Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 01/07/2022 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Trasporto intermodale) |
Art. 2. (Abrogazioni) |
Art. 3. (Norme finanziarie) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 4.8.126 - L.R. 1 luglio 2022, n. 9.
Disposizioni in materia di intermodalità.
(B.U. 6 luglio 2022, n. 27 - S.O. n. 14)
Art. 1. (Trasporto intermodale)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della
«a bis) servizi di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale in partenza o in arrivo dai o ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i servizi con origine o destinazione da o per le aziende produttive insediate e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale stesso; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni infraregionali, nonché all'abbattimento degli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni strutturali dell'impianto ferroviario regionale e dei relativi raccordi con le aree operative dei nodi logistici e portuali e delle aziende industriali della regione;».
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della
«b bis) servizi di trasporto intermodale costiero infra-portuale per il trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione industriale presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni fra i tre porti regionali, finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci tra le aziende e i porti di sbarco o imbarco dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili ai fini della riduzione del forte impatto ambientale prodotto dalla movimentazione terrestre dei semilavorati e prodotti finiti dell'industria del comparto siderurgico e metallurgico.».
Art. 2. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l' articolo 9 della
b) il comma 4 dell'articolo 6 della
c) il comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 3. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, lettera a bis), della
2. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, lettera b bis), della
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.