Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 08/11/1977 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Dell'importo complessivo di lire 2.775 miliardi, assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, vengono iscritti nello stato di previsione del [...] |
Art. 2. I prelievi delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia (capitolo 6991) di cui al precedente articolo 1 e [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.48 - Legge Regionale 8 novembre 1977, n. 59. [1]
Norme finanziarie e di attuazione dell'art. 1, lettera «g», della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976.
(B.U. 8 novembre 1977, n. 103).
Dell'importo complessivo di lire 2.775 miliardi, assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 1 della
Esercizi 1977-1980 Esercizio 1977 |
|
ENTRATA |
al cap. 448 1.804.963.000.000 244.963.000.000 |
(Assegnazioni dello |
Stato per la |
ricostruzione, lo |
sviluppo economico e |
sociale e la |
rinascita del |
Friuli-Venezia |
Giulia) |
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SPESA |
al cap. 6991 1.804.963.000.000 244.963.000.000 |
(Fondo di |
solidarietà per la |
ricostruzione, lo |
sviluppo economico e |
sociale e la |
rinascita del |
Friuli-Venezia |
Giulia) |
Nei corrispondenti capitoli dei sottospecificati esercizi finanziari verranno iscritte rispettivamente le seguenti somme:
nell'esercizio 1981: 520 miliardi
in ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1996: 20 miliardi, per un totale di 300 miliardi
nell'esercizio 1997: 10 miliardi
I restanti 140.037.000.000 del dianzi specificato importo complessivo di lire 2.775 miliardi vengono imputati come sottospecificato nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 a recupero della somma di pari importo già prelevata dal sottocitato capitolo 6990 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del
Esercizi 1977-1980 Esercizio 1977 |
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|
ENTRATA |
al cap. 558 140.037.000.000 140.037.000.000 |
(Assegnazioni dello |
Stato, di altri |
Enti, di |
Associazioni e di |
privati per il Fondo |
di solidarietà per |
gli interventi |
conseguenti agli |
eventi tellurici |
dell'anno 1976 nel |
Friuli-Venezia |
Giulia) |
|
SPESA |
al cap. 6990 140.037.000.000 140.037.000.000 |
(Fondo di |
solidarietà per gli |
interventi |
conseguenti agli |
eventi tellurici |
dell'anno 1 976 nel |
Friuli-Venezia |
Giulia) |
Di conseguenza gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sui capitoli di cui al precedente comma vengono ridotti degli importi sotto specificati:
Esercizi 1977-1980 Esercizio 1977 |
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ENTRATA |
Cap. 558 49.963.000.000 19.963.000.000 |
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SPESA |
Cap. 6990 49.963.000.000 19.963.000.000 |
Gli interventi effettuati a carico degli stanziamenti iscritti con il prelevamento della somma complessiva di lire 140.037.000.000 di cui al precedente terzo comma, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'articolo 1, lettera «g», della
I prelievi delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia (capitolo 6991) di cui al precedente articolo 1 e la loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi regionali di attuazione degli articoli 1 e 2 della
Gli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n.
546, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'articolo 1,
lettera g) di detta legge e quindi - in attesa dell'approvazione del piano
regionale previsto nella legge medesima - ne può essere continuata
l'esecuzione. Dal precitato Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo
sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia,
possono pertanto essere altresì prelevate, con le stesse modalità indicate
nel precedente comma, le somme da iscrivere nei capitoli istituiti con le
leggi regionali dianzi specificate.
(Omissis) [2].
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Il primo comma del presente articolo è stato abrogato ai sensi dell'art. 13 della