Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 01/02/2008 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie) |
Art. 3. (Attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici) |
Art. 4. (Direttore) |
Art. 5. (Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti) |
Art. 6. (Programma annuale di attività) |
Art. 7. (Risorse finanziarie e sistema contabile) |
Art. 8. (Disposizioni transitorie) |
Art. 9. (Abrogazioni) |
§ 2.6.57 - L.R. 1 febbraio 2008, n. 1.
Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti
(B.U. 14 febbraio 2008, n. 6)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, al fine di procedere alla razionalizzazione dell’ordinamento amministrativo regionale, ivi compreso il riordino del sistema degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, secondo i criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell’azione amministrativa, detta norme generali relative alle agenzie regionali istituite, con apposite leggi, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, di seguito denominate agenzie.
2. Con le leggi regionali istitutive delle singole agenzie viene stabilita, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge, la specifica disciplina tenendo conto delle diverse esigenze operative.
Art. 2. (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie)
1. Le agenzie sono unità amministrative della Regione preposte allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale, che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro.
2. Alle agenzie è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale, su proposta dell’assessore regionale competente nella materia in cui opera ciascuna agenzia, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, i programmi triennali di attività delle singole agenzie e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali esse devono conformare la propria azione. La Giunta regionale, altresì, esercita la vigilanza e il controllo nei confronti delle agenzie.
Art. 3. (Attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici)
1. Le agenzie possono svolgere le attività tecnico-operative nelle materie di propria competenza anche nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato.
Art. 4. (Direttore)
1. Organo dell’agenzia è il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto, scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti nelle singole leggi istitutive.
2. Al direttore si applica la normativa vigente per i direttori regionali relativa al conferimento e alla durata dell’incarico, fatte salve le norme generali dettate dalla presente legge e la specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive delle singole agenzie e dai regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 5. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall’articolo 39, comma 3, della
3. Il direttore dirige e coordina le attività dell’agenzia ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 2. Il direttore, tra l’altro:
a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’agenzia ai sensi dell’articolo 5 e la trasmette alla Giunta regionale per la relativa adozione;
b) predispone la proposta di programma annuale di attività dell’agenzia ai sensi dell’articolo 6 e la trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;
c) adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell’articolo 7;
d) redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
e) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 6, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
f) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati.
Art. 5. (Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti)
1. L’organizzazione delle agenzie, rispondente ai criteri di cui all’articolo 1, comma 1, è disciplinata, in coerenza con la
2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:
a) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
b) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
c) le modalità per l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;
d) le modalità per lo svolgimento delle attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell’articolo 3.
3. Le leggi istitutive delle singole agenzie e i rispettivi regolamenti di organizzazione possono prevedere, in considerazione della peculiarità delle attività svolte e di specifici progetti previsti dal programma annuale di attività di cui all’articolo 6, appositi comitati tecnici composti, oltre che da personale regionale, anche da esperti esterni che operano a titolo gratuito.
4. Le agenzie, per l’espletamento delle attività ordinarie, si avvalgono di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Regione. Le Agenzie possono avvalersi, negli altri casi, di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di organizzazione.
5. Le agenzie possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.
Art. 6. (Programma annuale di attività)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta regionale adotta, in coerenza con l’articolo 30 della
2. La proposta di programma annuale di attività dell’agenzia è predisposta dal direttore ed è trasmessa all’assessore regionale competente nella materia in cui opera l’agenzia stessa.
3. Il programma annuale di attività dell’agenzia assegna al direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.
Art. 7. (Risorse finanziarie e sistema contabile)
1. Le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite:
a) dal fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale;
b) dai proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli enti convenzionati ai sensi dell’articolo 3;
c) da eventuali specifici finanziamenti disposti dall’Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.
2. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato, in coerenza con la
3. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, il bilancio di previsione dell’agenzia, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette agli assessori regionali competenti nella materia in cui opera l’agenzia e in materia di bilancio ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della
Art. 8. (Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione procede al riordino degli enti indicati nel comma 1 dell’articolo 31 della
2. Sono confermati quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto:
a) l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);
b) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA);
c) l’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU);
d) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP);
e) [l’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio] [1];
f) [l’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)] [2].
3. Con successiva legge di modifica della
4. In considerazione dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale per la gestione delle aree naturali protette, di cui agli articoli 22 e seguenti del
5. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della Giunta regionale, adegua ai principi determinati dall’articolo 55 dello Statuto le leggi regionali istitutive degli enti confermati, ai sensi dei commi 2 e 4, quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, e nel caso di previsione di organi, quali il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori contabili, questi devono essere designati dal Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni.
6. Sono trasformati da enti pubblici dipendenti dalla Regione in agenzie regionali, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto:
a) l’Agenzia Lazio lavoro;
b) [l’Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS)] [3];
c) [l’Agenzia regionale per i parchi (ARP)] [4];
d) l’Agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT);
e) l’Ente regionale per la comunicazione “Istituto Montecelio”.
7. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 marzo 2008, appositi regolamenti autorizzati contenenti la specifica disciplina delle agenzie regionali istituite mediante trasformazione da enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi del comma 6, nel rispetto dei principi determinati dall’articolo 54 dello Statuto, delle norme generali dettate dalla presente legge e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) le risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali degli enti pubblici trasformati in agenzie sono trasferite alla Regione, che succede nella titolarità delle risorse stesse e nei rapporti attivi e passivi pendenti;
b) il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti di cui alla lettera a) non subisce interruzioni e il personale stesso conserva, nella Regione, la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31 dicembre 2007 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa acquisizione nei relativi capitoli di bilancio della Regione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio degli enti di provenienza; sono altresì definiti i processi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori avviati, a seguito di apposita selezione, in progetti di cantiere scuola lavoro finalizzati all’occupazione stabile presso gli enti di cui alla lettera a), conformemente a quanto previsto dall’articolo 23 della
c) le risorse di cui alla lettera a) sono assegnate alle agenzie in misura adeguata all’esercizio delle rispettive funzioni;
d) gli organi istituzionali degli enti di cui alla lettera a) restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento dei direttori delle agenzie.
8. [L’Istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT) è estinto e le relative funzioni continuano ad essere svolte dall’ente privato costituito ai sensi del comma 9] [5].
9. [Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della Giunta regionale, promuove la costituzione o partecipa alla costituzione, nel rispetto dei principi determinati dall’articolo 56 dello Statuto, di un ente privato che operi nelle materie di competenza dell’Istituto regionale per le ville tuscolane, e disciplina, contestualmente, l’estinzione dell’Istituto medesimo, nonché la destinazione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali, abrogando la relativa legge istitutiva] [6].
10. In sede di adeguamento della legge regionale istitutiva dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (LAZIODISU), ai sensi del comma 5, è estinto, altresì, l’ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (ADISU), istituite dalla
Art. 9. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la
b) l’articolo 27 della
c) la
d) la sezione II del capo III della
e) l’articolo 3 della
f) il comma 4 dell’articolo 200 della
g) l’articolo 3 della
h) il capo V della
i) la
l) l’articolo 125 della
m) l’articolo 21 della
n) il capo I del titolo II della
o) l’articolo 3 della
p) il comma 2 dell’articolo 36 della
q) l’articolo 14 della
r) la lettera a) del comma 10 dell’articolo 20 della
s) il comma 1 dell’articolo 37 della
t) l’articolo 16 della
u) l’articolo 35 della
v) l’articolo 173 della
2. L’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 8, comma 7, fermo restando quanto disposto dalla lettera d) dello stesso comma. A decorrere dalla suddetta data, le disposizioni contenute nelle leggi regionali istitutive degli enti di cui al comma 1 e in altre disposizioni regionali legislative e regolamentari che richiamano gli enti stessi e le relative funzioni si intendono riferite alle corrispondenti agenzie in quanto rientranti nell’ambito delle rispettive competenze.
[1] Lettera abrogata dall'art. 8 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. unico della
[6] Comma abrogato dall'art. unico della