Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 06/09/1976 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi [...] |
Art. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un [...] |
Art. 3. Con legge regionale, da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituito un organo consultivo territoriale quale espressione degli enti locali e [...] |
Art. 4. Alla costituzione della Segreteria Generale straordinaria si provvede mediante personale distaccato da altri Uffici o Servizi regionali e mediante personale comandato dallo Stato o da altri Enti [...] |
Art. 5. Qualora alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi vengano assegnati dirigenti, di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ovvero dirigenti [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 vengono esercitate, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta [...] |
Art. 8. Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico agli appropriati capitoli 151, 152, 156 e 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi [...] |
Art. 9. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.33 - Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 53. [*]
Attribuzione alla Presidenza della Giunta regionale di sovraintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 ed istituzione della Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.
(B.U. 7 settembre 1976, n. 73).
Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e seguenti della
a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti alla ricostruzione delle zone colpite, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie, nonchè quelli concernenti la vigilanza, il controllo e la consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastrati e gravemente danneggiati, indicati nel D.P.G.R. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni [2];
b) a coordinare gli interventi socio-assistenziali diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime [3].
(Omissis) [4].
Nella trattazione degli affari di cui al primo comma il Presidente della Giunta regionale osserva le direttive approvate dalla Giunta stessa, previo parere della Commissione consiliare speciale.
Periodicamente e, comunque, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa la Commissione consiliare speciale sullo stato di attuazione delle leggi di intervento a favore delle zone e delle popolazioni colpite [5].
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un Segretario generale straordinario, e che si articola nelle seguenti ripartizioni:
- Ripartizione amministrativa
Ripartizione tecnica
Ripartizione dell'assistenza [6].
Con legge regionale, da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituito un organo consultivo territoriale quale espressione degli enti locali e sovraccomunali della zona colpita dal sisma e saranno fissati i relativi compiti.
Con la medesima legge saranno altresì assegnate ai Comuni e alle Comunità montane e collinare deleghe per l'esercizio in via normale delle funzioni amministrative inerenti alla ricostruzione.
Alla costituzione della Segreteria Generale straordinaria si provvede mediante personale distaccato da altri Uffici o Servizi regionali e mediante personale comandato dallo Stato o da altri Enti pubblici o per chiamata.
L'articolazione interna della Segreteria Generale straordinaria e degli Uffici relativi, la loro dirigenza e la dotazione di personale saranno stabilite con successiva legge regionale da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo la Giunta regionale è autorizzata a chiedere immediatamente comandi in numero non superiore a 10.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore che lo coadiuva possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi, con incarichi a tempo determinato, anche esperti non appartenenti a pubbliche Amministrazioni in numero non superiore a 5. I compensi sono stabiliti con apposita convenzione avendo come riferimento il trattamento economico complessivo del personale regionale con analoghe funzioni [7].
Qualora alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi vengano assegnati dirigenti, di cui all'articolo 100 della
Nei confronti dei dipendenti collocati fuori organico non trova applicazione il disposto dell'articolo 116, secondo comma, della citata
Alla cessazione dell'incarico, i dipendenti predetti rientrano in organico anche in soprannumero.
(Omissis) [8].
Le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 vengono esercitate, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Restano salvi i provvedimenti in materia perfezionati anteriormente alla data di cui al precedente comma.
Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico agli appropriati capitoli 151, 152, 156 e 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Abrogata dall'art. 1 della
[1] L'originario termine del 31 dicembre 1981 è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 137 della
[1a] Vedi le maggiori competenze di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della
[2] Le competenze di vigilanza, controllo e consulenza su strumenti urbanistici di livello comunale già attribuite, si sensi del presente comma, al Presidente della Giunta regionale sono state devolute all'Assessore regionale ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 2 della
[3] Vedi il
[4] Comma soppresso dall'art. 11 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[7] Vedi anche l'art. 2 della
[8] Il primo e secondo comma del presente articolo sono stati abrogati dall'ultimo comma dell'art. 9 della