Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 02/05/2001 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per [...] |
Art. 1 bis. 1. |
Art. 2. 1. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di [...] |
Art. 2 bis. 1. In via transitoria ed esclusivamente nella fase di prima applicazione del comma 7 dell'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1999, n. 7 - così come sostituito dall'art. 1, comma 15, della [...] |
Art. 2 ter. 1. A decorrere dalla legislatura in corso, le percentuali "87,5", "77,5", "72,5" e "70,5" previste rispettivamente alle lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000 |
Art. 3 bis. 1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni |
Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 "Legge organica di protezione civile della Regione [...] |
Art. 4 bis. 1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un consorzio con le Università calabresi per il monitoraggio dei fenomeni fisici e ambientali |
Art. 4 ter. 1. |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la [...] |
Art. 5 bis. |
Art. 5 ter. 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 bis, comma 5, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all'art. 27, comma 3, della [...] |
Art. 6. 1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di [...] |
Art. 6 bis. 1. La Regione Calabria promuove e favorisce l'attività formativa, quale strumento primario di sostegno alle politiche di sviluppo e di occupazione delle risorse umane, in linea con l'evoluzione [...] |
Art. 6 ter. 1. |
Art. 7. 1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in [...] |
Art. 7 bis. 1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore la Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti, anche in deroga alle norme in materia di bonifica, di [...] |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la [...] |
Art. 8 bis. 1. |
Art. 8 ter. 1. |
Art. 9. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000 |
Art. 9 bis. 1. L'eventuale avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale può essere destinato alla acquisizione al patrimonio dell'Ente di immobili di particolare pregio storico-artistico [...] |
Art. 10. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 6.000.000.000 |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi" e successive [...] |
Art. 17. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 17 bis. 1. In attesa della legge regionale di riordino della normativa in materia di servizi sociali, la Regione Calabria impronta la propria attività e gli interventi in materia ai principi ed alle [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata [...] |
Art. 18 bis. 1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione nell'ambito della "finanza etica" |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire [...] |
Art. 20. 1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della [...] |
Art. 20 bis. 1. La Regione può stipulare apposite convenzioni, a titolo gratuito, con gli organismi cui è attribuito per legge l'esercizio di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle [...] |
Art. 20 ter. 1. In attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero per la Solidarietà Sociale, è [...] |
Art. 21. 1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.000.000.000 |
Art. 21 bis. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della pesca nelle acque interne è ridotta del 50 per cento |
Art. 21 ter. 1. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni |
Art. 22. 1. Per gli interventi previsti a capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 23. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire [...] |
Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per [...] |
Art. 26. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata [...] |
Art. 27. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed [...] |
Art. 28. 1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 [...] |
Art. 29. 1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge [...] |
Art. 30. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire [...] |
Art. 31. 1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per [...] |
Art. 31 bis. |
Art. 31 ter. 1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare per il tramite del CO.SE.R. scrl (organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali più rappresentative dell'artigianato [...] |
Art. 31 quater. 1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 32 bis. 1. Alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni |
Art. 33. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.100.000.000 |
Art. 34. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...] |
Art. 35. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 8 "Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici [...] |
Art. 37. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 - 2131102 - 2141201 - [...] |
Art. 37 bis. 1. Alla copertura finanziaria, degli oneri derivanti dall'attuazione del "Programma Operativo Regionale" (POR) della Calabria - approvato con decisione CE 8/8/2000 n. C |
Art. 37 ter. 1. La nomina della Regione negli organismi di revisione e/o di controllo degli enti strumentali della Regione e di quelli per i quali è prevista la partecipazione della Regione, appartengono, [...] |
Art. 38. 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 39. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 40. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 41. 1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed [...] |
Art. 42. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 758.843.253.750 nel triennio 2001/2003, di cui lire 726.983.253.750 a carico del [...] |
Art. 43. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 6.3.113 - L.R. 2 maggio 2001, n. 7. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
(B.U. n. 41 del 9 maggio 2001).
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA DISPOSTO IL C.D. "RINVIO LIMITATO" AUTORIZZANDO
LA REGIONE ALLA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA PRESENTE LEGGE AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI
DISPOSIZIONI: ART. 2 BIS, COMMA 4; ART. 3 BIS,
COMMA 2; ART. 5 BIS; ART. 5 TER, COMMI 2, 3,
4 E 5; ART. 7 BIS, COMMA 2;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
RUBRICA 1
Servizi Generali
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
4. Per la ristrutturazione della parte di "Palazzo Fazzari" di proprietà della Regione è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 1009201 dello stato di previsione della spesa.
1. [2].
2. [3].
3. [4].
4. [5].
5. [6].
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
1. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con
2. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico- pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 24.400.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3. Per le finalità di cui alla
1. In via transitoria ed esclusivamente nella fase di prima applicazione del comma 7 dell'art. 25 della
2. [7].
3. Al personale inquadrato - in applicazione della
4. (Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
1. A decorrere dalla legislatura in corso, le percentuali "87,5", "77,5", "72,5" e "70,5" previste rispettivamente alle lettere b), c), d) ed e) della
2. [8].
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (diarie, missioni e rimborso spese) spettanti ai Consiglieri regionali.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto stabilito al precedente comma 3.
5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
RUBRICA 2
Territorio
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le attività di pulizia delle spiagge e relativi servizi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, secondo le modalità e le procedure indicate all'art. 3, comma 4, della
5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
6. Per il recupero e la tutela ambientale di aree di pregio, intese come aree che presentano singolarità geologica, florofaunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, nonché quali strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.300.000.000, con allocazione al capitolo 2131205 della spesa del bilancio 2001. La Giunta regionale, con apposita delibera, provvederà a definire i criteri e le modalità con cui saranno finanziate le iniziative proposte dagli Enti pubblici per le finalità previste nel presente comma [9].
7. Per la realizzazione del pontile a servizio dell'Aeroporto di Reggio Calabria è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2121215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma.
9. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, mediante concorso in capitale - ai sensi dell'art. 2 della
10. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma è effettuata sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa.
11. A valere sullo stanziamento di cui al comma 6, la somma di lire 300.000.000 è destinata al comune di Casignana per l'acquisizione di un immobile già adibito a cartiera sito lungo la statale 106.
12. Al fine di consentire al comune di Vibo Valentia di intervenire per il risanamento ambientale e per la riqualificazione urbana della "Frazione Marina" dello stesso comune, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune medesimo, a decorrere dall'anno 2001, un contributo costante poliennale dell'importo massimo di lire 1.000.000.000 e della durata massima di vent'anni, per la contrazione di uno specifico mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto di credito abilitato, con allocazione al capitolo 2211246 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
13. Al fine di definire la copertura finanziaria dei programmi approvati con
14. Il contributo di lire 1.000.000.000 concesso al comune di Mileto, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della
1. Alla
- all'art. 5, comma 2, l'espressione "utilizzando gli aggiornamenti del Comitato di Indirizzo" è soppressa;
- [10];
- all'art. 10, comma 5, l'inciso "obbligatoriamente almeno due volte l'anno" è soppresso;
- [11];
- [12];
- all'art. 18 il comma 3 è soppresso;
- [13].
2. (Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
1. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla
2. Per le finalità di cui all'art. 10 della
3. Per la costituzione della società mista a prevalente capitale pubblico - ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della
4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un consorzio con le Università calabresi per il monitoraggio dei fenomeni fisici e ambientali.
2. [14].
3. [15].
4. L'area del "Pantano" di Comune di Montebello Jonico - frazione di Saline Joniche è dichiarata oasi di protezione della fauna selvatica e della flora tipica delle acque salmastre [16].
5. Per la realizzazione dei primi interventi di bonifica e ripristino dell'habitat naturale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 2131206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 [17].
6. L'Assessorato regionale all'Ambiente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5.
1. [18].
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 2222106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3. Per i contributi di cui alla
4. Per i contributi di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
6. Per le finalità di cui alla
7. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società "Aeroporto S. Anna S.p.A. Crotone", nella misura di partecipazione del 14,583 per cento - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 685.413.750, con allocazione al capitolo 2222208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
8. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della ulteriore quota di aumento del capitale sociale della società "Aeroporto S. Anna S.p.A. Crotone", nella misura di ulteriore partecipazione del 6,580 per cento a seguito di eventuale acquisto in prelazione delle azioni rimaste non optate - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 329.000.000, con allocazione allo stesso capitolo 2222208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
9. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 7 e 8.
10. In relazione ai ritardi attuativi dell'art. 7 bis della
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla provincia di Cosenza per l'anno 2001 un contributo straordinario per la realizzazione di un monitoraggio ambientale dell'intero territorio provinciale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da rifiuti.
12. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2131104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
(Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 bis, comma 5, della
2. (Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
3. (Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
4. (Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
5. (Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
2. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
3. Per le finalità di cui all'art. 55 della
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi previsti dall'art. 7 ter della
6. Le risorse previste all'art. 6, commi 6 e 10, della
7. Per gli interventi previsti dalla
8. Per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Regionale sul fenomeno dello sfruttamento minorile è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 2233111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
9. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della
10. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla
11. Per le finalità e le attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell'8/1/2001, ai sensi dell'art. 78, comma 4, della
11 bis. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato con specifico atto della Giunta regionale [19].
12. Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni e ai titolari delle parrocchie interessate contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure della
13. Per gli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.470.000.000, con allocazione al capitolo 2323206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
14. L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 12 e 13 è effettuata sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa.
15. Per gli interventi e le attività previsti dalla
1. La Regione Calabria promuove e favorisce l'attività formativa, quale strumento primario di sostegno alle politiche di sviluppo e di occupazione delle risorse umane, in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, provvede:
a) a istituire centri di promozione culturale, quali servizio sociale finalizzato a realizzare micro progetti di attività di coesione sociale a sostegno di portatori di bisogni complessi e di soggetti privi di strumenti culturali e relazionali, atto a valorizzare un coordinamento tra le funzioni dello sviluppo di competenze lavorative e sociali;
b) a istituire micro nidi, da allocare presso le sezioni di scuola materna, che attuino un servizio sociale volto a favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo dei bambini, da zero a tre anni, ai sensi dell'art. 5 della
c) a istituire in ogni provincia, uno sportello informativo sulle politiche del lavoro e sulle iniziative occupazionali e formative;
d) a istituire un call center regionale per la diffusione di informazioni in materia di politiche del lavoro e sulle iniziative occupazionali e formative;
e) a stipulare - per promuovere e gestire attività ginnico-sportiva degli alunni e studenti in orario extra-curriculare - con Istituti scolastici e Centri di avviamento allo sport, pubblici e privati, apposite convenzioni, mirate a favorire la formazione e l'occupazione di diplomati ISEF e laureati IUSM non occupati.
3. Il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a), b), c), d), di cui al precedente comma, è assicurato mediante convenzioni con cooperative di lavoro, formate prevalentemente da soggetti con titoli di studio ed esperienze adeguate, scelti prevalentemente nei bacini dei lavoratori L.P.U. ed L.S.U., dei Comuni con meno di 5 mila abitanti, nonché nelle liste dei disoccupati di lunga durata, che siano disponibili a partecipare, preventivamente, ad un master formativo, svolto in ogni provincia o sede di distretto scolastico, organizzato dall'Assessorato regionale al Lavoro e finalizzato al raggiungimento di un giudizio di idoneità.
4. Per le finalità di cui al precedente secondo comma lettera e), la Regione Calabria, nei limiti del Fondo istituito dal regolamento di cui al successivo comma, attribuisce, ai soggetti di cui alla medesima lettera e), un contributo non superiore a lire 10.000.000 per unità impegnata per almeno venti ore settimanali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, emana un regolamento di esecuzione e di attuazione in cui sono disciplinate le modalità operative e le risorse finanziarie, che sono distribuite per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente secondo comma.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 8.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233221 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
7. [Per l'attivazione, gestione e monitoraggio delle attività di cui al presente articolo il Dirigente generale del competente Dipartimento "Politiche del lavoro" si avvale di un gruppo di esperti, nominato a seguito di apposita selezione su presentazione dei curricula professionali, il cui compenso è pari a quello percepito dai collaboratori esperti dei Consiglieri regionali ed il relativo onere è posto a carico dello stanziamento di cui al precedente comma 6] [20].
1. [21].
2. [22].
3. [23].
4. Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 8 e seguenti della
5. [24].
1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della
2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della
3. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 2001, per un ammontare complessivo di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Locri la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Locri un contributo straordinario complessivo di lire 2.300.000.000.
6. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per il biennio 2001-2002 la spesa complessiva di lire 2.300.000.000 di cui lire 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 2001, con allocazione al capitolo 2323236 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
7. Per il recupero dei centri storici urbani è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2242211 della spesa del bilancio 2001.
8. Gli interventi di cui al precedente comma sono coordinati nella logica della programmazione integrata con gli interventi della stessa natura previsti dalla
9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Reggio Calabria un contributo straordinario per lavori di ripristino dei locali dell'Istituto e del Santuario "Congregazione Suore Veroniche del Volto Santo", danneggiati a seguito di eventi alluvionali.
10. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2323237 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ai comuni destinatari di manufatti confiscati a soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari per delitti di mafia o altri illeciti che richiedono interventi di ristrutturazione per essere destinati ad iniziative di interesse locale, con particolare riferimento ad attività socio-culturali e formative.
12. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Ente morale "Orfanotrofio Caterina Marzano", con sede in Bova Marina, un contributo straordinario di lire 100.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli immobili, con allocazione al capitolo 2323238 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore la Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti, anche in deroga alle norme in materia di bonifica, di cui alla
2. (Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale)
3. A tal fine la Giunta, entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente normativa, provvederà all'accertamento delle singole posizioni prima della eventuale nomina dei Commissari.
4. La Giunta regionale, altresì, autorizza i Consorzi di Bonifica a concludere transazioni e ad accedere, ove necessario, a mutui ventennali con garanzia fidejussoria regionale, finalizzati all'estinzione delle passività.
5. Il piano complessivo di ripianamento delle passività di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale in esito ai piani di risanamento elaborati dai Commissari straordinari.
6. Il limite massimo di impegno finanziario per gli interventi di ripianamento al 31 dicembre 2000 è di lire 120.000.000.000.
7. Agli eventuali oneri per garanzia fidejussoria, derivanti dal presente articolo, si fa fronte con lo stanziamento di lire 500.000.000, previsto al capitolo 2231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e, per gli anni successivi, con le risorse di cui al programma 2231 del bilancio pluriennale 2001-2003.
RUBRICA 3
Istruzione, cultura e tempo libero
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le finalità di cui all'art. 2 della
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
7. Al fine di promuovere la diffusione dell'istruzione universitaria nel territorio della Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale, per almeno sei anni, alle Università calabresi che istituiscono nuove facoltà a partire dall'anno accademico 2001-2002.
8. Il contributo è concesso, sulla base di apposita convenzione tra l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e l'Università interessata, per l'istituzione e il funzionamento di ciascuna facoltà di nuova istituzione. [25]
9. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 7 e 8, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313202 dello stato di previsione del bilancio 2001.
10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50.000.000 al Seminario Pontificio di Reggio Calabria per la realizzazione di attività seminariali, con allocazione al capitolo 3132168 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Onlus ars nova" con sede in Gerace un contributo straordinario per l'organizzazione di corsi di didattica musicale per le scuole elementari e medie finalizzati alla pratica strumentale di fiati e percussioni.
12. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 3132167 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
13. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4, la somma di lire 100.000.000 è destinata al Comune di Soveria Mannelli per l'Istituzione di un Centro Europeo dell'Etica dei Media da ubicarsi presso il comune medesimo.
14. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4, la somma di lire 30.000.000 è destinata al Liceo Linguistico Nuova Europa di Reggio Calabria per lo svolgimento di attività di cui alla
1. [26].
2. [27].
3. [28].
4. [29].
5. Alla
- [30].
- [31].
6. [32].
7. [33].
8. [34].
9. [35].
10. [36].
11. [37].
1. [38].
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le iniziative di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
6. Per il contributo di cui alla
7. Per le finalità di cui alla
8. Per le iniziative di cui alla
9. Per la realizzazione delle attività di cui alla
- Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa
di lire 400.000.000.
10. Per le iniziative di cui alla
11. Per le iniziative di cui alla
12. Per gli interventi di cui alla
13. Per le finalità di cui alla
14. Per le iniziative di cui alla
15. Per le iniziative di cui alla
16. Per le iniziative di cui alla
17. Per le finalità di cui alla
18. Per le iniziative di cui alla
19. Per le finalità di cui alla
20. Per gli interventi di cui alla
21. Per le finalità di cui alla
22. Per le finalità di cui alla
23. Per le finalità di cui alla
24. Per gli interventi inerenti alla promozione e al sostegno delle attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle altre manifestazioni artistiche, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.495.000.000, con allocazione al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è tenuta ad approvare uno specifico regolamento di attuazione degli interventi di cui al precedente comma rivolto a definire, tra l'altro, l'elaborazione del piano annuale di programmazione delle attività, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento ed i relativi criteri d selezione e valutazione degli interventi progettuali, dando priorità al recupero degli spettacoli collegati alla cultura e alle tradizioni calabresi.
26. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 24, la somma di lire 150.000.000 è destinata quale contributo al finanziamento della manifestazione inerente alla XIV edizione del Festival Mediterraneo dei due Mari, da realizzarsi per il tramite del Centro Studi "Arte e Spettacoli" di Altomonte.
27. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 24, la somma di lire 995.000.000 è destinata agli interventi indicati nel programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa.
28. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata secondo i criteri che saranno individuati in un apposito regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale.
29. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3132169 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. L'eventuale avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale può essere destinato alla acquisizione al patrimonio dell'Ente di immobili di particolare pregio storico-artistico da destinare a finalità istituzionali e di rappresentanza del Consiglio.
2. [39].
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e del Consorzio Universitario della Locride con sede in Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa complessiva di lire 300.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza, con allocazione al capitolo 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università calabresi per il sostegno e l'avvio della riforma degli ordinamenti didattici di cui alla
4. Per gli interventi previsti dal precedente comma è autorizzata per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 3.000.000.000, di cui lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2001, con allocazione al capitolo 3313131 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare - ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
3. Per gli interventi di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della
4. Per gli interventi finalizzati a favorire e potenziare lo sviluppo della società dell'informazione nelle istituzioni scolastiche, da coordinare con le analoghe azioni previste nel PON (Programma operativo nazionale) Scuola e nel POR (Programma operativo regionale) della Calabria per il periodo 2000-2006, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313130 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 50.000.000 è destinata al "Gruppo subacqueo di Paola" per le attività di promozione della pratica subacquea dei disabili ciechi.
6. Al fine di favorire l'accesso degli enti locali e delle loro Associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto abilitato, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi - ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), della
RUBRICA 4
Sicurezza Sociale
1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
2. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
3. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le finalità di cui alla
3. Per le trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti, e per la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 25.000.000, con allocazione al capitolo 4251102 della spesa del bilancio 2001.
4. Per le attività di ricerca del Centro Unico Regionale Trapianti Midollo Osseo "Alberto Neri" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001
- ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 28 agosto 2000, n.
14 - la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 4231122
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della
3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, la somma di lire 500.000.000 è destinata al Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme per la valorizzazione e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali di ricerca.
4. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 la somma di lire 1.000.000.000 è destinata all'ASL n. 6 di Lamezia Terme per il completamento del nuovo ospedale civile.
5. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, la somma di lire 10.000.000.000 è destinata all'ASL n. 9 per la realizzazione delle opere di completamento del Presidio ospedaliero di Gerace.
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
3. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2001, di cui al comma 2, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della
5. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 1.000.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale.
6. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2001 - ai sensi dell'art. 24 della
7. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 le somme di lire 80.000.000 e lire 50.000.000 sono destinate rispettivamente alla sezione regionale dell'Associazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica e all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), sezione provinciale di Cosenza.
1. In attesa della legge regionale di riordino della normativa in materia di servizi sociali, la Regione Calabria impronta la propria attività e gli interventi in materia ai principi ed alle norme di cui alla
2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga alla normativa di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le attività sociali e di gestione della "Fondazione Ezio Galiano Onlus" di Catanzaro, riconosciuta con
4. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 4341107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione nell'ambito della "finanza etica" [40].
2. La Fondazione ha lo scopo di finanziare e sostenere le persone fisiche e le famiglie in difficoltà, con un basso o nullo reddito, nonché le imprese sociali impegnate nello svolgimento di servizi socialmente rilevanti e/o nell'inserimento nel mondo lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati.
3. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;
b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia.
4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti necessari a promuove la costituzione della Fondazione.
5. Per le attività di cui ai precedenti commi è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000, con allocazione al capitolo 4341106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
2. Per le finalità di cui alla
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana, sede di Reggio Calabria, un contributo di lire 50.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con allocazione al capitolo 4231128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'AVIS regionale un contributo straordinario di lire 100.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con allocazione al capitolo 4231131 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della
2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della
3. Per le finalità di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della
1. La Regione può stipulare apposite convenzioni, a titolo gratuito, con gli organismi cui è attribuito per legge l'esercizio di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle diverse categorie di mutilati ed invalidi - quali l'UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio), l'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro), l'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), l'ENS (Ente Nazionale Sordomuti) e l'UIC (Unione Italiana Ciechi) - per lo svolgimento di attività inerenti alla integrazione sociale degli stessi soggetti disabili, ad eccezione dei compiti e funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
1. In attuazione dell'art. 15, comma 1, della
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad emanare il regolamento per la gestione del fondo speciale di cui al precedente comma, provvedendo altresì alla costituzione del relativo comitato di gestione.
RUBRICA 5
Agricoltura
1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla
2. Al fine di garantire l'erogazione dell'indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3. Per gli interventi inerenti al prericonoscimento e riconoscimento di gruppi di produttori del settore degli ortofrutticoli - ai sensi del Regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.700.000.000, con allocazione al capitolo 5142201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della pesca nelle acque interne è ridotta del 50 per cento.
2. [41].
3. [42].
1. Alla
a) [43];
b) [44];
c) - d) [45];
e) - f) [46];
g) - h) [47];
i) - m) [48].
2. Le occupazioni senza titolo di terreni della Riforma, poste in essere da manuali coltivatori della terra in epoca antecedente all'entrata in vigore della
1. Per gli interventi previsti a capo secondo della
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per le finalità di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla "Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati agrumari" con sede in Reggio Calabria un contributo straordinario per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca e all'innovazione tecnologica nei settori agroalimentari, essenziero e aromatiero.
3. Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 5122203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della
2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 2001, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2000.
4. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, la somma di lire 700.000.000 è destinata alla realizzazione di interventi straordinari finalizzati alla ristrutturazione della cantina "Bruzia" di Lamezia Terme.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dalla
1. Per le finalità di cui alla
2. Per la sottoscrizione da parte dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura), dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) e della Fincalabra SPA - enti strumentali della Regione Calabria - della quota di aumento del capitale sociale del "Centro di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria SPA" nella stessa misura di partecipazione posseduta, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma.
1. Per le finalità di cui alla
1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire
6.000.000.000.
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della
1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 della
3. Per le finalità di cui all'art. 6 della
RUBRICA 6
Attività produttive extragricole
1. Per gli interventi di cui alla
2. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 le somme di lire 300.000.000 e lire 150.000.000, sono destinate rispettivamente all'Ente Autonomo Fiera di Cosenza e all'Ente Fiera di Lamezia Terme.
1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le iniziative di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della
4. Per il cofinanziamento del programma attuativo presentato dalla Regione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - nell'ambito dei progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della
5. Il programma attuativo di cui al precedente comma è definito dall'Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato sentito l'Assessorato al Turismo ed approvato dalla Giunta regionale.
6. Per l'intervento progettuale previsto dall'art. 31, comma 3, della
7. Per lo svolgimento delle attività dell'Ente Bilaterale Calabrese per l'Artigianato (E.B.C.A.), la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'ente medesimo, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo a fondo perduto di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
1. La Regione sostiene le PMI dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, coerenti con quanto previsto dal
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale disciplina, ai sensi dell’art. 31 quater della
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2,è autorizzato il limite di impegno di lire 4.000.000.000 per l’esercizio finanziario 2001, con allocazione al capitolo 6122222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
4. Qualora gli oneri conseguenti agli interventi di cui al presente articolo decorrano successivamente all’esercizio finanziario 2001, lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 6122222 per tale esercizio, può essere utilizzato nell’esercizio 2002 e successivi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare per il tramite del CO.SE.R. scrl (organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali più rappresentative dell'artigianato calabrese), il progetto inerente all'Osservatorio Regionale sull'Artigianato in ambito S.I.O.E. (Sistema Informativo Osservatorio Economico), già approvato dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con
2. I rapporti tra la Regione ed il CO.SE.R. scrl sono disciplinati da apposita convenzione secondo lo schema da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui ai precedenti commi 1 e 2 si provvede con lo stanziamento di lire 260.000.000 previsto al capitolo 6122108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
4. I Comuni, nel provvedere al riordino del settore del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 11 della
5. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4, i Comuni provvedono alla formale istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, e procedono, per i mercati, all'assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione a favore di coloro che ne siano stati per ultimi concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità di cui al comma precedente.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare il piano di cui alla
7. Al fine di assicurare il miglioramento dei servizi di distribuzione stradale del carburante per autotrazione ed ottenere un minore inquinamento ambientale, le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei prodotti GPL e/o metano per autotrazione possono essere rilasciate senza alcun limite percentuale rispetto all'intera rete regionale. I nuovi impianti che erogano GPL e/o metano e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l’aggiunta di GPL e/o metano devono rispettare una distanza non inferiore a Km 12, calcolata sul percorso stradale più breve, rispetto al più vicino punto vendita erogante il medesimo carburante (GPL e/o metano) o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il processo amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a Km 8 qualora le nuove installazioni riguardino localizzazioni in comuni capoluogo di provincia. Qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati in comuni a cui si applicano differenti criteri di localizzazione, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse. Gli impianti che erogano GPL e/o metano sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiani e serali, nonché dei turni festivi e feriali, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati adeguati sistemi di separazione temporanea delle attività di erogazione dei diversi prodotti. I citati provvedimenti possono essere autorizzati dai Comuni nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'insediamento di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione previsti dalla normativa in materia [51].
8. [52].
9. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
10. All'art. 37 bis della
11. [53].
1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con
2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui al citato
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE, le attività di ricerca, i settori dei trasporti, della siderurgia, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell'industria automobilistica.
4. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto l'investimento produttivo, la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento, l'acquisizione di servizi.
5. Gli aiuti potranno essere concessi nelle forme previste dagli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale" pubblicati sulla GUCE C 74 del 10 marzo 1998.
6. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo ad una intensità di aiuto superiore ai massimali di cui alla citata "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale".
7. La regione, anche con riferimento a quanto previsto dal citato Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con
8. La Giunta regionale, con propri atti regolamentari, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui al citato
9. La Regione, in conformità a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, può integrare le agevolazioni creditizie in favore delle PMI previste dalla
10. Per le operazioni assistite dalle agevolazioni di cui al precedente comma 9 la Regione può concedere, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, a copertura dei rischi creditizi e nell'ambito dei massimali di aiuto di cui al comma 1 del presente articolo, garanzia fidejussoria a carico dei fondi regionali di garanzia, da accordare anche in cogaranzia con altri fondi di garanzia pubblici.
11. Le norme di cui al presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2007.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con i corrispondenti fondi previsti nel bilancio annuale 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003.
1. Per gli interventi di cui alla
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 300.000.000 è destinata alle iniziative ed attività del competente Assessorato in materia di cooperazione, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio, assistenza tecnica e funzionamento della Consulta regionale della Cooperazione.
1. Alla
- [55];
- Il primo e terzo comma dell'art. 4 sono abrogati;
- [56].
2. [57].
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare i Collegi dei revisori dei Conti delle relative Aziende di Promozione Turistica, adeguandone la composizione alla normativa di cui al comma precedente.
4. In attesa della legge regionale organica di riforma delle Aziende di Promozione Turistica - di cui al titolo I della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della
3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della
4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della
5. Per provvedere al ripianamento del disavanzo dell'Azienda di Promozione Turistica (APT) di Cosenza è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6133119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
6. La Giunta regionale è autorizzata al ripianamento di cui al precedente comma previa specifica relazione dell'APT e verifica dei conti consuntivi regolarmente approvati.
7. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 150.000.000 è destinata al sostegno delle attività di promozione turistica del gruppo "Mirabilia" di Catanzaro con particolare riferimento alle manifestazioni a carattere nazionale degli sbadieratori in costume medioevale, organizzate nell'anno 2001.
8. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 200.000.000 è destinata al comune di Crotone per l'organizzazione del "1° Torneo europeo dei giovani per la vita", in memoria delle vittime delle alluvioni che hanno interessato negli anni 1996 e 2000 i territori dei comuni di Crotone e Soverato.
9. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'Unione Nazionale Pro-Loco italiane per il sostegno delle iniziative degli organi regionali, riconosciuti con l'art. 33, comma 7, della
10. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 100.000.000 è destinata al comune di Lamezia Terme per l'organizzazione del 1° torneo italiano di pallavolo "Pallavolo per tutti, i giovani e la solidarietà".
1. Per gli interventi previsti dalla
2. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale regionale la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali proprietari di strutture e impianti termali per garantire agli stessi la disponibilità della quota di cofinanziamento per l'accesso ai finanziamenti previsti a tale titolo dal POR (Programma Operativo Regionale) della Calabria per il periodo 2000-2006.
3. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 6124210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
4. Per lo studio e analisi delle potenzialità turistiche calabresi, anche mediante l'utilizzo del lavoro interinale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000 con allocazione al capitolo 6111106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
5. L'intervento di cui al precedente comma è attuato nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Al fine di promuovere il sistema aeroportuale regionale attraverso interventi e azioni atte a migliorare l'immagine e la qualità dei servizi aeroportuali e a realizzare politiche di contenimento dei costi in grado di incidere positivamente sulla competitività dell'offerta turistica complessiva regionale, anche in coerenza a quanto stabilito dall'art. 136 della
3. Per l'attuazione degli interventi e azioni di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a definire con le società di gestione dei servizi aeroportuali un programma alla cui realizzazione si provvede nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
4. Prima del perfezionamento del programma di cui al precedente comma 3, la Giunta regionale sottoporrà il programma stesso al parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.
1. Per gli interventi previsti dalla
2. Per il finanziamento ed il potenziamento del laboratorio regionale presso l'Università della Calabria di cui alla
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Università Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di un laboratorio regionale - aperto alle PMI ed ai giovani che intendono avviare un lavoro autonomo - finalizzato allo studio, ai siti delle materie prime ed alla utilizzazione di materiali per il risanamento ed il restauro con metodi tradizionali dei centri storici e di altre opere.
4. Per l'intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122224 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
5. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con
DISPOSIZIONI VARIE
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 - 2131102 - 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313102 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della
5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Alla copertura finanziaria, degli oneri derivanti dall'attuazione del "Programma Operativo Regionale" (POR) della Calabria - approvato con
a) quanto a lire 451.850.850.000 con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo), iscritte al capitolo 2329101 dell'entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione;
b) quanto a lire 1.299.454.058.000 con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), iscritte al capitolo 2329201 dell'entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione;
c) quanto a lire 458.996.695.000 con risorse derivanti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia), iscritte al capitolo 2329202 dell'entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2006 della Regione;
d) quanto a lire 20.814.905.000 con risorse derivanti dallo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della pesca), iscritte al capitolo 2329203 dell'entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione;
e) quanto a lire 1.365.077.082.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della
f) quanto a lire 279.438.610.000 con risorse previste dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) "ciclo integrato delle acque" in via di rimodulazione, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19/10/1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con delibere CIPE n. 142 del 6/8/1999 e n. 14 del 15/2/2000;
g) quanto a lire 24.925.600.000 con risorse previste dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) "sistemi locali di sviluppo", in via di definizione, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19/10/1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con
h) quanto a lire 106.549.070.000 con risorse derivanti dalla
i) quanto a lire 49.378.760.000 con risorse derivanti dalle leggi 7 agosto 1990, n. 253 e 3 agosto 1998, n. 267, iscritte ai corrispondenti capitoli 2305219 e 2305275 dell'entrata ed ai relativi capitoli 2112206 e 2141230 della spesa del bilancio 2001 ed anni precedenti;
l) quanto a lire 58.095.060.000 con risorse proprie regionali, di cui lire 26.524.360.000, 13.754.820.000, 17.815.880.000 rispettivamente a carico dei bilanci 2001, 2002 e 2003 iscritte su base pluriennale ai capitoli del programma 3421 dello stato di previsione della spesa dei bilanci annuale 2001 e pluriennale 2001-2003;
m) quanto a lire 47.355.360.000 con risorse previste tempo per tempo nei bilanci annuali dell'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), ente strumentale della Regione, inerenti ai progetti già avviati nel settore della forestazione produttiva;
n) quanto a lire 42.100.320.000 con risorse a carico degli Enti locali interessati, da prevedere tempo per tempo nei propri bilanci, per la copertura della quota del 15 per cento inerente al finanziamento di progetti integrati nell'ambito dell'asse V "Città" del POR 2000-2006 della Calabria.
2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata - in relazione ai canali di finanziamento, al programma, ai settori, alle misure, ai capitoli e alle leggi organiche - è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di bilancio di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003, per quanto attiene quella finanziata con i fondi strutturali comunitari e con le risorse proprie regionali, mentre si rinvia agli APQ (Accordi di programma Quadro) per quelle finanziate con le delibere CIPE n. 142 del 6/8/1999 e n. 14 del 15/2/2000.
3. Nelle more di una legge organica che disciplini la materia, ogni proposta di atto di impegno della spesa a carico del bilancio regionale, inerente all'attuazione del POR (Programma Operativo Regionale) Calabria, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, deve essere accompagnato dei pareri, da allegare all'atto di impegno stesso, di regolarità amministrativa e contabile, rilasciata rispettivamente dal dirigente competente e dal dirigente del settore di Ragioneria Generale, nonché dal parere di coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari, rilasciato dal Dirigente generale del Dipartimento competente.
1. La nomina della Regione negli organismi di revisione e/o di controllo degli enti strumentali della Regione e di quelli per i quali è prevista la partecipazione della Regione, appartengono, per loro stessa natura, alla competenza esclusiva del Consiglio regionale che la esercita con le modalità e i limiti fissati dal Regolamento.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della
2. Il fondo globale di cui al capitolo 7001201 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alla realizzazione di interventi inerenti allo sviluppo e all'occupazione che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio.
3. Il fondo globale di cui al capitolo 7001202 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi inerenti al settore agricolo che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio.
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 758.843.253.750 nel triennio 2001/2003, di cui lire 726.983.253.750 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato "A"
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 23 della
[2] Modifica il comma 1, art. 10 della
[3] Sostituisce il comma 3, art. 10 della
[4] Modifica il comma 4, art. 10 della
[5] Modifica il comma 1, art. 1 della
[6] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 10 della
[7] Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 3 della
[8] Sostituisce i commi 1 e 3, art. 13 della
[9] Comma così modificato dall'art. 35 della
[10] Sostituisce il comma 2, art. 10 della
[11] Sostituisce il comma 2, art. 12 della
[12] Sostituisce il comma 4, art. 12 della
[13] Modifica il comma 1, art. 22 della
[14] Modifica la lettera b), comma 1, art. 15 della
[15] Modifica il comma 5, art. 55 della
[16] Comma così modificato dall’art. 9 della
[17] Comma così modificato dall’art. 9 della
[18] Sostituisce il comma 2, art. 22 della
[19] Comma inserito dall’art. 1 della
[20] Comma abrogato dall’art. 3 della
[21] Sostituisce l'art. 7 della
[22] Modifica il comma 1, art. 21 della
[23] Aggiunge il comma 7 all'art. 20 della
[24] Inserisce gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater nella
[25] Comma così modificato dall’art. 30 della
[26] Sostituisce l'art. 9 della
[27] Sostituisce l'art. 12 della
[28] Sostituisce l'art. 17 della
[29] Sostituisce la lett. e), comma 1, art. 9 della
[30] Sostituisce l'art. 3 della
[31] Modifica il comma 1, art. 7 della
[32] Modifica l'art. 1 della
[33] Modifica la lett. b), art. 2 della
[34] Aggiunge un'alinea in fine al comma 1, art. 4 della
[35] Modifica la lettera a), comma 1, art. 10 della
[36] Modifica la lettera a), comma 1, art. 2 della
[37] Modifica i commi 1 e 2, art. 2 della
[38] Sostituisce i commi 2, 3 e 4, art. 3 della
[39] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 2, comma 6 (sic) della
[40] Comma così modificato dall'art. 51 della
[41] Sostituisce il comma 2, art. 10 della
[42] Sostituisce l'art. 3 della
[43] Modifica l'intitolazione della
[44] Modifica il comma 1, art. 1 della
[45] Modificano i commi 3 e 4, art. 3 della
[46] Modificano le lettere b) e c), comma 5, art. 4 della
[47] Modificano il comma 1 e aggiungono il comma 7 nell'art. 5 della
[48] Modificano i commi 1, 2 e 3, e aggiungono il comma 1 bis nell'art. 7 della
[49] Articolo così sostituito dall’art. 10 della
[50] Comma così modificato dall’art. 27 della
[51] Comma così modificato dall’art. 27 della
[52] Modifica l'art. 4 della
[53] Modifica la lett. b), art. 2 della
[54] Comma così modificato dall’art. 27 della
[55] Sostituisce l'art. 3 della
[56] Sostituisce l'art. 6 della
[57] Sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 17 della
[58] Termine già prorogato dall’art. 1 della