§ 6.3.15 - L.R. 11 settembre 2003, n. 29.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/09/2003
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Variazione allo stato di previsione dell’entrata).
Art. 2.  (Variazione allo stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione).
Art. 4.  (Mutui ed altre forme di indebitamento. Perenzione amministrativa).
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione". Modifica al comma 2, dell’articolo 7 della legge regionale 16 [...]
Art. 6.  (Modifica al comma 2 dell'articolo 294 della legge regionale 10 maggio 2001, n 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziarlo 2001". [...]
Art. 7.  (Modifica al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 20 novembre 2001, n 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione". Modifica al comma 2 dell'articolo 6 [...]
Art. 8.  (Interpretazione autentica dell’articolo 68, comma 1, lettera i) della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali [...]
Art. 9.  (Abrogazione della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 “Istituzione della consulta regionale della cooperazione” e disposizione transitoria).
Art. 10.  (Contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Deroga all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 1990, n 20 “Disciplina delle funzioni di polizia [...]
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 “Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.Vi.T”. Disposizioni transitorie).
Art. 12.  (Fissazione di nuovo termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario [...]
Art. 13.  (Attuazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999").
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro").
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, alla l.r. 16/2003 [...]
Art. 16.  (Iniziative per il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea).
Art. 17.  (Vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali. Modalità di rinnovo dei relativi contratti di affitto scaduti).
Art. 18.  (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 [...]
Art. 19.  (Modifiche al comma 2 dell’articolo 17 “Disposizioni in materia sanitaria” della legge regionale 6 febbraio 2003, n 2).
Art. 20.  (Attuazione dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
Art. 21.  (Modifica importo riferito alla Unionfidi nell'elenco n 3 allegato alla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003").
Art. 22.  (Modifiche alla tabella A di cui all’articolo 25, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003”).
Art. 23.  (Modifiche alla tabella C di cui all’articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”).
Art. 24.  (Reclutamento straordinario di specifiche professionalità).
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 "Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernente la nomina dei componenti della Giunta regionale, [...]
Art. 26.  (Modifica all’articolo 40 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’anno 2003”).
Art. 27.  (Proroga termini per l’attività della commissione di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro).
Art. 28.  (Modifica all’articolo 140 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”).
Art. 29.  (Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”).
Art. 30.  (Istituzione di aziende ospedaliere regionali).
Art. 31.  (Modifica della denominazione del capitolo G24504 relativo all’istituto S. Pio V).
Art. 32.  (Bilanci di previsione di enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione).
Art. 33.  (Modifica all’articolo 54 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”).
Art. 34.  (Primo intervento nel limite de minimis, a favore delle imprese artigiane, commerciali e delle piccole e medie imprese industriali e di servizi del Lazio colpite dalle calamità naturali verificatesi [...]
Art. 35.  (Rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma” e della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 35 “Riconoscimento [...]
Art. 36.  (Contributo all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo).
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”).
Art. 38.  (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”).
Art. 39.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali”).
Art. 40.  (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche).
Art. 41.  (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio”e successive modifiche).
Art. 42.  (Modifiche all’articolo 6 ter, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).
Art. 43.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2001, n. 22. “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma” e successive modifiche).
Art. 44.  (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Razionalizzazione del sistema organizzativo regionale e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”e successive modifiche).
Art. 45.  (Esonero dell'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria).
Art. 46.  (Finanziamento straordinario all’agenzia regionale per la difesa del suolo).
Art. 47.  (Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20, "Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica").
Art. 48.  (Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale).
Art. 49.  (Disposizioni sugli anziani soli).
Art. 50.  (Disposizioni per i pazienti comatosi).
Art. 51.  (Contributo al Monastero benedettino di S. Giovanni Battista di Boville Ernica).
Art. 52.  (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche).
Art. 53.  (Entrata in vigore).


§ 6.3.15 - L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003.

(B.U. 20 settembre 2003, n. 26 – S.O. n. 9).

 

Art. 1. (Variazione allo stato di previsione dell’entrata).

     1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 – 2005 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella A – Entrata.

 

     Art. 2. (Variazione allo stato di previsione della spesa).

     1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 - 2005 sono introdotte le variazione di cui all’allegata tabella B – Spesa.

 

     Art. 3. (Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione).

     1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

 

     Art. 4. (Mutui ed altre forme di indebitamento. Perenzione amministrativa).

     1. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) è aumentata dell'importo di euro 232.048.327,55 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di euro 627.788.380,15 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi.

     2. Attesa la disposizione contenuta nell'articolo 45, comma 7 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio 2004 o con il relativo assestamento di bilancio, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla l.r. 3/2003 come modificato dalla presente legge.

     3. Improrogabilmente entro il 31 marzo le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2001 e non pagati negli anni 2001, 2002 e 2003 per i quali al 31 dicembre 2003 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'articolo 40, comma 4, della l.r. 25/2001 [1].

     4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'articolo 37 della l.r. 25/2001.

     5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3, è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

     6. La direzione regionale bilancio e tributi é autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

     7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione". Modifica al comma 2, dell’articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n 8 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002". Proroga del termine di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 2001, n 2 " Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000". Modifica all'articolo 68 della legge regionale 6 febbraio 2003, n 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2000". Stanziamento per la copertura di oneri relativi a domande già ammesse a finanziamento nell'esercizio finanziario 2002. Contributo alla Orchestra sinfonica italiana).

     1. Dopo il comma 9 dell’articolo 17 della l.r. 25/2001 è aggiunto il seguente: “9 bis. Al riparto in capitoli di cui al comma 9 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.".

     2. Al comma 3, dell'articolo 28 della l.r. 25/2001 sono eliminate le parole “su proposta dell'Assessore al bilancio”.

     3. Al comma 2, dell'articolo 7 della l.r. 8/2002 dopo le parole “proprie attività” sono aggiunte le parole “fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 24, comma 8 della l.r. 6/1999”.

     4. La durata del Comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, istituito con l'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998) prorogata con l'articolo 23 della l.r. 2/2001, è ulteriormente prorogata fino al termine della legislatura in corso.

     5. [Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 2/2003, la parola “età” è sostituita dalla parola “attività”] [2].

     6. Lo stanziamento del capitolo C12503 per un importo di euro 3.366.039,79 è destinato alla copertura degli oneri relativi alle domande ammesse a finanziamento nell'esercizio finanziario 2002 e per le quali gli enti beneficiari hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti.

     7. Nella tabella C di cui all'articolo 25 della l.r. 3/2003, l'ente beneficiario del contributo di euro 30.000,00 per la valorizzazione e diffusione della cultura musicale è l'Orchestra sinfonica italiana.

 

     Art. 6. (Modifica al comma 2 dell'articolo 294 della legge regionale 10 maggio 2001, n 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziarlo 2001". Contributi ai Comuni di Fondi e Strangolagalli e al Vicariato di Roma. Proroga di termini).

     1. Al comma 2 dell'articolo 294 della l.r. 10/2001, la parola “sedici” è sostituita dalla seguente “diciannove”.

     2. È confermato, a valere sullo stanziamento previsto nel bilancio 2003 al capitolo D34502, il contributo di euro 1.549.371,00 al Comune di Fondi previsto dall'articolo 96 della l.r. 8/2002.

     3. Il contributo concesso ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 2/2003 è destinato alla parziale copertura degli oneri sostenuti dal Vicariato di Roma per la realizzazione della Parrocchia di Dio Misericordioso sita in Via Tovaglieri Tor tre teste - Roma. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 2/2003 è abrogato.

     4. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R42501 il contributo concesso al Comune di Strangolagalli, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 3/2003, è destinato alla parziale copertura degli oneri sostenuti dal comune per i lavori di ampliamento della sede comunale.

     5. Per l'attuazione degli interventi finanziati dai comuni di Castel Madama, Cerveteri, Sabaudia e Viterbo nell'esercizio finanziario 2001 a norma della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 concernente l’assestamento del bilancio per l’anno 1996 e successive conferme, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002), è fissato al 15 ottobre 2003. Analogo termine del 15 ottobre 2003 è fissato per gli adempimenti a carico del comune di Norma per il finanziamento già ottenuto per la sede comunale, ai sensi della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici).

     6. Nell'ambito dell'UPB F16, ai fini dell'attuazione degli interventi finalizzati al consolidamento e risanamento della scuola elementare, la cui instabilità costringe gli alunni nei container, è assegnato al Comune di Arsoli un contributo di euro 600.000,00 per ognuna delle annualità 2003, 2004, 2005.

     7. Nell'ambito dell'UPB F16, è altresì attribuito al comune di Amaseno un contributo di euro 250.000.00 per porre rimedio alla situazione del solaio di copertura dell’edificio scolastico “Scuola elementare Capoluogo”.

 

     Art. 7. (Modifica al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 20 novembre 2001, n 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione". Modifica al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n 3 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003". Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999". Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 " Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003").

     1. Al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2001 sono eliminate le parole “su proposta dell'Assessore al bilancio”.

     2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 3/2003, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) le parole “dipartimento interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita” sono sostituite dalle seguenti: “direzione regionale famiglia e servizi alla persona”;

     b) le parole “dipartimento ambiente e protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “direzione regionale ambiente e protezione civile”;

     c) le parole “dipartimento mobilità e trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “direzione regionale trasporti”;

     d) le parole “dipartimento affari strategici istituzionali e della Presidenza” sono sostituite dalle seguenti: “direzione regionale attività della Presidenza”;

     e) sono aggiunte, in fine, le parole: “È altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore del dirigente o di un funzionario di categoria D in servizio presso le aree territoriali polifunzionali della direzione regionale istituzionale ed enti locali”.

     3. L’articolo 11 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 11.

     1. I crediti di importo non superiore a euro 12,00 per tributi regionali sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione né a quella di interessi e sanzioni ad essa connessi.

     2. Non si procede al rimborso dovuto per i tributi regionali di importo non superiore a euro 12,00 né a quello degli interessi ad esso connessi.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano aI tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e all’addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.”

     4. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 2/2003, le parole “per gli anni 2002 - 2003 – 2004” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2003 - 2004 e 2005”.

 

     Art. 8. (Interpretazione autentica dell’articolo 68, comma 1, lettera i) della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio”). [3]

     1. L’articolo 68, comma 1, lettera i), della l.r. 38/1996 deve essere interpretato nel senso che l’abrogazione ivi contenuta è riferita ai soli articoli 25 e 44 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, riguardanti la stessa materia della citata l.r. 38/1996.

 

     Art. 9. (Abrogazione della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 “Istituzione della consulta regionale della cooperazione” e disposizione transitoria).

     1. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) è abrogata la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 e successive modifiche.

     2. Le domande di contributo presentate in vigenza della l.r. 10/1987 sono istruite e valutate secondo le disposizioni contenute nella stessa legge.

 

     Art. 10. (Contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Deroga all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 1990, n 20 “Disciplina delle funzioni di polizia locale"). [4]

     [1. Per gli esercizi finanziari 2003 e 2004, la Regione concede, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio regionale, contributi ai comuni per il potenziamento dei servizi di polizia locale secondo le disposizioni del comma 2 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 20/1990.

     2. Le domande per i contributi di cui al comma 1 sono valutate da una commissione tecnica, da istituirsi presso l'assessorato regionale competente in materia di polizia locale, con le modalità stabilite dal regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, e i contributi sono concessi sulla base di una apposita graduatoria. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione – Autonomie locali nonché la commissione consiliare competente per materia, sono stabiliti i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione della relativa graduatoria, i quali tengono conto, in particolare, degli elementi di cui allo stesso articolo 16, comma 4, lettere a), b), d) ed e) della l.r. 20/1990.]

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 “Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.Vi.T”. Disposizioni transitorie).

     1. All'articolo 4 della l.r. 43/1992, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è, comunque, rinnovato con il rinnovo del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio stesso, in conformità alla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.";

     b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: “dell'istituto” sono aggiunte le seguenti: “nominato dal Presidente della Regione”;

     c) al comma 4, le parole: “consigliere, il Consiglio regionale provvede” sono sostituite dalle seguenti: “componente del consiglio di amministrazione, si provvede”;

     d) al comma 5, la parola: “membro” è sostituita dalla seguente: “componente”;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spettano le indennità e i rimborsi delle spese previsti dalla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche.".

     2. I commi 1 e 3 dell'articolo 7 della l.r. 43/1992 sono abrogati.

     3. All'articolo 9 della l.r. 43/1992 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 la parola: “nominato” è sostituita dalla seguente: “eletto”;

     b) il comma 4 è sostituto dal seguente:

     “4. Ai membri del comitato tecnico-scientifico spettano le indennità e i rimborsi delle spese previsti dalla l.r. 46/1998.".

     4. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 43/1992 è sostituito dal seguente:

     “5. Ai membri del collegio dei revisori spettano le indennità e i rimborsi delle spese previsti dalla l.r. 46/1998.".

     5. All'articolo 17 della l.r. 43/1992 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale, accertate le responsabilità sulla base delle relative attribuzioni, propone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'istituto al Consiglio regionale, il quale delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. In presenza di analoghi presupposti addebitabili al solo presidente dell'istituto, il Presidente della Giunta regionale revoca il presidente dell'istituto stesso e nomina un nuovo presidente";

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) al comma 4, dopo la parola: “scioglimento” sono aggiunte le seguenti: “del Consiglio di amministrazione”;

     d) il comma 5 è abrogato;

     e) al comma 6, le parole:”a norma dei precedenti commi” sono sostituite dalle seguenti: “a norma del comma 4”.

     6. Al comma 2 dell'articolo 19 le parole: “30 aprile 1991, n. 19” sono sostituite dalle seguenti: “20 novembre 2001, n. 25.”.

     7. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R.Vi.T) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla relativa scadenza.

     8. Il Presidente della Regione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del nuovo presidente dell'I.R.Vi.T., il quale dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. Il presidente dell'istituto, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decade alla data di nomina del nuovo presidente e, comunque, decorso il suddetto termine di quarantacinque giorni.

 

     Art. 12. (Fissazione di nuovo termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996” e successive modifiche per la realizzazione dell’eliporto dell’ospedale di Sora. Ripartizione sul bilancio pluriennale 2003 - 2005 dei fondi disponibili sul capitolo H22501).

     1. Per l'attuazione dell'intervento finanziato a norma dell'articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) così come modificato dall'articolo 249 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), concernente la realizzazione dell’eliporto dell’ospedale di Sora, il termine di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 59/1996, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 1 , della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002), è fissato al 15 ottobre 2004.

     2. I fondi disponibili sul bilancio pluriennale 2003-2005 sul capitolo H22501 per complessivi euro 697.216,81 vengono ripartiti quanto ad euro 387.342,67 sull'annualità 2004 e quanto ad euro 309.874,17 sull'annualità 2005.

 

     Art. 13. (Attuazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999").

     1. Per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51 (Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici) e della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza artistica, storico o archeologica) gli enti beneficiari acquisiscono le risorse finanziarie di loro spettanza nel modo che ritengono più idoneo, anche attraverso proprie disponibilità.

     2. Al fine di agevolare i procedimenti connessi con l'accensione di mutui da parte degli enti indicati al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/1990, la Regione può stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito che ne facciano richiesta.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro"). [5]

     [1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 sono inserite le seguenti:

     "a bis) svolgere, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in raccordo con i servizi per l’'impiego, attività di assistenza tecnica e tutoraggio a favore di categorie svantaggiate di lavoratori, al fine di agevolarne la permanenza, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro sulla base di specifici progetti finalizzati, cofinanziabili con risorse statali e comunitarie, approvati con deliberazione della Giunta regionale.;

     “a ter) promuovere tirocini formativi e di orientamento fatto salvo l’articolo 159, comma, 1 lettera b) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.]

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, alla l.r. 16/2003 concernente il trasporto pubblico locale ed alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 5, “Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale”).

     1. Alla l.r. 30/1998, come da ultimo modificata dalla l.r. 16/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 le parole: “nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi”, sono soppresse;

     b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 le parole: “nonché delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi”, sono soppresse;

     c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: “nonché delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi”, sono soppresse;

     d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: "c) far fronte agli adempimenti previsti all'articolo 14, comma 5 del d.lgs. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti;";

     e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 le parole: “nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi”, sono soppresse;

     f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 le parole: “nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi”, sono soppresse.

     2. All'articolo 45 della l.r. 16/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 12 le parole: “un milione di chilometri annui possono prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35”, sono sostituite dalle seguenti: “un milione e mezzo di chilometri annui possono prorogare al 31 dicembre 2004 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 concernente disposizioni per il trasporto pubblico locale, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale. Entro i suddetti termini di proroga devono concludersi le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi stessi.”;

     b) al comma 13 le parole: “un milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.”, sono sostituite dalle seguenti: “un milione e mezzo di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale. Entro i suddetti termini di proroga devono concludersi le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi stessi.”;

     c) il comma 14 è soppresso;

     d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

     "15. Sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale, i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) nonché dall'articolo 19 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge.";

     e) al comma 16 le parole: “31 dicembre 2006”, sono sostituite dalle seguenti: “entro i termini previsti dalla normativa statale vigente in materia.”;

     f) il comma 17 è abrogato;

     g) il comma 20 è sostituito dal seguente:

     "20. I servizi di trasporto di persone che collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio, sono svolti secondo quanto previsto dal programma di esercizio di cui al piano triennale di intervento indicato dall'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina, resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione), in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto programma i citati servizi sono esercitati nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 30/1998.";

     h) dopo il comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "20 bis. Agli esami per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea previsti dalla l.r. 58/1993 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata espletata ancora la prova scritta, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 58/1993, come modificata dall'articolo 44. Fino alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo 19, comma 3 della l.r. 58/1993, come modificato dall'articolo 44, la prova scritta è espletata sulla base dei quesiti pubblicati, alla data di entrata in vigore della presente legge, a cura della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità. La commissione regionale sopradetta in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le proprie funzioni sino alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dall'articolo 44.”.

     3. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

     "7. In caso di cessioni, ai sensi del presente articolo, di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sociale, gli affidamenti nei confronti delle società di cui al comma 1 interessate dalle cessioni medesime, sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale.”.

 

     Art. 16. (Iniziative per il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea).

     1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative in materia di politica euromediterranea da attuarsi nel corso del semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003 è istituito nell'ambito dell'UPB R33, apposito capitolo denominato: "Iniziative per il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea" con lo stanziamento di euro 600.000,00.

 

     Art. 17. (Vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali. Modalità di rinnovo dei relativi contratti di affitto scaduti).

     1. Gli affittuari o loro aventi causa dei fondi rustici trasferiti o da trasferire, in base all'articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, concernente il riordino del servizio sanitario regionale e successive modifiche, al patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali, i cui contratti di affitto siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere il rinnovo del contratto, per una durata di venticinque anni, con decorrenza dall'11 novembre 1997, purché regolarizzino il pagamento degli oneri accessori e dei canoni di affitto secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e rinuncino a qualunque contenzioso in atto nei confronti della proprietà, a qualsiasi livello e grado di giudizio [6].

     2. Per il periodo intercorrente tra l'11 novembre 1997 ed il 10 novembre 2002, il canone di affitto previsto dal comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796.

     3. Dall'11 novembre 2002 il canone di affitto previsto dal comma 1 è determinato secondo i seguenti scaglioni, quantificati in percentuale ai valori agricoli medi (VAM), stabiliti annualmente dalle competenti commissioni provinciali ed applicati ai terreni in base alla loro effettiva utilizzazione ordinaria e presi in considerazione ai soli fini della determinazione del canone:

     a) dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2007, il canone è pari allo 0,10 per cento dei VAM [7];

     b) dall'11 novembre 2007 al 10 novembre 2012, il canone è pari allo 0,20 per cento dei VAM [8];

     c) dall'11 novembre 2012 al 10 novembre 2022, il canone è pari allo 0,30 per cento dei VAM [9];

     c bis) [dall’11 novembre 2017 al 10 novembre 2022, il canone è pari allo 0,40 per cento dei VAM] [10].

     4. Possono rinnovare il contratto di affitto alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 coloro che occupano o conducono il fondo da almeno dieci anni, purché all'atto del subentro al legittimo affittuario ne abbiano dato comunicazione al proprietario del fondo.

     5. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano rinnovato il contratto di affitto ai sensi della del. giunta reg. 6796/1997, possono rinnovarlo, per il periodo intercorrente tra l'11 novembre 2002 ed il 10 novembre 2022, adeguandolo a quanto previsto dal comma 3. Il termine ultimo per la definizione e il rinnovo dei contratti di affitto regolati dal presente articolo è fissato al 30 aprile 2008 [11].

     6. Ai fini della alienazione dei fondi rustici trasferiti o da trasferire, in base all'articolo 24 della l.r. 18/1994, e successive modifiche, al patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali, la comunione delle aziende unità sanitarie locali del Lazio sottoscrive apposita convenzione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). L'ISMEA procede all'acquisto dei fondi rustici sulla base della valutazione degli stessi al netto dei miglioramenti fondiari ed agrari realizzati dagli affittuari, per la successiva assegnazione in base alle procedure di intervento, ai livelli di aiuto ed ai massimali di investimento stabiliti dal regime di aiuto di Stato n. 110/2001 approvato dalla Commissione CE con decisione comunitaria n. SG (2991) D/288934 del 6 giugno 2001. La vendita è effettuata secondo le procedure previste dall'articolo 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165 concernente interventi finanziari statali a favore dello sviluppo agricolo e dall’articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. A tali interventi agevolati si applicano le norme stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, in particolare in materia di obbligo quinquennale di conduzione e quindicennale di indivisibilità.

     7. Al fine di garantire l'acquisto dei fondi rustici da parte di quei conduttori che non rientrano tra i soggetti beneficiari degli interventi fondiari di cui al comma 6, agli stessi è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto nonché la possibilità di acquisire i terreni alle condizioni previste dal comma 6, anche attraverso pagamento diretto, e di usufruire di un contributo regionale a fondo perduto, le cui modalità di erogazione sono definite nell'ambito di un'apposita convenzione tra la Regione e l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A..

     8. Il contributo regionale di cui al comma 7 è concesso a condizione che venga autorizzato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e nei limiti previsti dalla stessa Commissione europea, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione suddetta.

     9. Le risorse necessarie per far fronte alla concessione del contributo di cui al comma 7 sono individuate nella riserva del fondo di rotazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo).

 

     Art. 18. (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del servizio sanitario regionale, e successive modifiche). [12]

     [1. La dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) della l.r. 18/1994 e successive modifiche, è effettuata secondo quanto previsto dai commi successivi.

     2. Nella vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di opzione ai conduttori in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso nel comune di Roma. In caso di mancato esercizio da parte del titolare del diritto, il diritto di opzione spetta ai familiari conviventi.

     3. Sono, altresì, titolari del diritto di opzione di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma:

     a) gli intestatari di contratti di locazione anche disdettati o scaduti;

     b) gli occupanti senza titolo che hanno aderito alla proposta di sanatoria del comune di Roma, ai sensi della deliberazione della Giunta comunale 1033/1982, limitatamente alle occupazioni senza titolo antecedenti il 30 agosto 1981;

     c) gli assegnatari senza regolare contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale degli ex enti ospedalieri, purché l'assegnazione risulti dalla documentazione amministrativa dell'ente assegnante;

     d) gli assegnatari senza regolare contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale del comune di Roma, purché l'assegnazione risulti dalla documentazione amministrativa dell'ente assegnante;

     e) gli ex portieri occupanti l’'unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione del portiere o a portineria;

     f) i subentranti, ai sensi della normativa vigente, ai soggetti di cui al presente comma;

     f bis) gli occupanti che si trovino nelle seguenti condizioni:

     1) siano residenti nell'alloggio alla data di apporto al fondo di cui al comma 1 e, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 4 aprile 2000, n. 18, dimostrino la continuità di tale residenza fino al momento dell'acquisto;

     2) abbiano provveduto, secondo le indicazioni del soggetto gestore del fondo, al pagamento dell'indennità di occupazione dell'alloggio, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della normativa vigente, nonché al pagamento degli oneri accessori e delle spese relative alle procedure esecutive eventualmente promosse nei loro confronti. [13]

     4. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale offerte in opzione è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto un ulteriore sconto nella misura del 10 per cento e del 15 per cento in favore degli aventi diritto che acquistano a mezzo di mandato collettivo che rappresentino rispettivamente il 50 per cento e l'80 per cento delle unità residenziali dell'immobile occupate dagli aventi diritto all'opzione [14].

     5. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, nel caso di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione.

     6. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto ai titolari del diritto stesso, che abbiano un reddito familiare complessivo lordo annuo, determinato con le modalità previste dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, inferiore a euro 19.000,00, il diritto al rinnovo del contratto di locazione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibito ad uso abitativo) e successive modifiche. Per i nuclei familiari con componenti ultra sessantacinquenni o con componenti disabili o con più di due figli a carico, il reddito familiare complessivo lordo annuo è elevato a euro 22.000,00.

     7. Per le unità immobiliari ad uso residenziale occupate da nuclei familiari monoparentali composti da ultra sessantacinquenni, o da coppie ultra sessantacinquenni in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, con vendita dell'usufrutto a favore dell'inquilino.

     8. È riconosciuto il diritto di opzione, da esercitarsi sul prezzo di mercato, in favore dei conduttori in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, che non costituiscono pertinenze delle unità ad uso abitativo.

     9. Sono, altresì, titolari del diritto di opzione di cui al comma 8, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma:

     a) gli intestatari di contratti di locazione anche disdettati o scaduti;

     b) i subentranti ai sensi della normativa vigente ai soggetti di cui al presente comma.

     10. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti di cui ai commi 8 e 9 nel caso di vendita delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale ad un prezzo inferiore a quello di esercizio del diritto di opzione.

     11. Ai conduttori dei locali di cui alla legge regionale 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, è riconosciuto il diritto di opzione, da esercitarsi sul prezzo di mercato. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, è riconosciuto al conduttore il diritto al rinnovo del contratto ai sensi della normativa vigente.

     12. Sono, altresì, titolari del diritto di opzione nel rispetto delle condizioni di cui al comma 11, gli artigiani .

     13. Per le unità immobiliari per le quali non è stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori, così come definito dai precedenti commi, i comuni ove insistono le stesse unità immobiliari possono esercitare il diritto di opzione al fine della loro utilizzazione per i programmi di edilizia residenziale pubblica o per tutelare le categorie indicate nel comma 12.

     13 bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, per le quali il diritto di opzione o di prelazione di cui al presente articolo sia esercitato successivamente al 31 dicembre 2005, la relativa cessione nei dieci anni successivi all'acquisto è subordinata alla preliminare offerta dell'immobile al comune di appartenenza, che può esercitare il diritto di prelazione allo stesso prezzo di acquisto maggiorato degli interessi legali maturati. [15]

     [14. Le unità immobiliari acquistate ai sensi del presente articolo non possono essere alienate, anche parzialmente, per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto d'acquisto] [16].

     15. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per la vendita del patrimonio immobiliare di cui al comma 1 nonché per l'esercizio dei relativi diritti di opzione e di prelazione.

     16. Al fine di agevolare l'acquisto del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove accordi con gli istituti bancari e con l'ordine professionale dei notai.]

 

     Art. 19. (Modifiche al comma 2 dell’articolo 17 “Disposizioni in materia sanitaria” della legge regionale 6 febbraio 2003, n 2).

     1. Al comma 2, dell'articolo 17 della l.r. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole: “con società di factoring” aggiungere le seguenti: “o altri soggetti finanziari”;

     b) le parole: “con costi definiti e compatibili con il proprio bilancio. I relativi oneri finanziari per interessi sono a carico della Regione e gravano sugli stanziamenti dell’UPB T19 del bilancio regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “da parte dei fornitori.”;

     c) dopo le parole: “istituti di credito tesorieri” sono inserite le seguenti: “o altri soggetti finanziari”;

     d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: “I costi a carico della Regione gravano sugli stanziamenti dell'UPB T19 del bilancio regionale.”.

 

     Art. 20. (Attuazione dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

     1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 84 della l. 289/2000 e dalle altre disposizioni ivi richiamate, la Regione individua l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. quale soggetto terzo incaricato di costituire o promuovere la costituzione di un veicolo, avente ad oggetto la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei patrimoni immobiliari della Regione, dei suoi enti pubblici strumentali e delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

     2. Gli oneri connessi alla costituzione del veicolo di cui al comma 1 sono coperti mediante utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio di cui all’articolo 24, comma 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

     3. L’ Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. effettua l’analisi dei patrimoni di cui al comma 1 ai fini della valutazione delle loro potenzialità di valorizzazione direttamente o tramite società della rete regionale di cui all’articolo 24, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 [17].

     4. Il veicolo di cui al comma 1 può essere utilizzato anche per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei patrimoni immobiliari delle province, dei comuni, di altri enti locali e dei rispettivi enti pubblici strumentali.

 

     Art. 21. (Modifica importo riferito alla Unionfidi nell'elenco n 3 allegato alla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003").

     1. L 'importo di euro 3.000.000,00 riferito all'Unionfidi previsto nell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2003 è sostituito dall'importo di euro 23.000.000,00 [18].

 

     Art. 22. (Modifiche alla tabella A di cui all’articolo 25, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003”).

     1. Alla tabella A di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a) della l.r. 3/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) è eliminato l'intervento denominato "Associazione Sportiva ICE PARk -Progetto ICE PARK -" per l'importo di euro 30.000,00;

     a) sono aggiunti, in fine, i seguenti interventi:

 

COMUNE

TIPO DI INTERVENTO

IMPORTO EURO

Bracciano

Riqualificazione Parco Odescalchi

200.000,00

Bassiano

Sistemazione captazione sorgente S. Angelo e rifacimento condotta adduttrice centro storico

70.000,00

Fiumicino

Realizzazione mattatoio comunale

320.000,00

Esperia

Completamento acquedotto Selvi

70.000,00

Riofreddo

Realizzazione mattatoio consortile

100.000,00

Vallinfreda

Ripristino acquedotto comunale

120.000,00

 

     c) sono introdotte le seguenti specifiche:

     1) nell'intervento a favore del comune di Genzano concernente "Ristrutturazione palazzo Sforza-Cesarini" rientra anche il restauro del Parco Romantico annesso al palazzo;

     2) l'intervento a favore del comune di Arcinazzo concernente "Realizzazione Parco Giochi e Casa degli anziani Piazza G. Lucidi" è da intendersi "Realizzazione Parco Giochi e Casa degli anziani nelle aree sottostanti Piazza Santa Lucia".

 

     Art. 23. (Modifiche alla tabella C di cui all’articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”).

     1. Alla tabella C di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti iniziative:

 

BENEFICIARI

PROGETTO

IMPORTO EURO

Associazione Polisportive Giovanili Salesiane

“Sport incontro”

155.000,00

Società sportiva SURFCASTING

 

 

Civitavecchia

“Il mare, l’uomo, l’ambiente ed iniziative sportive di promozione pesca sportiva ed attività subacquee”.

41.300,00

Associazione Sportiva ICE PARK

Ice Park

30.000,00

 

     Art. 24. (Reclutamento straordinario di specifiche professionalità).

     1. La Regione, qualora, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, abbia la necessità e l'urgenza di reclutare un numero limitato di figure dirigenziali, caratterizzate da alta e specifica professionalità, non reperibili all'interno, può utilizzare le graduatorie degli idonei di pubblici concorsi espletati da altre pubbliche amministrazioni per il reclutamento delle medesime figure, fermi restando i requisiti generali previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Tale reclutamento va effettuato secondo l'ordine delle suddette graduatorie e può avvenire anche al di fuori della dotazione organica, nel limite complessivo di cinque unità, salva la successiva modifica alla dotazione stessa ai sensi dell'articolo 13 della citata l.r. 6/2002.

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 "Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernente la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale").

     1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27/2000:

     a) le parole: “e dalle disposizioni di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche, con l'esclusione del rimborso spese di cui all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche, nonché dall'articolo”;

     b) dopo le parole: “18 maggio 1998, n. 14” sono aggiunte le seguenti: “Ai fini dell'erogazione agli assessori non componenti del Consiglio regionale del rimborso spese di cui al citato articolo 8 della l.r. 14/1998, gli adempimenti demandati ai gruppi consiliari sono espletati dalla struttura consiliare competente in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali.”.

 

     Art. 26. (Modifica all’articolo 40 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’anno 2003”).

     1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 2/2003, le parole: “e all’articolo 150 della l.r. 14/1999 relativo alle funzioni delle province in materia di servizi sociali” sono soppresse.

 

     Art. 27. (Proroga termini per l’attività della commissione di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro).

     1. Il termine previsto per la conclusione delle attività della commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale del Lazio di cui all'articolo 57, comma 8, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001), è prorogato di diciotto mesi.

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 140 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”).

     1. Al comma 1 dell'articolo 140 della l.r. 10/2001 dopo la parola: “di Formia” sono inserite le seguenti: “e la realizzazione della strada di accesso con relativo parcheggio ed ogni infrastruttura al servizio del plesso scolastico stesso,”.

 

     Art. 29. (Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”).

     1. All'articolo 68 della l.r. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nella rubrica la parola: “età” è sostituita dalla seguente: ”idoneità”;

     b) al comma 1 la parola: “età” è sostituita dalla seguente: “idoneità”.

 

     Art. 30. (Istituzione di aziende ospedaliere regionali).

     1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione - autonomie locali e della provincia interessata possono essere istituite come aziende ospedaliere regionali i presidi ospedalieri in possesso dei seguenti requisiti:

     a)organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura;

     b)disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire l'erogazione delle prestazioni sanitarie;

     c)dipartimento di emergenza di secondo livello;

     d)assistenza perinatale di secondo livello;

     e)unità operativa di riabilitazione e/o lungodegenza;

     f)centro di riferimento di nefrologia e dialisi;

     g)servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

     2. Alle aziende ospedaliere di cui al presente articolo, per gli aspetti istituzionali, organizzativi ed economico-finanziari si applica la normativa vigente prevista per le aziende ospedaliere di rilievo nazionale.

     3. In fase di prima applicazione Ia Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione - autonomie locali e della provincia stessa interessata, avvia Ia sperimentazione di un'azienda ospedaliera regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, fissando modalità, tempi e strumenti di monitoraggio della sperimentazione stessa.

 

     Art. 31. (Modifica della denominazione del capitolo G24504 relativo all’istituto S. Pio V).

     1. Nella denominazione del capitolo G24504 dopo le parole: “di beni” sono inserite le seguenti: “anche immobili”.

 

     Art. 32. (Bilanci di previsione di enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione).

     1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2002, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

     1) Agenzia Lazio Lavoro;

     2) ADISU Roma Tre;

     3) ADISU di Viterbo;

     4) ADISU La Sapienza;

     5) ADISU Tor Vergata.

     2. Le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1, sono riportate nell’allegato A.

 

     Art. 33. (Modifica all’articolo 54 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”).

     1. I commi 8 e 9 dell'articolo 54 della l.r. 2/2003 sono sostituiti dai seguenti:

     “8. Per l'anno 2003 viene destinato un contributo di euro 45.000,00 alla Biblioteca Lancisiana finalizzato a consentire lo spostamento del patrimonio librario e documentario, attualmente conservato in un ambiente gravemente compromesso dalla caduta della volta. Il contributo per la Biblioteca Lancisiana viene erogato a favore della ASL RM/E”.

     “9. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 45.000,00 per l'anno 2003, euro 255.000,00 per l'anno 2004 ed euro 300.000,00 per l'anno 2005, grava sullo stanziamento del capitolo G21512.”.

 

     Art. 34. (Primo intervento nel limite de minimis, a favore delle imprese artigiane, commerciali e delle piccole e medie imprese industriali e di servizi del Lazio colpite dalle calamità naturali verificatesi nel 2002).

     1. Alle imprese artigiane, commerciali ed alle piccole e medie imprese industriali e di servizi, che abbiano avuto impianti o attrezzature danneggiate o distrutte dagli eventi verificatisi nell’anno 2002, individuati e delimitati territorialmente con deliberazioni della Giunta regionale, può essere concesso un contributo per la riparazione ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali compreso il rinnovo degli arredi, fino ad un massimo del 50 per cento del danno subito e, comunque, per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

     2. L'erogazione dei contributi, di cui al comma 1, è subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.

     3. Le domande delle aziende destinatarie dei benefici, di cui al comma 1, debbono essere presentate ai comuni entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una perizia giurata, presso la Pretura competente, delle opere da eseguire e delle attrezzature da ricostituire e della relativa spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale, sulla base, ove possibile, del prezzario regionale corrente alla data delle deliberazioni di Giunta, di cui al comma 1.

     4. I comuni interessati, scaduto il termine di cui al comma 3, provvedono, entro i successivi trenta giorni, con apposita deliberazione consiliare, che sarà tempestivamente trasmessa, alla Regione, ad individuare gli aventi diritto, nonché a determinare l'ammontare del contributo ammissibile.

     5. La Giunta regionale determina, sulla base della deliberazione del consiglio comunale, e nei limiti dello stanziamento di bilancio, l' ammontare del fondo da trasferire a ciascun comune per la concessione dei contributi.

     6. In sede consuntiva i comuni trasmettono alla Regione una dettagliata relazione circa l'avvenuta erogazione dei contributi agli aventi diritto.

     7. Qualora lo Stato dovesse disporre analoghi benefici, per le medesime finalità, i contributi concessi dalla Regione devono intendersi quali anticipazioni o integrazioni.

     8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel bilancio 2003, nell’ambito dell’UPB B22,di apposito capitolo di spesa, con lo stanziamento di euro 1.000.000,00.

 

     Art. 35. (Rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma” e della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 35 “Riconoscimento ed innovazione dei mercati delle qualità”).

     1. Nell'ambito delle risorse trasferite senza vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 2/2003 sul "Fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio", ed un importo sino ad euro 2.000.000,00 è destinato al rifinanziamento della l.r. 22/2001, e un importo sino ad euro 500.000,00 per il rifinanziamento della l.r. 35/2002 .

 

     Art. 36. (Contributo all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo).

     1. La Regione, nell’ambito di una politica diretta alla promozione del diritto all'istruzione, e per favorire le attività istituzionali universitarie, con particolare riguardo a quelle di alta formazione scientifica e di ricerca, concede all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo un contributo di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 e 2005 e partecipa al consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto dell'Università medesima.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F17, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Contributo all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo” con lo stanziamento di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 e 2005.

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”).

     1. All’articolo 8 della l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) del comma 1 le parole: ”provinciale e comunale” sono soppresse;

     b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente: “a bis) la carica di consigliere o assessore della provincia, dei comuni, delle circoscrizioni e, ove istituiti, dei municipi, che ricadono nell’ambito territoriale di competenza dell’azienda;”.

 

     Art. 38. (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”).

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 41 della l.r. 15/2002 è aggiunto il seguente:

     “5 bis. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione di Agensport è costituito ai sensi dell’articolo 15, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In caso di mancata nomina del presidente o di mancata elezione dei sei membri del consiglio di amministrazione entro il suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina di un amministratore straordinario, che svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino all’insediamento degli organi ordinari”.

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali”).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 19/1995, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La suddetta misura può essere rideterminata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fino al limite massimo dell’80 per cento.”.

 

     Art. 40. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche).

     1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 23 dopo le parole “di vendita in esso presenti.”, sono aggiunte le seguenti: “L'ampliamento strutturale di un centro commerciale, qualora non soggetto alle decisioni della conferenza di servizi, può essere concesso per una sola volta rispetto alla superficie di vendita originaria. Ulteriori successivi ampliamenti sono sempre soggetti alla deliberazione della conferenza di servizi;”.

 

     Art. 41. (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio”e successive modifiche).

     1. Al comma 2 bis dell’articolo 24 della l.r. 33/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

     a)alla lettera b) dopo le parole: “materiale elettrico” sono inserite le seguenti: “ed elettronico”;

     b)dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

     “f bis) mobili ed articoli per l'arredamento, automobili, macchine movimento terra per la vendita al dettaglio di prodotti di cui al presente comma considerati anche ingombranti o amovibili solo con l’ausilio del personale o di idonei strumenti meccanici, ovvero a consegna differita, l’autorizzazione è computata limitatamene alla superficie di vendita utilizzabile per le merceologie non rientranti in quelle sopra descritte.”.

 

     Art. 42. (Modifiche all’articolo 6 ter, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 ter della l.r. 19/1995, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole: “di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge,” sono inserite le seguenti: “e dalla media delle indennità percepite ai sensi dell'articolo 4, comma 1 limitatamente ai periodi di effettivo esercizio delle funzioni rapportato al periodo di mandato consiliare,”;

     b) le parole: “,fino ad un massimo di 10 mensilità.” sono soppresse.

     2. Gli effetti delle modifiche alla l.r. 19/1995 di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2001, n. 22. “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma” e successive modifiche).

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/2001 è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione, ai fini della riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, promuove iniziative tese a valorizzare e sviluppare le tradizionali attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, culturali, sociali e di servizi alla persona.”.

 

     Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Razionalizzazione del sistema organizzativo regionale e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”e successive modifiche).

     1. Alla l.r. 6/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 33:

     1) al comma 1 la parola: “uffici” è sostituita dalla seguente: “ aree” ;

     2) al comma 4 le parole “Agli uffici” sono sostituite dalle seguenti: “Alle aree” ;

     3) al comma 5 le parole “degli uffici” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree”;

     b) al comma 1 dell'articolo 34:

     1) alla lettera g) le parole “gli uffici” sono sostituite dalle seguenti: “le aree”;

     2) alla lettera l) le parole “agli uffici” sono sostituite dalle seguenti: “alle aree”;

     c) all'articolo 35:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Servizi e aree”;

     2) alla lettera d) del comma 1 le parole “e gli uffici interni” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree interne” ;

     3) alla lettera e) del comma 1 le parole “dell'ufficio” e “all'ufficio medesimo” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dell'area” e “all’area medesima” ;

     4) al comma 3 le parole “preposti agli uffici” sono sostituite dalle seguenti: “di area”;

     5) al comma 4 le parole ”degli uffici sono sostituite dalle seguenti: “di area” ;

     d) all’articolo 38:

     1) al comma 4 la parola “ufficio” è sostituita dalla seguente: “area”;

     2) al comma 7 le parole “ degli uffici” sono sostituite dalle seguenti: ”di area” ;

     e) il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.

 

     Art. 45. (Esonero dell'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria). [19]

     1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente la Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 Aprile 1962, n. 283 e successive modifiche in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

     2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.

 

     Art. 46. (Finanziamento straordinario all’agenzia regionale per la difesa del suolo).

     1. Per l'attività di pulizia straordinaria delle sponde e dell'alveo del fiume Tevere nei tratti maggiormente compromessi, tra la diga di Castel Giubileo. e la foce, considerata l'emergenza verificatasi, è concesso un finanziamento straordinario di euro 1.500.000,00 all'agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS) a valere sul capitolo E42501.

     2. La copertura finanziaria dello stesso capitolo, pertanto, è incrementata dell’importo del finanziamento di cui al presente articolo.

 

     Art. 47. (Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20, "Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica"). [20]

     [1. L' articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 20/2001, deve essere interpretato nel senso che l'abrogazione ivi contenuta è riferita alla sola lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16 (Istituzione dell’agenzia di sanità della Regione Lazio ASP) e all’articolo 4 della medesima legge regionale, riguardanti la stessa materia trattata dalla l.r. 20/2001.]

 

     Art. 48. (Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale).

     1. L'amministrazione regionale, al fine di incentivare l'esodo di personale di qualifica dirigenziale, riapre i termini per la presentazione delle domande di risoluzione consensuale di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, secondo le modalità di cui all'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1129.

     2. Al personale in possesso della qualifica di dirigente ivi compreso il personale iscritto in soprannumero nel ruolo unico di dirigenti regionali ai sensi dell'articolo 26 (Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, nonché al personale di cui al successivo comma 3, al quale non sia conferito, entro la data del 31 dicembre 2003, un incarico dirigenziale, possono essere attribuite posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di programmi e di progetti ovvero di studio e ricerca, finalizzati a determinati obiettivi, con particolare riguardo alle attività di consulenza e assistenza previste dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche a favore dei comuni con meno di diecimila abitanti. A tal fine sono istituite, ai sensi degli articoli 11, 13 e 33 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, apposite posizioni individuali dirigenziali, in soprannumero rispetto alla dotazione organica del personale dirigente per un periodo transitorio massimo di tre anni, il cui incarico è attribuito con atto di organizzazione del direttore del dipartimento presso il quale sono istituite dette posizioni dirigenziali individuali, o equiparato per il Consiglio regionale, prescindendo dalle procedure previste per gli altri incarichi dirigenziali. Il personale titolare di una posizione dirigenziale attribuita in soprannumero ai sensi del presente comma, può accedere ai posti che si rendono disponibili nella dotazione organica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente [21].

     3. Per conseguire un maggior contenimento della spesa nelle procedure di reclutamento attraverso l'utilizzo di personale dirigente già adeguatamente formato nell'ambito dell'amministrazione regionale, la Regione ricopre i posti resisi vacanti nella dotazione organica, nel corso del triennio successivo alla chiusura del concorso di cui all'articolo 65 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, inquadrando i soggetti che abbiano sostenuto con esito positivo la prova finale del suddetto concorso e che non risultino utilmente collocati.

     4. Per l'anno 2003 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate mediante pubblico concorso, sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformità a quanto disposto dagli articoli 13 e 32 della l.r. 6/2002, dell'articolo 202 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e dell'articolo 132 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 29 gennaio 2003, n. 3 e nei limiti della dotazione organica vigente, fatto salvo quanto stabilito al comma 3. Le suddette procedure di reclutamento possono essere attivate anche senza il preventivo ricorso alle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti.

 

     Art. 49. (Disposizioni sugli anziani soli).

     1. Per fare fronte alle necessità delle persone anziane che rimangono sole durante il periodo estivo, la Regione finanzia una sperimentazione di offerta attiva di sorveglianza sanitaria effettuata dai Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) di intesa con i comuni e con i medici di medicina generale nei confronti di pazienti anziani, ultrasettantacinquenni, e temporaneamente soli, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

     2. I medici di medicina generale censiscono e segnalano al responsabile del CAD territorialmente competente, i propri pazienti anziani che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre sono soli e non hanno, anche per parti di detto periodo, il consueto sostegno dei familiari, e provvedono direttamente ad una sorveglianza attiva e periodica attraverso visita domiciliare o contatto telefonico.

     3. La Giunta regionale provvede a fornire le necessarie direttive alle ASL per l'attivazione del servizio di cui al presente articolo da parte dei medici di famiglia e di un progetto obiettivo incentivante in favore del personale del CAD e dei medici di famiglia che partecipano al progetto stesso.

 

     Art. 50. (Disposizioni per i pazienti comatosi).

     1. I pazienti che soffrono di gravi o gravissime alterazioni del livello di conoscenza e che hanno necessità di sostegno delle funzioni fisiologiche fondamentali, quali, tra le altre, quelle respiratorie, cardiocircolatorie, renali e di alimentazione, e che sono assistiti in unità ad elevata intensità assistenziale, nel caso in cui abbiano recuperato alcuni elementi di autonomia, possono essere dimessi dalle unità ad elevata intensità assistenziale e hanno diritto, a seconda del grado di autonomia eventualmente recuperata, all'interno di percorsi di continuità assistenziale, alla priorità di accesso nelle strutture alternative di ricovero o nell'assistenza domiciliare.

     2. Il servizio sanitario pubblico o privato accreditato che ha in carico il paziente è responsabile del percorso di continuità assistenziale.

     3. In considerazione della particolare onerosità dell'assistenza, nel caso di ritorno del paziente al domicilio, si interviene con un contributo economico per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia, che si trovi al di sotto di un livello di reddito determinato con provvedimento della Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale stabilisce il livello di reddito familiare, l'entità del contributo, le modalità di erogazione e di controllo.

     5. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 viene istituito apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H41, che viene all'uopo incrementato, con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2004 di euro 500.000,00 [22].

 

     Art. 51. (Contributo al Monastero benedettino di S. Giovanni Battista di Boville Ernica).

     1. Beneficiario del contributo di euro 15.000,00 finalizzato alla realizzazione del monumento a Papa Giovanni XXIII, presso la piazza del convento dei monaci benedettini compreso nella Tabella C di cui all’articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) è il Monastero Benedettino di S. Giovanni Battista di Boville Ernica, anziché il Comune di Boville Ernica.

 

     Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche).

     1. Alla l.r. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

     “d bis) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione randagia.”;

     b) all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

     “2 bis. I comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti devono prevedere nei propri strumenti urbanistici, nelle aree destinate a servizi, la realizzazione di canili rifugio.”;

     “3 bis. Per i comuni inferiori ai ventimila abitanti è fatto obbligo di consorziarsi ai fini della realizzazione di canili rifugio capaci di rispondere alle necessità dei rispettivi territori. Spetta all’amministrazione provinciale competente definire il numero dei consorzi e i comuni che lo compongono.”.

 

     Art. 53. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 3.

[2] Comma soppresso dall’art. 6 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.R. 13 gennaio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 della stessa L.R. 1/2005.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[7] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[8] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[9] Lettera già modificata dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 e abrogata dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[11] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[12] Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 48 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[14] Comma così modificato dall’art. 35 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[15] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[16] Comma abrogato dall’art. 16 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[17] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[18] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 20.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2004, n. 162 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il pesente articolo.

[20] Articolo abrogato dall'art. 138 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[21] Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[22] Comma così sostituito dall’art. 70 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.