§ 4.4.109 - L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:11/12/1998
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Oggetto della legge).
Art. 3.  (Opere idrauliche).
Art. 4.  (Opere di bonifica).
Art. 5.  (Opere di forestazione protettiva).
Art. 6.  (Opere di consolidamento e difesa degli abitati).
Art. 7.  (Opere di difesa delle coste).
Art. 7 bis.  (Coordinamento della raccolta dei dati sull’erosione costiera)
Art. 8.  (Funzioni della Regione).
Art. 9.  (Funzioni delle Province).
Art. 10.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 11.  (Funzioni delle comunità montane).
Art. 12.  (Modalità di esercizio delle funzioni conferite).
Art. 13.  (Attività di pianificazione e programmazione).
Art. 14.  (Consulte del bacino del Tevere e del bacino del Liri- Garigliano).
Art. 15.  (Strutture regionali).
Art. 16.  (Sistema informativo della difesa del suolo).
Art. 17.  (Registro delle opere di difesa del suolo).
Art. 18.  (Osservatorio regionale dei litorali).
Art. 19.  (Agenzia regionale per la difesa del suolo).
Art. 20.  (Organi).
Art. 21.  (Direttore generale).
Art. 22.  (Collegio dei revisori).
Art. 23.  (Statuto).
Art. 24.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale).
Art. 25.  (Programma annuale di attività).
Art. 26.  (Vigilanza e controllo).
Art. 27.  (Mezzi finanziari).
Art. 28.  (Patrimonio).
Art. 29.  (Personale).
Art. 30.  (Gestione e manutenzione delle opere).
Art. 31.  (Manutenzione dei corsi d'acqua).
Art. 32.  (Manutenzione delle opere idrauliche).
Art. 33.  (Manutenzione delle opere di difesa delle coste).
Art. 34.  (Compiti dei consorzi di bonifica).
Art. 35.  (Convenzioni di gestione).
Art. 36.  (Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato).
Art. 37.  (Modalità delle elezioni dei consorzi di bonifica).
Art. 38.  (Organizzazione dei servizi di polizia idraulica).
Art. 39.  (Integrazione della seconda sezione del CTCR).
Art. 39 bis.  (Parere per l’impiego di materiali provenienti da fondali marini).
Art. 40.  (Convenzioni-tipo).
Art. 40 bis.  (Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche).
Art. 41.  (Prescrizioni e divieti).
Art. 42.  (Riordino del vincolo idrogeologico).
Art. 43.  (Sanzioni).
Art. 44.  (Mezzi finanziari e personale).
Art. 45.  (Norma transitoria).
Art. 46.  (Programmi triennali di intervento).
Art. 47.  (Norma finanziaria).
Art. 48.  (Abrogazione di norme).
Art. 49.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.109 - L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183.

(B.U. 30 dicembre 1998, n. 36 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, al fine di garantire:

     a) la creazione di un sistema organico che consenta unitarietà d'azione nella difesa del suolo;

     b) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici;

     c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

     d) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

     e) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

     e bis) la riqualificazione ambientale dei corpi idrici, anche ai fini della loro fruibilità per percorsi naturalistici [1].

     2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti nel proprio territorio.

     3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della l. 183/1989, promuove le attività conoscitive necessarie alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge detta norme per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle seguenti opere, finalizzate alla difesa del suolo, di competenza regionale secondo quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616, dalla l. 183/1989 e dal d.lgs. 112/1998:

     a) opere idrauliche;

     b) opere ed impianti di bonifica;

     c) opere di forestazione protettiva;

     d) opere di consolidamento e difesa degli abitati;

     e) opere di difesa delle coste.

 

          Art. 3. (Opere idrauliche).

     1. Le opere idrauliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in:

     a) opere idrauliche dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione e finalizzate a:

     1) difesa degli abitati dalle inondazioni;

     2) protezione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale;

     3) sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai fini della salvaguardia di rilevanti interessi regionali;

     4) rinaturazione degli alvei fluviali e mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione;

     b) altre opere idrauliche, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale a norma del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

     2. La Giunta regionale provvede alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

     3. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze fissate negli articoli 8 e 9, provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite nella presente legge.

     4. Le opere di cui al comma 1, lettera b), sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, ai quali fa carico il pagamento dei canoni e degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dai disciplinari di cui all'articolo 12, comma 8.

 

     Art. 4. (Opere di bonifica).

     1. Le opere e gli impianti di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si suddividono in:

     a) opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, e dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione. Possono essere dichiarate di preminente interesse regionale le seguenti categorie di opere:

     1) opere di regolazione di bacini collinari e montani influenti;

     2) canali delle acque alte;

     3) canali delle acque medie;

     4) principali canalizzazioni delle acque basse;

     5) impianti idrovori e manufatti connessi;

     6) collettori emissari;

     b) altre opere di bonifica, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

     2. Le opere e gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono dichiarati di preminente interesse regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2.

     3. Le province, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite nella presente legge.

     4. Le opere di cui al comma 1, lettera b), sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, ai quali fanno carico il pagamento dei canoni e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dai disciplinari di cui all'articolo 12, comma 8.

 

     Art. 5. (Opere di forestazione protettiva).

     1. Gli interventi di forestazione protettiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), hanno ad oggetto:

     a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:

     1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;

     2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;

     b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;

     c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;

     d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

     e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d).

     2. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le autorità di bacino, le province e le comunità montane territorialmente competenti, individua, con apposita deliberazione, le aree che, per le esigenze di difesa del suolo, devono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1.

     3. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, provvedono, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera c) e 11, le province e, con riferimento al proprio territorio, le comunità montane secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati. Per le comunità montane si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 [2].

 

     Art. 6. (Opere di consolidamento e difesa degli abitati).

     1. Le opere di difesa degli abitati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dichiarati da consolidare dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 o quelle previste dai piani di bacino, sono finalizzate alla salvaguardia degli abitati minacciati da frane o movimenti di dissesto e consistono in interventi di sistemazione idrogeologica a protezione degli abitati stessi.

     2. Fra le opere di cui al comma 1 non rientrano gli interventi volti alla ristrutturazione di singoli edifici e di infrastrutture pubbliche o private, né i lavori di riparazione di strade.

     3. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1 provvedono i comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1.

 

     Art. 7. (Opere di difesa delle coste).

     1. Le opere di difesa delle coste, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), hanno ad oggetto:

     a) la protezione di abitati e di importanti infrastrutture costiere;

     b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;

     c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.

     3. I progetti d'intervento sono predisposti sulla base di idonee misure del moto ondoso, di studi sulla natura geologica e stratigrafica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione dei processi litoranei.

 

     Art. 7 bis. (Coordinamento della raccolta dei dati sull’erosione costiera) [3]

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 7, la Regione, d’intesa con gli enti locali ed avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, coordina la raccolta dei dati concernenti il fenomeno dell’erosione costiera e attiva una mappatura delle aree maggiormente a rischio per strutturare programmi operativi di intervento, finalizzati a rallentare e arrestare il fenomeno dell'erosione costiera. La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente sugli esiti della mappatura delle aree maggiormente a rischio e sullo stato di attuazione degli interventi di cui all’articolo 7.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI NELLE

MATERIE DI DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

 

     Art. 8. (Funzioni della Regione).

     1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti:

     a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923 [4];

     b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;

     c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;

     d) il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;

     e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite.

     2. In materia di difesa del suolo, sono, altresì, riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative non conferite agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 e, in particolare, quelle concernenti [5]:

     a) le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a:

     1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31;

     2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

     3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

     4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

     5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 [6];

     b) [le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi] [7];

     b bis) [l’utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai comuni ai sensi dell’articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche] [8];

     c) la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7;

     c bis) la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999 [9];

     c ter) l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999 nonché l’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale) [10];

     c quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999 [11];

     c quinquies) la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale [12];

     d) il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).

     3. In materia di risorse idriche sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni [13];

     b) l'aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 36/94;

     b bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi [14];

     c) le concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, dall'art. 89, comma 2, del d.lgs. 112/1998 [15];

     d) la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 112/1998;

     e) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 112/1998;

     f) [16];

     g) [17];

     h) [18].

     3 bis Sono riservate alla Regione le funzioni, trasferite alla stessa dallo Stato, relative alle competenze del Servizio idrografico e mareografico di cui all’art. 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, 24 gennaio 1991 n. 85 [19].

 

     Art. 9. (Funzioni delle Province).

     1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

     a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;

     b) le opere di bonifica;

     c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;

     d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo [20];

     e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore ad un milione di metri cubi;

     f) [21];

     g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui r.d.l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere [22]:

     1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine;

     2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri;

     3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;

     4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;

     5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale;

     6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;

     7) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.

     2. In materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche:

     a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 [23];

     b) sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:

     1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche;

     2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;

     3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;

     4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

     3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi.

 

     Art. 10. (Funzioni dei Comuni).

     1. In materia di difesa del suolo:

     a) sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

     1) le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati;

     2) i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate, individuati e trasferiti dalla Giunta regionale, sentite le province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR;

     2 bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche [24];

     2 ter) i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale sono assegnati ai comuni, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, con criteri e modalità definiti con apposito regolamento [25];

     2 quater) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente, nonché le funzioni e i compiti amministrativi delegati ai comuni relativi alle aree del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative, il rilascio delle concessioni di cui al presente comma avviene nel rispetto di quanto stabilito dal PUA (Piano di utilizzazione degli arenili) regionale e dai rispettivi PUA comunali. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite [26];

     a bis) le funzioni amministrative concernenti la gestione delle infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali [27];

     b) sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonché quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere [28]:

     1) acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture;

     2) tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a venti KV [29];

     3) muri di sostegno inferiori a 100 centimetri e recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri;

     4) interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante;

     5) ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie;

     6) messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari;

     7) realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente;

     8) realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica.

     2. [30].

 

     Art. 11. (Funzioni delle comunità montane).

     1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono delegate alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, le funzioni amministrative concernenti le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e) [31].

     2. Alle comunità montane sono altresì subdelegate, di norma, da parte delle province, le funzioni amministrative relative alla bonifica montana [32].

 

     Art. 12. (Modalità di esercizio delle funzioni conferite).

     1. [33].

     2. [34].

     3. Le province provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34.

     4. Le province provvedono alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica, sulla base di convenzioni di gestione, stipulate ai sensi dell'articolo 35, che definiscono gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che devono essere assicurati, e garantiscono la remunerazione attraverso la contribuenza.

     5. In caso di soppressione di consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 le province, previa stipula della convenzione di gestione di cui all'articolo 35, possono provvedere alla gestione delle opere e degli impianti per ciò che riguarda le opere di cui al comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica limitrofi o, all'agenzia regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 19 e, per ciò che riguarda la gestione degli impianti di cui al comma 4, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996.

     6. Le province provvedono al censimento, all'autorizzazione ed alla effettuazione dei controlli sulle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), sulla base delle apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR.

     7. Le direttive regionali di cui al comma 6 prevedono anche le modalità di gestione delle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), di presentazione ed approvazione dei progetti e di collaudo delle stesse.

     8. Le autorizzazioni relative alle opere idrauliche di cui al r.d. 523/1904, quelle relative alle opere di bonifica di cui al r.d. 368/1904 sono rilasciate dalla provincia previa stipula di appositi disciplinari che stabiliscono le modalità di esecuzione, gli obblighi con riferimento specifico alle attività di manutenzione, le garanzie, ed i canoni.

     9. I disciplinari indicati al comma 8 sono redatti sulla base di un apposito disciplinare-tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR.

     10. I comuni provvedono alla gestione ed al mantenimento delle opere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2), nell'ambito del servizio idrico integrato, con le modalità previste dalla l.r. 6/1996.

     11. Nel caso in cui i comuni, trascorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2), non provvedano alla presa in carico delle opere trasferite, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.

 

CAPO III

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 13. (Attività di pianificazione e programmazione).

     1. Le attività di pianificazione e programmazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 riguardano:

     a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi idraulici, di forestazione, di bonifica, di ripristino ambientale e di sistematica manutenzione;

     b) la tutela, la sistemazione e la regolazione dei corpi idrici, anche ai fini della navigazione interna, nonché la difesa dei territori dalle inondazioni e dagli allagamenti;

     c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative e quantitative atte a garantire gli usi programmati delle risorse idriche ed a salvaguardare le caratteristiche biotiche degli ecosistemi;

     d) la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;

     e) il contenimento dei fenomeni di ingressione delle acque marine nelle falde idriche anche mediante ripristino delle situazioni di equilibrio delle falde sotterranee;

     f) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, la tutela e la ricostituzione degli ambienti dunari litoranei e degli habitat costieri, nonché il ripascimento degli arenili;

     g) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee che assicuri il mantenimento del minimo deflusso costante vitale nei corpi idrici interessati;

     h) la conservazione ed il miglioramento quantitativo e qualitativo degli ecosistemi forestali.

     1 bis. I piani ed i programmi degli interventi devono contenere le fasi di gestione, manutenzione e monitoraggio delle opere [35].

     2. Salvo quanto disposto dall'articolo 19 della l. 183/1989 e dall'articolo 14 della presente legge, le attività di pianificazione e programmazione di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39.

 

     Art. 14. (Consulte del bacino del Tevere e del bacino del Liri- Garigliano).

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della l. 183/1989, collabora all'elaborazione dei progetti dei piani dei bacini di rilievo nazionale del Tevere e del Liri-Garigliano.

     2. Al fine di consentire, ai sensi dell'articolo 11 della l. 183/1989, la partecipazione degli enti locali alla pianificazione dei bacini di rilievo nazionale sono istituite la consulta del bacino del Tevere e la consulta del bacino del Liri-Garigliano, con compiti propositivi e di supporto alla Regione per l'attività di cui al comma 1.

     3. Le consulte previste dal comma 2 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sono composte dagli Assessori regionali competenti in materia di ambiente, di agricoltura, di urbanistica e dai presidenti delle province territorialmente interessate o loro delegati. Della consulta di bacino del Tevere fa parte anche il sindaco del comune di Roma o un suo delegato.

     4. Alla convocazione delle consulte di cui al comma 2 provvede l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, anche su richiesta di uno dei componenti.

     5. Le funzioni di segreteria delle consulte di cui al comma 2 sono assicurate dalle strutture dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

 

CAPO IV

SERVIZI REGIONALI

 

     Art. 15. (Strutture regionali).

     1. Allo scopo di esercitare, con la necessaria omogeneità, competenza ed efficacia, le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla salvaguardia ed al governo del territorio, la Regione, assicura, attraverso le proprie strutture organizzative, il raccordo e l'integrazione operativa dei diversi organismi che, a livello regionale e locale, si occupano della difesa del suolo, curando, in particolare, l'organizzazione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 16, la formazione, aggiornamento e conservazione del registro di cui all'articolo 17 nonché il controllo dei fattori influenti sulla dinamica dei litorali regionali ai sensi dell'articolo 18.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, con le modalità previste dalla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, ad organizzare le strutture regionali assicurando il raggruppamento delle strutture e del personale preposti alla bonifica, all'irrigazione ed al controllo degli atti dei consorzi di bonifica con quelle della difesa del suolo.

 

     Art. 16. (Sistema informativo della difesa del suolo).

     1. Le strutture regionali provvedono all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale della difesa del suolo, assicurando il necessario coordinamento con le autorità di bacino ed i servizi tecnici nazionali.

     2. Il sistema informativo della difesa del suolo raccoglie, organizza ed elabora i dati relativi alle attività ed alle opere inerenti alle finalità e all'applicazione della presente legge in coordinamento ed interconnessione con le altre componenti del sistema informativo regionale ed in particolare con il sistema informativo regionale ambientale ed il sistema informativo territoriale regionale.

     3. Le province, le comunità montane i comuni e gli altri enti operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge trasmettono i dati e le informazioni necessari per l'implementazione del sistema informativo regionale della difesa del suolo e consentono l'accesso ai propri sistemi informativi.

     4. Le strutture regionali assicurano il libero accesso al sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

 

     Art. 17. (Registro delle opere di difesa del suolo).

     1. Al fine di organizzare un efficace servizio di manutenzione viene costituito il registro delle opere di difesa del suolo sul quale vengono annotate, per ogni singola opera, le finalità, le caratteristiche e le modalità tecniche di esercizio, il soggetto realizzatore, il soggetto responsabile della manutenzione e le modalità di svolgimento e controllo della medesima.

     2. Alla formazione, conservazione ed aggiornamento del registro di cui al comma 1 provvedono le strutture regionali, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Nell'ambito del registro di cui al comma 1 e per assicurare un migliore quadro conoscitivo sulla consistenza e sullo stato del patrimonio boschivo, vengono raccolte ed organizzate le informazioni relative alla localizzazione, tipologia, fisionomia, destinazione e gestione dei boschi.

     4. Per i fini di cui al comma 1, gli enti locali competenti alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo, comunicano periodicamente alle strutture regionali i dati relativi alle opere di propria competenza.

 

     Art. 18. (Osservatorio regionale dei litorali).

     1. Nell'ambito delle strutture organizzative regionali, è costituito l'osservatorio regionale dei litorali con il compito specifico di controllare i fattori influenti sulla dinamica dei litorali regionali e di realizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi autorizzati.

     2. L'osservatorio regionale dei litorali opera in stretto collegamento con le autorità di bacino ed i servizi tecnici nazionali ed ha, in particolare, il compito di assicurare:

     a) la costituzione di una rete di capisaldi sulla fascia costiera e lungo i principali corsi d'acqua cui riferire rilievi periodici;

     b) il rilevamento del trasporto solido fluviale dei principali corsi d'acqua che sfociano nel mare Tirreno;

     c) il rilevamento continuo delle condizioni meteomarine presenti al largo e sottocosta;

     d) il controllo delle caratteristiche qualitative dei sedimenti superficiali e delle acque di fondo nella zona costiera;

     e) il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee al fine di controllare i fenomeni di intrusione salina;

     f) l'individuazione di cave di prestito e corpi sedimentari sottomarini utilizzabili quali possibili fonti di approvvigionamento per il ripascimento artificiale.

 

[CAPO V [36]

AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO]

 

     Art. 19. (Agenzia regionale per la difesa del suolo). [37]

     1. Ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto, è istituita l'agenzia regionale per la difesa del suolo, di seguito denominata ARDIS, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

     2. L'ARDIS svolge attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche relative alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), ed alla realizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) conformandosi agli indirizzi programmatici ed alle direttive della Regione. All'ARDIS possono essere affidati, altresì, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti attinenti la difesa del suolo da parte della Regione, degli enti locali o di altre strutture pubbliche [38].

     2 bis. Il parere tecnico sui progetti di competenza dell'A.R.D.I.S. di importo inferiore a lire 3 miliardi è espresso dall'Agenzia stessa nel rispetto delle normative vigenti [39].

 

     Art. 20. (Organi). [40]

     1. Sono organi dell'ARDIS:

     a) il direttore generale;

     b) il collegio dei revisori.

 

     Art. 21. (Direttore generale). [41]

     1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea;

     b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.

     2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARDIS ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.

     3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARDIS e, in particolare:

     a) all'adozione dello Statuto;

     b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;

     c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

     d) all'adozione del programma annuale di attività;

     e) all'adozione della pianta organica del personale;

     f) all'articolazione delle strutture tecniche e amministrative e al conferimento ai dirigenti degli incarichi di direzione delle strutture tecniche ed amministrative;

     g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli nonché alla verifica dei risultati di gestione.

     4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

     5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di quelli spettanti ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa.

     6. Il consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

     7. In fase di prima attuazione, il direttore generale è nominato entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 5.

 

     Art. 22. (Collegio dei revisori). [42]

     1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

     3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARDIS. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

     4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARDIS.

     5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'agenzia.

 

     Art. 23. (Statuto). [43]

     1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto dell'ARDIS.

     2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARDIS, nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna prevedendo una struttura centrale per lo svolgimento delle attività di carattere unitario e sezioni territoriali provinciali per l'esercizio di funzioni tecnico- operative.

     3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

     4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al direttore generale per l'adozione dello Statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.

 

     Art. 24. (Bilancio di previsione e rendiconto generale). [44]

     1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dei pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.

 

     Art. 25. (Programma annuale di attività). [45]

     1. L'attività dell'ARDIS è definita mediante un programma annuale che è adottato dal direttore generale nei termini e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di difesa del suolo, con apposite direttive entro il trenta settembre di ogni anno, in coerenza con le linee della programmazione della Regione e delle Autorità di bacino [46].

     2. Il programma annuale definisce il quadro complessivo delle attività da svolgere nell'anno di riferimento ivi comprese quelle affidate dagli enti locali o da altre strutture pubbliche con apposite convenzioni, indicando i mezzi strumentali e finanziari per realizzare le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli standard quantitativi e qualitativi.

     3. Il programma annuale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente al bilancio di previsione relativi allo stesso anno.

     4. Il programma annuale può essere adeguato, con le modalità di cui ai commi precedenti, in relazione agli aggiornamenti della programmazione regionale e di bacino nonché in relazione ad esigenze di interventi straordinari ed imprevedibili.

 

     Art. 26. (Vigilanza e controllo). [47]

     1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la Giunta regionale esercita il potere di vigilanza e controllo sull'ARDIS.

     2. La Giunta regionale in particolare:

     a) emana direttive per la gestione dell'ARDIS al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;

     b) verifica sulla base della relazione annuale trasmessa dal direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

     c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ARDIS previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     d) esercita il controllo sugli organi:

     1) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARDIS dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale;

     2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

     e) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettere b), e), f), che divengono esecutivi se, entro quindici giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.

     3. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa del suolo svolge le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo [48].

 

     Art. 27. (Mezzi finanziari). [49]

     1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

     a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

     b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e dal altri soggetti;

     c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

     d) proventi derivanti dalle attività svolte dall'ARDIS sulla base di convenzioni;

     e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

     2. Il finanziamento annuo di cui al comma 1, lettera a) ricomprende oltre alle dotazioni finanziarie della Regione destinate all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARDIS, anche la quota parte dei proventi indicati dall'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 112/1998, destinata alle opere di difesa del suolo di competenza regionale.

 

     Art. 28. (Patrimonio). [50]

     1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito inventario.

     2. Entrano a far parte del patrimonio dell'ARDIS i beni mobili ed immobili utilizzati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni assegnate all'ARDIS e quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 29. (Personale). [51]

     1. Entro trenta giorni dall'adozione dello Statuto di cui all'articolo 23, il direttore generale provvede, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, all'organizzazione amministrativa interna ed all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, nell'ambito del contingente e della spesa complessivi determinati dalla Giunta regionale.

     2. Per l'espletamento delle sue funzioni l'ARDIS si avvale del personale trasferito dalla Regione ai sensi del comma 3 nonché del personale trasferito dallo Stato a norma del d.lgs 112/1998.

     3. Entro trenta giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, trasferisce il personale delle strutture regionali decentrate addette alla difesa del suolo.

     4. Il personale trasferito all'ARDIS conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento.

     5. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale di ruolo, è regolato dalle disposizioni contrattuali e normative in vigore per i dipendenti regionali.

     6. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del comma 3, si fa ricorso alle procedure di mobilità esterna, prioritariamente con gli enti dipendenti regionali.

 

CAPO VI

PRINCIPI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

 

     Art. 30. (Gestione e manutenzione delle opere).

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, dall'articolo 33, comma 1 e dall'articolo 34, comma 1, all'atto del finanziamento o dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere disciplinate dalla presente legge, la Regione o gli enti locali competenti, individuano il soggetto responsabile della gestione e della manutenzione dell'opera stessa.

     2. La gestione e la manutenzione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Di norma esse sono affidate ai soggetti esecutori delle opere.

     3. Le attività di gestione e manutenzione sono subordinate alla stipula, con la Regione o con gli enti locali competenti, di apposite convenzioni nelle quali sono individuate le modalità e le caratteristiche delle attività stesse e definiti gli oneri e le particolari garanzie, anche fidejussorie, che il soggetto responsabile della gestione e della manutenzione deve rilasciare. Le convenzioni sono definite sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 40.

 

     Art. 31. (Manutenzione dei corsi d'acqua).

     1. La manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati.

     2. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le province e le Autorità di bacino interessate, individua, con propria deliberazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR, i corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione e quelli per i quali organizzare uno specifico servizio di piena.

     3. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua consistono in:

     a) rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;

     b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;

     c) ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso;

     d) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione; rimozione di depositi alluvionali che ostacolino il regolare deflusso; protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;

     e) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

     4. Gli interventi di manutenzione di cui al comma 3 devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. In particolare, l'esecuzione degli interventi volti a realizzare sezioni d'alveo che consentano il deflusso delle portate di piena ammissibili deve essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio.

     5. La Giunta regionale, sentite le Autorità di bacino interessate, definisce, con la delibera di cui al comma 2, i criteri di carattere specifico che debbono essere osservati nella elaborazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione di cui al comma 3 in relazione alle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli interventi in modo che sia garantito l'uso compatibile di mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori.

 

     Art. 32. (Manutenzione delle opere idrauliche).

     1. Gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche hanno ad oggetto:

     a) la manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della vegetazione sulle scarpate, nella ripresa di scoscendimenti, nella ricarica di sommità arginali, nel ripristino del paramento e nella manutenzione dei manufatti connessi, quali chiaviche, scolmatori, botti a sifone;

     b) il ripristino di protezione di spondali a diversa tipologia, quali scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in cemento armato, deteriorati o dissestati per scalzamento al piede;

     c) il ripristino o consolidamento di briglie o soglie da effetti di scalzamento delle fondazioni a valle, da aggiramento o da erosione;

     d) il ripristino o il consolidamento di opere di contenimento dei fenomeni di instabilità dei versanti.

     2. La manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo deve prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica, quali scale di monta del pesce, rampe, piani inclinati.

     3. La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri della ingegneria naturalistica.

 

     Art. 33. (Manutenzione delle opere di difesa delle coste).

     1. La Giunta regionale, all'atto del finanziamento delle opere di difesa delle coste di competenza regionale, stipula, con i comuni territorialmente interessati, apposite convenzioni che prevedono l'affidamento ai comuni stessi, delle opere realizzate e collaudate e le modalità per la loro manutenzione, nel rispetto della normativa vigente.

     2. [I Comuni possono provvedere alla gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, mediante affidamento all'Agenzia regionale per la difesa del suolo di cui all' articolo 19, sulla base di apposite convenzioni] [52].

     3. Per le spiagge, oggetto di ripascimento o comunque sedi di opere di protezione, le concessioni d'uso per l'utilizzazione turistica e ricreativa, sono subordinate alla stipula, con i comuni interessati, di apposite convenzioni che assicurino, con oneri a carico dei concessionari, la manutenzione ed il controllo delle opere. Le convenzioni sono definite sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 40.

     3 bis. Nei casi in cui le opere di cui al comma 1 non siano state affidate ai sensi del comma 3, la Regione contribuisce con supporto tecnico amministrativo alla manutenzione delle opere di difesa della costa la cui gestione è affidata ai comuni [53].

 

CAPO VII

AFFIDAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA DELLA

REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

DI DIFESA DEL SUOLO DI COMPETENZA PROVINCIALE

 

     Art. 34. (Compiti dei consorzi di bonifica).

     1. Le province provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste dall'articolo 35, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:

     a) opere e impianti di bonifica di preminente interesse regionale;

     b) opere idrauliche di preminente interesse regionale;

     c) manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'articolo 31;

     d) servizio di piena organizzato ai sensi dell'articolo 38.

     2. I consorzi di bonifica provvedono altresì, con oneri a carico della contribuenza che ne trae beneficio, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di bonifica non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

 

     Art. 35. (Convenzioni di gestione).

     1. L'affidamento delle opere, degli impianti e delle attività di cui all'articolo 34, nonché l'affidamento di cui all'articolo 12, comma 4, è effettuato previa stipula di apposita convenzione di gestione.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate tra le province ed i consorzi di bonifica sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40.

     3. Qualora i consorzi di bonifica operino sul territorio di più province, alla stipula delle convenzioni provvede la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre province interessate, che le conferiscono apposita delega alla stipula.

     4. Le convenzioni di cui al comma 1 determinano i servizi che vengono affidati ai consorzi, gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che i servizi debbono assicurare, le modalità per la loro organizzazione, per la vigilanza e per il controllo e la remunerazione dei servizi stessi attraverso il trasferimento dei fondi necessari, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di cui all'articolo 12, comma 4, attraverso la contribuenza.

     5. La convenzione di cui al comma 1 ha durata pluriennale, non inferiore a cinque anni e deve prevedere, in sede di prima applicazione della presente legge, qualora il consorzio registri squilibri di bilancio, il loro recupero attraverso l'incremento della produttività ed i necessari processi di ristrutturazione.

     6. Le province provvedono alla stipula della convenzione di cui il comma 1 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula della convenzione stessa.

 

     Art. 36. (Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato).

     1. [I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche] [54].

     2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3 [55].

     3. Le autorità d'ambito di cui alla l.r. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40 [56].

     4. Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.

     5. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della l.r. 6/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

     6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi.

 

     Art. 37. (Modalità delle elezioni dei consorzi di bonifica).

     1. Al fine di consentire la partecipazione dei consorziati alla elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, la convocazione delle assemblee elettorali deve essere recapitata a domicilio agli utenti aventi diritto mediante l'invio dell'avviso della convocazione dell'assemblea elettorale contenente le norme per l'esercizio del diritto di voto e l'indicazione del seggio elettorale di appartenenza [57].

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 38. (Organizzazione dei servizi di polizia idraulica).

     1. Per l'organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena, la Giunta regionale emana apposite direttive, con la stessa deliberazione di cui all'articolo 31, comma 5, sentite le autorità di bacino.

     2. Per il servizio di piena le direttive di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di organizzazione e di integrazione con gli analoghi servizi organizzati dalle altre Regioni, nonché con i servizi di protezione civile.

 

     Art. 39. (Integrazione della seconda sezione del CTCR).

     1. La composizione della seconda sezione del CTCR di cui all'articolo 5 della l.r. 43/1977, e successive modificazioni, è modificata con l'integrazione di due dirigenti dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente.

 

     Art. 39 bis. (Parere per l’impiego di materiali provenienti da fondali marini). [58]

     1. In attesa dell’istituzione della commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), il parere previsto dall’articolo 21 della l. 179/2002 è reso dal comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche.

 

     Art. 40. (Convenzioni-tipo).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, approva le convenzioni-tipo di cui agli articoli 30, comma 3, 33, comma 3, 35, comma 2 e 36, comma 3.

 

     Art. 40 bis. (Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche). [59]

     1. Nelle more dell’emanazione della legge regionale in materia di concessioni e autorizzazioni relative alla difesa del suolo e alle risorse idriche, la Regione, entro il 31 dicembre 2005, emana un regolamento per la disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, del procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l’estinzione delle concessioni e delle autorizzazioni stesse, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.

 

     Art. 41. (Prescrizioni e divieti).

     1. Ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904, è vietata la realizzazione di qualsiasi opera nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

     2. Sono vietate, altresì, le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale e dal relativo demanio idrico, che non siano conseguenti e funzionali ad interventi di sistemazione e regolazione idraulica.

 

     Art. 42. (Riordino del vincolo idrogeologico).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le autorità di bacino e le province, provvede al riordino del vincolo idrogeologico ed all'aggiornamento del perimetro delle zone vincolate di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 apponendo, ove necessario, il vincolo per i territori comunali nei quali lo stesso non sia stato a tutt'oggi tracciato.

     2. La delimitazione del vincolo idrogeologico di cui al comma 1 viene integrata su tutto il territorio regionale dall'individuazione delle seguenti due categorie di aree:

     a) aree esondate o soggette ad esondazioni, di seguito denominate aree E);

     b) aree a rischio idrogeologico in quanto interessate da processi franosi e/o di dissesto geomorfologico in atto o potenziale, a causa della conformazione geologica dei versanti o della presenza di situazioni di origine naturale o antropica che abbiano incrementato l'instabilità ed elevato il livello di propensione al dissesto, di seguito denominate aree RI).

     3. Le aree E) e RI) possono ricadere anche in territorio già soggetto a vincolo idrogeologico e sono soggette oltre che alle prescrizioni relative al vincolo idrogeologico, anche alle norme prescrittive di salvaguardia specifiche da emanarsi con il provvedimento di cui al comma 1.

     4. Il tracciamento del vincolo idrogeologico integrato con le nuove delimitazioni relative alle aree E) e RI) viene effettuato sulla carta tecnica regionale alla scala 1:10.000.

     5. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. n. 3267/1923.

 

     Art. 43. (Sanzioni).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, lettera e) e 41 senza le prescritte autorizzazioni e concessioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,60 euro [60].

     2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i comuni ove sono localizzate le opere, le strutture decentrate regionali di difesa del suolo, le province ed i consorzi di bonifica.

     3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 44. (Mezzi finanziari e personale).

     1. [61].

     2. Sono fatti salvi i provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione della l.r. 4/1997 come modificata dalla l.r. 5/1997.

     3. Con la deliberazione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2, è trasferito ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, previo assenso, il personale dei consorzi di bonifica addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione e al mantenimento delle opere e dei sistemi di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate trasferiti ai comuni stessi [62].

     4. Il personale di cui al comma 3 viene trasferito nel rispetto della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza. Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 26.

     5. L'esercizio delle nuove funzioni conferite ai sensi della d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie adottati in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 comma 1, della legge n. 59/97.

 

     Art. 45. (Norma transitoria).

     1. Fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 42, nonché per l'individuazione delle aree E) e RI), le zone boscate ed i territori montani dei comuni nei quali non sono state delimitate le zone sottoposte a vincolo idrogeologico, si intendono vincolati a norma r.d.l. 3267/1923.

 

     Art. 46. (Programmi triennali di intervento).

     1. I programmi triennali d'intervento di cui all'articolo 16 della l.r. 39/1996 e successive modificazioni, sono attuati mediante l'utilizzazione degli stanziamenti previsti in attuazione della l. 183/1989 nonché mediante l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali.

     1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e bis) della presente legge sono realizzati mediante l'utilizzazione degli stanziamenti previsti da apposito capitolo di bilancio nonché mediante l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali. [63]

     2. Per la realizzazione delle opere la cui competenza è attribuita agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, la Giunta regionale, ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali, provvede alla erogazione, agli enti locali stessi, dei finanziamenti secondo quanto previsto nei programmi triennali d'intervento.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale provvede, altresì, al riparto ed alla assegnazione dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo in coerenza con le priorità definite nei programmi triennali d'intervento di cui al comma 1.

     4. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi alla Regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle economie realizzate.

 

     Art. 47. (Norma finanziaria).

     1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1998 viene istituito un apposito capitolo di spesa n. 11467 avente la denominazione "Spese per l'organizzazione del sistema informativo della difesa del suolo e dell'osservatorio regionale dei litorali" con uno stanziamento di lire 20.000.000.

     2. La copertura dell'importo di lire 20.000.000 di cui al comma 1 è assicurata mediante l'utilizzazione di pari importo degli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, iscritti al capitolo n. 11446 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1998.

     3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono finalizzati ad assicurare la formazione, l'implementazione ed il mantenimento del sistema informativo della difesa del suolo e l'organizzazione delle attività di monitoraggio e di controllo di competenza dell'Osservatorio regionale dei litorali di cui all'articolo 18.

 

     Art. 48. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 49. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 39 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma così modificato dall’art. 91 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.

[3] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Lettera così modificata dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[5] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 68 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[6] Per un differimento dei termini di cui al presente numero vedi l’art. 36 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 e l’art. 68 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[7] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[8] Lettera inserita dall’art. 37 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 e abrogata dall'art. 7 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Lettera inserita dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[10] Lettera inserita dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e così modificata dall’art. 37 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[11] Lettera inserita dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[12] Lettera inserita dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[14] Lettera inserita dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[15] Lettera così modificata dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[16] Lettera abrogata dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[17] Lettera abrogata dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[18] Lettera abrogata dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[19] Comma aggiunto dall’art. 36 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[20] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[21] Lettera abrogata dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[22] Alinea così sostituito dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[24] Numero aggiunto dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[25] Numero inserito dall'art. 18 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[26] Numero inserito dall'art. 7 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[27] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[28] Alinea così modificato dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[29] Numero così modificato dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[30] Comma abrogato dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[31] Comma così modificato dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[32] Comma così sostituito dall'art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[33] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 5 con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 8 della L.R. 5/2002.

[34] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 5 con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 8 della L.R. 5/2002.

[35] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[36] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Comma già modificato dall'art. 125 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10, dall’art. 36 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2 e così ulteriormente modificato dall’art. 37 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[39] Comma aggiunto dall'art. 125 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[40] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[45] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Comma così modificato dall'art. 125 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[47] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Comma così modificato dall'art. 125 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[49] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[50] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[51] Il Capo V, artt. 19 - 29, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[53] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[54] Comma sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[55] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[56] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[57] Comma così modificato dall'art. 120 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[58] Articolo inserito dall’art. 37 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[59] Articolo aggiunto dall’art. 38 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2, modificato dall’art. 20 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 e dall’art. 68 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così sostituito dall’art. 37 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[60] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[61] Comma abrogato dall'art. 209 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[62] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[63] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.