§ 3.6.5 - L.R. 1 dicembre 2000, n. 30.
Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 acque minerali e termali
Data:01/12/2000
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione e procedure per il riconoscimento di utenze).
Art. 3.  (Individuazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato).
Art. 4.  (Parere dell'Autorità di bacino).
Art. 5.  (Riconoscimento o diniego del diritto di derivazione ed uso della risorsa).
Art. 6.  (Proroga di concessioni).


§ 3.6.5 - L.R. 1 dicembre 2000, n. 30.

Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni.

(B.U. 30 dicembre 2000, n. 36).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge ha come finalità:

     a) il riconoscimento del diritto per le piccole derivazioni di cui all'articolo 2, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     b) la proroga della durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni, di cui all'articolo 6.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione e procedure per il riconoscimento di utenze).

     1. Ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della l. n. 36/1994, per una portata inferiore o uguale a 20 l/s che presentino apposita domanda, entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, è riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare le acque stesse, secondo le procedure, le modalità e nei limiti previsti negli articoli 3, 4 e 5 [1].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 le denunce dei pozzi presentate entro il 30 giugno 2003, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, della legge 30 aprile 1999, n. 136, della legge 17 agosto 1999, n. 290 e dell'articolo 23, comma 6 bis del d.lgs. n. 152/1999, come modificato dal d.lgs. n. 258/2000, dalle quali risultino le condizioni di cui allo stesso comma 1, equivalgono a domanda di concessione [2].

     3. Restano ferme, per le ipotesi non rientranti nel presente articolo, le disposizioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 3. (Individuazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di bacino territorialmente competente provvede ad individuare le aree in cui risulti alterato il regime idraulico ed idrogeologico.

 

     Art. 4. (Parere dell'Autorità di bacino).

     1. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere le domande di cui all'articolo 2, comma 1, e le denunce dei pozzi di cui all'articolo 2, comma 2, all'Autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunica, anche sulla base dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 3, il proprio parere alle amministrazioni stesse, in merito ad eventuali alterazioni o gravi danni al regime idraulico e idrogeologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende reso in senso favorevole.

 

     Art. 5. (Riconoscimento o diniego del diritto di derivazione ed uso della risorsa).

     1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni competenti, tenuto conto del parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, dall'Autorità di bacino, provvedono:

     a) ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di concessione, gli utenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ai quali è riconosciuto il diritto, per dieci anni, di utilizzare e derivare, nei limiti di portata indicati nella domanda o nella denuncia dei pozzi o dentro limiti inferiori indicati nell'atto ricognitivo stesso qualora venga rilevato che la derivazione in atto alteri il regime idraulico ed idrogeologico, acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della l. n. 36/1994;

     b) a negare il riconoscimento del diritto di cui alla lettera a) nei casi in cui venga rilevato che la derivazione in atto provochi gravi danni al regime idraulico ed idrogeologico e ad ordinare la sospensione della derivazione stessa e dell'uso della risorsa, nonché ad adottare gli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente.

     2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1, lettera a), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. (Proroga di concessioni).

     1. E' prorogata al 31 dicembre 2010 la durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano scadute e non siano state rinnovate, ovvero non abbiano formato oggetto di apposita domanda di rinnovo già respinta, o che, comunque, non siano state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica.

     2. Le amministrazioni provinciali, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di concessione, gli utenti che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1.

     3. L'atto ricognitivo di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 121 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[2] Comma già modificato dall'art. 121 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e così ulteriormente modificato dall’art. 38 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.