§ 4.3.10 - L.R. 17 luglio 1989, n. 47.
Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:17/07/1989
Numero:47


Sommario
Art. 1.      La Regione al fine di valorizzare i giacimenti di pietre ornamentali presenti nel Lazio e il lavoro impiegato nella estrazione e nella lavorazione di tali materiali promuove la costituzione
Art. 2.      1. I centri di cui ai punti a), b), c) e c bis)del precedente articolo 1 sono costituiti su iniziativa della Regione Lazio, avvalendosi dei comuni di Guidonia Montecelio per il centro di cui al [...]
Art. 3.      Società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240 tra imprese operanti nel settore delle pietre di cui all'articolo 1,imprese operanti in [...]
Art. 4.      1. Alla società per azioni per il centro regionale partecipano la Regione Lazio, le amministrazioni provinciali di Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti, la Filas (Finanziaria laziale di sviluppo), [...]
Art. 5.      1. I centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1 hanno per oggetto l'erogazione di servizi, e in particolare
Art. 6.      1. I regolamenti per il funzionamento dei centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1 sono proposti dai comuni di cui all'articolo 2, approvati dalla Giunta regionale [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. La Regione delega i comuni di Guidonia Montecelio, Coreno Ausonio, Vitorchiano e Poggio Moiano a promuovere i centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1 e autorizza [...]


§ 4.3.10 - L.R. 17 luglio 1989, n. 47.

Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio.

(B.U. 1 agosto 1989, n. 21).

 

Art. 1.

     La Regione al fine di valorizzare i giacimenti di pietre ornamentali presenti nel Lazio e il lavoro impiegato nella estrazione e nella lavorazione di tali materiali promuove la costituzione:

     a) il «Centro per la valorizzazione del travertino romano» operante nel bacino di Tivoli - Guidonia;

     b) il «Centro per la valorizzazione del perlato-Coreno» operante nel bacino di Coreno Ausonio;

     c) il «Centro per la valorizzazione del peperino viterbese» operante nel bacino di Vitorchiano-Bagnoregio;

     c bis) il “Centro per la valorizzazione del travertino sabino” operante nel bacino di Poggio Moiano [1];

     d) il «Centro regionale per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio».

 

     Art. 2.

     1. I centri di cui ai punti a), b), c) e c bis)del precedente articolo 1 sono costituiti su iniziativa della Regione Lazio, avvalendosi dei comuni di Guidonia Montecelio per il centro di cui al punto a), di Coreno Ausonio per il centro di cui al punto b), di Vitorchiano per il centro di cui al punto c), di Poggio Moiano per il centro di cui al punto c bis) [2].

     2. Il centro regionale di cui al punto d) dell'articolo 1 è costituito sotto forma di società per azioni.

 

     Art. 3.

     Società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240 tra imprese operanti nel settore delle pietre di cui all'articolo 1,imprese operanti in attività indotte, enti pubblici anche territoriali, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, aventi per oggetto quanto previsto dal successivo articolo 5, saranno incaricate della gestione dei centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le società consortili e la Regione [3].

 

     Art. 4.

     1. Alla società per azioni per il centro regionale partecipano la Regione Lazio, le amministrazioni provinciali di Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti, la Filas (Finanziaria laziale di sviluppo), le società consortili di cui al precedente articolo 3 e possono inoltre partecipare le associazioni industriali e artigianali del settore [4].

     2. La Regione e le amministrazioni provinciali non possono congiuntamente superare il cinquanta per cento del capitale sociale.

 

     Art. 5.

     1. I centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1 hanno per oggetto l'erogazione di servizi, e in particolare:

     a) documentazione e sperimentazione tecnologica nel campo della estrazione e lavorazione delle pietre ornamentali, soprattutto con riferimento ai nuovi impieghi delle pietre;

     b) prevenzione rischi e salute dei lavoratori;

     c) formazione manageriale;

     d) formazione professionale dei lavoratori, soprattutto in riferimento a lavorazioni innovative;

     e) assistenza alle imprese e ricerca per la utilizzazione dei materiali di risulta e di scarto;

     f) assistenza alle imprese per l'introduzione di processi produttivi e tecnologie innovative;

     g) assistenza alle imprese per il «marketing» nazionale ed estero;

     h) assistenza alle imprese per la commercializzazione dei prodotti;

     i) offerta di ambienti per l'esposizione permanente di prodotti locali del settore [5].

     2. Il centro regionale di cui al punto d) del precedente articolo 1 ha per oggetto il raccordo e la realizzazione di iniziative comuni fra i centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1, nonché la promozione di iniziative in Italia e all'estero finalizzate alla valorizzazione delle pietre ornamentali del Lazio [6].

     3. L'assistenza alle imprese all'estero viene svolta secondo quanto stabilito nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 6.

     1. I regolamenti per il funzionamento dei centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1 sono proposti dai comuni di cui all'articolo 2, approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente e previa consultazione delle società consortili di cui al precedente articolo 3 e delle associazioni imprenditoriali del settore che fanno parte integrante della convenzione di cui al precedente articolo 3 [7].

     2. Lo statuto della società di cui al precedente articolo 4 è predisposto dai rappresentanti della Regione Lazio ed è approvato dall'assemblea dei soci.

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8.

     1. La Regione delega i comuni di Guidonia Montecelio, Coreno Ausonio, Vitorchiano e Poggio Moiano a promuovere i centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1 e autorizza i comuni a rappresentare i centri nei rapporti con enti finanziatori fino alla stipula della convenzione che affida la gestione a società consortili [9].

     2. [10]

     3. La mancata costituzione di tutti i quattro centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente articolo 1 è condizione ostativa alla costituzione della società per azioni per il centro regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 2 [11].

 


[1] Lettera inserita dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[2] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[3] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[4] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[5] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[6] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[7] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[9] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[10] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1991 n. 51, ora soppresso dall'art. 4 della L.R. 9 maggio 1995, n. 25.

[11] Comma così modificato dall’art. 80 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.