§ 5.1.25 - L.R. 31 luglio 1987, n. 24.
Norme per il finanziamento di opere pubbliche - Modificazioni ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alle leggi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:31/07/1987
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento di opere mediante contributi in annualità).
Art. 2.  (Finanziamento di opere mediante concorso in capitale).
Art. 3.  (Opere da ammettere a finanziamento).
Art. 4.  (Intervento finanziario integrativo della Regione).
Art. 5.  (Disposizioni procedurali per l'intervento finanziario integrativo da parte della Regione).
Art. 6.  (Aumento della competenza per valore delegata agli Enti locali in materia di approvazione di progetti e perizie).
Art. 7.  (Particolari disposizioni concernenti gli uffici tecnici degli Enti locali).
Art. 8.  (Modifiche a talune norme sul funzionamento e sulle competenze per valore del Comitato regionale tecnico amministrativo).
Art. 9.  (Funzioni di ingegnere capo dei lavori).
Art. 10.  (Norme integrative in materia di appalto concorso).
Art. 11.  (Pagamenti in acconto e saldi).
Art. 12.  (Varianti e suppletive).
Art. 13.  (Subappalti).
Art. 14.  (Disposizioni finali).
Art. 15.  (Disposizione modificativa).
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 17.  (Urgenza).


§ 5.1.25 - L.R. 31 luglio 1987, n. 24.

Norme per il finanziamento di opere pubbliche - Modificazioni ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alle leggi regionali 10 novembre 1975, n. 31 e 30 maggio 1983, n. 18.

 

Art. 1. (Finanziamento di opere mediante contributi in annualità).

     1. La Giunta regionale, annualmente, entro i limiti dell'impegno di spesa, autorizzato ed iscritto in apposito capitolo di bilancio, predispone e trasmette al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, uno o più programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenze dei Comuni, delle Province e degli altri enti autorizzati alla contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito di diritto pubblico.

     2. Le opere comprese nei programmi anzidetti vengono finanziati mediante concessione agli enti interessati di contributi regionali costanti poliennali a parziale o totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui, di durata pari al tempo di ammortamento dei mutui stessi.

     3. L'entità dei contributi regionali poliennali, che può essere differente per i vari tipi di opere, viene fissata in sede di approvazione dei relativi programmi, in relazione alla disponibilità di stanziamento [1].

 

     Art. 2. (Finanziamento di opere mediante concorso in capitale).

     1. La Giunta regionale, annualmente, nei limiti della spesa autorizzata ed iscritta in apposito capitolo di bilancio, predispone e trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, uno o più programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza dei Comuni, delle Province e delle associazioni o consorzi di Comuni, da ammettere a parziale o totale finanziamento regionale in capitale.

     2. L'entità del concorso finanziario della Regione per ciascuna opera viene fissata in sede di approvazione dei relativi programmi, nell'ambito delle somme disponibili sui competenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 3. (Opere da ammettere a finanziamento).

     1. Tra gli interventi per lavori ed opere finanziati dalla Regione ed eseguiti dei Comuni, dalle Provincie e dalle associazioni o Consorzi di Comuni, fatte salve le normative statali in materia di contrattazione di mutui con la cassa, depositi e prestiti e con gli altri istituti di credito di diritto pubblico, possono essere previsti, oltre alle opere di specifica competenza di ciascuno degli enti medesimi - ivi comprese quelle di cui all'articolo 91 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive disposizioni, all'articolo 241 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive disposizioni ed all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato con l'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - anche interventi ed opere di competenza regionale, da fare eseguire a cura degli enti delegati, ed in particolare, tra l'altro:

     a) opere di consolidamento di abitati minacciati da frane;

     b) opere di difesa dalle acque e dai corsi d'acqua, salvo il nulla osta ai fini idraulici da richiedersi, nei casi previsti dalle vigenti norme, al competente ufficio regionale del Genio Civile, e da eseguirsi, comunque sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio medesimo;

     c) interventi per opere destinate a finalità di assistenza, beneficenza, recupero dei giovani portatori di handicap o vittime della droga e per tutte le altre opere di competenza della Regione, contemplate in leggi statali o regionali, ivi comprese quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e nell'articolo 6 bis del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36.

 

     Art. 4. (Intervento finanziario integrativo della Regione).

     1. In favore degli enti che, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblico interesse di propria competenza - in virtù delle disposizioni di cui all'art. 10, primo comma, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, e successive norme in materia - abbiano ottenuto della cassa depositi e prestiti le adesioni di massima alla concessione dei relativi mutui, la Giunta regionale entro il limite di impegno di spesa poliennale all'uopo autorizzata annualmente ed iscritta in apposito capitolo di bilancio, è autorizzata a concedere contributi costanti poliennali integrativi, a parziale copertura degli oneri di ammortamento dei mutui anzidetti, per la durata dell'ammortamento dei mutui medesimi.

     2. [2].

     3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche in favore degli enti che hanno ottenuto l'assenso alla concessione di mutui per opere di propria competenza da parte di Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, autorizzati al credito del settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico. In tal caso, il contributo annuo concedibile - quale concorso nell'onere di ammortamento del mutuo - non può superare l'entità del contributo che sarebbe stato concesso ove il mutuo fosse stato contratto con la Cassa Depositi e Prestiti [3].

 

     Art. 5. (Disposizioni procedurali per l'intervento finanziario integrativo da parte della Regione).

     1. Ai fini del concorso ai benefici di cui al precedente articolo, gli Enti locali interessati trasmetteranno annualmente al settore lavori pubblici della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della relativa normativa statale recante disposizioni per la finanza locale, copia autentica esecutiva dell'atto di formale approvazione del progetto dell'opera per la quale si intende ottenere il finanziamento, unitamente alla lettera di inoltro della richiesta di mutuo alla cassa depositi e prestiti od al diverso istituto di credito ed alla richiesta di concorso finanziario della Regione nell'onere annuo di ammortamento del mutuo da contrarre.

     2. Successivamente e, comunque, non oltre gli ulteriori 90 giorni dal termine previsto nel precedente comma, dovrà essere fatta pervenire al competente settore della Giunta regionale la nota di adesione di massima alla concessione del mutuo da parte della cassa depositi e prestiti o la lettera di assenso da parte del diverso istituto di credito.

     3. I benefici previsti dal precedente articolo 4 saranno concessi dalla Giunta regionale, entro il limite delle disponibilità annue, seguendo l'ordine delle richieste ritualmente pervenute e tempestivamente completate nella documentazione, salvo eventuali priorità per tipo di opere che la Giunta regionale è autorizzata a fissare all'inizio di ciascun anno, tenendo conto di particolari carenze eventualmente emerse, nell'anno precedente, nelle dotazioni infrastrutturali degli enti.

 

     Art. 6. (Aumento della competenza per valore delegata agli Enti locali in materia di approvazione di progetti e perizie).

     1. I limiti d'importo per valore fissati negli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, già modificati con l'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18, sono così modificati:

     a) il limite di valore di lire 1 miliardo, fissato per i progetti, le perizie, anche di variante, e gli atti di contabilità finale e di collaudo la cui approvazione è demandata alle Province ed agli ingegneri dirigenti degli uffici regionali del Genio Civile, è elevato a lire 1 miliardo e 500 milioni;

     b) il limite di valore di lire 700 milioni fissato per i progetti, le perizie, anche di variante, e gli atti di contabilità finale e di collaudo, la cui approvazione è demandata ai Comuni, alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, è elevato, per i soli enti provvisti di ufficio tecnico diretto a tempo pieno da tecnico laureato e abilitato, a lire 1 miliardo.

     2. All'approvazione dei progetti e degli atti di contabilità finale e di collaudo di importo superiore a lire 700 milioni e fino al limite di valore di lire 1 miliardo, relativi ad opere eseguite da Comuni, Comunità montane e Consorzi di Comuni non provvisti di ufficio tecnico diretto a tempo pieno da tecnico laureato e abilitato, provvedono gli enti interessati, sulla base di relazione tecnica e di parere favorevole reso dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, in estensione dei compiti di assistenza tecnica già previsti dall'articolo 11, secondo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

     3. Tutti gli atti formali approvativi di progetti e perizie adottati dagli Enti locali in applicazione delle precedenti disposizioni del presente articolo, anche se relativi ad opere non fruenti di intervento finanziario della Regione, vanno trasmessi in copia autentica, entro 15 giorni dalla loro esecutività al settore lavori pubblici della Giunta regionale.

     4. Le delibere adottate dagli Enti locali nell'ambito delle competenze per valore fissate nelle precedenti disposizioni del presente articolo, relativamente agli atti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, sono definitive e negli atti medesimi non è richiesto alcun parere o approvazione da parte di organi regionali, salvo il controllo ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione della Repubblica.

     5. La precedente disposizione si applica anche per i certificati di regolare esecuzione approvati dagli Enti locali entro i limiti di valore in cui detti certificati sono ammessi dalle vigenti norme.

     6. Per le opere pubbliche di cui alla presente legge gli Enti interessati dovranno prevedere, tra le somme a disposizione, anche quelle necessarie per le indagini geognostiche occorrenti e relative indagini geologiche.

 

     Art. 7. (Particolari disposizioni concernenti gli uffici tecnici degli Enti locali).

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma primo, lettera b), del precedente articolo 6, il settore dell'Amministrazione regionale preposto alla trattazione degli affari degli Enti locali, annualmente, entro il 15 febbraio, forma ed aggiorna gli elenchi degli enti, Comuni, Comunità montane ed eventuali Consorzi di Comuni, dotati di ufficio tecnico diretto a tempo pieno da tecnico laureato e abilitato.

     2. Tali elenchi, dopo l'omologazione con delibera della Giunta regionale vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma del richiamato articolo 6 sono applicabili solo dopo che gli enti interessati siano stati inseriti negli elenchi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del comma precedente.

     4. Tutti gli Enti locali interessati a variazioni negli elenchi di cui sopra, entro il 15 gennaio di ciascun anno, sono tenuti a richiedere alla Giunta regionale, mediante apposita delibera da trasmettere al competente settore dell'Amministrazione regionale, l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi sopradetti. Ove ne sia richiesta l'iscrizione, nel relativo deliberato, dovranno essere indicate le complete generalità dell'ingegnere direttore dell'ufficio tecnico e gli estremi dell'atto di assunzione in servizio dello stesso.

     5. Alla prima formazione degli elenchi di cui ai precedenti commi del presente articolo l'Amministrazione regionale provvederà, nelle forme sopra previste, sulla base di richieste da avanzare mediante apposite deliberazioni che gli Enti locali interessati dovranno fare pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Modifiche a talune norme sul funzionamento e sulle competenze per valore del Comitato regionale tecnico amministrativo).

     1. Per l'approvazione di tutti i progetti e le perizie di lavori ed opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese quelle di competenza delle Province, dei Comuni e degli altri enti, di importo superiore ai limiti di valore stabiliti con le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 6, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18.

     2. Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è così sostituito:

     (Omissis).

     3. Il secondo comma dell'articolo 16 predetto è soppresso.

     4. Per i componenti ed il segretario del comitato regionale tecnico amministrativo si applicano le medesime disposizioni contemplate nell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

 

     Art. 9. (Funzioni di ingegnere capo dei lavori).

     1. In sede di esecuzione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, per l'espletamento delle funzioni di ingegnere capo dei lavori quali previste nel regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1985, n. 350, gli enti privi di ufficio tecnico retto da ingegnere o da architetto - secondo la materia attinente all'opera - possono convenzionarsi con ingegneri od architetti liberi professionisti, iscritti nei relativi albi da almeno cinque anni.

     2. La nomina dell'ingegnere capo - funzionario o professionista convenzionato - è obbligatoria prima dell'inizio dei lavori.

     3. Per i lavori ed opere eseguiti in base a progetti o perizie di importo fino a lire 300 milioni, li funzione di ingegnere capo può essere svolta dallo stesso direttore dei lavori che abbia ricevuto espresso incarico prima dell'inizio dei lavori medesimi.

     4. Alla relativa spesa, da prevedersi nel quadro economico degli elaborati tecnici tra le spese generali è estensibile l'eventuale finanziamento o concorso finanziario disposto dalla Regione per l'opera.

     5. L'affidamento delle funzioni di ingegnere capo a professionisti convenzionati - da parte degli enti interessati - avverrà mediante stipula di convenzione conforme allo schema-tipo che la Giunta regionale approverà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Norme integrative in materia di appalto concorso).

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Pagamenti in acconto e saldi).

     1. I pagamenti degli stati d'avanzamento dei lavori verranno effettuati dalla Regione e dagli enti che abbiano ricevuto l'anticipazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 - come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9 e dal comma seguente senza necessità della delibera di approvazione, trattandosi di spese obbligatorie per contratto.

     2. Il secondo comma dell'articolo 9 della citata legge regionale n. 9 del 1977 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. L'erogazione del restante 5 per cento, o del minore importo necessario, avviene sulla base della comunicazione dell'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, ove richiesto, con allegata dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori, dal sindaco o dal Presidente dell'Ente nella quale vanno indicati gli importi delle spese sostenute per le singole voci di progetto ed ammissibili ai benefici di legge, prescindendosi, nei limiti di importo di competenza degli enti delegati, dall'esibizione degli stati di avanzamento o degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

 

     Art. 12. (Varianti e suppletive).

     1. Per l'introduzione in corso d'opera di varianti e/o suppletive di importo contenuto nel quinto d'obbligo, ivi compreso l'eventuale utilizzo del ribasso d'asta, il direttore dei lavori curerà con adeguata tempestività l'emissione dell'ordine di servizio controfirmato dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Ente, senza la preventiva approvazione della connessa perizia, nei casi in cui non siano previsti nuovi prezzi né incrementi della spesa globale impegnata per l'opera stessa.

 

     Art. 13. (Subappalti).

     1. Agli appaltatori è concessa la facoltà di procedere al subappalto o al cottimo, in tutto o in parte, dell'esecuzione dei lavori, solo ed esclusivamente nei casi previsti dal 2° comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 e con le modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo.

 

     Art. 14. (Disposizioni finali).

     1. Restano ferme tutte le modalità di finanziamento e le procedure di approvazione di progetti e perizie e di esecuzione e gestione di lavori ed opere pubbliche previste in leggi statali o regionali e non espressamente derogate dalla presente legge.

     2. Il motivo di incompatibilità di cui al penultimo comma dello articolo 15 della legge regionale n. 18/1983 nei riguardi di coloro che abbiano espresso parere sul progetto dell'opera, si identifica con i casi in cui l'oggetto della controversia arbitrale riguardi il contenuto delle previsioni del progetto stesso.

     3. Il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, viene fissato al trentuno luglio per il corrente anno.

 

     Art. 15. (Disposizione modificativa).

     1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, sono soppresse le parole: «compresi nelle classi di cui all'articolo 2 lettera g) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 18».

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la concessione di contributi costanti poliennali agli Enti locali, ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge, è autorizzato un limite di impegno di spesa ventennale pari a lire 5 miliardi per l'anno 1987.

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 5 miliardi per l'anno 1987, si provvederà con la disponibilità di cui al capitolo 2211210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1987.

     3. La spesa occorrente per gli esercizi successivi, cui si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1970, n 281, sarà prevista in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

     Art. 17. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[2] Comma abrogato dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.