§ 4.1.75 – L.R. 9 marzo 1990, n. 27.
Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:09/03/1990
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Classificazione.
Art. 3.  Localizzazioni.
Art. 4.  Dimensionamento delle aree.
Art. 5.  Adeguamento strumenti urbanistici.
Art. 6.  Adeguamento delle tabelle per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.
Art. 7.  Contributo alle confessioni religiose.
Art. 8.  Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico.
Art. 9.  Modalità per fruire del finanziamento regionale.
Art. 10.  Finanziamento della spesa.
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.1.75 – L.R. 9 marzo 1990, n. 27.

Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica archeologica.

(B.U. 20 marzo 1990, n. 8).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione con la presente legge disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione o che siano riconosciuti in base alle vigenti leggi e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Classificazione.

     1. I comuni del Lazio, in relazione alle norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, emanate con legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, definiscono con proprie deliberazioni, quali edifici ed attrezzature di comune interesse religioso debbano essere considerate, nel rispettivo territorio, quali opere di urbanizzazione secondaria destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge.

     2. In attuazione del disposto di cui al precedente comma, le attrezzature di interesse comune di tipo religioso esistenti o previste dall'articolo 3, secondo comma, lettera b), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, sono specificate come segue:

     a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;

     b) gli edifici e le attrezzature adibiti alla catechesi, all'educazione cristiana o religiosa di altri culti, alle diverse attività pastorali connesse all'esercizio del ministero di cura delle anime, nonché ad abitazioni dei ministri del culto.

 

     Art. 3. Localizzazioni.

     1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i comuni assicurano una dotazione di aree per abitante nell'ambito di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune da destinare specificatamente ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.

     2. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate acquisiti i pareri dell'ordinario diocesano o rappresentante di altra confessione religiosa dei rispettivi territori, riconosciuta a norma di legge, ove ricorrano i requisiti indicati al precedente articolo 1.

     3. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati al precedente articolo 1.

 

     Art. 4. Dimensionamento delle aree.

     1. Allo scopo di garantire la fruibilità dei servizi religiosi da parte delle popolazioni interessate, il dimensionamento delle aree ad esse riservate nei piani urbanistici e loro varianti, dovrà essere conforme al dettato della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 20 gennaio 1967, n. 425, che indica come prescrittivi i dati di utilizzazione delle aree medesime.

     2. Le previsioni di nuovi servizi religiosi dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2000 per ogni insediamento, definito come realtà urbanistica compiuta con i vari servizi, ferme restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.

     3. Dal computo delle cubature relative ai soli edifici per il culto sono escluse quelle al di sopra dei cinque metri dal piano del terreno o della pavimentazione esterna a sistemazione avvenuta.

 

     Art. 5. Adeguamento strumenti urbanistici.

     1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune, di propria iniziativa, od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui ai precedenti articoli.

     2. Il relativo adeguamento dello strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, restando salvaguardati gli spazi minimi previsti per gli altri servizi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; ove invece sia necessaria una variante allo strumento urbanistico generale, questa segue l'ordinario procedimento di formazione previsto dalla citata legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Adeguamento delle tabelle per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

     1. I costi delle opere di urbanizzazione secondaria per metro cubo di costruzione, previsti nelle tabelle A1, A2 e A3 allegate alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, sono modificati aumentando del 10 per cento gli importi relativi.

 

     Art. 7. Contributo alle confessioni religiose.

     1. In ciascun comune l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria dovute, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree, è accantonato in apposito fondo destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonché ad interventi di manutenzione e per ampliamento, ristrutturazione, restauro, dotazione di impianti di chiese esistenti.

     2. L'ordinario diocesano per la chiesa cattolica o il rappresentante di altra confessione religiosa riconosciuta e che abbia una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno al sindaco del comune le domande con i seguenti allegati:

     a) per le confessioni acattoliche, documento da cui risulti il riconoscimento della confessione religiosa in Italia e la rappresentanza legale;

     b) relazione illustrativa della natura dell'intervento da realizzare ed i tempi di realizzazione;

     e) progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo ed autorizzazione o concessione comunale per l'esecuzione dei lavori, quando trattasi di lavoro di restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento, consolidamenti od altri interventi interessanti beni immobiliari;

     d) autorizzazione della competente sovrintendenza, ove sussista il vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

     e) impegno da parte del richiedente a consentire l'accesso nell'immobile a funzionari (regionali, provinciali e comunali per le rispettive competenze) incaricati del controllo sulla esecuzione dei lavori;

     f) piano finanziario degli interventi;

     g) dichiarazione attestante altri eventuali interventi contributivi pubblici.

     3. L'utilizzazione del fondo è deliberata dal consiglio comunale entro il 30 giugno di ogni anno tenendo conto delle richieste di cui al precedente secondo comma.

     4. Le previste contribuzioni hanno carattere integrativo e possono anche essere concesse ad opere che fruiscono di contributi statali o per lavori di consolidamento e, comunque, di riparazione di danni derivanti da eventi sismici e tellurici.

     5. In presenza di più richieste, il contributo sarà erogato con criteri proporzionali alla consistenza delle confessioni richiedenti.

     6. Entro la data del 31 ottobre di ogni anno, le competenti autorità religiose trasmettono al comune una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite nell'anno precedente.

     7. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuativi dei piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 8. Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico.

     1. I comuni possono effettuare interventi di restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e dotazione di impianti di chiese ed edifici pertinenti aventi valore artistico, storico ed archeologico, di loro proprietà ovvero da acquisire al loro patrimonio, al fine di recuperare e valorizzare detti beni per finalità di promozione culturale e turistica. Per la realizzazione di tale finalità la Regione interviene attraverso la concessione agli enti pubblici interessati di contributi in conto capitale fino alla copertura dell'intera spesa occorrente per l'intervento di recupero, come previsto dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51 [1].

     1 bis. I comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), d) e e) del d.lgs. 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, partecipano alla spesa per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, con una percentuale dell'intero costo dell'opera pari al:

     a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;

     b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;

     c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti.

     c bis) 20 per cento per i comuni da 3000 a 3999 abitanti;

     c ter) 25 per cento per i comuni da 4000 a 4999 abitanti. [2]

     1 ter. La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al comma 1 bis, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale delle risorse finanziarie stanziate in bilancio per ogni programma d’intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale [3].

     2. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici cattolici o delle confessioni religiose di cui al precedente articolo 1 che effettuano gli interventi di cui al comma 1 su chiese ed edifici pertinenti di loro proprietà aventi valore artistico, storico ed archeologico possono chiedere l'intervento finanziario regionale nella misura massima del 70 per cento della spesa prevista per il restauro [4].

     2 bis. Possono richiedere i contributi i comuni per le chiese di loro proprietà e gli enti ecclesiastici titolari dell'esercizio del culto, anche se non sono titolari della proprietà, per le chiese aperte al culto pubblico [5].

     2 ter. Il contributo è concesso all'ente che ha presentato domanda anche se lo stesso ente non risulta essere proprietario dell'immobile ma vi svolge l'esercizio del culto [6].

 

     Art. 9. Modalità per fruire del finanziamento regionale.

     1. Per accedere al finanziamento di cui al primo comma del precedente articolo 8 i comuni devono presentare alla Giunta regionale domanda corredata da una relazione tecnico-illustrativa delle proprietà da restaurare, dall'impegnativa di vendita del bene da parte del proprietario nel caso che questa non sia ancora di proprietà comunale, dalla stima dei lavori da eseguire per il restauro e dalla dichiarazione del legale rappresentante del Comune dalla quale risulti che il comune non fruisce di altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei lavori [7].

     2. Il comune deve altresì allegare la convenzione tra il comune proprietario ed il vescovo diocesano per regolare l'uso della chiesa stessa ovvero, nel caso che la chiesa non sia più destinata al culto pubblico, una dichiarazione del vescovo diocesano di riduzione della chiesa ad uso profano.

     3. Per accedere al finanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 8 gli enti ecclesiastici cattolici o delle confessioni religiose di cui al precedente articolo I presentano alla Giunta regionale, entro il 30 aprile e valgono per l’esercizio finanziario corrente, le domande corredate della relazione tecnico-illustrativa delle proprietà da restaurare, della stima dei lavori da eseguire per il restauro e della dichiarazione dei titolari delle parrocchie o degli altri enti ecclesiastici di non fruire di altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei lavori [8].

 

     Art. 10. Finanziamento della spesa.

     1. Per l'applicazione della presente legge con riferimento agli oneri derivanti dal precedente articolo 7, è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 4.000 milioni che viene iscritta sul capitolo di nuova istituzione n. 16860, del medesimo bilancio, denominato: «Spese per il recupero degli edifici di culto aventi valore artistico, storico od archeologico».

     2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto per l'anno 1990, al capitolo n. 29852, elenco 4, lettera d), del bilancio 1990 e per i successivi anni secondo la copertura pluriennale prevista per la medesima partita contabile.

 

     Art. 11. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione italiana e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[2] Comma inserito dall’art. 48 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 e così modificato dall'art. 81 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Comma inserito dall’art. 48 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 e così modificato dall’art. 23 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[4] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[5] Comma aggiunto dall'art. 124 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[6] Comma aggiunto dall'art. 124 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.