§ 4.10.25 - Legge Regionale 21 luglio 1976, n. 33.
Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonchè norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:21/07/1976
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito delle zone colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dovranno, in un contesto di sicurezza idrogeologica, essere garantiti in via [...]
Art. 2.      Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i Comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la Comunità montana interessata o la Comunità [...]
Art. 3.      L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all'articolo 2, lettera a) della presente legge, ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale e - per i Comuni forniti di [...]
Art. 4.      La deliberazione del Consiglio comunale d'individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi, ai sensi del precedente articolo 3, è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, [...]
Art. 5.      L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce presso l'Assessorato dei lavori pubblici un servizio di consulenza ed accertamento idrogeologico a [...]
Art. 6.      Le aree delimitate a norma dell'articolo 3 sono acquisite dai Comuni e possono essere cedute agli I.A.C.P., agli Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia abitativa ed ai privati, anche [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Per sopperire all'esigenza dell'eventuale trasferimento od ampliamento delle aziende industriali, artigianali, commerciali e turistiche, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, i Comuni [...]
Art. 9.      Per sopperire alle stesse esigenze di cui al precedente articolo e con le medesime modalità i Comuni provvedono entro il 31 ottobre 1976 all'individuazione, acquisizione e cessione di aree da [...]
Art. 10.      Le case di abitazioni rurali, occupate da nuclei familiari addetti all'agricoltura ed i relativi annessi rustici, distrutti od irrimediabilmente danneggiati, possono essere ricostruiti nello [...]
Art. 11.      I Comuni dotati di piano regolatore generale possono apportare variazioni al piano stesso per adeguarlo alle esigenze territoriali determinatesi in conseguenza del sisma, senza richiedere la [...]
Art. 12.      Nei confronti dei soggetti interessati alle espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, non trova applicazione il disposto dell'articolo 21 della legge regionale 4 [...]
Art. 13.      All'emanazione dei provvedimenti per le espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, è delegato l'Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 14.      I Sindaci dei Comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, per l'esecuzione di misure e rilievi per la redazione [...]
Art. 15.      Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, le Comunità montane ed i Consorzi di comuni, al fine di garantire una organica [...]
Art. 16.      Le spese inerenti alla elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 8 della presente legge sono a carico della Regione e gli onorari relativi sono corrisposti in misura ridotta, previ [...]
Art. 17.      In deroga al disposto dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 e per la durata di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'apertura e alla [...]
Art. 18.      Per le finalità di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 40 milioni.
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.25 - Legge Regionale 21 luglio 1976, n. 33.

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonchè norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 21 luglio 1976, n. 57).

 

CAPO I

Disposizioni preliminari

 

Art. 1.

     Nell'ambito delle zone colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dovranno, in un contesto di sicurezza idrogeologica, essere garantiti in via prioritaria:

     a) la permanenza delle popolazioni nei Comuni ove erano insediate;

     b) la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle attività produttive e delle infrastrutture;

     c) il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale;

     d) la ricostruzione di un ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni.

     Le procedure e le prescrizioni, a tal fine disposte dalla presente legge, hanno carattere assolutamente straordinario ed eccezionale.

 

CAPO II

Norme e procedure per il reperimento di aree

per gli insediamenti abitativi e produttivi

 

     Art. 2.

     Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i Comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la Comunità montana interessata o la Comunità collinare ovvero l'Amministrazione provinciale per i Comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure [1]:

     a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonchè dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;

     b) la perimetrazione - contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;

     c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, da adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti [1]/1.

     Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di 20 giorni.

 

     Art. 3.

     L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all'articolo 2, lettera a) della presente legge, ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale e - per i Comuni forniti di strumenti urbanistici vigenti o adottati entro il 6 maggio 1976 - nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale [2].

     Limitatamente per i Comuni disastrati, di cui al D.P.G.R. n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l'individuazione delle aree necessarie agli insediamenti predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone destinate all'edilizia residenziale siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell'evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato [3].

     Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.

     Per l'individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

     a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;

     b) dell'economicità delle infrastrutture;

     c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell'esproprio sarebbero private dell'efficienza produttiva;

     d) delle esigenze a livello sovracomunale.

     L'estensione complessiva delle aree non dovrà superare quella necessaria a consentire la sistemazione provvisoria o la ricostruzione degli alloggi per i nuclei familiari rimasti senza retto e comunque la densità in essa prevista non dovrà, di norma, essere inferiore a 120 abitanti per ettaro [3]/1.

     Contestualmente all'individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.

 

     Art. 4.

     La deliberazione del Consiglio comunale d'individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi, ai sensi del precedente articolo 3, è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni nel termine di 15 giorni. In caso diverso tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni.

     La deliberazione suindicata ha validità sino al 31 dicembre 1984, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 17, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essa previsti [3]/2.

     Avviso per estratto della deliberazione è pubblicato all'albo comunale e, dalla data di tale pubblicazione, la stessa è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce presso l'Assessorato dei lavori pubblici un servizio di consulenza ed accertamento idrogeologico a disposizione dei Comuni per la individuazione delle nuove aree edilizie e la conferma di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai fini dei giudizi di idoneità del suolo edificabile, secondo i criteri della maggiore sicurezza antisismica [4].

 

     Art. 6.

     Le aree delimitate a norma dell'articolo 3 sono acquisite dai Comuni e possono essere cedute agli I.A.C.P., agli Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia abitativa ed ai privati, anche riuniti in cooperativa, per la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o irrimediabilmente danneggiate dal sisma e non siano state già ricostruite.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4]/1.

 

     Art. 8.

     Per sopperire all'esigenza dell'eventuale trasferimento od ampliamento delle aziende industriali, artigianali, commerciali e turistiche, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, i Comuni procedono entro il 31 ottobre 1976, alla individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi nell'ambito delle zone aventi tale destinazione negli strumenti urbanistici vigenti o adottati [5].

     Limitatamente per i Comuni disastrati, di cui al D.P.G.R. n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l'individuazione delle aree necessarie agli scopi predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone per insediamenti produttivi previsti dagli strumenti vigenti od adottati siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell'evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente adottato [6].

     L'individuazione delle aree di cui ai commi precedenti dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nel quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.

     Al provvedimento d'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 4.

     I Comuni hanno facoltà di acquisire per i fini suindicati le aree necessarie per la ricostruzione di edifici aziendali distrutti od irreparabilmente danneggiati dal sisma e di assegnarle agli imprenditori che s'impegnino ad utilizzarle per la riattivazione delle loro aziende.

     Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e consorzi di sviluppo industriale delle zone interessate.

 

     Art. 9.

     Per sopperire alle stesse esigenze di cui al precedente articolo e con le medesime modalità i Comuni provvedono entro il 31 ottobre 1976 all'individuazione, acquisizione e cessione di aree da utilizzare per la ricostituzione degli immobili

al servizio di aziende agricole, singole od associate, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, qualora motivi di sicurezza idrogeologica lo impongano ovvero non possano essere ricostituiti nello stesso luogo ove erano situati prima del sisma per contrasto con le prescrizioni urbanistiche di cui all'articolo 10, secondo comma, e gli interessati non dispongano di altra area agricola idonea [7].

 

     Art. 10.

     Le case di abitazioni rurali, occupate da nuclei familiari addetti all'agricoltura ed i relativi annessi rustici, distrutti od irrimediabilmente danneggiati, possono essere ricostruiti nello stesso luogo ove erano situati, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'esigenza del nucleo familiare, in rapporto alle dimensioni dell'azienda comprensiva dell'ampliamento del 50% della originaria consistenza di cui all'articolo 1, punto 2) della legge 29 maggio 1976, n. 336.

     La norma predetta non si applica quando il nucleo familiare abbia già a disposizione nel Comune altra abitazione idonea o quando il fabbricato da ricostruire sia ad una distanza dal nastro stradale inferiore a quella minima prescritta od insista su di un'area compresa fra quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e, in generale, ad uso pubblico.

     Dovrà inoltre essere assicurata, nella ricostruzione, la piena stabilità del fabbricato, tenendo conto delle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma.

 

     Art. 11.

     I Comuni dotati di piano regolatore generale possono apportare variazioni al piano stesso per adeguarlo alle esigenze territoriali determinatesi in conseguenza del sisma, senza richiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

     I Comuni dotati di programma di fabbricazione possono attuare detto programma anche a mezzo di piani regolatori particolareggiati.

 

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

 

     Art. 12.

     Nei confronti dei soggetti interessati alle espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, non trova applicazione il disposto dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.

 

     Art. 13.

     All'emanazione dei provvedimenti per le espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, è delegato l'Assessore regionale ai lavori pubblici.

 

     Art. 14.

     I Sindaci dei Comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, per l'esecuzione di misure e rilievi per la redazione dello stato di consistenza, per la nomina di tecnici incaricati dell'espletamento di tali compiti, nonchè dell'emanazione dell'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili [8].

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 15.

     Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, le Comunità montane ed i Consorzi di comuni, al fine di garantire una organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, sono tenuti ad approntare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge piani comprensoriali relativi al sistema delle attività produttive, alle infrastrutture sociali sovracomunali e agli insediamenti di edilizia sanitaria.

     Per i Consorzi di Comuni, per quanto non previsto dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, si provvederà con successiva legge.

 

     Art. 16.

     Le spese inerenti alla elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 8 della presente legge sono a carico della Regione e gli onorari relativi sono corrisposti in misura ridotta, previ accordi con gli Ordini professionali.

 

     Art. 17.

     In deroga al disposto dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 e per la durata di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di nuove cave di prestito verrà rilasciata dal Sindaco del Comune interessato.

     All'autorizzazione si applicano, in quanto compatibili con la previsione di cui al comma precedente, le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.

     Copia del provvedimento di autorizzazione sarà trasmessa all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio.

 

     Art. 18.

     Per le finalità di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 40 milioni.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano, a lire 160 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del predetto stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Il termine del presente comma è riaperto fino alla data dei 30 settembre 1977 secondo il disposto 9 dell'art. 39 della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.

[1]1/1 Vedi la possibilità di acquisizione da parte dei Comuni di cui all'art. 4 della L.R. 11 febbraio 1981, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 1976, n. 49.

[3] Comma così modificato dal II comma dell'art. 1 della L.R. 30 agosto 1976, n. 49.

[3]3/1 Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 1981, n. 8.

[3]3/2 Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1981, n. 8 e dall'art. 1 della L.R. 18 gennaio 1983, n. 7.

[4] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 agosto 1976, n. 49.

[4]4/1 Articolo abrogato dall'ultimo comma dell'art. 37 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[5] Comma così modificato dall'art. 3, I comma, della L.R. 30 agosto 1976, n. 49. Detto termine è riaperto fino al 30 settembre 1977 ai sensi dell'art. 39 della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.

[6] Comma modificato dall'art. 3, 11 comma, della L.R. 30 agosto 1976, n. 49.

[7] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 agosto 1976, n. 49. Detto termine è riaperto fino al 30 settembre 1977 ai sensi dell'art. 39 della L.R. 20 giugno 1977, n 30.

[8] Vedi anche l'estensione a delega di cui all'art. 15 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 3.