Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico |
Data: | 10/03/2004 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 20/1981). |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 49/1993). |
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 22 ter della legge regionale 49/1993). |
Art. 4. (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 11/2001). |
Art. 5. (Modifica all’articolo 83 della legge regionale 13/1998). |
Art. 6. (Disposizioni finali e transitorie). |
§ 1.3.11 - L.R. 10 marzo 2004, n. 6.
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all’articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.
(B.U. 17 marzo 2004, n. 11).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della
[1. L’articolo 7 della
“Art. 7. (Struttura, dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell’Ufficio).
1. Il difensore civico, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.
2. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.
4. Nell’organizzazione dell’Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
5. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il difensore civico ravvisi l’esigenza del funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.
6. Al difensore civico non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un’auto di servizio.”.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7 della
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. [Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis.
1. L’Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il tutore dei minori, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del tutore dei minori stesso, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.
3. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 2, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.
5. Nell’organizzazione dell’Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
6. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione del Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l’esigenza del funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.
7. Al tutore dei minori non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un’auto di servizio.” ] [2].
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 22 bis della
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 22 ter della
1. [Dopo l’articolo 22 bis della
“Art. 22 ter.
1. Il tutore dei minori, per l’esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.
4. Per l’attuazione del programma di attività e per l’utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha piena autonomia gestionale ed operativa.” ] [3].
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell’articolo 22 ter della
Art. 4. (Modifica all’articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1 bis. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.
Art. 5. (Modifica all’articolo 83 della
1. L’articolo 83 della
“Art. 83. (Commissione regionale per le servitù militari).
1. E’ istituita la Commissione regionale per le servitù militari, quale organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.
2. La Commissione è nominata, con decreto del Presidente della Regione, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell’articolo 3 della
a) da un Assessore regionale, designato dal Presidente della Regione, che la presiede;
b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale di categoria non inferiore a C. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione centrale.
4. La Commissione esprime parere:
a) sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;
b) sulla dismissione e sulle permute di immobili di proprietà dell’amministrazione della difesa;
c) sulla stipulazione di protocolli d’intesa fra l’Amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i Comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli-Venezia Giulia;
d) sulle attività del comitato misto paritetico.
5. I componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio regionale secondo le procedure di cui all’articolo 3 della
6. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente che, nelle votazioni per la nomina di membro effettivo in seno al comitato misto paritetico, ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più membri abbiano ottenuto eguale numero di voti presiede il più anziano.
7. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione definisce i criteri di partecipazione al comitato misto paritetico.
9. La Giunta regionale individua, su proposta del Presidente della Commissione, la Direzione centrale presso la quale ha sede la Commissione medesima.
10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2, lettera b), spetta un gettone di presenza oltre all’eventuale trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla
2. L’onere derivante dal disposto di cui ai commi 4 bis e 10 dell’articolo 83 della
Art. 6. (Disposizioni finali e transitorie).
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 22 bis della
2. Il comma 7 dell’articolo 20 bis della
3. Il comma 7 bis dell’articolo 20 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[2] Comma abrogato dall'art. 52 della
[3] Comma abrogato dall'art. 52 della
[4] Comma così modificato dall’art. 24 della