§ 4.2.30 - L.R. 22 novembre 1982, n. 51.
Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:22/11/1982
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Lazio, con riferimento agli obiettivi e finalità contenute nel progetto di intervento denominato «Centri storici», già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 maggio [...]
Art. 2. 


§ 4.2.30 - L.R. 22 novembre 1982, n. 51.

Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici.

(B.U. 30 novembre 1982, n. 33).

 

     Art. 1.

     1. La Regione Lazio, con riferimento agli obiettivi e finalità contenute nel progetto di intervento denominato «Centri storici», già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 maggio 1979, n. 640, promuove interventi sperimentali destinati al recupero di immobili, di interesse storico-artistico-ambientale, di proprietà di enti pubblici, mediante la ristrutturazione, adattamento, ampliamento e restauro di tali edifici per adibirli permanentemente a servizi pubblici (sedi di comuni e di loro consorzi, distretti scolastici, biblioteche, centri sociali, centri studi, musei, auditorium, ed altri), nonché il completamento di analoghi interventi in precedenza autorizzati.

     2. La Regione concorre alla realizzazione degli interventi previsti al 1° comma, partecipando alla spesa fino al massimo del 70 per cento dell'intero costo dell'opera [1].

     3. [Per la realizzazione di tali finalità la Regione interviene direttamente tramite il servizio lavori pubblici, ovvero attraverso la concessione agli enti pubblici interessati di contributi in conto capitale fino alla copertura dell'intera spesa occorrente per l'intervento di recupero] [2].

     4. I comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), d) e e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, partecipano alla spesa per la realizzazione degli interventi previsti al primo comma, con una percentuale dell’intero costo dell’opera pari al:

     a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;

     b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;

     c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti;

     c bis) 20 per cento per i comuni da 3000 a 3999 abitanti;

     c ter) 25 per cento per i comuni da 4000 a 4999 abitanti. [3]

     5. La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al presente articolo, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale dello stanziamento di bilancio destinato agli interventi previsti al primo comma, determinata annualmente con il piano di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 2 [4].

     5 bis. Possono essere finanziati, fino al massimo del 70 per cento dell’intero costo dell’opera, anche interventi di recupero di immobili di interesse storico-artistico-ambientale di proprietà di altri enti ma utilizzati da enti pubblici a qualunque titolo [5].

 

     Art. 2. [6]

     Il piano di ripartizione dei fondi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento del relativo atto deliberativo; trascorso tale termine, il parere si intende acquisito positivamente.

 

 


[1] Comma inserito dall’art. 25 della L.R. 9 settembre 1988, n. 58, sostituito dall'art. 25 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[3] Comma inserito dall’art. 48 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 e così modificato dall'art. 81 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Comma inserito dall’art. 48 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2, già modificato dall’art. 23 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.