Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 1. organi statutari |
Capitolo: | 1.5 gruppi consiliari |
Data: | 15/03/1973 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. La presente legge disciplina, in conformità di quanto disposto dagli artt. 11 e 17 dello Statuto, gli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 3 bis. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.5.1 - L.R. 15 marzo 1973, n. 6. [1]
Funzionamento dei gruppi consiliari.
(B.U. 23 marzo 1973, n. 7).
La presente legge disciplina, in conformità di quanto disposto dagli artt. 11 e 17 dello Statuto, gli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Presidente della Giunta, cura l’assegnazione ai vari gruppi consiliari delle sedi e del personale necessario proporzionati alla consistenza numerica degli stessi e tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo.
2. L’Ufficio di Presidenza provvede, altresì, all’allestimento ed all’arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ivi compresi i macchinari ed apparecchiature che forniscono servizi.
1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento determinato:
a) da una quota fissa di euro 1.291,00 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica;
b) da una quota variabile pari ad euro 620,00 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare.
1. Ciascun gruppo consiliare ha inoltre diritto ad un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di collaborazioni nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all’elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale [5].
2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente e assegnato ai gruppi consiliari, nell’ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al Comitato regionale di controllo contabile una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati. Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l’automatica sospensione del contributo [7].
2. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della piena autonomia funzionale e contabile dello stesso ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.
[a) La corresponsione del contributo di cui all'art. 3 a ciascun Gruppo decorre dal 1° luglio 1970.
b) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute a ciascun Gruppo a titolo di quanto previsto dall'art. 3 n. 1 e 2 e quelle liquidate a titolo provvisorio per il periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge].
[L'onere relativo all'applicazione della presente legge, per gli anni 1970, 1971 e 1972 calcolato in
[1] Abrogata dall'art. 36 della
[2] Articolo modificato dalla L.R. 11/12/86, n. 54 e così sostituito dall’art. 22 della
[3] Articolo modificato dalle L.R. n. 55/79, n. 55/83 e n. 54/86 e così sostituito dall’art. 22 della
[4] Articolo aggiunto a far luogo del 1/1/79 della L.R. n. 55/79, modificato da L.R. n. 55/83 e n. 54/86 e così sostituito dall’art. 22 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Articolo così sostituito dall’art. 22 della
[7] Comma così modificato dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 22 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 22 della