§ 4.10.47 - Legge Regionale 31 ottobre 1977, n. 58. [*]
Norme di attuazione e integrazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, concernente l'attribuzione alla Presidenza della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:31/10/1977
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare un costante collegamento con le comunità locali delle zone colpite dal sisma e al fine di promuovere la partecipazione delle comunità stesse all'opera di ricostruzione è [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione coadiuva direttamente il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni amministrative e tecniche di cui [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      La Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati nelle materie attinenti l'attività di ricostruzione.
Art. 11.      In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale in servizio presso la Segreteria generale [...]
Art. 12.      Per il tempo di funzionamento della Segreteria generale straordinaria e per le esigenze della stessa, il numero dei dirigenti, preposti alle ripartizioni di cui al precedente articolo 3, deve [...]
Art. 13.      Qualora per le esigenze della Segreteria generale straordinaria sia stato provveduto mediante trasferimento di personale di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lo [...]
Art. 14.      Fermo restando il rapporto di equiordinazione fra le strutture organizzatorie previste dalla presente legge e le altre strutture regionali di eguale livello funzionale, gli uffici regionali - [...]
Art. 15.      Le disposizioni della presente legge sostituiscono, in quanto diversamente disposto ed in quanto con le stesse incompatibili, quelle della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese disposte da organi dello Stato o da enti pubblici nell'interesse della Regione al fine di [...]
Art. 18.      Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.
Art. 19.      Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 1, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, [...]
Art. 20.      Le spese di funzionamento della Consulta straordinaria prevista dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli [...]
Art. 21.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.47 - Legge Regionale 31 ottobre 1977, n. 58. [*]

Norme di attuazione e integrazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, concernente l'attribuzione alla Presidenza della Giunta regionale di sovraintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 e l'istituzione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(B.U. 31 ottobre 1977, n. 100).

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare un costante collegamento con le comunità locali delle zone colpite dal sisma e al fine di promuovere la partecipazione delle comunità stesse all'opera di ricostruzione è istituita una Consulta straordinaria delle autonomie locali.

     La Consulta è composta da:

     a) i Presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia;

     b) i Presidenti, o loro delegati delle Comunità montane e collinare nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone colpite dal sisma;

     c) i Presidenti, o loro delegati, delle sezioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province italiane (U.P.I.);

     d) due Sindaci in rappresentanza dei Comuni interessati alla ricostruzione e non ricadenti nell'ambito territoriale delle Comunità di cui al precedente punto b), eletti rispettivamente dall'Assemblea dei sindaci dei Comuni interessati della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone.

     In particolare detto organismo dovrà essere sentito sulle iniziative legislative assunte dalla Giunta regionale per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

     Lo stesso organismo esamina, inoltre, periodicamente lo stato di attuazione degli atti e dei programmi finalizzati alla ricostruzione.

     La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore incaricato a sostituirlo ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e viene convocata almeno ogni trimestre.

     Ai lavori della Consulta possono venir invitati, per essere direttamente intesi riguardo ai singoli argomenti inerenti i settori di rispettiva competenza, i Presidenti dell'E.S.A., e dell'E.R.S.A. nonchè di altri enti regionali in qualche modo interessati ai problemi all'ordine del giorno.

     Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione coadiuva direttamente il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni amministrative e tecniche di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge e in particolare nella sovrintendenza alle ripartizioni, in modo da assicurarne il coordinamento e la continuità delle funzioni; propone al Presidente i provvedimenti di sua competenza e in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; può essere nominato dal Presidente della Giunta regionale ufficiale rogante aggiunto per l'attività connessa alla ricostruzione; assiste ai lavori della Giunta regionale e della Commissione consiliare speciale, oltre a quelli della Consulta di cui al precedente articolo 1, quando i rispettivi Presidenti ne ravvisino la necessità.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2/1].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2/2].

     L'esercizio delle attribuzioni in materia urbanistica demandate dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, avrà luogo con l'osservanza delle modalità e delle procedure previste dalle vigenti leggi per le materie considerate, eccezion fatta, con riguardo all'esame degli strumenti urbanistici, per il parere previsto dall'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, che è demandato ad un Comitato tecnico straordinario presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dal Segretario generale straordinario, quale Vicepresidente, dal Direttore della Ripartizione tecnica, dal Direttore del Servizio pianificazione urbana dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Direttore del Servizio pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio [2/3].

     (Omissis) [2/4].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2/5].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     Al reperimento del personale di cui al presente articolo si provvede mediante trasferimento da uffici e servizi regionali e mediante comando dallo Stato o da altri enti pubblici, oppure a norma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ovvero, qualora non sia possibile provvedere nei modi suindicati e, comunque, complessivamente per non più di dieci unità, mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore ad un triennio [5/1].

     Il numero e le modalità per l'assunzione del personale a contratto saranno stabilite, sentita la Commissione consiliare speciale, dalla Giunta regionale, che determinerà anche il trattamento economico in relazione alle funzioni da affidare ed alle capacità professionali.

     Qualora l'assegnazione di personale regionale alla Segreteria generale straordinaria comporti trasferimento di sede, spetta al personale stesso l'indennità di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12.

     (Omissis) [5/2].

     Sono abrogati il primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

 

     Art. 10.

     La Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati nelle materie attinenti l'attività di ricostruzione.

     L'incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale.

     Con lo stesso decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti in relazione all'importanza del lavoro affidato.

 

     Art. 11.

     In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria per l'anno 1977 potrà essere rinviato o interrotto per motivate esigenze di servizio; in tal caso il periodo di detto congedo non goduto sarà fruito entro il 30 giugno 1979.

 

     Art. 12.

     Per il tempo di funzionamento della Segreteria generale straordinaria e per le esigenze della stessa, il numero dei dirigenti, preposti alle ripartizioni di cui al precedente articolo 3, deve intendersi in aumento a quello dei funzionari indicati nella tabella A) dell'organico regionale allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 13.

     Qualora per le esigenze della Segreteria generale straordinaria sia stato provveduto mediante trasferimento di personale di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lo stesso - una volta cessato da tale incarico - può essere collocato, finchè non si renda possibile il conferimento di uno degli incarichi previsti dal predetto articolo 100 della stessa legge, nella posizione indicata all'articolo 116, primo comma, della citata legge regionale.

     Nei confronti del suddetto personale non trova applicazione quanto previsto al predetto articolo 116, secondo comma.

 

     Art. 14.

     Fermo restando il rapporto di equiordinazione fra le strutture organizzatorie previste dalla presente legge e le altre strutture regionali di eguale livello funzionale, gli uffici regionali - amministrativi, tecnici e di ragioneria - previsti dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, prestano, per quanto possibile e nei limiti di rispettiva competenza, ausilio ed assistenza tecnica alla Segreteria generale straordinaria ed agli uffici relativi.

     Analogo obbligo compete alle strutture amministrative e tecniche degli Enti regionali.

 

     Art. 15.

     Le disposizioni della presente legge sostituiscono, in quanto diversamente disposto ed in quanto con le stesse incompatibili, quelle della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [7].

 

Norme transitorie e finanziarie

 

     Art. 17.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese disposte da organi dello Stato o da enti pubblici nell'interesse della Regione al fine di agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a proprio carico le spese inerenti la fornitura di stampati per il rilevamento dei danni e per la ricostruzione.

     L'individuazione e la determinazione di tali spese nonchè le modalità per il rimborso sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 435 con la denominazione: «Spese per agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione, nonchè spese inerenti alla fornitura di stampati per uniformare le procedure di rilevamento dei danni e di ricostruzione» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.

     Il precitato capitolo 435 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 19.

     Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 1, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli anni 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5911 con la denominazione: «Spese per la demolizione di edifici e manufatti pericolanti e per lo sgombero di macerie».

     Per gli oneri relativi al personale assunto a contratto a tempo determinato di cui al precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario e per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito, «per memoria», al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria II - il capitolo 281 con la denominazione: «Spese per il personale assunto a contratto a tempo determinato per le esigenze della Segreteria generale straordinaria».

     Per gli oneri relativi alla consulenza di esperti di cui all'articolo 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario e per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito, «per memoria», al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 302 con la denominazione: «Compensi ad esperti altamente qualificati in discipline attinenti l'attività di ricostruzione».

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

     I precitati capitoli 281, 302 e 5911 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 20.

     Le spese di funzionamento della Consulta straordinaria prevista dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, mentre gli oneri per il personale regionale e per quello comandato derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 12 e 16 fanno carico ai capitoli 151, 152, 156, 158 e 159 del medesimo stato di previsione. I sopracitati capitoli presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 21.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Articolo sostitutivo dell'art. 1 della L.R. 6 settembre 1976, n. 53.

[2] Articolo sostitutivo dell'art. 2 della L.R. 6 settembre 1976, n. 53.

[2/1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.

[2/2] Il primo e secondo comma del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 17 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.

[2/3] Il comitato tecnico straordinario istituito con il presente comma è stato soppresso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30.

[2/4] L'ultimo comma del presente articolo è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.

[2/5] Vedi nota [2/1].

[3] Vedi nota [2/1].

[4] Comma abrogato dall'ultimo comma dell'art. 194 della L.R 31 agosto 1981, n. 53.

[5] Secondo comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.

[5/1] Vedi la norma l'inquadramento di cui all'art. 6 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30.

[5/2] Commi sesto e settimo abrogati dall'art. 17 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.

[6] L'originale terzo comma è stato abrogato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 194 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53. Il secondo, quarto e quinto comma del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 3 della L.R. 26 luglio 1984, n. 32.

[7] Vedi nota [2/1].