§ 1.3.1 - L.R. 23 gennaio 1979, n. 1.
Trasferimento alle regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato
Data:23/01/1979
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745 secondo le norme dell'accordo [...]
Art. 2.      L'elezione dei rappresentanti della Regione Calabria nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto avviene con schede limitate a due voti.
Art. 3.      Il contributo della Regione Calabria previsto alla lettera b) dell'articolo 15 dell'accordo allegato alla presente legge è stabilito in lire 300 milioni.


§ 1.3.1 - L.R. 23 gennaio 1979, n. 1.

Trasferimento alle regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1979)

 

Art. 1.

     L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745 secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

     Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra la Regione Calabria e la Regione Campania, approvati con legge regionale.

 

     Art. 2.

     L'elezione dei rappresentanti della Regione Calabria nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto avviene con schede limitate a due voti.

 

     Art. 3.

     Il contributo della Regione Calabria previsto alla lettera b) dell'articolo 15 dell'accordo allegato alla presente legge è stabilito in lire 300 milioni.

     All'onere relativo per il 1978 si provvede con imputazione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 4123104 («Contributo regionale per il funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito per memoria, e con utilizzazione del relativo importo previsto al capitolo 7001101 («Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali») dello stato di previsione medesimo.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione.

 

 

ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER L'ORGANIZZAZIONE

DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE NEL MEZZOGIORNO.

 

Art. 1. (Competenze regionali).

     Le funzioni amministrative già svolte dallo Stato sull'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici, fino alla entrata in vigore della riforma sanitaria, sono esercitate congiuntamente ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria, secondo le norme del presente accordo.

 

Art. 2. (Figura giuridica).

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che ha la sua sede centrale in Portici e giurisdizione sulle province della Campania e della Calabria, è un Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza ed al controllo delle Regioni di cui al precedente articolo ed opera in conformità degli indirizzi di politica sanitaria delle stesse.

 

Art. 3. (Vigilanza e controllo).

     La vigilanza sul funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è esercitata da un Comitato composto:

     a) dai Presidenti delle Giunte regionali della Campania e della Calabria o loro delegati scelti tra gli Assessori o Consiglieri regionali. Uno di essi a turni annuali presiede il Comitato.

     b) da due dirigenti del ruolo veterinario regionale designati uno per Regione dalle rispettive Giunte regionali su parere conforme delle commissioni consiliari competenti.

     c) da due dipendenti regionali con esperienza amministrativa designati uno dalla Giunta regionale della Campania, uno dalla Giunta regionale della Calabria, su parere conforme delle commissioni consiliari competenti.

     Il Comitato ha l'obbligo di relazionare annualmente alle Regioni sull'andamento generale dell'Istituto.

     I componenti di tale Comitato di vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Giunta della Campania, durano in carica quanto i rispettivi Consigli regionali.

     L'attività di controllo è esercitata secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4 dal Comitato Regionale di Controllo della Regione Campania nel cui territorio ha sede l'Amministrazione dell'Ente.

     In particolare il controllo di legittimità viene esercitato sugli atti previsti alle lettere B - G - L - dell'articolo 8 e delle lettere A - B - D

- dell'articolo 10 del presente accordo con le modalità contenute

nell'articolo 21 della citata legge regionale n. 4.

     Il controllo di merito è espletato sui provvedimenti indicati alle lettere A - C - D - E - F - H - I dell'articolo 8 e alla lettera C dell'art. 10 suindicati, in conformità delle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale citata al quarto comma del presente articolo.

 

Art. 4. (Compiti dell'Ente).

     L'Istituto zooprofilattico svolge in via primaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, i seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sull'eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

     c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 30 aprile 1962, n. 283; 26 febbraio 1963, n. 441; 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399, nonché altri accertamenti previsti da disposizioni di leggi;

     d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento delle produzioni animali;

     e) la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso gli istituti e laboratori di paesi esteri, nonché l'espletamento di corsi di formazione professionale nel campo sanitario e della riproduzione;

     f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese tra il ministero della sanità e le regioni competenti.

     L'Istituto opera nell'ambito dei piani sanitari e zootecnici predisposti dalle Regioni e dallo Stato.

     L'Istituto può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario e provvede, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 12, alle altre funzioni demandate dalle Regioni.

 

Art. 5. (Organi dell'Ente).

     Sono organi dell'Istituto: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, la Giunta esecutiva ed il Collegio sindacale.

 

Art. 6. (Composizione e durata del Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

     a) da tre membri eletti dal Consiglio regionale della Campania con schede limitate a due voti, scelte tra persone estranee al Consiglio stesso.

     b) da tre membri eletti dal Consiglio regionale della Calabria con schede limitate a due voti, scelti tra persone estranee al Consiglio stesso;

     c) da due rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza designati dal Consiglio comunale di Portici, che durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi;

     d) da un membro eletto dal Consiglio regionale della Campania su una terna di nomi designati dalla Associazione regionale allevatori della Campania;

     e) da un membro eletto dal Consiglio regionale della Calabria su una terna di nomi designati dalla Associazione regionale allevatori della Calabria.

     I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti e designati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

     Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

     Svolge le funzioni di segretario il segretario generale dell'Istituto stesso.

     Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i coniugi, gli ascendenti, i discendenti e collaterali fino al quarto grado incluso. In questi casi è fatta salva la nomina del componente designato per primo, ovvero, in caso di designazione contestuale, quella del più anziano di età.

     In caso di dimissione o morte di un componente, la sostituzione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania ed esplica la sua attività fino alla costituzione del nuovo organismo; esso dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

     I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quanto i Consigli regionali che li hanno eletti e possono essere riconfermati una sola volta.

     Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

     Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, nonché per la nomina del Presidente, del Vice Presidente, nonché dei membri del Comitato tecnico scientifico di propria spettanza, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno dei due Presidenti delle Giunte regionali o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

 

Art. 7. (Decadenza del Consiglio di amministrazione).

     Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto non sia in grado di funzionare regolarmente, oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge, di regolamento o di statuto, pregiudicando gravemente gli interessi dell'Ente, il Presidente della Giunta regionale della Campania, su proposta dell'organo di vigilanza di cui al precedente art. 3, - d'intesa con la Regione Calabria - può sciogliere con proprio decreto, il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario regionale per l'amministrazione straordinaria dell'Ente, fissando un termine non superiore a sei mesi, entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

 

Art. 8. (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Ente e delibera:

     a) sullo statuto dell'Istituto ed ogni successiva modifica;

     b) sull'elezione della Giunta esecutiva;

     c) sul programma annuale di attività dell'Istituto secondo le proposte del Comitato tecnico e nel rispetto dei piani e delle direttive emanate, per la parte di propria competenza, da ciascuna Regione;

     d) sul bilancio di previsione, sull'eventuale variazione e sul conto consuntivo;

     e) sul servizio di tesoreria;

     f) sui regolamenti dell'Istituto;

     g) sul conferimento di procure e deleghe per affari particolari;

     h) sulla alienazione e l'acquisto di immobili, di fondi pubblici e privati e di azioni, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulle altre trasformazioni e riduzioni di patrimonio superiori a cento milioni, nonché sulle spese che vincolano i bilanci per un importo complessivo, nel quinquennio, superiori a cento milioni;

     i) sul regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in conformità a quanto prescritto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

     l) sulle norme di gestione dei laboratori di produzione e sulle relative contabilità ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

     m) su quanto altro esorbita dalle competenze della Giunta.

 

Art. 9. (Del Presidente e del Vice Presidente).

     Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.

     Il  Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

     Trasmette inoltre all'organo di vigilanza previsto dall'art. 3 del presente accordo, una relazione annuale sull'attività svolta dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva, nonché copia dei singoli atti deliberativi.

     Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, nomina il vice Presidente tra i rappresentanti della Regione alla quale non appartiene il Presidente.

     Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell'ufficio.

 

Art. 10. (Della Giunta esecutiva).

     La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e del vice Presidente dell'Istituto, nonché da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti con votazione limitata ad un nome.

     Alle sedute della Giunta esecutiva partecipa con voto consultivo il Direttore dell'Istituto.

     Svolge le funzioni di segretario il segretario dell'Istituto stesso.

     La Giunta esecutiva svolge i compiti di gestione e di amministrazione non espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione, tra l'altro:

     a) predispone il bilancio preventivo ed i provvedimenti di variazione dello stesso, esamina il conto consuntivo predisposto dal tesoriere dell'ente, nonché le relazioni illustrative da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

     b) delibera la nomina, la progressione di carriera, il trattamento economico, il licenziamento ed il collocamento a riposo del personale dell'Istituto, secondo le norme di regolamento;

     c) delibera le modalità per la cessione agli allevatori dei prodotti ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

     d) delibera i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

     e) delibera sulla materia di competenza del Consiglio di amministrazione quando sussistono motivi di urgenza; tali deliberazioni sono soggette a ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza successiva all'adozione delle stesse.

     Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 11. (Del Collegio sindacale).

     Il Collegio sindacale dell'Istituto è costituito da tre componenti di cui due eletti dal Consiglio regionale della Campania ed uno dal Consiglio regionale della Calabria, estranei ai Consigli stessi, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

     Il Collegio è presieduto dal componente eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei voti.

     Controlla la gestione economica finanziaria dell'Istituto, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina i bilanci preventivi e consuntivi redigendone motivate relazioni da allegarsi ai documenti contabili e da inviarsi all'organo di vigilanza previsto dall'art. 3 del presente accordo, ed effettua verifiche di cassa.

     E' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania ed ha la stessa durata in carica del Consiglio di amministrazione.

 

Art. 12. (Del comitato tecnico scientifico).

     Il comitato tecnico scientifico è organo consultivo dell'Istituto.

     Esso è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

     Il comitato tecnico scientifico è composto da:

     a) il direttore dell'Istituto che lo presiede;

     b) un funzionario dell'Istituto che svolge mansioni di aiuto o equivalente designato dalla categoria;

     c) due membri designati dalla categoria fra i capi-laboratori e gli assistenti, di cui uno appartenente alla circoscrizione regionale della Campania e uno a quella della Calabria;

     d) due docenti universitari in profilassi delle malattie diffuse designati uno dal Presidente della Giunta regionale della Campania e uno dal Presidente della Giunta regionale della Calabria;

     e) un docente in zootecnia designato dalla facoltà di agraria di Portici;

     f) un rappresentante del personale designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali;

     g) due funzionari del ruolo veterinario regionale, di cui uno della Regione Campania e uno della Regione Calabria.

     Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal suo Presidente o su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione.

     Il Comitato tecnico scientifico propone iniziative ed esprime parere:

     a) sui programmi di attività annuale e generale;

     b) sui piani e metodi di produzione;

     c) sui programmi di acquisto di attrezzature che rivestono importanza diagnostica e scientifica;

     d) sulla valutazione, istituzione e soppressione o modificazione di laboratori e reparti;

     e) su ogni questione che gli viene sottoposta dal direttore e dagli organi deliberanti dell'Ente.

 

Art. 13. (Organizzazione dell'Ente).

     Per l'assolvimento dei compiti previsti dal presente accordo l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è organizzato in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti, in conformità dell'art. 6 della legge 23 giugno 1970,  n. 503, nei regolamenti di cui all'art. 8 del presente accordo.

     Il reparto è l'unità funzionale minima: più reparti aggregati a scopi operativi costituiscono un laboratorio polifunzionale.

     Le sezioni provinciali sono laboratori polifunzionali.

     L'Ente provvede, altresì, alla gestione ed al funzionamento dei laboratori diagnostici presso il parco di quarantena e di acclimatazione per animali esotici, situato nel comune di Bacoli (NA), località Lago Fusaro.

     Per le attività produttive indicate nell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, per il funzionamento del parco quarantenario e del centro per la fecondazione artificiale vengono istituiti appositi laboratori con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

 

Art. 14. (Patrimonio).

     Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, art. 8, e da quelli trasferiti all'Istituto in modo da costituirne patrimonio netto.

     In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferiscono, in difetto, alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

Art. 15. (Entrate).

     Le entrate con le quali l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno provvede agli scopi istituzionali sono costituite:

     a) dalle quote attribuite alle Regioni Campania e Calabria ai sensi dell'art. 11, 3° comma, della legge 23 dicembre 1975 n. 745;

     b) dai contributi erogati dalle Regioni Campania e Calabria tenuto conto del numero delle sezioni provinciali, dell'estensione territoriale, della popolazione e del patrimonio zootecnico regionale;

     c) da contributi e sovvenzioni erogati da istituzioni, enti e privati per lo svolgimento delle attività dell'Istituto;

     d) dai redditi del proprio patrimonio;

     e) dai proventi stabiliti con deliberazioni dei Consigli regionali della Campania e della Calabria;

     f) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

     g) dagli utili derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

 

Art. 16. (Norme transitorie e finali).

     Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1975, n. 745 e in particolare a quelle di cui all'art. 14 - norme transitorie - nonché alle altre disposizioni sulle attività ed il funzionamento degli Istituti zooprofilattici.