§ 1.5.1 - L.R. 15 marzo 1973, n. 6.
Funzionamento dei gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.5 gruppi consiliari
Data:15/03/1973
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina, in conformità di quanto disposto dagli artt. 11 e 17 dello Statuto, gli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 1.5.1 - L.R. 15 marzo 1973, n. 6. [1]

Funzionamento dei gruppi consiliari.

(B.U. 23 marzo 1973, n. 7).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina, in conformità di quanto disposto dagli artt. 11 e 17 dello Statuto, gli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari.

 

     Art. 2. [2]

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Presidente della Giunta, cura l’assegnazione ai vari gruppi consiliari delle sedi e del personale necessario proporzionati alla consistenza numerica degli stessi e tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo.

     2. L’Ufficio di Presidenza provvede, altresì, all’allestimento ed all’arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ivi compresi i macchinari ed apparecchiature che forniscono servizi.

 

     Art. 3. [3]

     1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento determinato:

     a) da una quota fissa di euro 1.291,00 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica;

     b) da una quota variabile pari ad euro 620,00 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare.

 

     Art. 3 bis. [4]

     1. Ciascun gruppo consiliare ha inoltre diritto ad un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di collaborazioni nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all’elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale [5].

     2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente e assegnato ai gruppi consiliari, nell’ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 4. [6]

     1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al Comitato regionale di controllo contabile una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati. Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l’automatica sospensione del contributo [7].

     2. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della piena autonomia funzionale e contabile dello stesso ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.

 

     Art. 5. [8]

     [a) La corresponsione del contributo di cui all'art. 3 a ciascun Gruppo decorre dal 1° luglio 1970.

     b) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute a ciascun Gruppo a titolo di quanto previsto dall'art. 3 n. 1 e 2 e quelle liquidate a titolo provvisorio per il periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 6. [9]

     [L'onere relativo all'applicazione della presente legge, per gli anni 1970, 1971 e 1972 calcolato in L. 264.400.000 fa carico al cap. 1 dello stato di previsione del 1972, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli anni successivi calcolato in L. 88.400.000 annui, ad apposito capitolo da istituire nei relativi stati di previsione della spesa].


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[2] Articolo modificato dalla L.R. 11/12/86, n. 54 e così sostituito dall’art. 22 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[3] Articolo modificato dalle L.R. n. 55/79, n. 55/83 e n. 54/86 e così sostituito dall’art. 22 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[4] Articolo aggiunto a far luogo del 1/1/79 della L.R. n. 55/79, modificato da L.R. n. 55/83 e n. 54/86 e così sostituito dall’art. 22 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[9] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.