Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 11/08/2008 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni varie) |
Art. 2. (Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali) |
Art. 3. (Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.34 - L.R. 11 agosto 2008, n. 14.
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio
(B.U. 14 agosto 2008, n. 30 - S.O. n. 98)
Art. 1. (Disposizioni varie)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.
2. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.
3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e dalle relative tabelle annesse.
4. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e), della
5. Al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'accordo Stato-Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della
6. I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24 della
6 bis. I provvedimenti, con cui le aziende sanitarie locali approvano la ricognizione e l’elenco dei beni immobili trasferiti o da trasferire ai sensi del comma 6, costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore delle medesime aziende sanitarie, che avvengono in esenzione di ogni onere relativo ad imposte e tasse ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
6 ter. Sono attribuiti in proprietà ai comuni i beni immobili non trasferiti in proprietà alla Regione ai sensi del comma 5 oppure alle singole aziende sanitarie locali ai sensi dei commi 6 e 6 bis, in quanto oggetto di provvedimenti da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non tradotti in atto pubblico, che ne hanno disposto, in data antecedente all’entrata in vigore del
7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nei commi 5 e 6, dirette al conseguimento dell’obiettivo di primario interesse pubblico di azzeramento del disavanzo sanitario, costituisce causa di decadenza dall’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
8. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui ai commi 5 e 6 sono versate dalle aziende sanitarie alla Regione ed iscritte sui capitoli relativi all’UPB 351.
9. La Regione, a seguito della deliberazione di cui al comma 5, terzo periodo, adotta gli atti previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione al suo patrimonio dei beni mobili ed immobili di cui al citato periodo, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
10. Ai beni trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della
11. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 24 della
b) articolo 1 della
c) articolo 72 della
d) articolo 27 della
e) articolo 10 della
f) articolo 37 della
g) articolo 41, comma 13 della
12. Fermi restando gli oneri per la ricerca e la didattica dei policlinici universitari già posti a carico del fondo sanitario regionale ai sensi della normativa vigente, al fine di contribuire al finanziamento delle ulteriori spese per la ricerca e per la didattica dei policlinici universitari, sono istituiti, rispettivamente nell’ambito dell’UPB C21 e C22, due capitoli denominati “Contributo regionale per la ricerca e per la didattica dei policlinici universitari – parte corrente”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 93 milioni di euro e “Contributo regionale per la ricerca e per la didattica dei policlinici universitari – parte capitale”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 78 milioni di euro.
13. La Regione, nell’ambito delle politiche a favore dei comuni, ivi comprese le piccole realtà locali con popolazione fino a cinquemila abitanti, a cui è destinata una specifica percentuale del fondo da definire con la delibera della Giunta regionale di cui al secondo periodo, promuove la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, con particolare riguardo per quelli che versano in situazione di marginalità economica e sociale nonché per i comuni montani. La Regione eroga ai comuni indicati appositi contributi secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Tali criteri debbono prevedere, con carattere di priorità, la possibilità di un incremento occupazionale. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilità di cui al capitolo R47506, denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte corrente”, ed al capitolo R48503 denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte capitale [4].
13 bis. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 sono definiti, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni per gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale da sostenersi a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l’anno 2019, 1.200.000,00 per l’anno 2020 e 400.000,00 per l’anno 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” [5].
14. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 18 della
b) l’articolo 62 della
15. L’articolo 86 della
“Art. 86
(Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche)
1. La Regione finanzia interventi diretti alla riqualificazione e al recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree pubbliche, con particolare riferimento all’incentivazione dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori.
2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i comuni della regione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in particolare, stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e per lo svolgimento delle relative istruttorie;
b) la misura massima del finanziamento concedibile;
c) i criteri per la concessione dei finanziamenti;
d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.
4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B32510.”.
16. La Regione finanzia il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) per la realizzazione di opere, manufatti e infrastrutture che costituiscono parte integrante del polo logistica e flessibilità. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C12, di un apposito capitolo di spesa denominato “Anticipazioni sui fondi FAS 2007-2013 della logistica”, con uno stanziamento complessivo pari a 10 milioni di euro, di cui 6 milioni per l’anno 2008, 2 milioni per l’anno 2009 e 2 milioni per l’anno 2010, al cui recupero si provvede mediante il capitolo di entrata 331523 denominato “Recuperi vari da assegnazioni statali e comunitarie”. La somma di cui all’articolo 65, comma 9, della
17. La Regione, in coerenza con le disposizioni degli accordi di Basilea II, al fine di agevolare l’accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, concede contributi volti a sostenere i processi di riorganizzazione, aggregazione e patrimonializzazione dei confidi, così come definiti dall’articolo 13 del
18. [La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, concede contributi agli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla
19. [In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del
20. [L’autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale di cui all’articolo 46, comma 2, della
21. [Il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al
22. [Qualora l’approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III e IV del
22 bis. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal
a) i tempi e le modalità per lo svolgimento del procedimento di VAS, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi, mediante l’utilizzo prioritario di modalità telematiche, quali la posta elettronica certificata (PEC);
b) i criteri per l’individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di VAS;
c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal
d) i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l’utilizzo dei pareri e della documentazione già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VAS [11].
23. Il comma 1 dell’articolo 46 della
24. Al fine di soddisfare le esigenze di un rapido collegamento ferroviario tra Roma ed il nuovo aeroporto di Viterbo, la Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma per l’ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria ex concessa Roma–Civita Castellana–Viterbo.
25. La Giunta regionale è autorizzata, in attuazione dell’accordo stipulato nel 2008 con Rete ferroviaria italiana, a predisporre e finanziare un programma per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie ubicate nella regione a valere sui fondi stanziati nell’UPB D44. Tale programma, esteso anche alle stazioni delle ferrovie ex concesse di proprietà della Regione, definisce le modalità, le procedure, gli strumenti necessari per mezzo dei quali si possa:
a) affidare alla Regione l’uso degli immobili o porzione di essi oggetto della riqualificazione;
b) attivare le procedure per la realizzazione degli interventi strutturali, edilizi ed impiantistici dei predetti immobili.
26. Per le finalità di cui all’articolo 72 della
27. Al fine di avviare un piano organico per il superamento di situazioni di precariato nell’ambito delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi, è istituito, nell’ambito dell’UPB F31, il capitolo denominato “Fondo per il sostegno al superamento di situazioni di precariato nell’ambito delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi”, con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. L’erogazione delle risorse è subordinata alla presentazione, da parte degli enti interessati, di un piano di attività e di sviluppo dei servizi, da presentare alla provincia di competenza, che preveda un percorso di stabilizzazione condiviso con le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali. Le province individuano i piani da finanziare tenendo conto degli interventi riguardanti il più alto numero di stabilizzazioni e/o dei consorzi bibliotecari. Al termine del triennio, eventuali somme erogate, che non hanno comportato il buon fine del percorso di stabilizzazione, devono essere restituite alla Regione.
28. Al comma 1 dell’articolo 54 della
29. Al primo comma dell’articolo 4 della
30. In attuazione dell’articolo 6, comma 2, della
31. Ai fini dell’attuazione dell’accordo di programma tra Regione, Provincia di Latina e Comune di Gaeta relativo alla ripartizione degli oneri finanziari connessi con la chiusura del servizio residenziale per l’assistenza all’infanzia di Gaeta, lo stanziamento del capitolo H41504 è aumentato dell’importo pari a 400 mila euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
32. Al comma 6 bis dell’articolo 192 della
a) alla lettera b) le parole: “il servizio residenziale per l’assistenza all’infanzia di Gaeta ed” sono soppresse;
b) la lettera e) è abrogata.
33. Al comma 1 dell’articolo 10 della
34. Alla lettera c) del comma 23 dell’articolo 11 della
35. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Le strutture decentrate dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti:
a) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), lettera d) e lettera e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a);
b) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla suddetta soglia minima e superiore a 200 mila euro.”.
36. Al comma 2 dell’articolo 6 della
37. Il finanziamento concesso nell’ambito dello stanziamento 2007 del capitolo F16501 al Comune di Pomezia è finalizzato al pagamento delle spese effettuate o da effettuare per la costruzione della scuola elementare S. Giovanni Bosco.
38. Per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente ove previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 93 della
39. All’articolo 1 della
a) al secondo comma le parole da: “Gli enti interessati acquisiscono” a: “entro la medesima percentuale.” sono soppresse;
b) il terzo comma è abrogato;
c) al quinto comma le parole: “di cui al quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo”;
d) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
“5bis. Possono essere finanziati, fino al massimo del 70 per cento dell’intero costo dell’opera, anche interventi di recupero di immobili di interesse storico-artistico-ambientale di proprietà di altri enti ma utilizzati da enti pubblici a qualunque titolo.”.
40. La Regione, per favorire le famiglie e concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi per l’infanzia, nonché promuovere la continuità del percorso formativo nella fascia d’età compresa fra zero e sei anni, finanzia, con risorse proprie, l’ampliamento dell’offerta educativa, rivolta ai bambini fra i due e i tre anni di età. A tal fine sostiene l’attivazione di sezioni denominate “sezioni primavera” presso le attuali strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, in quanto servizio educativo integrativo ed aggregato, anche in attuazione dell’accordo della Conferenza unificata del 14 giugno 2007, recante promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni, attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F17, di un apposito capitolo denominato «Finanziamento regionale delle “sezioni primavera”», con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, pari a 1 milione di euro.
41. All’articolo 165 della
a) alla rubrica, dopo la parola: “Fondo” la parola: “rotativo” è soppressa;
b) al comma 5, dopo la parola: “Fondo” la parola: “rotativo” è soppressa.
42. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole: “in materia” sono inserite le seguenti: “, acquisito il parere del CRUL”.
b) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:
“c) quattro rappresentanti degli studenti delle università e delle altre istituzioni del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici o dei consigli di amministrazione o di altri organismi elettivi degli studenti delle rispettive università o delle altre istituzioni, riuniti in apposita assemblea, convocata dall’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti.”;
c) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 è sostituita dalla seguente:
“d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 20, della
43. All’articolo 20 della
a) al comma 1, dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: “e di agenzie ed enti pubblici strumentali e dipendenti dalla Regione”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. Gli immobili acquisiti in proprietà dalla Regione ai sensi della
44. Al comma 3 bis dell’articolo 23 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modifiche il periodo da: “Nel ruolo unico” a “l’Agenzia regionale dei Parchi (ARP).” è sostituito dal seguente: “Nel ruolo unico confluisce il personale in servizio presso gli enti di gestione delle suddette aree naturali protette.”.
45. Al fine di sostenere gli allevatori di equidi per la perdita economica derivante dall’applicazione delle misure di polizia veterinaria previste nel Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi, adottato dal Ministro della Salute con ordinanza del 18 dicembre 2007, la Regione concede aiuti, quale indennizzo per la macellazione degli animali infetti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti nonché l’entità massima di aiuto per ogni singolo capo macellato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B11, di un apposito capitolo denominato “Indennizzo agli allevatori di equidi per le perdite economiche conseguenti l’abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 400 mila euro.
46. La Giunta regionale, con regolamento, provvede all’attuazione del
47. All’articolo 19 della
a) al comma 1, dopo le parole: “di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende sanitarie” sono inserite le seguenti: “e ospedaliere, di interventi in conto capitale”;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis) gli interventi in conto capitale”;
c) al comma 10, dopo le parole: “ammodernamento tecnologico del patrimonio”, sono inserite le seguenti: “e di interventi in conto capitale”.
48. Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 ottobre”.
49. [Gli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei commissari straordinari nominati dalla Regione presso le IPAB, nonché alle funzioni regionali di vigilanza, realizzate anche attraverso la costituzione di appositi organismi, gravano sul capitolo R41509. La Regione interviene per la riattivazione di strutture di proprietà delle IPAB al fine di garantirne la fruizione da parte della collettività. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma gravano sul capitolo R42510] [12].
50. [Al fine di garantire la rappresentanza dell’intero Consiglio regionale, i componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, in quanto componenti di organi non istituzionali, sono designati dal Consiglio regionale con voto limitato. Tale disposizione si applica al momento del rinnovo dei suddetti organismi] [13].
51. Al comma 3 dell’articolo 82 della
52. All’articolo 50 della
a) dopo il comma 2 ter sono inseriti i seguenti:
“2 quater. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata in qualsiasi momento su istanza degli interessati e almeno ogni due anni d’ufficio dagli enti gestori. L’eventuale modifica della situazione reddituale comporta la variazione del canone di locazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stato compiuto l’accertamento d’ufficio e dal 1° gennaio del medesimo anno in cui è pervenuta l’istanza dell’assegnatario. Qualora l’assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applica il canone di locazione più alto previsto dalla normativa vigente.
2 quinquies. La variazione del canone di locazione ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:
a) decesso dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario;
b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità e accertato stato di disoccupazione dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito;
c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito”.
b) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente: “3 ter. Per i locali extraresidenziali di proprietà delle ATER in locazione alle associazioni senza fini di lucro, ciascuna ATER può determinare, in relazione alla peculiare finalità sociale perseguita da ciascuna associazione, l’applicazione di un canone di importo non inferiore al 20 per cento di quello praticato sul mercato per i locali della stessa tipologia”.
53. In attuazione dell’articolo 50, comma 2, della
54. [La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della
55. [La Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, dell’articolo 5, comma 4, della
56. [La società opera, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, quale strumento per l’attuazione della programmazione regionale, di concerto con il Comune di Viterbo. Per le suddette finalità, la società, in particolare,:
a) opera la promozione e la realizzazione degli stralci funzionali del “Piano di rilancio” delle Terme ex INPS di Viterbo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 221, ratificata con provvedimento del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 51, ed alla deliberazione del Consiglio comunale di Viterbo dell’8 febbraio 2001, n. 12 di seguito definito piano;
b) opera per l’acquisizione, l’utilizzo e l’ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziare comunitarie e nazionali in materia] [16].
57. [Ai fini dello svolgimento delle attività della società di cui ai commi 55 e 56, il conferimento avviene in natura fino alla concorrenza del capitale sociale previsto per legge e ricomprende, comunque, il compendio immobiliare denominato Terme ex INPS di Viterbo. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l’assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla società e, in particolare, a stipulare, di concerto con il Comune di Viterbo, l’atto costitutivo e lo statuto, nonché, a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Regione o dall’assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria amministrazione] [17].
58. [Agli oneri necessari per la costituzione e l’iniziale funzionamento della società di cui ai commi 55 e 56 si provvede mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB C21, di un apposito capitolo denominato “Oneri di costituzione e funzionamento della società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, pari a 150 mila euro] [18].
59. Al fine di tutelare la salute odontoiatrica della popolazione, le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali erogano, in coerenza con gli indirizzi fissati a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e di fondi integrativi, prestazioni odontoiatriche ai soggetti in età infantile ed evolutiva e ai soggetti in particolari condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, in particolare:
a) stabilisce i criteri e definisce le modalità per l’accesso ai programmi di assistenza odontoiatrica, definendo, altresì, i livelli di prestazione in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
b) definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie dentarie, con priorità per i soggetti in età infantile ed evolutiva;
c) definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di prevenzione secondaria prevedendo che le aziende unità sanitarie locali individuino in ciascun distretto almeno un ambulatorio pubblico che soddisfi la domanda dei soggetti di cui al presente comma, primo periodo, anche mediante l’utilizzo di odontoiatri inclusi negli appositi elenchi degli specialisti pagati a prestazioni.
60. Agli oneri di cui al comma 59 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB H13, denominato: “Finanziamento per l’assistenza odontoiatrica – parte corrente”, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 3 milioni do euro per l’anno 2010 e con l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB H22, denominato: “Finanziamento per l’assistenza odontoiatrica – parte capitale”, con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010.
61. All’articolo 50 della
a) alla rubrica, dopo le parole: “ai comuni” sono inserite le seguenti: “e ai municipi”;
b) al comma 1 dopo le parole: “enti locali”, sono inserite le seguenti: “e dei municipi”;
c) al comma 1 dopo le parole: “ai comuni”, sono inserite le seguenti: “e ai municipi”.
62. Alla
a) all’articolo 34, relativo ad opere pubbliche derivate da programmi di partecipazione:
1) al comma 2 dopo le parole: “ente locale”, sono inserite le seguenti: “e municipio”;
2) al comma 3 dopo le parole: “i comuni”, sono inserite le seguenti: “e i municipi”;
3) al comma 3 dopo le parole: “gli enti locali”, sono inserite le seguenti: “e i municipi”.
b) all’articolo 35, relativo ad azioni per lo sviluppo socioeconomico degli enti locali derivate da processi di partecipazione:
1) al comma 1 dopo le parole: “promosse dagli enti locali”, sono inserite le seguenti: “e dai municipi”;
2) al comma 2 dopo le parole: “ente locale” sono inserite le seguenti: “e municipio”;
3) al comma 3 dopo le parole: “i comuni”, sono inserite le seguenti: “e i municipi”;
4) al comma 3 dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti: “e municipi”.
c) all’articolo 37, relativo ad interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale e regionale:
1) al comma 1 dopo le parole: “dei comuni”, sono inserite le seguenti: “e dei municipi”;
2) al comma 4 dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti: “ e municipi” e, in fine, dopo le parole: “da più enti” sono aggiunte le seguenti: “e municipi”;
3) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: “e municipi”;
4) al comma 6 le parole: “30 giugno”, sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre”.
63. Al fine di realizzare ed allestire case-famiglia per minori, è finalizzato l’importo di 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2008 nell’ambito dello stanziamento del capitolo H42503.
64. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della
“e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.”.
65. Al fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono posti in essere gli interventi di cui ai commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72.
66. Ai fini del riassetto della rete ospedaliera e dell’attuazione degli interventi per la dismissione e la riconversione dei presidi:
a) sino all’avvenuta adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di riassetto della rete ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale sono sospese le iniziative in corso per la realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l’autorizzazione o l’accreditamento di nuove strutture sanitarie private, nonché gli atti aziendali adottati da aziende ed enti del servizio sanitario regionale non in conformità con il suddetto piano di riassetto;
b) nell’ambito della più ampia riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata della città di Roma, la Giunta regionale adotta gli atti necessari alla cessazione, entro il 31 ottobre 2008, dell’attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo, che resta vincolato ad uso esclusivamente pubblico per fini socio-sanitari e assistenziali, nonché dell’attività ospedaliera del Nuovo Regina Margherita, destinando le relative risorse umane, strumentali e finanziarie al potenziamento delle strutture e dei servizi sanitari carenti; il personale in servizio presso i suddetti presidi, ad eccezione del personale impiegato in attività non ospedaliere presso il Nuovo Regina Margherita, è prioritariamente destinato a coprire il turnover del personale nell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza, nelle altre aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere e negli altri enti ed istituti operanti nel Comune di Roma a cui si applica il CCNL del comparto sanità [19];
c) a seguito del trasferimento presso l’ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell’ospedale Forlanini, il complesso immobiliare dell’ex ospedale Forlanini non si intende più destinato ad attività sanitaria e l’azienda ospedaliera San Camillo provvede entro il 31 dicembre 2014 a immettere la Regione nel possesso dei beni immobili in applicazione e per gli effetti del comma 5, mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale [20].
67. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei servizi tecnici e amministrativi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 settembre 2008:
a) sono disposte misure di centralizzazione e riorganizzazione per macro ambiti territoriali all’interno delle seguenti aree di attività:
1) amministrazione, finanza e controllo;
2) approvvigionamenti;
3) gestione del personale;
4) servizi generali, tecnici ed economali.
b) sono stabiliti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, i criteri e le modalità per la ricollocazione del personale attualmente preposto alle attività centralizzate ai sensi della lettera a) [21].
68. Ai fini del completamento della realizzazione della centralizzazione degli acquisti, entro il 31 ottobre 2008:
a) la Regione stipula apposita convenzione quadro con Consip e attiva acquisti centralizzati tramite la stessa Consip;
b) la Regione adotta un nomenclatore sanitario unico per l’acquisto dei presidi medico-chirurgici, sulla base della collaborazione già avviata con la centrale acquisti della Regione Emilia Romagna;
c) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale delegano alla centrale acquisti regionale gli acquisti centralizzati per specifiche categorie di beni e servizi, quali farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici e altri beni e servizi individuati con decreto del Presidente della Regione [22];
d) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale provvedono all’attivazione di gare online, sulla base delle direttive fornite dalla centrale acquisti regionale.
69. Fermo restando quanto già stabilito per l’anno in corso in attuazione del piano di rientro, nonché in conseguenza delle misure di razionalizzazione della rete dell’offerta del servizio sanitario regionale di cui al comma 66 e dell’unificazione dei servizi amministrativi di cui al comma 67:
a) è istituito l’Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità;
b) sono individuate, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nell’ambito della rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale, forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria [23];
c) sono autorizzati meccanismi di incentivi all’esodo per le categorie per le quali i processi di riorganizzazione determinino eventuali esuberi [24].
70. Nell’ambito dei provvedimenti relativi alla farmaceutica convenzionata, alla distribuzione diretta dei farmaci nonché alla spesa farmaceutica ospedaliera:
a) la Regione provvede anche attraverso la revisione degli accordi con le organizzazioni di categoria:
1) all’incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
2) alla nuova determinazione delle condizioni e delle modalità per la distribuzione in nome e per conto rispetto agli accordi già sottoscritti;
3) alla ridefinizione, entro il 30 settembre 2008, sentite le organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle misure di contenimento della spesa farmaceutica coerenti con la appropriatezza prescrittiva;
4) alla estensione a nuove categorie terapeutiche omogenee del limite di rimborsabilità, anche quale misura di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie [25].
b) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale, con il coordinamento della Regione, provvedono alla revisione del prontuario terapeutico e dei protocolli finalizzati al riallineamento della spesa farmaceutica ospedaliera agli obiettivi programmati in sede nazionale [26].
71. Nell’ambito dei controlli di appropriatezza e qualità:
a) la Regione provvede all’estensione quantitativa, in misura non inferiore al 10 per cento, e qualitativa dei controlli ed alla conseguente determinazione dei meccanismi di recupero proporzionale sulla remunerazione del complesso delle prestazioni [27];
b) nel caso di accertamento di violazioni delle norme vigenti in materia da parte delle strutture accreditate private o classificate, si procede all’applicazione, nei confronti delle strutture stesse, delle sanzioni previste dalla normativa vigente che, nei casi più gravi, comportano la revoca dell’accreditamento;
c) nel caso di accertamento di violazioni delle norme vigenti in materia da parte delle strutture pubbliche, si procede all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti responsabili.
72. Nell’ambito delle iniziative riguardanti la riqualificazione dell’offerta di servizi sanitari sul territorio, la Regione provvede, entro il 30 settembre 2008, a porre in essere gli opportuni provvedimenti al fine di:
a) riqualificare l’offerta regionale di prestazioni di riabilitazione post-acuzie, di lungodegenza, di riabilitazione estensiva e di mantenimento, di fisiokinesiterapia ambulatoriale, anche attraverso la definizione del relativo fabbisogno e degli ulteriori requisiti autorizzativi;
b) riqualificare l’offerta regionale di assistenza sanitaria extraospedaliera agli anziani, in regime residenziale, anche attraverso la definizione del relativo fabbisogno e l’individuazione degli ulteriori requisiti specifici di qualità necessari per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale;
c) riqualificare l’offerta di assistenza residenziale per la salute mentale, anche attraverso la ridefinizione del relativo fabbisogno assistenziale.
73. [Ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del servizio sanitario regionale, previsto dall’articolo 1, comma 98, della
74. [Ai fini della istruttoria per l’espressione del parere motivato da parte del Presidente della Regione di cui al comma 73, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti] [29].
75. [Ai sensi dell’articolo 30 del
76. [Gli atti adottati dalla data di entrata in vigore dalla presente legge dai direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale in violazione delle disposizioni di cui ai commi 73, 74 e 75 sono nulli e configurano precisa responsabilità contabile] [31].
77. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1bis. I soggetti titolari delle strutture di cui all’articolo 4, comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo con la procedura prevista dall’articolo 7, sono autorizzati all’esercizio dell’attività sulla base dell’invio alla Regione di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a).”.
78. All’articolo 7 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l’attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3bis. Per le strutture direttamente gestite dalle aziende unità sanitarie locali, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza ricada la struttura o l’attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).”.
79. Al fine di non compromettere l’attuazione delle azioni del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, interrompendo la continuità operativa e gestionale, e nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e del riassetto istituzionale delle aziende sanitarie, sono prorogati sino al 30 giugno 2010 i contratti dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attualmente in carica [32].
80. La proroga di cui al comma 79 avviene previa accettazione da parte degli interessati, che, contestualmente, si impegnano a realizzare le attività idonee al raggiungimento degli obiettivi connessi al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario [33].
81. I direttori generali procedono alla proroga dei contratti dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi in carica per il periodo di cui al comma 79 [34].
82. La Giunta regionale verifica semestralmente i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi da parte dei direttori generali in ordine al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. La mancata realizzazione degli interventi per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario è causa di decadenza dall’incarico di direttore generale [35].
83. Le strutture e i professionisti privati, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture classificate e i policlinici universitari, eroganti prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario regionale, sottoscrivono entro il 30 settembre 2008 gli accordi per l’erogazione delle prestazioni in conformità alle deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria regionale per il 2008, adottate ai sensi dell’articolo 43 della
84. In caso di mancata sottoscrizione degli accordi di cui al comma 83, l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti inadempienti è sospeso.
85. Al fine di salvaguardare, in via di autotutela, l’autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione, di cui agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e agli articoli 14, 15, 16, 17, 57, 58 e 59 dello Statuto regionale, non possono essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione da parte di soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale [36].
86. Il comma 72 dell’articolo 1 della
“72. La commissione di cui al comma 70 dura in carica sino alla fine della legislatura e si avvale delle strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche), nonché della struttura di cui all’articolo 37, comma 3, della
87. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo di tutte le attività commerciali, delle imprese artigiane e di quelle che esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle ATER è ridotto del 50 per cento rispetto a quello desumibile dalle quotazioni OMI minime per le unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria catastale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente per le unità immobiliari non rientranti nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica che si trovano nei quartieri periferici di Roma capitale, nei comuni medio-grandi e nei piccoli comuni per evitare il rischio di decremento demografico nelle aree svantaggiate. Tale disposizione di riduzione del 50 per cento dei canoni si applica altresì ai terreni, alle aree periferiche utilizzate per attività sportive, florovivaistiche. Per questi ambiti territoriali al fine di agevolare il recupero delle morosità salvaguardando la continuità operativa delle attività le somme dovute possono essere dilazionate fino ad un massimo di 240 rate mensili. La vendita di tali porzioni immobiliari è sempre consentita su richiesta dei conduttori. Il valore di alienazione sarà calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita [37].
88. All’articolo 22 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi sono attuati dalle province a favore dei lavoratori di cui al comma 1, delle aziende interessate da crisi occupazionali, a fronte di progetti da presentare alla Regione per la successiva approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.”;
b) il comma 3 è abrogato.
89. Per l’attuazione di quanto previsto dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, la Giunta regionale adotta le necessarie modifiche al proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. Agli oneri connessi alle attività del Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, è istituito nell’ambito dell’UPB R21 un apposito capitolo denominato “Oneri connessi alle attività del commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari” con lo stanziamento di 300 mila euro per l’anno 2008.
Art. 2. (Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 57 della
a) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
b) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
c) Agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT);
d) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);
e) Agenzia Lazio Lavoro;
f) Azienda di promozione turistica (APT) del Comune di Roma;
g) APT della Provincia di Roma;
h) APT della Provincia di Frosinone;
i) APT della Provincia di Latina;
l) APT della Provincia di Viterbo;
m) APT della Provincia di Rieti.
2. Le APT, istituite con la
a) APT del Comune di Roma |
1.244.880,00 |
b) APT della Provincia di Roma |
1.096.480,00 |
c) APT della Provincia di Frosinone |
1.126.720,00 |
d) APT della Provincia di Latina |
927.360,00 |
e) APT della Provincia di Viterbo |
669.760,00 |
f) APT della Provincia di Rieti |
534.800,00 |
|
5.600.000,00 |
3. Le schede riepilogative dei bilanci di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.
Art. 3. (Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali)
1. Al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di fondi strutturali, e in particolare del
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma inserito dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. unico della
[4] Comma già modificato dall'art. unico della
[5] Comma inserito dall'art. 5 della
[6] Comma abrogato dall'art. 11 della
[7] Comma modificato dall'art. unico della
[8] Comma abrogato dall'art. 4 della
[9] Comma abrogato dall'art. 4 della
[10] Comma abrogato dall'art. 4 della
[11] Comma inserito dall'art. unico della
[12] Comma abrogato dall'art. 24 della
[13] Comma abrogato dall'art. unico della
[14] Comma abrogato dall'art. 35 della
[15] Comma abrogato dall'art. 1 della
[16] Comma abrogato dall'art. 1 della
[17] Comma abrogato dall'art. 1 della
[18] Comma abrogato dall'art. 1 della
[19] Lettera così modificata dall'art. 56 della
[20] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[21] Le parole: “della Giunta regionale” sono sostituite da “del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario” per effetto e con la durata di cui all'art. 5 della
[22] Le parole: “del Presidente della Regione” sono sostituite da “del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario” per effetto e con la durata di cui all'art. 5 della
[23] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2010, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[24] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2010, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[25] Le parole: “la Regione” sono sostituite da “il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario” per effetto e con la durata di cui all'art. 5 della
[26] Le parole: “della Regione” sono sostituite da “del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario” per effetto e con la durata di cui all'art. 5 della
[27] Lettera così modificata dall'art. 36 della
[28] Comma abrogato dall'art. 1 della
[29] Comma abrogato dall'art. 1 della
[30] Comma abrogato dall'art. 1 della
[31] Comma abrogato dall'art. 1 della
[32] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2010, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[33] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2010, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[34] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2010, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[35] Le parole: “la Giunta regionale” sono sostituite da “il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario” per effetto e con la durata di cui all'art. 5 della L.R. 20 maggio 2009, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2010, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[36] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2010, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non esclude dall’ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro.
[37] Comma così sostituito dall'art. 22 della