§ 6.1.29 - L.R. 13 dicembre 2001, n. 34.
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:13/12/2001
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Disciplina delle procedure applicative).
Art. 4.  (Gestione dell’IRAP).
Art. 5.  (Variazione dell’aliquota).
Art. 6.  (Anagrafe dei contributi IRAP).
Art. 7.  (Regime transitorio).


§ 6.1.29 - L.R. 13 dicembre 2001, n. 34.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(B.U. 29 dicembre 2001, n. 36 - S.O. n. 7).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle funzioni della Regione relative all’imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

     2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, persegue obiettivi di semplificazione delle procedure di applicazione dell’IRAP, di miglioramento dei rapporti con il contribuente, di eliminazione dell’evasione fiscale, nonché di armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle altre Regioni e dello Stato.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. Alla Regione, quale ente titolare dell’IRAP, spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell’imposta, ivi compresa la variazione delle aliquote ai sensi dell’articolo 5.

     2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23 del d.lgs. 446/1997 la Regione è titolare dell’anagrafe dei dati e delle informazioni relative all’IRAP, a norma dell’articolo 6.

 

     Art. 3. (Disciplina delle procedure applicative).

     1. Fino a diversa successiva normativa regionale, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

     2. Per il riscontro contabile e la verifica dei riversamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria alla Regione e delle operazioni di compensazione con altre imposte ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la Regione utilizza i dati e le informazioni desunte dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e fornite dall'amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo 23 del d.lgs. 446/1997.

 

     Art. 4. (Gestione dell’IRAP).

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce con propria deliberazione le modalità di gestione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, optando per una delle seguenti alternative:

     a) gestione diretta attraverso le strutture regionali;

     b) affidamento della gestione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del d.lgs. 446/1997;

     c) affidamento della gestione a soggetti terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

 

     Art. 5. (Variazione dell’aliquota).

     1. A far data dal 1° gennaio 2002 alle aliquote dell’IRAP, come determinate dal d.lgs. 446/1997 e successive modifiche, sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante, nonché quelle di seguito indicate:

     a) alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed operanti nei settori dell’assistenza sociale residenziale (codice ISTAT 85.31) e non residenziale (codice ISTAT 85.32) si applica una riduzione dell’aliquota dello 0,50 per cento rispetto all’aliquota vigente a livello nazionale;

     b) alle imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce deboli sul mercato del lavoro, si applica una riduzione dell’aliquota, limitatamente ai primi tre anni di attività, di un punto percentuale rispetto all’aliquota vigente a livello nazionale;

     c) alle imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applica:

     1) se ricadenti nelle categorie economiche del secondo gruppo della tabella A, la riduzione dell’1 per cento;

     2) se ricadenti nelle categorie economiche del terzo gruppo della tabella A la riduzione dello 0,5 per cento [1].

     2. Alle imprese di cui al comma 1, non si applicano gli incrementi di aliquota se ricadenti nelle categorie economiche del quarto e quinto gruppo della tabella A.

     3. Eventuali ulteriori variazioni alle aliquote dell’IRAP sono stabilite con successivi provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 16, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche.

 

     Art. 6. (Anagrafe dei contributi IRAP).

     1. I dati e le informazioni relativi all’IRAP sono organizzati in anagrafe dei contribuenti IRAP, ai fini di una efficace ed efficiente gestione dell’imposta.

     2. L’anagrafe raccoglie su scala regionale i dati e le notizie delle dichiarazioni dei contribuenti, trasmesse alla Regione dall’amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche e viene aggiornata, oltre che con i dati forniti dalla stessa amministrazione, anche con i dati provenienti dagli enti locali nell’ambito del sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. L’anagrafe è gestita dalla struttura regionale competente in materia tributaria, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il dirigente della suddetta struttura ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

 

     Art. 7. (Regime transitorio).

     1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, ovvero, in caso di gestione non diretta, fino alla data della stipula dell’atto di affidamento della gestione ai sensi dello stesso articolo 4, comma 1, lettere b) e c), le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi continuano ad essere svolte dall’amministrazione finanziaria dello Stato secondo quanto stabilito dall’articolo 25 del d.lgs. n. 446/1997.

 

 

TABELLA A [2]

 

Settori produttivi per i quali si riducono le aliquote IRAP

 

Primo gruppo: riduzione dell'1%

 

Codice ISTAT

Descrizione dell’Attività Economica

 

 

1-2

5

Agricoltura, caccia e silvicoltura

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

 

Secondo gruppo: riduzione dello 0,5%

 

Codice ISTAT

Descrizione dell'Attività Economica

 

 

15-16

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

17-18

Industrie tessili e dell’abbigliamento

19

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari

20

Industria del legno e dei prodotti in legno

25

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

26

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

27-28

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo

29

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l’installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione

30-31-32-33

Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche

36-37

Altre industrie manifatturiere

45

Costruzioni

52

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

60

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

61

Trasporti marittimi e per vie d’acqua

90-91-93

Altri servizi pubblici, sociali e personali[3]

92.1-92.3-92.5-92.6-92.7

Altri servizi pubblici, sociali e personali[4]

 

Settori per i quali si riduce l'aliquota IRAP di 0,5 punti percentuali per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA

 

Codice ISTAT

Descrizione dell’Attività Economica

 

 

62

63.3

Trasporti aerei

Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica

 


Settori produttivi per i quali si mantengono invariate le aliquote IRAP

 

Terzo gruppo

 

Codice ISTAT

Descrizione dell'Attività Economica

 

 

21-22

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria

34-35

Fabbricazione di mezzi di trasporto

51.1

Intermediari del commercio

55

Alberghi e ristoranti

63

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio[5]

66

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

72-73-74

Informatica e attività connesse; ricerca e sviluppo; altre attività professionali ed imprenditoriali

75

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

80

Istruzione

85

Sanità e altri servizi sociali

95

Servizi domestici presso famiglie e convivenze

 

Settore per il quale si sospende la maggiorazione dell'aliquota IRAP per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA

 

Codice ISTAT

Descrizione dell’Attività Economica

 

 

50

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione

 


Settori produttivi per i quali si aumentano le aliquote IRAP

 

Quarto gruppo: aumento dello 0,75%

 

Codice ISTAT

Descrizione dell'Attività Economica

 

 

10-11-12-13-14

Estrazione di minerali energetici e non energetici

23

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari

40-41

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda

50

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione[6]

51 (escluso 51.1)

Commercio all'ingrosso, esclusi intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli

62

Trasporti aerei[7]

 

Quinto gruppo: aumento dell'1%

 

Codice ISTAT

Descrizione dell'Attività Economica

 

 

24

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

64

Poste e telecomunicazioni

65

Intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

67

Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria[8]

70-71

Attività immobiliari e noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico

92.2-92.4

Attività radiotelevisive; attività delle agenzie di stampa

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità della presente tabella, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[3] Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque e di scarico e simili; attività di organizzazioni associative n.c.a.; altre attività dei servizi.

[4] Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video; altre attività dello spettacolo; attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative.

[5] Movimentazione merci e magazzinaggio; altre attività connesse ai trasporti (gestione di stazioni, aeroporti, strade, porti, ecc…); attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; spedizionieri; ecc…

Per il gruppo 63.3 attività delle agenzie di viaggio e operatori turistici l’aliquota IRAP viene ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto a quella attuale per attenuare le conseguenze economiche degli attentati USA.

[6] Per questo settore è sospeso l'aumento di aliquota per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA.

[7] Per questo settore l'aliquota IRAP viene ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto a quella attuale per attenuare le conseguenze economiche degli attentati USA.

[8] Attività delle Borse Valori, mediazione di Borsa, agenti di assicurazione, ecc..