§ 3.4.28 - L.R. 2 giugno 1999, n. 15.
Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:02/06/1999
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. La regione Calabria, nel rispetto dei principi e dei valori espressamente richiamati nell'art. 1 dello Statuto, favorisce e sostiene iniziative ed attività socio-culturali e di ricerca atte a [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. La Regione Calabria partecipa all'attività della Fondazione designando un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione cui sarà assegnata la carica di Vice Presidente.
Art. 4.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente nel bilancio regionale una somma idonea in rapporto all'effettiva attività svolta.
Art. 5.      1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, con specifico [...]
Art. 6.      1. La Regione sostiene con contributi annuali le attività della Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli con l'assegnazione di un contributo di lire 100.000.000.


§ 3.4.28 - L.R. 2 giugno 1999, n. 15.

Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli.

(B.U. n. 57 del 5 giugno 1999).

 

Art. 1.

     1. La regione Calabria, nel rispetto dei principi e dei valori espressamente richiamati nell'art. 1 dello Statuto, favorisce e sostiene iniziative ed attività socio-culturali e di ricerca atte a promuovere una più diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà fra i Popoli, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo e ai totalitarismi.

     2. A tal fine riconosce la validità e la permanente attualità dell'azione svolta dalla "Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli".

 

     Art. 2. [1]

     1. La Regione Calabria sostiene il funzionamento e le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale «Ferramonti di Tarsia per l’Amicia tra i Popoli», in particolare per:

     a) recuperare e valorizzare la memoria storica del campo di concentramento di Ferramonti e realizzare, nell’area dell’ex campo o nella sede ritenuta più idonea alla Fondazione, un Centro di studio e di ricerca sull’internamento civile durante la Seconda guerra mondiale e sulla persecuzione politica, razziale e religiosa;

     b) operare – soprattutto nella realtà calabrese – per la salvaguardia della memoria storica, nonché per la riscoperta e la valorizzazione di «luoghi della memoria» e di eventi di particolare rilevanza socio-culturale;

     c) contribuire alla costituzione di un Archivio-Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni opportuno materiale archivistico, libraio, filmico e fotografico;

     d) organizzare un meeting sulle tematiche della Memoria, della Pace e della civile convivenza tra i popoli e le nazioni, da tenersi preferibilmente in occasione del «Giorno della Memoria», previsto dalla legge n. 211, promulgata dal parlamento italiano il 20 luglio del 2000;

     e) curare l’organizzazione di scuole o seminari per l’educazione alla pace e alla Democrazia;

     f) pubblicare un Bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e su altre iniziative ed argomenti che rientrano nelle finalità della stessa;

     g) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe.

 

     Art. 3.

     1. La Regione Calabria partecipa all'attività della Fondazione designando un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione cui sarà assegnata la carica di Vice Presidente.

 

     Art. 4.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente nel bilancio regionale una somma idonea in rapporto all'effettiva attività svolta.

 

     Art. 5.

     1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, con specifico riferimento alla utilizzazione del contributo regionale.

     2. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività previsto per l'anno successivo.

     3. La mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporterà la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

 

     Art. 6.

     1. La Regione sostiene con contributi annuali le attività della Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli con l'assegnazione di un contributo di lire 100.000.000.

     2. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 si fa fronte con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1999, in termini di competenza e di cassa del capitolo 3132133 così titolato: "Spese per sostenere le attività ed il funzionamento della Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli", corrispondentemente si diminuisce, di pari importo, lire 100.000.000, il capitolo 7001101, destinato per il finanziamento di provvedimenti legislativi da approvare nell'anno 1999.

     3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 35 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.