. La proposta di piano triennale, predisposta dall’assessorato regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, è adottata dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali (OOSS) maggiormente rappresentative a livello regionale e con il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), acquisito il parere del CRUL.

3. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli enti e dei soggetti interessati, in sede di predisposizione del piano triennale si tiene conto delle proposte formulate per il triennio di riferimento da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera d), e dell’articolo 17, comma 4, lettera a).

4. Il piano triennale, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all’articolo 2 e in conformità alla programmazione regionale economico-sociale e delle politiche in favore dei giovani, indica le linee generali programmatiche in materia di diritto agli studi universitari, stabilendo, in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire, le relative priorità, nonché le strategie utili alla loro realizzazione;

b) le risorse finanziarie destinate alle iniziative regionali previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, nonché agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all’articolo 6;

c) gli indirizzi per la manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e);

d) gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f).

5. Il piano triennale è aggiornato con le modalità di cui al presente articolo ed ha, comunque, efficacia fino all’adozione del successivo piano triennale.

 

     Art. 10. (Piano annuale)

1. Ai fini dell’attuazione del piano triennale, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, acquisito il parere del CRUL e previo confronto con le OOSS maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano annuale, in coerenza con le linee generali programmatiche indicate dal piano triennale [2].

2. Il piano annuale, predisposto dall’assessorato regionale competente tenendo conto delle proposte formulate entro il trentuno dicembre di ogni anno da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera d) e 17, comma 4, lettera a), in particolare, stabilisce:

a) le iniziative regionali previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, nonché gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all’articolo 6, da attuare nell’anno di riferimento;

b) i criteri, le modalità, i tempi nonché le risorse necessarie per l’attuazione delle iniziative regionali di cui all’articolo 4, commi 2 e 3;

c) i criteri, le modalità e i tempi per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), e) e f), di competenza di Laziodisu;

d) i criteri, le modalità e i tempi, per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), di competenza delle Adisu;

e) le risorse da destinare complessivamente a Laziodisu e i criteri per il riparto delle risorse stesse tra Laziodisu e le Adisu, anche tenendo conto del patrimonio immobiliare e della popolazione studentesca delle singole università di riferimento;

f) i criteri e le modalità per l’assegnazione di risorse aggiuntive, sulla base della relazione di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), quale premio incentivante per le Adisu più efficienti;

g) i criteri e le risorse per i progetti finalizzati e per la concessione dei sussidi straordinari di cui all’articolo 17, comma 4, lettere d) ed e);

h) la fissazione del limite di spesa per la definizione della competenza di Laziodisu e delle Adisu relativamente alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e);

i) le risorse da destinare per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, e i criteri per il riparto delle risorse stesse.

 

CAPO II

ENTE PUBBLICO DIPENDENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO

 

     Art. 11. (Trasformazione dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu)

1. Al fine di favorire una attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6 più razionale e rispondente ai criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dall’articolo 2, l’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, istituita e disciplinata con legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, è trasformata nell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, disciplinata dal presente capo.

2. Laziodisu, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, si configura quale ente pubblico dipendente dalla Regione, avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

3. Laziodisu ha sede legale in Roma ed è articolata territorialmente nelle Adisu di cui all’articolo 16, in una prospettiva di equilibrio tra l’esigenza di garantire una tutela unitaria del diritto agli studi universitari e l’esigenza di assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

 

     Art. 12. (Organi istituzionali)

1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 13. (Presidente di Laziodisu)

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, nomina il presidente di Laziodisu, scegliendolo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nell’organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, sentito il presidente del CRUL e acquisito, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Il presidente:

a) presiede, convoca e coordina il consiglio di amministrazione;

b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;

c) sovrintende all’attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;

d) designa il direttore generale di Laziodisu, ai sensi dell’articolo 21;

e) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell’articolo 25;

f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera n);

g) nomina il vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 14. (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione.

2. In armonia con i principi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche, e al fine di assicurare una adeguata partecipazione delle diverse realtà territoriali del sistema universitario regionale ai processi decisionali, il consiglio di amministrazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 32, comma 6, della l.r. 27/2006, è composto dal presidente di Laziodisu e da altri dieci membri, nominati, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, dei quali:

a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle Adisu di cui all’articolo 17;

b) un rappresentante delle università non statali legalmente riconosciute, designato dai rispettivi rettori;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle università e delle altre istituzioni del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici o dei consigli di amministrazione o di altri organismi elettivi degli studenti delle rispettive università o delle altre istituzioni, riuniti in apposita assemblea, convocata dall’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti [3].

3. Nelle more della designazione dei membri indicati al comma 2, lettere b) e c), il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare, provvede a:

a) conferire l’incarico al direttore generale di Laziodisu, su designazione del presidente;

b) adottare lo statuto e i regolamenti di cui all’articolo 20;

c) adottare la dotazione organica del personale di Laziodisu, ai sensi dell’articolo 23, comma 2;

d) formulare le proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale, ivi compresa l’indicazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di Laziodisu e delle Adisu, tenendo conto dei contributi dei comitati territoriali di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a);

e) adottare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 24;

f) adottare il programma annuale di attività, ai sensi dell’articolo 25, comma 1;

g) assegnare al direttore generale, sulla base del programma annuale di attività di cui alla lettera f), gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, tenendo conto delle proposte dei comitati territoriali di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c);

h) impartire al direttore generale le direttive per lo svolgimento dell’attività gestionale;

i) stabilire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza delle Adisu;

l) adottare i modelli di convenzione tipo per l’attivazione presso le Adisu del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), numero 9);

m) verificare, sentito l’organo di valutazione e controllo strategico previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dall’amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, i risultati di gestione e valutare annualmente il direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;

n) delegare determinati compiti al presidente di Laziodisu.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante [4].

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese, quando il presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

 

     Art. 15. (Collegio dei revisori contabili)

1. Il collegio dei revisori contabili, in conformità all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente stesso, su designazione del Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni, scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia e trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu [5].

4. [Il presidente del collegio dei revisori partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 14] [6].

5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano di età fino alla nomina, da parte del Presidente della Regione, del componente effettivo.

 

     Art. 16. (Adisu)

1. Le Adisu sono articolazioni territoriali di Laziodisu, aventi, rispettivamente, a riferimento le singole università statali della Regione, dotate di autonomia amministrativa e organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia gestionale, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono.

2. Presso ciascuna Adisu è istituito un comitato territoriale composto dal presidente e da altri quattro membri.

 

     Art. 17. (Presidenti e comitati territoriali delle Adisu)

1. Il comitato territoriale di ciascuna Adisu è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dai seguenti membri nominati dal Presidente stesso, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, sentita la commissione consiliare competente:

a) un presidente, scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione e programmazione, d’intesa con il rettore dell’università di riferimento [7];

b) due rappresentanti degli studenti delle università statali di riferimento, eletti secondo le disposizioni previste per l’elezione degli studenti in seno al senato accademico;

c) un rappresentante del comune in cui hanno sede le università statali di riferimento;

d) un rappresentante della Regione, designato dall’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.

2. Nelle more delle designazioni dei membri indicati al comma 1, i comitati territoriali si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

3. Il presidente presiede, convoca e coordina il comitato territoriale ed esprime il parere sulla nomina del direttore amministrativo della rispettiva Adisu, ai sensi dell’articolo 22, comma 1.

4. Il comitato territoriale, quale organismo con funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza della rispettiva Adisu, in particolare, provvede a:

a) fare pervenire al consiglio di amministrazione i propri contributi in merito alle proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale;

b) vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull’efficacia delle attività di gestione dei servizi stessi, presentando periodiche relazioni al consiglio di amministrazione;

c) nell’ambito del programma annuale di attività di cui all’articolo 25, comma 1, formulare al consiglio di amministrazione proposte relativamente agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni da attuare, nonché in ordine all’assegnazione al direttore generale degli obiettivi programmatici gestionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie;

d) proporre al consiglio di amministrazione progetti finalizzati all’attuazione di particolari servizi rivolti al soddisfacimento delle esigenze degli studenti universitari presenti sul proprio territorio;

e) proporre al consiglio di amministrazione la concessione di sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, delle borse di studio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).

5. Alle sedute del comitato territoriale partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo della Adisu con funzioni di segretario verbalizzante.

 

     Art. 18. (Incompatibilità)

1. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu nonché ai membri dei comitati territoriali delle Adisu si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

a) membro dei consigli o delle giunte comunali, provinciali o regionali, presidente o assessore di comunità montane, presidente dei municipi;

b) dipendente dell’amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell’ente;

c) direttore generale di aziende sanitarie locali o ospedaliere;

d) presidente o membro degli organi di altri enti regionali;

e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu o alle Adisu;

f) rappresentante di organizzazioni che abbiano potenziali conflitti di interesse con la gestione dei servizi di competenza di Laziodisu o delle Adisu;

g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;

h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;

i) rettore, pro-rettore, preside di facoltà, presidente del consiglio di laurea, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione o del senato accademico delle università;

l) rappresentante delle organizzazioni sindacali, limitatamente ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;

m) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.

3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, cessando dalla carica, dalle funzioni o dall’ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 19. (Durata delle cariche. Indennità)

1. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, dello Statuto, decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al comma 2 per i rappresentanti degli studenti.

2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione di Laziodisu e ai comitati territoriali delle Adisu cessano dalla carica nei seguenti casi:

a) rinnovo della rappresentanza studentesca;

b) trasferimento ad altra università;

c) venir meno dello status di studente come definito dal CRUL.

3. Nei casi indicati al comma 2, lettere b) e c), lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.

4. L’indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu è determinata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

5. Ai membri dei comitati territoriali delle Adisu, con esclusione dei rispettivi presidenti, ai quali è riconosciuta un’indennità di carica pari al 20 per cento di quella spettante al Presidente del consiglio di amministrazione di Laziodisu, compete un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dall’articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) [8].

 

     Art. 20. (Statuto e regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.

2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu e dei comitati territoriali delle Adisu.

3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto e previo confronto con le OOSS aziendali, adotta il regolamento contenente i criteri per l’organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti e per il controllo interno.

4. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì, previo confronto con le OOSS aziendali:

a) il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu;

b) il regolamento relativo alla carta dei servizi.

 

     Art. 21. (Direttore generale di Laziodisu)

1 Il direttore generale è designato dal presidente di Laziodisu ed è scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private.

2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale in materia.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell’incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

5. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l’ente verso l’esterno, attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall’articolo 6, di competenza di Laziodisu ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

6. Il direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) provvede all’organizzazione delle strutture di Laziodisu, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 3, fatta salva l’autonomia organizzativa delle Adisu.

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, fatta salva la gestione funzionale delle Adisu in relazione alle risorse rispettivamente assegnate;

c) dirige e coordina le attività delle strutture di Laziodisu, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;

d) assicura l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di sua competenza;

f) conferisce l’incarico ai direttori amministrativi delle Adisu, previo parere dei presidenti dei rispettivi comitati territoriali;

g) assegna ai direttori amministrativi delle Adisu gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma di attività di cui all’articolo 25, comma 1, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;

h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i direttori amministrativi delle Adisu con riferimento agli obiettivi assegnati;

i) delega, ove necessario, atti di propria competenza ai direttori amministrativi delle Adisu, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, nonché al dirigente preposto alla struttura centrale di Laziodisu di cui all’articolo 29, comma 4, lettera a);

l) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione di Laziodisu ed assicura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

 

     Art. 22. (Direttori amministrativi delle Adisu)

1. L’incarico di direttore amministrativo di ciascuna Adisu è conferito, a tempo determinato, dal direttore generale di Laziodisu, previo parere del presidente del rispettivo comitato territoriale, a un dirigente di ruolo di Laziodisu ovvero ad altro soggetto scelto in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Nel caso in cui l’incarico di direttore amministrativo sia conferito a dipendenti pubblici non appartenenti al ruolo di Laziodisu, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi è regolato con contratto individuale, della stessa durata dell’incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

4. I direttori amministrativi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipulano le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l’ente verso l’esterno, attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall’articolo 6, di competenza delle Adisu ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a loro attribuiti dallo statuto o delegati dal direttore generale per assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

5. I direttori amministrativi, in particolare, svolgono i seguenti compiti:

a) organizzano le strutture sottordinate, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 3;

b) sono responsabili della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate dal direttore generale;

c) dirigono, coordinano e controllano l’attività delle strutture sottordinate, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore generale;

d) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di loro competenza;

e) presentano al presidente del comitato territoriale e al direttore generale, entro la fine di febbraio di ogni anno, la rendicontazione relativa all’impiego delle risorse finanziarie assegnate nell’anno precedente;

f) esercitano le funzioni di segretario verbalizzante dei rispettivi comitati territoriali delle Adisu ed assicurano l’esecuzione delle relative deliberazioni.

 

     Art. 23. (Personale)

1. Laziodisu ha un proprio personale, determinato nella sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle attività di propria competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso l’apposita struttura organizzativa centrale.

2. La dotazione organica complessiva di Laziodisu, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all’articolo 20, comma 3, previo confronto con le OOSS aziendali, è articolata sulla base del fabbisogno di personale delle strutture centrali di Laziodisu e delle strutture decentrate delle Adisu, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realtà universitarie di riferimento e delle dimensioni operative delle Adisu stesse. La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle Adisu si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

 

     Art. 24. (Bilancio di previsione e rendiconto generale) [9]

     1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono trasmessi alla Giunta regionale e sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

     2. Al rendiconto generale è allegata la relazione del consiglio di amministrazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

 

     Art. 25. (Programma annuale di attività. Relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti)

1. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati territoriali delle Adisu, adotta il programma annuale di attività di Laziodisu, in coerenza con il piano annuale, che costituisce l’atto di indirizzo per l’attività amministrativa e gestionale di competenza del direttore generale e dei direttori amministrativi delle Adisu, per l’assegnazione degli obiettivi da realizzare nel periodo di validità del programma stesso e per il riparto delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.

2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in una relazione annuale adottata dal presidente e trasmessa alla Giunta regionale ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b).

 

     Art. 26. (Vigilanza e controllo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:

a) approva lo statuto;

b) valuta l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall’articolo 20, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, e sulla dotazione organica del personale di cui all’articolo 23, comma 2, con le seguenti modalità:

1) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l’ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;

2) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell’atto;

3) nell’ipotesi di cui al numero 2), se la Giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell’atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell’atto, lo stesso si intende decaduto;

e) esercita il controllo sugli organi disponendo:

1) la decadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di dimissioni della maggioranza dei componenti, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dai piani triennale e annuale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di sei sedute nel corso dell’anno e la conseguente sostituzione;

3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo.

3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale provvede attraverso l’apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.

 

     Art. 27. (Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. La Regione, in conformità ai piani triennale e annuale, assegna a Laziodisu le seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

b) finanziamento annuo regionale per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

c) gettito della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore) e successive modifiche, percepito dalla Regione ai sensi dell’articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);

d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), determinata ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996 - articolo 28 della legge regionale 11.4.1996, n. 17) e aggiornata annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, al tasso di inflazione programmato [10];

e) contributi regionali per il cofinanziamento della l. 338/2000 e successive modifiche;

f) contributi regionali per l’attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;

g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;

h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall’Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati;

i) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;

l) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

m) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione di enti e soggetti pubblici o privati.

2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio, costituito dai beni immobiliari e mobiliari di proprietà.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. (Disposizioni transitorie relative alla trasformazione dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu)

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 647, continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali di Laziodisu, di cui al capo II.

2. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili ai sensi degli articoli 14 e 15, Laziodisu subentra all’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, nella titolarità dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali e finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

3. A decorrere dalla data indicata al comma 2, i dipendenti di ruolo dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, sono trasferiti nel ruolo del personale di Laziodisu, di cui al capo II. Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

4. A decorrere dalla data indicata al comma 2, per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, non di ruolo dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, restano in vigore i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza. Tale personale continua senza interruzione il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali.

 

     Art. 29. (Estinzione di Pegaso)

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili del consorzio polifunzionale Pegaso, ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (Adisu) istituite e disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l’attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 647/2005, continuano ad operare fino all’estinzione del suddetto ente che comunque deve avvenire entro, e non oltre, la fine della presente legislatura, allo scopo di garantire il collaudo delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari finanziate e programmate ai sensi della l. 338/2000 e successive modifiche. In ogni caso gli incarichi del commissario straordinario e dei membri del collegio dei revisori contabili devono concludersi entro la fine della presente legislatura.

2. Il commissario straordinario indicato al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione delle funzioni del consorzio polifunzionale Pegaso, del personale di ruolo in servizio, delle risorse finanziarie e patrimoniali, immobiliari e mobiliari, nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti.

3. La Giunta regionale, dopo la costituzione, ai sensi degli articoli 14 e 15, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, fermo restando quanto stabilito al comma 1, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce a Laziodisu le funzioni, il personale e le risorse risultanti dalla ricognizione effettuata ai sensi del comma 2 e dichiara l’estinzione del consorzio polifunzionale Pegaso.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, Laziodisu subentra al consorzio polifunzionale Pegaso nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e assicura la continuità delle funzioni già svolte dal consorzio stesso nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera h), nonché le attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla l. 338/2000 e successive modifiche, sono espletate da un’apposita struttura centrale di Laziodisu;

b) le attività inerenti alla gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, nonché le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera h), sono espletate dalle Adisu, le quali provvedono, altresì, ad erogare, anche mediante convenzioni con i comuni sede dell’università o dell’istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonché con gli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, il servizio per le locazioni delle strutture immobiliari rivolto agli studenti con compiti di:

1) collegamento tra i locatori e gli studenti;

2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi, attuati in collaborazione con i comuni sede dell’università di riferimento, le associazioni degli inquilini e dei proprietari;

3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare.

5. I dipendenti di ruolo del consorzio polifunzionale Pegaso, trasferiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, sono iscritti nel ruolo del personale di Laziodisu ed assegnati alla struttura centrale preposta all’espletamento delle attività indicate al comma 4, lettera a). Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

 

     Art. 30. (Prima designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai comitati territoriali delle Adisu)

1. In fase di prima applicazione, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti degli studenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), sono designati, previa elezione, dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di facoltà, riuniti in assemblea convocata dal commissario straordinario dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, d’intesa con il rettore dell’università statale di riferimento, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti e durano in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca e secondo le modalità previste per l’elezione degli studenti in seno al senato accademico.

 

     Art. 31. (Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) il direttore generale dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, è confermato in qualità di direttore generale di Laziodisu, di cui al capo II;

b) l’incarico di direttore generale di Pegaso cessa di diritto alla data del conferimento dell’incarico di dirigente della struttura centrale di Laziodisu, di cui all’articolo 29, comma 4, lettera a).

 

     Art. 32. (Programma operativo e primo piano triennale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la proposta del primo piano triennale con le procedure previste dall’articolo 9.

2. Relativamente all’anno accademico 2008/2009 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. 25/2003 e successive modifiche.

3. A decorrere dall’anno accademico 2008/2009, le convenzioni stipulate tra Laziodisu, le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura sono adeguate alle disposizioni della presente legge nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 3.

 

     Art. 33. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli, di cui alle unità previsionali di base (UPB) F13 e F14, istituiti nel bilancio annuale di previsione regionale.

2. Il gettito delle tasse di cui all’articolo 27, comma 1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio tesoreria di Laziodisu.

 

     Art. 34. (Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:

a) la l.r. 25/2003 e successive modifiche;

b) l’articolo 62 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004);

c) l’articolo 17 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005);

d) l’articolo 172 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006).

 

     Art. 35. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 27 luglio 2018, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[7] Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[8] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.