Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 informazione e cultura |
Data: | 20/04/1999 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di promuovere studi e ricerche nel campo delle scienze politiche e sociali, e di altre discipline per gli aspetti ad esse correlati, la Regione Calabria, in attuazione dei principi [...] |
Art. 2. 1. L'Associazione curerà lo stabilimento di più ampi e proficui rapporti di collaborazione col mondo dell'Università e con istituti e centri di cultura, italiani e di altri paesi, allo scopo di [...] |
Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in Lire 100.000.000 (centomilioni) si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far [...] |
Art. 4. 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'associazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo ed una relazione sull'impiego del contributo. |
§ 3.4.26 - L.R. 20 aprile 1999, n. 11.
Riconoscimento dell'associazione "La Città Futura" - Laboratorio politico culturale.
(B.U. n. 46 del 27 aprile 1999).
1. Al fine di promuovere studi e ricerche nel campo delle scienze politiche e sociali, e di altre discipline per gli aspetti ad esse correlati, la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari, riconosce l'associazione "La Città Futura" con sede in Cosenza e ne intente incentivare le attività per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 dello statuto dell'Associazione medesima.
1. L'Associazione curerà lo stabilimento di più ampi e proficui rapporti di collaborazione col mondo dell'Università e con istituti e centri di cultura, italiani e di altri paesi, allo scopo di contribuire a ridurre l'isolamento culturale della regione e di assicurare, nello stesso tempo, il mantenimento di un livello elevato alla propria iniziativa che si articolerà prevalentemente attraverso:
a) studi e ricerche anche a carattere seminariale;
b) confronti e contributi di specialisti della materia di volta in volta indagata;
c) interventi volti al coinvolgimento dei cittadini e alla socializzazione delle esperienze effettuate mediante convegni, pubblicazioni, supporti audiovisivi, scambi di conoscenza e spettacoli;
d) iniziative a carattere didattico - formativo in collaborazione con la scuola e l'università;
e) corsi di formazione professionale e stages di specializzazione e approfondimento di studi e ricerche rivolte a giovani intellettuali, programmati e finanziati dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
f) attività sociali con attenzione particolare ai fenomeni dell'esclusione e della emarginazione diffondendo l'idea dell'autogestione e del volontariato.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in Lire 100.000.000 (centomilioni) si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti: Spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto del medesimo importo, ai sensi dell'articolo 33 della
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132163 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1999 con la denominazione «Contributi all'Associazione denominata "La Città Futura" - Laboratorio politico culturale - con sede in Cosenza» e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di Lire 100.000.000.
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'associazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo ed una relazione sull'impiego del contributo.
2. La mancata presentazione del conto e della relazione sull'utilizzazione del contributo, comporta la perdita del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente anticipate.
3. L'Associazione deve, altresì, presentare una dettagliata illustrazione dell'attività svolta e del programma che si propone di realizzare nell'anno successivo.
STATUTO
Art. 1 - Costituzione e denominazione
Ad iniziativa di un raggruppamento di cittadini democratici è costituita l'Associazione denominata "La Città Futura - Laboratorio politico culturale", senza fini di lucro.
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede a Cosenza in Via Marco Aurelio Severino, n. 46.
Art. 3 - Finalità
L'Associazione si propone:
- di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica;
- di suscitare l'interesse, la sensibilizzazione, il coinvolgimento - soprattutto dei giovani - attorno a grandi questioni quali l'ambiente, la solidarietà, la riforma della politica, nello spirito del "Manifesto programmatico" posto a fondamento dell'Associazione stessa;
- di svolgere un servizio di elevazione sociale e culturale della collettività;
- di promuovere lo sviluppo di forme di autogestione e di volontariato.
Art. 4 - Impegni
Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali l'Associazione è impegnata:
- a promuovere interventi di carattere sociale con particolare attenzione all'emarginazione e volti ad assicurare i diritti di chi è svantaggiato non godendo della necessaria tutela;
- a promuovere iniziative di studio, anche a carattere seminariale, di ricerca e approfondimento su questioni che abbiano attinenza con i propri obbiettivi;
- a promuovere iniziative di socializzazione, diffusione di esperienze, proposte culturali e artistiche, di risultati, programmi, indicazioni di lavoro elaborati dall'Associazione, mediante convegni, pubblicazioni, supporti audiovisivi e spettacoli;
- a diffondere l'idea dell'autogestione e del volontariato sviluppando iniziative e mantenendo rapporti con organismi interessati a livello nazionale, regionale e provinciale, stabilire a tal fine rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzioni con Enti, Organismi e Società;
- a stabilire rapporti, intese, collaborazioni con la Scuola e l'Università e con Enti, altre Associazioni, Partiti, Sindacati che abbiano analoghi fini.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi degli Associati;
b) da eventuali contributi di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche;
c) da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale e da atti di liberalità degli Associati e di terzi.
Art. 6 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Coordinamento predispone il bilancio consuntivo con la relazione dell'attività svolta e il bilancio preventivo per l'anno successivo che verrà preparato tenendo conto del programma di attività proposto dal Presidente.
I bilanci di cui al precedente comma debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio consuntivo con la relazione allegata deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.
Art. 7 - Soci
Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone che condividano l'ispirazione del "Manifesto programmatico", che abbiano interesse alla sua attività e che desiderino sostenerle.
Chi desidera essere ammesso a fare parte dell'Associazione deve presentare domanda scritta.
Sull'accoglimento della domanda delibera inappellabilmente il Comitato dei Garanti.
Art. 8 - Inammissibilità a Socio
Chi aspira a diventare socio dovrà sottoscrivere una dichiarazione che escluda ogni sua eventuale affiliazione a società segrete. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero comportano l'immediata esclusione del socio, qualora la domanda sia stata già accolta.
Art. 9 - Incompatibilità
L'assunzione di cariche dirigenti dell'Associazione è incompatibile con uguali cariche ricoperte in altre Associazioni con le stesse finalità.
A garanzia dell'autonomia dell'Associazione stessa, l'incompatibilità vale anche per le cariche esecutive dei Partiti dal livello provinciale in poi.
Art. 10 - Diritti e obblighi degli Associati
Gli Associati hanno il diritto di frequentare la sede
dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue manifestazioni.
Gli Associati sono tenuti al pagamento di contributi annuali nella misura fissata di anno in anno dal Comitato di Coordinamento ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.
Gli Associati hanno diritto a:
- eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi, qualora abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- promuovere organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi dell'Associazione.
Art. 11 - Recesso ed esclusione
Oltre che per i casi previsti dal precedente art. 8, l'Associato perde l'affiliazione e la qualifica di Socio:
1. Per il mancato rinnovo dell'affiliazione, della tessera dell'Associazione o per il mancato pagamento della tessera associativa;
2. Per il rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione o della tessera da parte degli organismi dirigenti;
3. Per espulsione, qualora i comportamenti e le attività del socio siano in contrasto con le leggi e con i principi e le finalità di cui al presente statuto.
L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.
L'esclusione è deliberata dal Comitato dei Garanti.
Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati ne hanno diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 12 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Comitato di Coordinamento;
d) il Comitato dei Garanti;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 13 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci fissa le linee programmatiche dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci:
1) Nomina i membri del Comitato di Coordinamento e il Presidente dell'Associazione;
2) Nomina i membri del Comitato dei Garanti;
3) Nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
4) Delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
5) Delibera sui bilanci consuntivo e preventivo e sul programma di attività predisposti dal Comitato di Coordinamento;
6) Approva il regolamento del personale ed ogni altro regolamento interno;
7) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione che residua dalla liquidazione.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci debbono essere tenute in prima e seconda convocazione. Tra la data fissata per la prima convocazione e quella fissata per la seconda non può trascorrere un lasso di tempo inferiore ad 1 giorno superiore a sette.
In prima convocazione le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati. In seconda con quello della maggioranza degli intervenuti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie di cui al punto 4) del presente articolo debbono essere adottate, comunque, dalla maggioranza degli Associati.
Le deliberazioni relative allo scioglimento di cui al punto 7) del presente articolo debbono essere adottate, comunque, con la maggioranza dei 2/3 degli Associati.
All'Assemblea partecipano tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali al momento della convocazione.
L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno entro il 30 aprile di ogni anno ed - in via straordinaria - su richiesta di almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative o dei due terzi del Comitato di Coordinamento.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente su decisione del Comitato di Coordinamento.
Art. 14 - Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
1) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
2) presiede l'Assemblea dei Soci;
3) presiede e convoca il Comitato di Coordinamento.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal più anziano dei componenti del Comitato di Coordinamento.
Art. 15 - Il Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento, eletto dall'Assemblea dei Soci:
1. realizza i deliberati dell'Assemblea dei Soci e dirige l'Associazione a tutti gli effetti;
2. amministra il patrimonio dell'Associazione, fissa annualmente la misura delle quote associative, fissa la data dell'Assemblea dei Soci;
3. predispone il bilancio consuntivo e la relazione dell'attività svolta;
4. predispone il bilancio preventivo e, su proposta del Presidente, il programma di attività da allegare allo stesso;
5. nomina nella sua prima riunione il tesoriere, responsabile dell'amministrazione dell'Associazione, che parteciperà in seguito alle sue riunioni con voto consultivo;
6. convoca convegni e conferenze;
7. delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci o del Comitato dei Garanti.
Il Comitato di Coordinamento, oltre che dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.
Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente.
Art. 16 - Il Comitato dei Garanti
Il Comitato di Garanti è formato da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, eletto all'interno del Comitato stesso.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato:
1. Verifica la coerenza delle iniziative con gli scopi sociali;
2. Controlla che sia sempre assicurata l'autonomia dell'Associazione;
3. Decide in modo inappellabile sull'ammissione dei nuovi soci e nelle esclusioni nei casi previsti dall'articolo 11 del presente Statuto.
Art. 17 - Collegio dei Revisori di Conti
Il Collegio dei Revisori di Conti è formato da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, eletto all'interno dello stesso Collegio, e due supplenti.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio:
1. Controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
2. Accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione.
Informa l'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.
Art. 18 - Responsabilità
Il Presidente può contrarre obbligazioni anche sotto forma di fidi bancari o di prestiti, operare l'apertura di conti bancari o postali, coi limiti delle presunte esigenze e su conforme deliberazione del Comitato di Coordinamento.
Art. 19 - Scioglimento e liquidazione
L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori - anche tra i soci - e delibera sul patrimonio che residua dalla liquidazione.
Art. 20 - Anno sociale
L'anno sociale ha lo stesso inizio e la stessa chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 21 - Controversie
Le controversie tra gli Associati e l'Associazione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri esterni all'Associazione, uno nominato dal Comitato di Coordinamento, uno dal Comitato dei Garanti ed il terzo dall'Associato interessato.
Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di riconciliazione, con i poteri e le funzioni di amichevoli compositori.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.
Approvato dall'Assemblea costitutiva dei Soci tenuta il 16 maggio 1994
Notaio Scornaienchi - repert. n. 20929 - racc. n. 7952