Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 31/10/1977 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di assicurare un costante collegamento con le comunità locali delle zone colpite dal sisma e al fine di promuovere la partecipazione delle comunità stesse all'opera di ricostruzione è [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione coadiuva direttamente il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni amministrative e tecniche di cui [...] |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. La Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati nelle materie attinenti l'attività di ricostruzione. |
Art. 11. In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale in servizio presso la Segreteria generale [...] |
Art. 12. Per il tempo di funzionamento della Segreteria generale straordinaria e per le esigenze della stessa, il numero dei dirigenti, preposti alle ripartizioni di cui al precedente articolo 3, deve [...] |
Art. 13. Qualora per le esigenze della Segreteria generale straordinaria sia stato provveduto mediante trasferimento di personale di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lo [...] |
Art. 14. Fermo restando il rapporto di equiordinazione fra le strutture organizzatorie previste dalla presente legge e le altre strutture regionali di eguale livello funzionale, gli uffici regionali - [...] |
Art. 15. Le disposizioni della presente legge sostituiscono, in quanto diversamente disposto ed in quanto con le stesse incompatibili, quelle della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53. |
Art. 16. (Omissis) |
Art. 17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese disposte da organi dello Stato o da enti pubblici nell'interesse della Regione al fine di [...] |
Art. 18. Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni. |
Art. 19. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 1, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, [...] |
Art. 20. Le spese di funzionamento della Consulta straordinaria prevista dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli [...] |
Art. 21. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.47 - Legge Regionale 31 ottobre 1977, n. 58. [*]
Norme di attuazione e integrazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, concernente l'attribuzione alla Presidenza della Giunta regionale di sovraintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 e l'istituzione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.
(B.U. 31 ottobre 1977, n. 100).
Al fine di assicurare un costante collegamento con le comunità locali delle zone colpite dal sisma e al fine di promuovere la partecipazione delle comunità stesse all'opera di ricostruzione è istituita una Consulta straordinaria delle autonomie locali.
La Consulta è composta da:
a) i Presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia;
b) i Presidenti, o loro delegati delle Comunità montane e collinare nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone colpite dal sisma;
c) i Presidenti, o loro delegati, delle sezioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province italiane (U.P.I.);
d) due Sindaci in rappresentanza dei Comuni interessati alla ricostruzione e non ricadenti nell'ambito territoriale delle Comunità di cui al precedente punto b), eletti rispettivamente dall'Assemblea dei sindaci dei Comuni interessati della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone.
In particolare detto organismo dovrà essere sentito sulle iniziative legislative assunte dalla Giunta regionale per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma.
Lo stesso organismo esamina, inoltre, periodicamente lo stato di attuazione degli atti e dei programmi finalizzati alla ricostruzione.
La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore incaricato a sostituirlo ai sensi dell'articolo 1 della
Ai lavori della Consulta possono venir invitati, per essere direttamente intesi riguardo ai singoli argomenti inerenti i settori di rispettiva competenza, i Presidenti dell'E.S.A., e dell'E.R.S.A. nonchè di altri enti regionali in qualche modo interessati ai problemi all'ordine del giorno.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione coadiuva direttamente il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni amministrative e tecniche di cui all'articolo 1 della
(Omissis) [2/1].
(Omissis) [2/2].
L'esercizio delle attribuzioni in materia urbanistica demandate dall'articolo 1 della
(Omissis) [2/4].
(Omissis) [2/5].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
Al reperimento del personale di cui al presente articolo si provvede mediante trasferimento da uffici e servizi regionali e mediante comando dallo Stato o da altri enti pubblici, oppure a norma dell'articolo 21 della
Il numero e le modalità per l'assunzione del personale a contratto saranno stabilite, sentita la Commissione consiliare speciale, dalla Giunta regionale, che determinerà anche il trattamento economico in relazione alle funzioni da affidare ed alle capacità professionali.
Qualora l'assegnazione di personale regionale alla Segreteria generale straordinaria comporti trasferimento di sede, spetta al personale stesso l'indennità di cui all'articolo 18 della
(Omissis) [5/2].
Sono abrogati il primo e secondo comma dell'articolo 6 della
La Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati nelle materie attinenti l'attività di ricostruzione.
L'incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale.
Con lo stesso decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti in relazione all'importanza del lavoro affidato.
In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della
Per il tempo di funzionamento della Segreteria generale straordinaria e per le esigenze della stessa, il numero dei dirigenti, preposti alle ripartizioni di cui al precedente articolo 3, deve intendersi in aumento a quello dei funzionari indicati nella tabella A) dell'organico regionale allegata alla
(Omissis) [6].
Qualora per le esigenze della Segreteria generale straordinaria sia stato provveduto mediante trasferimento di personale di cui all'articolo 100 della
Nei confronti del suddetto personale non trova applicazione quanto previsto al predetto articolo 116, secondo comma.
Fermo restando il rapporto di equiordinazione fra le strutture organizzatorie previste dalla presente legge e le altre strutture regionali di eguale livello funzionale, gli uffici regionali - amministrativi, tecnici e di ragioneria - previsti dalla
Analogo obbligo compete alle strutture amministrative e tecniche degli Enti regionali.
Le disposizioni della presente legge sostituiscono, in quanto diversamente disposto ed in quanto con le stesse incompatibili, quelle della
(Omissis) [7].
Norme transitorie e finanziarie
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese disposte da organi dello Stato o da enti pubblici nell'interesse della Regione al fine di agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a proprio carico le spese inerenti la fornitura di stampati per il rilevamento dei danni e per la ricostruzione.
L'individuazione e la determinazione di tali spese nonchè le modalità per il rimborso sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 435 con la denominazione: «Spese per agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione, nonchè spese inerenti alla fornitura di stampati per uniformare le procedure di rilevamento dei danni e di ricostruzione» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Il precitato capitolo 435 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della
Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 1, lettera a), della
Per gli oneri relativi al personale assunto a contratto a tempo determinato di cui al precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario e per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito, «per memoria», al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria II - il capitolo 281 con la denominazione: «Spese per il personale assunto a contratto a tempo determinato per le esigenze della Segreteria generale straordinaria».
Per gli oneri relativi alla consulenza di esperti di cui all'articolo 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario e per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito, «per memoria», al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 302 con la denominazione: «Compensi ad esperti altamente qualificati in discipline attinenti l'attività di ricostruzione».
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della
I precitati capitoli 281, 302 e 5911 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della
Le spese di funzionamento della Consulta straordinaria prevista dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, mentre gli oneri per il personale regionale e per quello comandato derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 12 e 16 fanno carico ai capitoli 151, 152, 156, 158 e 159 del medesimo stato di previsione. I sopracitati capitoli presentano sufficiente disponibilità.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Abrogata dall'art. 1 della
[1] Articolo sostitutivo dell'art. 1 della
[2] Articolo sostitutivo dell'art. 2 della
[2/1] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[2/2] Il primo e secondo comma del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 17 della
[2/3] Il comitato tecnico straordinario istituito con il presente comma è stato soppresso ai sensi dell'art. 3 della
[2/4] L'ultimo comma del presente articolo è stato abrogato dall'art. 17 della
[2/5] Vedi nota [2/1].
[3] Vedi nota [2/1].
[4] Comma abrogato dall'ultimo comma dell'art. 194 della L.R 31 agosto 1981, n. 53.
[5] Secondo comma abrogato dall'art. 17 della
[5/1] Vedi la norma l'inquadramento di cui all'art. 6 della
[5/2] Commi sesto e settimo abrogati dall'art. 17 della
[6] L'originale terzo comma è stato abrogato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 194 della
[7] Vedi nota [2/1].