Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 22/11/2002 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le variazioni da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 in relazione a leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono [...] |
Art. 2. 1. Il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi di esercizio inerenti all’anno 2002 delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locale secondo quanto [...] |
Art. 4. 1. Per il finanziamento delle attività da realizzare nel laboratorio regionale situato presso l’Università della Calabria – di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6367 [...] |
Art. 5. 1. Al fine di diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione degli infortuni stradali, con particolare riguardo all’obbligo dell’uso del casco per i conducenti di ciclomotori, è [...] |
Art. 6. 1. L’art. 1 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 40 è così sostituito |
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 6.3.140 - L.R. 22 novembre 2002, n. 48.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
(B.U. n. 21 del 28 novembre 2002 – S.S. n. 5).
1. Le variazioni da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 in relazione a leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono disposte, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2002-2004, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le maggiori risorse derivanti dalle variazioni di cui al precedente comma 1 - determinate in complessivi euro 15.401.189,13 - sono destinate per la quota parte corrispondente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge e dalle maggiori spese disposte con la legge di variazione al bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004.
1. Il comma 1 dell’art. 1 della
(Omissis).
2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede, per l’anno 2002, con le risorse allocate nella stessa UPB 2.3.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, mediante riduzione di euro 1.374.829,74 dello stanziamento di cui al capitolo 23040202. L’onere finanziario derivante dall’autorizzazione di spesa disposta per l’anno 2003, pari ad euro 687.481,40, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2002/2004. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
3. I commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della
(Omissis).
1. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi di esercizio inerenti all’anno 2002 delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locale secondo quanto stabilito dalla
2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede con la quota parte corrispondente delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1 della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
1. Per il finanziamento delle attività da realizzare nel laboratorio regionale situato presso l’Università della Calabria – di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6367 dell’11/11/1998 - aperto alle PMI ed ai giovani che intendono avviare un lavoro autonomo, finalizzato allo studio e alla ricerca di materiali innovativi per applicazioni industriali nei campi dell’edilizia, delle costruzioni stradali, del restauro dei centri storici e di altre opere, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 192.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
3. Per far fronte ai danni derivanti dalla eccezionale, siccità che ha colpito le aziende del comparto zootecnico della regione nell’anno 2001, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere alle aziende medesime un contributo straordinario, da erogare secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 16 della
4. Per gli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 1.032.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.07 (capitolo 22040724) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
5. All’onere derivante dal precedente comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
1. Al fine di diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione degli infortuni stradali, con particolare riguardo all’obbligo dell’uso del casco per i conducenti di ciclomotori, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 150.000,00, con allocazione all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010221) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
2. Al fine di avviare una campagna promozionale educativa rivolta ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 40.000,00, con allocazione all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010222) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
3. Per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati ai sensi dell’art. 2 della
4. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma di iniziativa comunitaria Leader, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con
5. Agli oneri derivanti dai precedenti commi da 1 a 4 si provvede con la quota parte corrispondente delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1 della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
1. L’art. 1 della
(Omissis).
2. All’art. 5, comma 3, della
- la parola «comuni» è sostituita dalle parole
(Omissis);
- è aggiunto, in fine, il seguente periodo
(Omissis).
3. All’art. 2, comma 3, della
4. All’art. 32 bis, comma 4, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Variazioni autorizzate in relazione a leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanaziaria.
Legge regionale |
Oggetto del provvedimento |
Valori espressi in euro |
riferimento |
||||||
Giorno |
Mese |
Anno |
Numero |
|
2002 |
2003 |
2004 |
Capitolo |
Upb |
10 |
3 |
1988 |
5 |
Norme in materia di binifica (successive modif. e integraz.) – art. 32. |
- 214.724,75 |
|
|
2231102 |
2.2.04.09 |
10 |
3 |
1988 |
5 |
Norme in materia di binifica (successive modif. e integraz.) – art. 10. |
214.724,75 |
|
|
2231103 |
2.2.04.09 |
19 |
3 |
1999 |
4 |
Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna (art. 50) |
513.000,00 |
|
|
2231102 |
3.2.04.04 |
7 |
8 |
1999 |
23 |
Norme per il trasporto pubblico locale (art. 22) |
- 1.000.000,00 |
|
|
2222106 |
2.3.01.02 |
7 |
8 |
1999 |
23 |
Norme per il trasporto pubblico locale (art. 3) |
200.000,00 |
|
|
2222115 |
2.3.01.02 |
28 |
8 |
2000 |
14 |
Art. 2, commi 3 e 4, legge finanziaria regionale 2000 |
- 5.000.000,00 |
|
|
7002104 |
8.2.01.04 |
28 |
8 |
2000 |
14 |
Art. 7, commi 6 e 7, legge finanziaria regionale 2000 |
- 8.188.361,53 |
|
|
2281208 |
3.3.01.01 |
2 |
5 |
2001 |
7 |
Art. 6 bis legge finanziaria regionale 2001 |
- 2.065.827,60 |
|
|
2233221 |
4.3.02.02 |
22 |
5 |
2002 |
23 |
Art. 5, commi 7 e 8, collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2002 |
40.000,00 |
|
|
61010402 |
6.101.04 |
10 |
10 |
2002 |
39 |
Art. 3 – Disposizioni di carattere generale |
100.000,00 |
|
|
12040404 |
1.2.04.04 |
|
|
|
|
Totali EURO |
- 15.401.189,13 |
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|
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