§ 2.3.33 - L.R. 28 giugno 2013, n. 4.
Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:28/06/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Trattamento economico)
Art. 2.  (Trattamento previdenziale)
Art. 3.  (Assegno di fine mandato)
Art. 4.  (Divieto di cumulo. Partecipazione alle commissioni permanenti e speciali)
Art. 5.  (Rimborso spese di missioni)
Art. 6.  (Assegno in caso di sospensione)
Art. 7.  (Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale)
Art. 8.  (Abolizione del vitalizio)
Art. 9.  (Esclusione dall’erogazione del vitalizio e del trattamento previdenziale
Art. 9 bis.  (Innalzamento dell’età e riduzione dell’assegno vitalizio)
Art. 10.  (Modifica all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 “Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti [...]
Art. 11.  (Contributi ai gruppi consiliari)
Art. 12.  (Rendicontazione)
Art. 13.  (Restituzione delle somme)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e [...]
Art. 15.  (Sistema informativo relativo al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari)
Art. 16.  (Partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi
Art. 17.  (Importo indennità ulteriori alla retribuzione di servizio)
Art. 18.  (Incarichi dipendenti regionali)
Art. 19.  (Ulteriori riduzioni della spesa)
Art. 20.  (Tetto al trattamento economico dei dipendenti regionali)
Art. 21.  (Razionalizzazione del patrimonio. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e [...]
Art. 22.  (Ricognizione e riordino degli enti. Riduzione del numero dei componenti degli organi)
Art. 23.  (Riduzione del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Trattamento economico degli amministratori di società e dei dipendenti delle società regionali)
Art. 23 bis.  (Tetto al trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici economici - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica “ATER”)
Art. 24.  (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)
Art. 25.  (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 26.  (Composizione e nomina del Collegio)
Art. 27.  (Compiti del Collegio e pareri obbligatori)
Art. 28.  (Ulteriori compiti del Collegio)
Art. 29.  (Modalità di esercizio delle funzioni del Collegio)
Art. 30.  (Funzionamento del Collegio)
Art. 31.  (Elenco regionale dei revisori dei conti)
Art. 32.  (Responsabilità)
Art. 33.  (Indennità e rimborso spese)
Art. 34.  (Cause di esclusione, incompatibilità e durata)
Art. 35.  (Razionalizzazione delle funzioni di supporto tecnico ed epidemiologico della programmazione sanitaria e razionalizzazione delle attività dell’Agenzia di sanità pubblica della Regione. [...]
Art. 36.  (Abrogazioni e modifiche)
Art. 37.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”)
Art. 38.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.33 - L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione

(B.U. 2 luglio 2013, n. 53)

 

Capo I

Misure di contenimento della spesa regionale

 

Sezione I

Disposizioni riguardanti i consiglieri regionali, gli assessori e i gruppi consiliari

 

Art. 1. (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali ed agli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico non può eccedere complessivamente l’importo di euro 11.100,00 lordi per i consiglieri regionali e gli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, e l’importo di euro 13.800,00 lordi per il Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

3. Sulla base dei limiti individuati al comma 2, l’indennità di carica mensile per i consiglieri regionali, gli assessori, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione è stabilita in euro 7.600,00. Ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni di Presidente del Consiglio regionale e di Presidente della Regione spetta inoltre un’indennità di funzione mensile pari ad euro 2.700,00. Ai consiglieri regionali, agli assessori, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuito inoltre un rimborso spese mensile per l’esercizio del mandato pari a euro 3.500,00.

4. I vice Presidenti del Consiglio regionale ed i consiglieri Segretari, di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato), nonché i Presidenti e i vice Presidenti delle commissioni permanenti e speciali ed i capigruppo consiliari, svolgono a titolo gratuito le loro funzioni.

5. La corresponsione dell'indennità di carica mensile, corrisposta in dodici mensilità, decorre dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale e cessa alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale. Sull’indennità di carica mensile è operata una trattenuta previdenziale qualora il consigliere dichiari, entro sessanta giorni dalla data di prima convocazione del Consiglio, di voler beneficiare del trattamento di cui all’articolo 2 [1].

6. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, l’indennità di carica è corrisposta, rispettivamente, fino alla data in cui viene meno o da quella in cui matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

7. L’indennità di carica per il Presidente della Regione decorre dalla data della relativa proclamazione e fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica previste dallo Statuto.

8. L’indennità di funzione è corrisposta in dodici mensilità e decorre per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio regionale, rispettivamente, dalla data della proclamazione, fino alla proclamazione del Presidente neoeletto e dalla data di elezione, fino alla prima seduta della nuova Assemblea e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni.

9. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità di sanzione per l’assenza del consigliere regionale dai lavori dell’Aula, con l’esclusione dei casi di malattia, missione o incarico politico istituzionale. In caso di mancata partecipazione degli assessori alle sedute della Giunta regionale, le medesime modalità sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale forniscono adeguata pubblicità riguardo ai soggetti ai quali sono applicate le misure di cui al presente comma.

10. Il rimborso di cui al comma 1, lettera c), è corrisposto per il Presidente della Regione e per gli assessori dalla data, rispettivamente, della relativa proclamazione e della relativa nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; per i consiglieri, dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale fino alla data d’insediamento del nuovo Consiglio regionale e, comunque, fino a quando la carica viene meno.

11. Il trattamento economico è indicizzato annualmente sulla base della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.

12. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti i termini per l’esercizio del diritto di opzione sulla retribuzione da parte degli eletti.

 

     Art. 2. (Trattamento previdenziale) [2]

1. È introdotto a favore dei consiglieri regionali eletti a decorrere dalla X legislatura il trattamento previdenziale previsto per i dipendenti pubblici, basato sul sistema di calcolo contributivo.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che, in base alla dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 5, abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato e per un massimo di tre mandati anche non consecutivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, svolto anche in periodi antecedenti alla X legislatura, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di sessant'anni [3].

3. Il trattamento previdenziale spetta anche agli assessori non componenti del Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dalla nomina, dichiarino di voler beneficiare dello stesso.

4. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, la frazione di un anno di mandato si computa come un anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Ai soli fini della maturazione del minimo contributivo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo mensile di cui al comma 11.

5. Al consigliere regionale che sostituisce altro consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa dell’annullamento e la data del subentro.

6. Il trattamento previdenziale, corrisposto in dodici mensilità, è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla Tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e successive modifiche, in relazione all’età del richiedente al momento del conseguimento del diritto al trattamento previdenziale.

7. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere o dell’assessore non componente del Consiglio ed il numero dei mesi.

8. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 11. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

9. L’importo del trattamento previdenziale è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

10. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 3, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso spese di esercizio del mandato.

11. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e dell’assessore non componente del Consiglio è pari all’8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

12. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni delle serie storiche del PIL operate dall’ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione, e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

13. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio, cessato dal mandato, ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto.

14. Nel caso in cui il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

15. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, i consiglieri regionali e gli assessori non componenti del Consiglio che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

16. Qualora il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio cessato dalla carica rientri a far parte del Consiglio regionale, oppure sia eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o ad altro Consiglio regionale, ovvero sia nominato Ministro o Assessore regionale, l’erogazione del trattamento previdenziale resta sospeso per tutta la durata della nuova carica e viene ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione.

17. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 16, il consigliere regionale o l’Assessore non componente del Consiglio cessato dalla carica ne deve dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

18. Nel caso di rielezione al Consiglio o di nomina ad Assessore, l’importo del trattamento previdenziale è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente all’ammontare del trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi all’ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione è rivalutato ai sensi dei commi 9 e 12.

19. In caso di decesso del consigliere regionale o dell’assessore non componente del Consiglio in carica che abbia esercitato il mandato per almeno cinque anni anche non continuativi e abbia corrisposto i contributi di cui al comma 2 per il medesimo periodo, nonché del consigliere o dell’assessore cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale ovvero in attesa di conseguire il requisito di età, spetta una pensione di reversibilità ai familiari superstiti, secondo le disposizioni previste per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modifiche, e all’articolo 1, comma 41, della l. 335/1995 e successive modifiche, nonché secondo le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione ai superstiti, e ai fini del calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

20. Il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio che, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), opti, in luogo dell’indennità consiliare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di essere ammesso al versamento dei contributi, per ottenere la valutazione ai fini previdenziali del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione. In tal caso le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

21. Il consigliere regionale sospeso dalla carica è assoggettato al versamento dei contributi previdenziali qualora, intervenuta la sentenza definitiva di proscioglimento, gli sia corrisposta la differenza tra l’assegno percepito nel periodo di sospensione e le indennità ad esso spettanti di cui all’articolo 6, comma 4.

22. L’Ufficio di presidenza, con deliberazione, detta le disposizioni attuative del presente articolo.

23. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 551.500,00 per l’anno 2018, euro 1.366.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.384.500,00 a decorrere dall’anno 2020, si provvede nell’ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione.

 

     Art. 3. (Assegno di fine mandato)

1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell’1 per cento, al netto delle ritenute fiscali, a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno di fine mandato.

2. L’assegno di fine mandato è corrisposto ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato. Non spetta in caso di annullamento delle elezioni.

3. L’assegno di fine mandato spetta altresì:

a) ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura;

b) agli aventi causa del consigliere, in caso di decesso di quest’ultimo durante l’espletamento del mandato.

4. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, la misura dell’assegno di fine mandato è stabilita – per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni – in un dodicesimo dell’indennità di carica totale lorda di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), percepita nell’anno dal consigliere regionale. Se l’esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell’indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

5. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell’assegno di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di un assegno per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.

 

     Art. 4. (Divieto di cumulo. Partecipazione alle commissioni permanenti e speciali)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è vietato cumulare indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità entro dieci giorni dall’assunzione dell’incarico più recente.

2. Fermo restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, il trattamento economico di cui all’articolo 1 non può cumularsi con assegni, indennità, emolumenti, medaglie o gettoni di presenza o altri compensi, comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.

3. La partecipazione alle commissioni permanenti e speciali è gratuita e, pertanto, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

4. Il trattamento economico non spetta al consigliere regionale e al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale o siano nominati componenti della Giunta di un’altra Regione e che fruiscano del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino all’eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.

5. Il trattamento economico non spetta, altresì, al componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale o della Giunta di un’altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato consigliere regionale o sia nominato componente della Giunta regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.

6. Ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi.

7. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale dispone la sospensione dell’indennità di carica di cui all’articolo 1 fino all’adempimento di cui al comma 6 e ne dà notizia all’Assemblea.

 

     Art. 5. (Rimborso spese di missioni)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, le spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, non possono essere superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

2. Ai consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale che, in rappresentanza della Regione ovvero per ragioni istituzionali, si rechino in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo e il mezzo di trasporto marittimo, ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio.

3. In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo per un tetto di spesa massimo giornaliero stabilito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4.

4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale dettano, per quanto di competenza, le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riferimento alla determinazione del contingente in missione, nonché la disciplina per l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri regionali e degli assessori.

 

     Art. 6. (Assegno in caso di sospensione)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta del 40 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata, con apposito provvedimento, la sospensione del consigliere regionale.

3. Al consigliere regionale che sostituisce temporaneamente quello sospeso compete, per la durata della supplenza, il trattamento complessivamente spettante ai consiglieri in carica.

4. Al consigliere regionale che è stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e le indennità ad esso spettanti, con esclusione del rimborso spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).

 

     Art. 7. (Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale)

1. Il presente articolo disciplina, in attesa della legge regionale in materia di trasparenza, la pubblicità dello stato patrimoniale degli eletti e degli amministratori.

2. Entro trenta giorni dalla proclamazione o dall’assunzione della carica, entro il mese di maggio di ogni anno ed entro trenta giorni dalla cessazione della carica, ciascun eletto al Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, ciascun assessore e ciascun componente di organi amministrativi di enti pubblici dipendenti, aziende e società a partecipazione regionale depositano presso i competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione contenente:

a) i dati relativi al reddito e al patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

b) i beni immobili e mobili registrati posseduti;

c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;

d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, deve altresì contenere, per ciascun eletto al Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Regione e per ciascun assessore, i dati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) non previsti dal presente articolo.

4. Entro trenta giorni dalla proclamazione o dall’assunzione della carica, entro il mese di maggio di ogni anno ed entro trenta giorni dalla cessazione della carica, ciascun eletto al Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, ciascun assessore e ciascun componente di organi amministrativi di enti pubblici dipendenti, aziende e società a partecipazione regionale depositano presso i competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione concernente la sussistenza o la non sussistenza in capo al coniuge, ad affini e/o a parenti entro il secondo grado di un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale con la Regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società partecipate e/o controllate dalla Regione, nelle modalità definite con regolamento della Giunta regionale.

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano annualmente, all’inizio e alla fine del mandato, le dichiarazioni di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale.

6. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 2 e 4, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Regione diffidano il soggetto inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale è applicata una sanzione pari al 30 per cento dell’importo mensile dell’indennità di carica di cui all’articolo 1 ovvero della retribuzione. Qualora entro i successivi quindici giorni il soggetto non ottemperi, è applicata una sanzione pari al 50 per cento dell’importo mensile dell’indennità di carica di cui all’articolo 1 ovvero della retribuzione.

 

     Art. 8. (Abolizione del vitalizio)

1. Per i consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura resta ferma l’abolizione del vitalizio di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

 

     Art. 9. (Esclusione dall’erogazione del vitalizio e del trattamento previdenziale [4])

1. Qualora il titolare dell’assegno vitalizio o l’avente diritto all’assegno vitalizio o il titolare dell’assegno di reversibilità sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei Delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e tale condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell’interdizione stessa. L’esclusione dall’erogazione del vitalizio opera permanentemente anche nel caso in cui l’interdizione dai pubblici uffici sia pari a cinque anni.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari del trattamento previdenziale disciplinato dall’articolo 2. L’esclusione dell’erogazione dell’assegno cessa nel caso in cui la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici si estingua ai sensi dell’articolo 178 del codice penale e comunque non prima dell’estinzione della pena [5].

 

     Art. 9 bis. (Innalzamento dell’età e riduzione dell’assegno vitalizio) [6]

1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto entro la fine della IX legislatura la carica di consigliere regionale o di assessore non componente del Consiglio regionale, sono erogati al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La corresponsione dell’assegno può essere anticipata, su richiesta, a partire dal sessantesimo anno di età. In tal caso sulla misura dell’assegno si applica una decurtazione del 5 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. In attuazione dell’articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.

4. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate ai sensi del comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 487, della l. 147/2013.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti secondo le aliquote stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Tali aliquote sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.

6. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro possono chiedere l’esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 5 previa presentazione di idonea documentazione.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, l’importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 “Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale” e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell’articolo 3 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le sole disposizioni in materia di trattamento economico e di missione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla disciplina regionale, nonché la facoltà di opzione prevista dall’articolo 68, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

2. Nei confronti degli assessori regionali cessati dalla carica entro la IX legislatura trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

 

     Art. 11. (Contributi ai gruppi consiliari)

1. Ai gruppi consiliari è assegnato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, un contributo, a carico del bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicamente nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall’articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida individuate dallo stesso decreto.

3. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l’importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall’ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall’assegnazione del contributo i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo il gruppo misto e quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni o che, costituitisi all’esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente [7].

5. Se un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell’esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

7. Ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, i fondi erogati dal Consiglio regionale a ciascun gruppo sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

8. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l’esercizio della loro attività istituzionale ai sensi del comma 1, locali con relative dotazioni strumentali e servizi.

 

     Art. 12. (Rendicontazione)

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari di cui all’allegato B del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, volto ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L’autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, la veridicità e la correttezza delle spese sostenute sono attestate dal presidente del gruppo consiliare, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012 [8].

6. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell’evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L’originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Trova altresì applicazione l’articolo 3, commi 2 e 3 dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 in materia di documentazione contabile.

8. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto, su apposito spazio dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.

9. La mancata pubblicazione del rendiconto comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell’anno.

10. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all’atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

 

     Art. 13. (Restituzione delle somme) [9]

1. Il gruppo consiliare ha l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:

a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all’articolo 12, comma 5;

b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso al modello di cui all’articolo 12, comma 1;

c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale rispetto alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2013 sono soppresse le strutture e gli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 17 della l. r. 6/2002 e successive modifiche. Ovunque ricorrano sono soppresse le parole: "dipartimento" e "direttore del dipartimento".

2. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1, con il regolamento di cui all'articolo 30 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, previa comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, sono disciplinate le modifiche all'attività ed all’organizzazione della Giunta regionale conseguenti alla soppressione delle strutture e degli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento.

3. All'articolo 11 bis della l.r. 6/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, l’Avvocatura regionale, qualora non sussistano conflitti di interessi neppure potenziali, garantisce il coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, degli enti di cui all’articolo 56 dello Statuto e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.”;

b) al comma 3, le parole: “da almeno dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “da almeno dodici anni, ad avvocati dello Stato”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Gli onorari corrisposti dalle società partecipate o controllate dalla Regione, per le prestazioni professionali svolte da avvocati o studi legali esterni all’Avvocatura regionale ed inerenti a procedimenti giudiziari, non possono superare, per ogni fase del procedimento, un importo pari al valore medio di liquidazione ridotto nella misura massima consentita, previsto dalla Tabella A, del decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).”;

d) al comma 5 le parole: ",in caso di eccessivo carico di lavoro segnalato dall'Avvocatura regionale," sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: "o in caso di verificata impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali disponibili.".

4. All’articolo 37 della l.r. 6/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “di presidenza” sono inserite le seguenti: “e della Conferenza dei Presidenti”;

b) al comma 1 dopo le parole: “controllo contabile,” sono inserite le seguenti: “i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL)” e dopo le parole: “di segreteria” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fatta eccezione per i gruppi consiliari, alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile.”;

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo la lettera b), del comma 4, è inserita la seguente:

“b bis) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;”;

f) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:

“c bis) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4 bis e 5, la presenza all’interno delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 di tre collaboratori scelti anche tra esterni all’amministrazione nella misura massima di due unità;”;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell’ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.”;

h) il comma 5 è sostituto dal seguente:

“5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l’attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l’amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.”;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai casi di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.”.

5. All’articolo 38 della l.r. 6/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabile alle Regioni, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni di cui al comma 4, a dipendenti della categoria D appartenenti al ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Incarichi dirigenziali possono essere conferiti per specifiche esigenze dell’amministrazione e su iniziativa della stessa entro i limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 5bis del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Consiglio, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”.

6. Il comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al collocamento a riposo e al trattenimento in servizio del personale dipendente della Regione e degli enti da essa dipendenti, è abrogato.

7. Alle leggi regionali che hanno previsto l’istituzione di strutture di diretta collaborazione presso gli organi di controllo e garanzia sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 bis, dell’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

b) il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modifiche;

c) il comma 1 bis, dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche ;

d) il comma 7 bis, dell’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche.

8. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delle strutture di cui al comma 7.

9. Fino all’adozione degli atti di riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale conseguenti l’abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 6/2002, le strutture amministrative di supporto di cui al comma 6, istituite nel rispetto della previgente normativa, continuano ad operare.

 

     Art. 15. (Sistema informativo relativo al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari)

1. La Regione, istituendo un sistema informativo, garantisce l’afflusso, per via telematica, dei dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari ai soggetti previsti dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, curandone la pubblicità sul proprio sito istituzionale.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, alla Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalità attuative del sistema informativo, avvalendosi della struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell’informatica.

 

Sezione II

Disposizioni riguardanti l’amministrazione regionale, le società,

le agenzie e gli enti pubblici dipendenti regionali

 

     Art. 16. (Partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi [10])

1. La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, di enti che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ove previsto dalla normativa vigente.

2. Qualora sia prevista la corresponsione di gettoni di presenza, tali gettoni non possono superare l’importo di euro 30,00 per seduta giornaliera.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti individuati dall’articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e successive modifiche, nonché a quelli previsti dall’articolo 35, comma 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inclusi gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) ovvero i nuclei di valutazione.

3 bis. Agli incarichi conferiti dalla Regione ai titolari di cariche elettive si applica quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e successive modifiche, fatta eccezione per i contratti di lavoro subordinato [11].

 

     Art. 17. (Importo indennità ulteriori alla retribuzione di servizio)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 e successive modifiche, nei casi in cui non trovi applicazione l’onorificità ai sensi dell’articolo 16, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica al trattamento retributivo di servizio.

 

     Art. 18. (Incarichi dipendenti regionali)

1. Il dipendente può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione regionale o che siano sottoposti alla vigilanza della Regione. L'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione regionale ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche.

 

     Art. 19. (Ulteriori riduzioni della spesa)

1. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

2. La spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

3. Sono abolite le spese per sponsorizzazioni.

4. La spesa annua per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Tale limite non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella interamente finanziata con contributi esterni, ivi inclusa quella a carico di fondi dell’Unione europea.

5. La determinazione della spesa annua per l’assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro o per prestazioni di lavoro accessorio viene effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 20, del medesimo decreto-legge. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge [12].

5 bis. [I contratti di lavoro flessibile concernenti il personale di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale sono soggetti a specifici contingenti numerici e finanziari. A tal fine, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua i predetti contingenti disponendo le necessarie misure di compensazione finanziaria a valere su specifiche voci di spesa del personale. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, le conseguenti disposizioni regolamentari] [13].

5 ter. [I contratti di cui al comma 5 bis sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, il cui limite di spesa è conseguentemente adeguato. Sono, altresì, escluse le compartecipazioni regionali qualora il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale] [14].

6. In applicazione dell’articolo 1, comma 141 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), negli anni 2013 e 2014 la Regione non può effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto stesso sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In questo caso, l’organo interno di controllo verifica, preventivamente, i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

7. Fatte salve le riduzioni già previste dalla normativa statale, le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi non possono superare i vincoli posti dal legislatore statale.

8. Ferma restando la misura di contenimento della spesa di cui al comma 7, sono razionalizzate negli anni 2013 e 2014 le spese dei contratti di acquisto e di locazione finanziaria concernenti autovetture.

9. L’auto di servizio deve essere utilizzata solo per spostamenti muovendo dalle sedi della Regione Lazio, solo per fini istituzionali e di servizio.

10. Al fine di rendere applicabili le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, la Regione si impegna quale socio totalitario, ovvero promuove ove socio maggioritario o di minoranza, ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione.

11. Ferma restando la riduzione della spesa complessiva di cui al presente articolo, il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale di cui all’articolo 24 dello Statuto, assumendo a riferimento le spese ad esso riconducibili relative a ciascuno degli anni considerati, attua le disposizioni del presente articolo.

12. Le spese di cui al presente articolo, relativamente a ciascuno degli anni in esso considerati, sono certificate, nelle more della costituzione del Collegio dei revisori dei conti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti strutture della Giunta regionale o, relativamente a quelle gravanti esclusivamente sul bilancio del Consiglio regionale, dalla struttura consiliare competente in materia di bilancio.

13. Le riduzioni di spesa di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il Collegio dei revisori dei conti certifica entro trenta giorni dalla data di insediamento l’ammontare delle singole tipologie di spesa di cui al presente articolo e di cui all’articolo 5 per ciascuno degli anni previsti.

 

     Art. 20. (Tetto al trattamento economico dei dipendenti regionali)

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e gli altri enti privati a partecipazione regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria non può essere superiore al limite massimo retributivo individuato, ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) e successive modifiche, ridotto del 40 per cento [15].

 

     Art. 21. (Razionalizzazione del patrimonio. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche”)

1. La Regione persegue l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici competenti predispongono piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri indicati al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Gli uffici competenti comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dagli stessi predisposti. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi è utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, è destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo nonché per le finalità di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche [16].

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dall’amministrazione regionale, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati alla predetta data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

b) permanenza per l’amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui al comma 2, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.

4. In mancanza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dall’amministrazione regionale nei tempi e nei modi ivi pattuiti; l’amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte dell’amministrazione regionale degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal terzo periodo del comma 3, deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell’amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

5. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell’amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.

6. L’assessore regionale competente trasmette apposita relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria.

7. Alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, dopo le parole: “legge 23 dicembre 2000, n. 388” sono aggiunte le seguenti: “purché non realizzati od acquistati o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali”.

 

     Art. 22. (Ricognizione e riordino degli enti. Riduzione del numero dei componenti degli organi)

1. La Giunta regionale predispone, in armonia con gli articoli 117 e 123 della Costituzione, nonché con gli articoli 54, 55 e 56 dello Statuto, anche in attuazione e per le finalità di cui all’articolo 9, comma 1 del d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. 135/2012, sulla base di una dettagliata ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più proposte di legge dirette alla:

a) razionalizzazione, tenuto conto dell’autonomia della Regione, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione, delle agenzie, delle aziende, degli enti istituzionali e degli organismi strumentali operanti nei vari settori di competenza regionale aventi finalità omologhe o complementari che ricevono contributi a carico della Regione o al cui patrimonio la Regione partecipa mediante disponibilità liquide e beni in natura;

b) trasformazione di enti per i quali l’autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio della Regione ovvero a porre in liquidazione gli enti inutili contestualmente proponendo un piano di utilizzo del personale e procedure finalizzate alla riqualificazione del personale ricollocato, nonché l’eventuale impiego di forme di mobilità a vantaggio degli enti locali della Regione;

c) riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, nonché di vigilanza delle agenzie, delle aziende, degli enti e degli organismi strumentali;

d) adeguamento delle politiche assunzionali ai sensi dell’articolo 4, comma 10 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 e successive modifiche;

e) attuazione di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, finalizzati al contenimento della spesa corrente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.

3. Al fine di ridurre e razionalizzare l’organizzazione delle partecipazioni societarie detenute, di perseguire obiettivi tesi alla funzionalità, efficienza, alla trasparenza ed efficacia dell’azione regionale, nonché di contenere i costi istituzionali, di gestione e di funzionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta una proposta di legge di riordino delle seguenti società partecipate: Finanziaria Laziale di Sviluppo – Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A., Asclepion S.C.p.A., Banca Impresa Lazio S.p.A. La proposta di legge contiene inoltre un piano di rivisitazione organizzativa della stessa Sviluppo Lazio S.p.A. Ai medesimi fini di contenimento dei costi istituzionali, di gestione e funzionamento, la Giunta regionale procede alla redazione di una proposta di legge regionale tesa al riordino delle comunità montane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’assessore regionale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell’approvazione della proposta di legge regionale in Giunta, trasmette apposita relazione in ordine all’attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 3 alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria e alla commissione consiliare competente in materia di affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità, per il parere di competenza.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 e successive modifiche, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, partecipati dalla Regione, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, sono costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario e di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

6. Relativamente agli organismi pubblici di cui al comma 3 partecipati dalla Regione, l’adeguamento costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli organismi stessi.

7. [Nelle more del riordino degli organismi di cui alle leggi di seguito richiamate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2 e 17, comma 1 si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche, all’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche, all’articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche, all’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, all’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modifiche) e successive modifiche e all’articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche. Le indennità, previste per i componenti degli organi di cui al primo periodo, sono riferite all’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e comunque non possono superare l’importo in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ridotto del 10 per cento. Ai componenti del CAL, del CREL, del CORECOM è riconosciuto il solo gettone di presenza di cui all’articolo 16, comma 2 e gli eventuali rimborsi spese per la sola partecipazione alle riunioni] [17].

 

     Art. 23. (Riduzione del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Trattamento economico degli amministratori di società e dei dipendenti delle società regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e successive modifiche, i compensi di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di società regionali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria sono ridotti del 10 per cento a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le eventuali riduzioni già operate alla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/ 2010 e successive modifiche.

2. L’assessore regionale competente trasmette apposita relazione alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria in ordine all’attuazione delle misure di cui al comma 1, nonché, entro trenta giorni, relazione sulle misure da adottare ai sensi del comma 4, che esprime parere non vincolante.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

4. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 22, comma 1, la Regione si impegna quale socio totalitario, ovvero promuove ove socio maggioritario o di minoranza, ad adeguare la disciplina di organizzazione affinché il compenso stabilito ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione non sia superiore al trattamento economico annuo onnicomprensivo del Presidente della Regione di cui all’articolo 1, comma 2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non deve superare il trattamento economico di cui all’articolo 20 .

5. Con regolamento della Giunta regionale si provvede a classificare le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi. Con il medesimo regolamento per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento secondo criteri oggettivi e trasparenti per la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389 del codice civile.

5 bis. La Regione, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblica nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione [18].

6. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

 

     Art. 23 bis. (Tetto al trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici economici - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica “ATER”) [19]

1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica regionale, in analogia a quanto già previsto dagli articoli 20 e 23, il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante ai dirigenti e al personale dipendente delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche non deve superare il trattamento economico di cui all’articolo 20.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca degli organi di governo delle ATER.

 

     Art. 24. (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)

1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 22, comma 1, la Regione procederà nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore della Regione superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, alternativamente, allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione dell’amministrazione regionale controllante.

2. Ai consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 e a quelli delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 e successive modifiche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e alle società finanziarie partecipate dalla Regione, a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari nonché alle società controllate che svolgono attività connesse esclusivamente all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato, come definito con successivo regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni.

4. L’assessore regionale relaziona alla commissione consiliare competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle risultanze di quanto previsto al comma 3, nonché sullo schema di regolamento della Giunta regionale.

 

Capo II

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

 

     Art. 25. (Collegio dei revisori dei conti)

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche, è istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato Collegio, quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione. Il collegio svolge, altresì, i compiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). L’ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori [20].

2. Il Collegio ha sede a Roma presso la sede della Giunta regionale.

 

     Art. 26. (Composizione e nomina del Collegio)

1. Il Collegio è composto in conformità all’articolo 2397, primo comma del codice civile. I membri del Collegio sono nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 31. Nei confronti dei membri del Collegio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2401 del codice civile. La nomina decorre dalla data di adozione del decreto del Presidente della Regione di costituzione del Collegio [21].

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

 

     Art. 27. (Compiti del Collegio e pareri obbligatori)

1. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale e alla relazione trimestrale al Consiglio regionale sull’andamento della gestione stessa.

2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale.

2 bis. Il collegio esprime, altresì, parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale collegate di cui all’articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche [22].

3. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

4. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale procede ugualmente all’adozione della proposta di legge.

 

     Art. 28. (Ulteriori compiti del Collegio)

1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 27:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) verifica la regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione ed il rispetto del patto di stabilità interno;

c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

d) riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

e) vigila sulla regolarità contabile della gestione e sull’utilizzazione dei fondi erogati a ciascun gruppo consiliare;

f) verifica i rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

g) esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.

2. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

3. Il Collegio presenta annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e al Comitato regionale di controllo contabile una relazione sull’attività svolta.

 

     Art. 29. (Modalità di esercizio delle funzioni del Collegio)

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 27 e 28, i componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.

2. Il Collegio deve, se richiesto dagli organi, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari del Consiglio regionale dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 27, comma 2.

3. La Giunta regionale assicura al Collegio e ai componenti della commissione consiliare competente in materia di bilancio, nonché a tutti i consiglieri, tramite i propri uffici, la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

 

     Art. 30. (Funzionamento del Collegio)

1. È eletto presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal Collegio. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

2. Le funzioni del Collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

3. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

5. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

6. Il Collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai componenti della commissione consiliare competente in materia di bilancio.
8. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento, da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai componenti della commissione consiliare competente in materia di bilancio.

 

     Art. 31. (Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 26, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell’Adunanza dell’8 febbraio 2012 della Sezione delle Autonomie. Per quanto compatibile si applica l’articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»).

3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 è verificato al momento dell’inserimento dei richiedenti nell’apposita sezione dell’elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale.

4. L’elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza;

c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.

5. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 26.

6. In sede di prima applicazione, l’elenco è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio entro trenta giorni dalla costituzione dell’elenco.

 

     Art. 32. (Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 33. (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione, maggiorata del 20 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri di legge [23].

2. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 95.000,00 per l’anno 2016 ed euro 110.000,00 a decorrere dall’anno 2017, si fa fronte, per euro 80.000,00 a valere sulle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale iscritte, a legislazione vigente, nell’ambito delle medesime annualità, nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 5.000,00, per l’anno 2016 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2017 e 2018, mediante la corrispondente riduzione, a valere sul triennio 2016- 2018, delle risorse di cui al fondo speciale di parte corrente, iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti, che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 01” [24].

 

     Art. 34. (Cause di esclusione, incompatibilità e durata)

1. Non sono compatibili e, se incompatibili, decadono dall’incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

3. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino alla data del decreto del Presidente della Regione di costituzione del nuovo Collegio. I suoi componenti sono rinnovabili una sola volta [25].

4. Il Collegio si costituisce entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

Disposizioni sulla Agenzia di sanità pubblica della Regione e finali

 

     Art. 35. (Razionalizzazione delle funzioni di supporto tecnico ed epidemiologico della programmazione sanitaria e razionalizzazione delle attività dell’Agenzia di sanità pubblica della Regione. Abrogazioni)

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e la piena integrazione delle funzioni di supporto tecnico ed epidemiologico, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte della Regione nelle diverse fasi dell’attività propria di programmazione sanitaria e di ottimizzare le risorse, evitando duplicazioni di attività, le competenze istituzionali attribuite a Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP), ai sensi della legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP)) e successive modifiche, sono trasferite, a partire dal 1° dicembre 2013, alla Giunta regionale ed al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E.

2. Alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie sono attribuite le seguenti funzioni: sistema informativo sanitario della Regione, collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), valutazione soggetti erogatori e controlli esterni, health technology assessment (valutazione delle tecnologie biomediche), formazione del personale del servizio sanitario regionale (SSR), funzioni di sanità pubblica, programmi e progetti di studio e ricerca del SSR sulle materie di competenza. Tale struttura provvede, altresì, con riferimento alla legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza), a definire le linee guida per l’accesso dei pazienti alle diverse forme di assistenza, a censire annualmente i servizi presenti sul territorio, a proporre alla Giunta regionale le azioni e gli interventi necessari per renderne più adeguati ed omogenei i requisiti strutturali ed organizzativi, a sostenere la realizzazione di progetti di prevenzione e di sperimentazione di nuovi modelli di diagnosi e cura, a organizzare, in collaborazione con i servizi territoriali, eventi informativi e formativi sulla malattia di Alzheimer-Perusini e sulle altre forme di demenza.

3. Al fine di assicurare l’accessibilità ai dati sanitari, la direzione regionale salute e integrazione, quale centro di riferimento regionale per la gestione dei dati statistici sanitari, è collegata funzionalmente al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E. L’accesso ai dati verrà disciplinato sulla base di protocolli operativi concordati, estensibili anche alle aziende e agli enti del SSR.

4. Al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E sono attribuite le seguenti funzioni: valutazione epidemiologica sullo stato di salute della popolazione, valutazione di esito, prestazione, qualità e rischio clinico, epidemiologia ambientale, occupazionale e sociale, programmi di ricerca del SSR sulle materie di competenza. Tale struttura provvede altresì, con riferimento alla l.r. 6/2012, a coordinare il monitoraggio epidemiologico.

5. Al fine di assicurare l’accessibilità ai dati dei sistemi informativi sanitari, il dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E, quale centro di riferimento regionale per la gestione, l’utilizzo e l’integrazione di tali dati, è collegato funzionalmente alla struttura regionale competente in materia di sanità. L’accesso ai dati verrà disciplinato sulla base di protocolli operativi concordati, estensibili anche alle aziende e agli enti del SSR.

6. Al fine di assicurare la trasparenza nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 4 e 5, sulle attività intraprese, rispettivamente, dalla competente direzione regionale e dal dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E, il Presidente della Regione trasmette una dettagliata informativa bimestrale alla commissione consiliare competente in materia di sanità che è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.

7. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione nomina, entro dieci giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un Commissario liquidatore per un periodo massimo di sei mesi. L’indennità spettante al Commissario liquidatore è determinata con deliberazione della Giunta regionale con oneri a carico dell’ASP e non può superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito, se il Commissario liquidatore è scelto tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli enti del SSR o un sub Commissario per l’attuazione del piano di rientro.

8. Il Commissario liquidatore provvede, entro settantacinque giorni dalla nomina:

a) all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’ASP, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

9. Entro settantacinque giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore trasmette alla Regione il bilancio di liquidazione, che è approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, previa informativa alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e sanità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

10. Sulla base delle attività svolte dal Commissario liquidatore ai sensi del comma 8 e del bilancio di liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti e previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del CCNL Autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell’ASP che sono trasferite alla data del 1° dicembre 2013, rispettivamente, alla Giunta regionale e al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E.

11. A seguito del trasferimento di cui al comma 10, gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell’ASP confluiscono nello stato di previsione della spesa o nel bilancio delle amministrazioni alle quali sono trasferite le relative funzioni.

12. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ASP è trasferito alla Giunta regionale e al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E ed è inquadrato nei rispettivi ruoli sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata dalla Giunta regionale. La Regione e il dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E adeguano le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui lo stesso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione, sarà corrisposto, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In ogni caso, dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla data del 28 febbraio 2013, la Regione e l’ASL RM/E subentrano nella titolarità dei rapporti stessi, impegnandosi a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la Regione utilizzerà le risorse finanziarie disponibili per bandire concorsi relativi a profili compatibili con quelli del personale precario proveniente dall’ASP, applicando il massimo della riserva di posti garantita dalla legge ed equiparando come punteggio l’anzianità di servizio svolto presso l’ASP a quello svolto presso la Regione. In ogni caso, dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Nelle more della liquidazione dell’ASP, i contratti a tempo determinato, in scadenza nel corso del 2013, sono prorogati al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo), con oneri a carico della medesima Agenzia. Gli incarichi di collaborazione comunque denominati, attivi alla stessa data, proseguono fino alla naturale scadenza.

13. A decorrere dal 1° dicembre 2013 sono abrogate:

a) legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP);

b) articolo 135 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio – ASP”;

c) comma 54 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);

d) comma 18, dell’articolo 2, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9. (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011).

14. Gli organi dell’ASP cessano alla data di assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore, ad eccezione del Collegio dei revisori, che permane in carica e continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria con il trattamento economico previsto all’articolo 33, ridotto del 20 per cento. Espletati gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore cessa dall’incarico ed il Collegio dei revisori decade.

 

     Art. 36. (Abrogazioni e modifiche)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari);

b) legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 (Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio);

c) articoli 1 e 4 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 (Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio);

d) legge regionale 2 agosto 1979, n. 55 (Modifica della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6: Funzionamento dei gruppi consiliari);

e) legge regionale 19 gennaio 1981, n. 8 (Istituzione dell'anagrafe economica e patrimoniale dei consiglieri regionali del Lazio, dei presidenti e dei membri dei consigli d'amministrazione degli enti e degli organi regionali e dei rappresentanti della Regione negli enti pubblici);

f) legge regionale 13 giugno 1983, n. 39 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti pubblici e privati di competenza regionale. Attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441);

g) articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 29 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 avente ad oggetto: “Determinazioni delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio e successive modificazioni ed integrazioni”);

h) articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54 (Adeguamento dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari);

i) articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 (Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio);

l) articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 maggio 1989, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: “Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio”);

m) legge regionale 23 marzo 1990, n. 34 (Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali);

n) legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 (Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali);

o) legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, concernente: “Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali”);

p) legge regionale 23 marzo 1995, n. 11 (Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 – Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale);

q) legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali);

r) articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, alla legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 e alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19);

s) legge regionale 26 marzo 1998, n. 10 (Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 concernenti “Determinazione della diaria e rimborsi spese ai Consiglieri regionali” – Attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314);

t) articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998, - articolo 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17);

u) articolo 20 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001);

v) lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);

z) articolo 32, commi 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 – articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25);

aa) le parole: "attraverso Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica (ASP)" dell’articolo 1, comma 71, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), a decorrere dal 1° ottobre 2013;

bb) comma 27, dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio);

cc) articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza), a decorrere dal 1° dicembre 2013.

2. Le seguenti leggi regionali sono così modificate:

a) al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 2013, n. 1 (Modifiche della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1";

b) il primo periodo, del comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria - ARES 118) è sostituito dal seguente:

"L'ARES 118 assicura alla struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche sanitarie i flussi informativi sulle attività di propria competenza con le modalità definite d'intesa con la stessa struttura e può avvalersi di quest'ultima anche per la definizione di specifici indicatori atti a valutare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate e la percezione della qualità stessa da parte degli utenti.";

c) alla lettera f), del comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 14 (Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon) le parole: "a cura dell'Agenzia di sanità pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16" sono sostituite dalle seguenti: "a cura del dipartimento di epidemiologia dell'ASL RM E";

d) al comma 5, dell'articolo 3 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza) le parole: ", sentita l'Agenzia di sanità pubblica (ASP)," sono soppresse.

3. Le modifiche di cui al comma 2, lettere b), c) e d) entrano in vigore a decorrere dal 1°ottobre 2013.

4. Le lettere a), b), c) e) ed f), del comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 23 novembre 2006, n. 16 (Nuova denominazione, ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto, dell’organo di revisione contabile) sono abrogate dalla data di costituzione del Collegio ai sensi dell’articolo 34, comma 4.

 

     Art. 37. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”)

1. Il terzo periodo, del comma 3, dell’articolo 8 della l.r. 1/2007 è sostituito dal seguente:

“Per i componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 2, nel caso di scioglimento dell’amministrazione, quest’ultima è rappresentata nel CAL dal commissario o da un sub commissario appositamente delegato.”.

 

     Art. 38. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

[2] Articolo sostituito dall'art. 50 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 9.

[4] Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[6] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

[7] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

[9] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

[10] Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[13] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[14] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[15] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2015, n. 15.

[18] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12.

[19] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[20] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[21] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 giugno 2018, n. 3.

[22] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[23] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[24] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[25] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 giugno 2018, n. 3.